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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 4046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4046 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 1913/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. IE NA,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa AR Capua Vetere
Il Giudice
Dott. IE NA
1
N. 1913/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa AR Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
IE NA ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1913 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione ex artt 22 L. 689/1981 (violazione codice della strada) - tra
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv Gennaro Grassia e Parte_1 con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in
OL UC (CE) alla via Caracas n. 28;
RICORRENTE
e
, in persona del Sindaco p.t., domiciliato c/o Controparte_1
AS NO (CE) alla Casa Comunale sita in P.zza Annunziata n. 1;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
15.12.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con ricorso in appello, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
al fine di sentir dichiarare la riforma parziale della sentenza Controparte_1
n. 484/2025, pronunziata dal Giudice di Pace di Santa AR Capua Vetere,
2
depositata in Cancelleria in data 12.03.2025, mai notificata, nella parte in cui compensava le spese di lite.
A fondamento dell'appello il ricorrente adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza errando nell'applicazione/ valutazione degli artt 91 e 92 c.p.c., posto che, i motivi che permettono la compensazione delle spese di lite sono tassativamente indicati e la contumacia della parte soccombente non rientra tra gli stessi.
Ciò posto, il ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1)
A parziale riforma della sentenza appellata condannare la parte resistente al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo e secondo grado con distrazione al sottoscritto pro- curatore antistatario.
In via preliminare, si dà atto che, seppur regolarmente citato, il resistente
, non si costituiva. Controparte_1
Nel merito l'appello è fondato.
Il giudizio de quo prendeva le mosse dall'impugnata sentenza n. 484/2025 emessa dal giudice di Pace di Santa AR Capua Vetere il quale, a seguito della istruttoria accoglieva il ricorso presentato da e compen- Parte_1 sava le spese di lite motivando sulla base della “natura della causa e contumacia del comune resistente”.
Orbene, codesto Tribunale, valutato l'incarto processuale, ritiene non con- divisibile la motivazione dedotta dal giudice di prime cure per le ragioni che seguono.
È noto che la legge 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 4 luglio 2009, ha profondamente riformato il processo civile, apportando, per quanto qui di interesse, nuove modifiche alla compensazione delle spese di lite di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.: invero, la recentissima riforma è ispirata alla ben nota necessità di rendere più veloce il contenzioso civile e, al contempo, di scoraggiare le pretestuose domande o eccezioni delle parti al fine (o nella speranza) di diminuire il carico di pratiche che sovrasta l'attività giurisdizio- nale. Come detto, tra i numerosi interventi innovativi contenuti nella rifor- ma, ha trovato spazio un'ulteriore riformulazione del secondo comma dell'art. 92, c.p.c., volta a superare la compensazione “per prassi” delle spese di giudizio.
Oggi, dunque, è fatto espresso obbligo al giudice non solo di indicare i mo- tivi per i quali decide di compensare le spese in tutto o in parte (già di per sé
3
è motivo di impugnazione in cassazione per omissione motivazione a segui- to della modifica del 2005) ma, per il nuovo inciso introdotto nel art. 92, comma 2, c.p.c., lo stesso giudice dovrà motivare altrettanto palesemente la gravità ed eccezionalità delle ragioni che lo hanno convinto a compensare le spese. In questo senso, invero, il giudice, se non vi è soccombenza recipro- ca, non solo deve motivare la decisione sulla compensazione in modo espresso e puntuale (anche alla luce del nuovo art. 132, comma 2, n. 4,
c.p.c., secondo cui la sentenza deve contenere la «concisa esposizione delle ragioni di fatto di diritto della decisone»), ma dovrà motivare anche e so- prattutto l'eccezionalità delle ragioni che lo hanno indotto a tale decisione.
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudice d'appello che le ragioni indicate dal giudice di prime cure a sostegno della disposta compensazione (e cioè, la sussistenza di motivi “di natura della causa e contumacia della parte soc- combente”) non siano affatto giustificative della stessa, proprio alla luce del nuovo disposto di cui all'art. 92 comma 2 cpc.
Invero, secondo recente avviso della giurisprudenza di merito, la causale delle “gravi ed eccezionali ragioni” ricorre, sostanzialmente, in ipotesi di istruttoria particolarmente problematica caratterizzata dalla sovrapposizione ed incompatibilità tra elementi fattuali in parte favorevoli ad una parte ed in parte all'altra (c.d. complessità in fatto); ovvero in ipotesi di controversia specialmente complessa perché vertente in materia interessata da ius super- veniens oppure oggetto di oscillanti orientamenti giurisprudenziali (c.d. complessità in diritto) ( v. Trib. Lamezia Terme, 12.7.2010); ancora, si è pre- cisato che i motivi che, ex art. 92, comma 2, codice procedura civile, con- sentono la compensazione almeno parziale delle spese di lite, sono integrati sia dalla palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, sia da un comporta- mento processuale commendevole, irragionevole ed estremamente litigioso
( v. Trib. Piacenza, 2.2.2010).
Recentemente, con ordinanza n. 1724/2023 la Cassazione ha stabilito che
“né l'esiguo valore della lite, né tantomeno la contumacia del convenuto, possono legittima- re la compensazione delle spese di causa.” In particolare, la sesta sezione civile del- la Suprema Corte, nell'accogliere la domanda, conferma che la statuizione im- pugnata di compensazione delle spese di lite, fondata sui soli rilievi della contumacia del
e del valore esiguo del giudizio, «risulta del tutto incongrua e non conforme ai cri-CP_1
4
teri posti dalla nuova formulazione dell'art. 92 c.p.c., a seguito del d.l. n. 132/2014, conv. in legge n. 162/2014 (art. 13, comma 1) e della sentenza della Corte costituziona- le n. 77/2018».
La facoltà discrezionale concessa al giudice di compensare le spese, rammenta quindi la
Suprema corte, è ammessa «nel caso di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, tra cui non rientra
l'esiguità del valore della causa e la circostanza che la parte convenuta sia rimasta contu- mace» (cfr. ex plurimis, Cassazione n. 11786/2020; Cassazione n. 3977/2020;
Cassazione n. 4696/2019).
Per tutto quanto sopra detto, dunque, va in primo luogo evidenziato che, nella fattispecie di cui è causa, non è possibile rinvenire la sussistenza di una complessità in fatto né di una complessità in diritto, tale da giustificare la compensazione delle spese di lite;
ancora, nemmeno è ravvisabile un com- portamento commendevole in capo all'odierno appellante, attore in primo grado. Orbene, a leggere le motivazioni adottate dal giudice di pace a soste- gno della compensazione delle spese di lite, può agevolmente concludersi nel senso che esse siano del tutto inidonee ad integrare quei requisiti di gra- vità ed eccezionalità imposti dal già citato art. 92 comma 2 nella nuova for- mulazione successiva alla L. 69/2009.
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza, l'appello risulta fondato con conseguente rifor- ma della decisione di primo grado in ordine alle spese di lite.
Le spese di entrambi i gradi del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellato e si liquidano a suo carico come da dispositivo di sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza del giudice di Pace di San- ta AR Capua Vetere n. 484/2025 del 12.03.2025, condanna il
[...]
, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite relative al primo grado di giudizio che Parte_1 liquida in € 173,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rim- borso spese generali del 15% come per legge con attribuzione al procu- ratore dichiaratosi anticipatario;
Condanna , al pagamento delle spese proces- Controparte_1
5
suali del presente grado di giudizio in favore di , che li- Parte_1 quida in € 1.278,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rim- borso spese generali del 15% come per legge con attribuzione al procu- ratore dichiaratosi anticipatario;
Santa AR Capua Vetere, 15.12.2025
Il Giudice
Dott. IE NA
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n. 1913/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. IE NA,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa AR Capua Vetere
Il Giudice
Dott. IE NA
1
N. 1913/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa AR Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
IE NA ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1913 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione ex artt 22 L. 689/1981 (violazione codice della strada) - tra
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv Gennaro Grassia e Parte_1 con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in
OL UC (CE) alla via Caracas n. 28;
RICORRENTE
e
, in persona del Sindaco p.t., domiciliato c/o Controparte_1
AS NO (CE) alla Casa Comunale sita in P.zza Annunziata n. 1;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
15.12.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con ricorso in appello, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
al fine di sentir dichiarare la riforma parziale della sentenza Controparte_1
n. 484/2025, pronunziata dal Giudice di Pace di Santa AR Capua Vetere,
2
depositata in Cancelleria in data 12.03.2025, mai notificata, nella parte in cui compensava le spese di lite.
A fondamento dell'appello il ricorrente adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza errando nell'applicazione/ valutazione degli artt 91 e 92 c.p.c., posto che, i motivi che permettono la compensazione delle spese di lite sono tassativamente indicati e la contumacia della parte soccombente non rientra tra gli stessi.
Ciò posto, il ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1)
A parziale riforma della sentenza appellata condannare la parte resistente al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo e secondo grado con distrazione al sottoscritto pro- curatore antistatario.
In via preliminare, si dà atto che, seppur regolarmente citato, il resistente
, non si costituiva. Controparte_1
Nel merito l'appello è fondato.
Il giudizio de quo prendeva le mosse dall'impugnata sentenza n. 484/2025 emessa dal giudice di Pace di Santa AR Capua Vetere il quale, a seguito della istruttoria accoglieva il ricorso presentato da e compen- Parte_1 sava le spese di lite motivando sulla base della “natura della causa e contumacia del comune resistente”.
Orbene, codesto Tribunale, valutato l'incarto processuale, ritiene non con- divisibile la motivazione dedotta dal giudice di prime cure per le ragioni che seguono.
È noto che la legge 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 4 luglio 2009, ha profondamente riformato il processo civile, apportando, per quanto qui di interesse, nuove modifiche alla compensazione delle spese di lite di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.: invero, la recentissima riforma è ispirata alla ben nota necessità di rendere più veloce il contenzioso civile e, al contempo, di scoraggiare le pretestuose domande o eccezioni delle parti al fine (o nella speranza) di diminuire il carico di pratiche che sovrasta l'attività giurisdizio- nale. Come detto, tra i numerosi interventi innovativi contenuti nella rifor- ma, ha trovato spazio un'ulteriore riformulazione del secondo comma dell'art. 92, c.p.c., volta a superare la compensazione “per prassi” delle spese di giudizio.
Oggi, dunque, è fatto espresso obbligo al giudice non solo di indicare i mo- tivi per i quali decide di compensare le spese in tutto o in parte (già di per sé
3
è motivo di impugnazione in cassazione per omissione motivazione a segui- to della modifica del 2005) ma, per il nuovo inciso introdotto nel art. 92, comma 2, c.p.c., lo stesso giudice dovrà motivare altrettanto palesemente la gravità ed eccezionalità delle ragioni che lo hanno convinto a compensare le spese. In questo senso, invero, il giudice, se non vi è soccombenza recipro- ca, non solo deve motivare la decisione sulla compensazione in modo espresso e puntuale (anche alla luce del nuovo art. 132, comma 2, n. 4,
c.p.c., secondo cui la sentenza deve contenere la «concisa esposizione delle ragioni di fatto di diritto della decisone»), ma dovrà motivare anche e so- prattutto l'eccezionalità delle ragioni che lo hanno indotto a tale decisione.
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudice d'appello che le ragioni indicate dal giudice di prime cure a sostegno della disposta compensazione (e cioè, la sussistenza di motivi “di natura della causa e contumacia della parte soc- combente”) non siano affatto giustificative della stessa, proprio alla luce del nuovo disposto di cui all'art. 92 comma 2 cpc.
Invero, secondo recente avviso della giurisprudenza di merito, la causale delle “gravi ed eccezionali ragioni” ricorre, sostanzialmente, in ipotesi di istruttoria particolarmente problematica caratterizzata dalla sovrapposizione ed incompatibilità tra elementi fattuali in parte favorevoli ad una parte ed in parte all'altra (c.d. complessità in fatto); ovvero in ipotesi di controversia specialmente complessa perché vertente in materia interessata da ius super- veniens oppure oggetto di oscillanti orientamenti giurisprudenziali (c.d. complessità in diritto) ( v. Trib. Lamezia Terme, 12.7.2010); ancora, si è pre- cisato che i motivi che, ex art. 92, comma 2, codice procedura civile, con- sentono la compensazione almeno parziale delle spese di lite, sono integrati sia dalla palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, sia da un comporta- mento processuale commendevole, irragionevole ed estremamente litigioso
( v. Trib. Piacenza, 2.2.2010).
Recentemente, con ordinanza n. 1724/2023 la Cassazione ha stabilito che
“né l'esiguo valore della lite, né tantomeno la contumacia del convenuto, possono legittima- re la compensazione delle spese di causa.” In particolare, la sesta sezione civile del- la Suprema Corte, nell'accogliere la domanda, conferma che la statuizione im- pugnata di compensazione delle spese di lite, fondata sui soli rilievi della contumacia del
e del valore esiguo del giudizio, «risulta del tutto incongrua e non conforme ai cri-CP_1
4
teri posti dalla nuova formulazione dell'art. 92 c.p.c., a seguito del d.l. n. 132/2014, conv. in legge n. 162/2014 (art. 13, comma 1) e della sentenza della Corte costituziona- le n. 77/2018».
La facoltà discrezionale concessa al giudice di compensare le spese, rammenta quindi la
Suprema corte, è ammessa «nel caso di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, tra cui non rientra
l'esiguità del valore della causa e la circostanza che la parte convenuta sia rimasta contu- mace» (cfr. ex plurimis, Cassazione n. 11786/2020; Cassazione n. 3977/2020;
Cassazione n. 4696/2019).
Per tutto quanto sopra detto, dunque, va in primo luogo evidenziato che, nella fattispecie di cui è causa, non è possibile rinvenire la sussistenza di una complessità in fatto né di una complessità in diritto, tale da giustificare la compensazione delle spese di lite;
ancora, nemmeno è ravvisabile un com- portamento commendevole in capo all'odierno appellante, attore in primo grado. Orbene, a leggere le motivazioni adottate dal giudice di pace a soste- gno della compensazione delle spese di lite, può agevolmente concludersi nel senso che esse siano del tutto inidonee ad integrare quei requisiti di gra- vità ed eccezionalità imposti dal già citato art. 92 comma 2 nella nuova for- mulazione successiva alla L. 69/2009.
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza, l'appello risulta fondato con conseguente rifor- ma della decisione di primo grado in ordine alle spese di lite.
Le spese di entrambi i gradi del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellato e si liquidano a suo carico come da dispositivo di sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza del giudice di Pace di San- ta AR Capua Vetere n. 484/2025 del 12.03.2025, condanna il
[...]
, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite relative al primo grado di giudizio che Parte_1 liquida in € 173,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rim- borso spese generali del 15% come per legge con attribuzione al procu- ratore dichiaratosi anticipatario;
Condanna , al pagamento delle spese proces- Controparte_1
5
suali del presente grado di giudizio in favore di , che li- Parte_1 quida in € 1.278,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rim- borso spese generali del 15% come per legge con attribuzione al procu- ratore dichiaratosi anticipatario;
Santa AR Capua Vetere, 15.12.2025
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