Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 4046
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Sentenza 15 dicembre 2025

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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico, ha pronunciato sentenza in merito a un'opposizione avverso una sentenza del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, la quale aveva compensato le spese di lite. La parte ricorrente, rappresentata dall'Avv. Gennaro Grassia, impugnava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese, sostenendo che il Giudice di Pace avesse errato nell'applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile. In particolare, il ricorrente lamentava la mancanza di una motivazione adeguata per la compensazione, affermando che la contumacia della parte soccombente non costituisse di per sé un motivo legittimo per tale decisione. La parte resistente, il Comune, regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. Il ricorrente chiedeva, pertanto, la riforma parziale della sentenza appellata, con condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Il Tribunale, accogliendo l'appello, ha riformato la sentenza del Giudice di Pace in ordine alle spese di lite. Il giudice ha ritenuto non condivisibile la motivazione addotta dal giudice di prime cure per la compensazione, basata sulla "natura della causa e contumacia del comune resistente". Richiamando la normativa introdotta dalla legge n. 69/2009 e la giurisprudenza della Corte di Cassazione (in particolare, ordinanza n. 1724/2023), il Tribunale ha sottolineato che la facoltà discrezionale di compensare le spese è ammessa solo in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni", quali la novità assoluta della questione, il mutamento della giurisprudenza o altre circostanze eccezionali, tra cui non rientrano né l'esiguità del valore della lite né la contumacia della parte convenuta. Non ravvisando nella fattispecie alcuna complessità in fatto o in diritto, né un comportamento processuale commendevole, il Tribunale ha concluso che le motivazioni del giudice di pace fossero inidonee a giustificare la compensazione. Di conseguenza, ha condannato il Comune al pagamento delle spese di lite del primo grado, liquidate in € 173,00 oltre accessori, e del presente grado di giudizio, liquidate in € 1.278,00 oltre accessori, con attribuzione al procuratore antistatario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 4046
    Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
    Numero : 4046
    Data del deposito : 15 dicembre 2025

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