Sentenza 22 novembre 2021
Sentenza 25 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 22/11/2021, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/11/2021
N. 01397/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00911/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 911 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Chinello, Alessio Morosin, Silvestrina Patron, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'ottemperanza
della sentenza della Corte d'Appello -OMISSIS- n. -OMISSIS-, pubblicata il 28.03.2019, resa inter partes nel giudizio N.R.G. -OMISSIS-, che ha confermato integralmente la condanna del Ministero della Salute statuita, all'esito del giudizio di primo grado, dalla pronuncia n. -OMISSIS-, emessa dal Tribunale -OMISSIS- e pubblicata il 25.09.2015, resa nel giudizio N.R.G. -OMISSIS-, al quale era stato riunito il giudizio N.R.G. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Tribunale -OMISSIS-, con sentenza n. -OMISSIS-, in accoglimento delle domande attoree ha disposto:
– la condanna del Ministero della Salute a corrispondere agli eredi di -OMISSIS- l’importo di € -OMISSIS- a titolo di risarcimento del danno biologico da -OMISSIS-, € -OMISSIS- a titolo di personalizzazione ed € -OMISSIS- a titolo di inabilità temporanea, con interessi legali dalla domanda al saldo sulle somme devalutate e poi progressivamente rivalutate, detratto quanto già ricevuto a titolo di indennizzo alla data del pagamento;
– la condanna del Mistero della Salute a pagare ai congiunti del signor -OMISSIS-, a titolo di risarcimento danni iure proprio , l’importo di € -OMISSIS- alla -OMISSIS- -OMISSIS-, € -OMISSIS- alla -OMISSIS-, € -OMISSIS- alla -OMISSIS-, ed € -OMISSIS- al -OMISSIS-, con interessi legali dalla domanda al saldo sulle somme devalutate e poi progressivamente rivalutate;
– la condanna, altresì, del Ministero della Salute a pagare agli eredi del signor -OMISSIS- l’importo di € -OMISSIS- per -OMISSIS- e rilascio copie con interessi legali dal pagamento al saldo e rivalutazione monetaria dal pagamento alla data della sentenza;
– la rifusione delle spese di C.T.U., che sono state poste definitivamente a carico del Ministero della Salute;
– la condanna, infine, del Ministero della Salute alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € -OMISSIS- di cui € -OMISSIS- per spese ed € -OMISSIS- per compensi professionali oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A..
A seguito di appello avverso la predetta sentenza, la Corte d’Appello -OMISSIS-, con sentenza n. -OMISSIS- pubblicata il 28.03.2019:
– ha rigettato l’appello proposto dal Ministero della Salute, confermando integralmente la sentenza del Tribunale -OMISSIS-;
– ha condannato il Ministero appellante a rifondere a ciascuna delle parti appellate le spese di lite liquidate in € -OMISSIS- cadauna, per compensi, oltre a spese generali C.P.A. ed I.V.A..
I ricorrenti, quindi, con ricorso depositato in data 2 settembre 2021 lamentando il mancato adempimento da parte del Ministero alle statuizioni del Tribunale e della Corte d’Appello -OMISSIS- ha introdotto il presente giudizio chiedendo che fosse ordinato al Ministero di ottemperare alle suddette decisioni, procedendo al pagamento di quanto ancora effettivamente dovuto.
Si è costituito in giudizio il Ministero resistente <<contestando quanto avversariamente dedotto in fatto e in diritto, e rilevando che l’Amministrazione ha ordinato agli Uffici competenti di procedere al pagamento con priorità, anche in deroga al generale criterio cronologico>>.
All’esito dell’udienza del 17 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
Alla luce degli atti di causa e della documentazione prodotta risulta che la sentenza di Corte d’Appello, citata nella parte in fatto che precede, non è stata ulteriormente sottoposta a gravame ed è quindi passata in giudicato, così, come pertanto, la decisione di prime cure, confermata in appello.
Risulta, altresì, che le due sentenze sono state notificate al Ministero della salute in formula esecutiva e che è trascorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 (come modificato dall’art. 147, l. n. 388/2000), l’Amministrazione resistente non risultando aver adempiuto esattamente all’obbligo imposto dalle decisioni passate in giudicato.
Ciò, infatti, è confermato dalla stessa memoria di costituzione del Ministero resistente nella quale è stato dato conto solo del fatto che <<l’Amministrazione ha ordinato agli Uffici competenti di procedere al pagamento con priorità, anche in deroga al generale criterio cronologico>>.
Il ricorso in ottemperanza deve essere, pertanto, accolto, nei limiti di quanto ancora dovuto dal Ministero, conformemente a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, e va dichiarato l'obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento di quanto dovuto in favore dei ricorrenti – qualora non risulti avervi già provveduto -, entro il termine di giorni sessanta decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte, della presente pronuncia, delle somme indicate negli atti giudiziari di cui è chiesta l’esecuzione, come sopra precisato, maggiorate degli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Nell'eventualità d'inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro Dirigente dello stesso ufficio, il quale, su istanza della parte ricorrente, entro i successivi 30 giorni dovrà provvedere alla liquidazione delle suddette somme, previa adozione di tutti i necessari atti contabili.
Le spese di giudizio, tenuto conto dell’estrema semplicità della controversia, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità al d.m. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), accoglie il ricorso, nei limiti e per le ragioni indicati in parte motiva, e, per l’effetto, ordina al Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, di eseguire il giudicato delle sentenze in epigrafe, corrispondendo alla parte ricorrente le somme come ivi determinate e non ancora integralmente corrisposte.
Nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, o di un suo delegato, che in caso di perdurante (60 giorni dalla comunicazione della sentenza) inottemperanza dell’amministrazione, dovrà provvedere alla liquidazione della suddetta somma, previa adozione di tutti i necessari atti contabili in favore della parte ricorrente entro i successivi 30 giorni.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'art. 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’art. 2-septies, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.