CASS
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/03/2025, n. 7138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7138 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 32466/2019 R.G. proposto da: PM SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, ZA PE MAZZINI 15, presso lo studio dell’avvocato GABRIELLI ENRICO ([...]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DANESE LORENZO ([...]), GALBIATI MAU- RIZIO ([...]), SA ALDO PE ([...]); -ricorrente- contro COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA (CON- SOB), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BATTISTA MARTINI 3, presso lo studio dell’avvocato RANDISI GIANFRANCO ([...]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE NO POLVEROSI MARIA GIOCONDA ([...]); Civile Sent. Sez. 2 Num. 7138 Anno 2025 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: CA RE Data pubblicazione: 17/03/2025 2 di 21 -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1440/2019 depositata il 01/04/2019. Udita la relazione svolta nell’udienza del 28/11/2024 dal Consigliere RE CA. Udite le osservazioni del P.M., la Sostituta P.M. Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi gli avvocati Maurizio Galbiati e Lorenzo Danese per la ricor- rente;
gli avvocati Gianfranco Randisi e Maria Gioconda De Gaetano Polverosi per la controricorrente. FATTI DI CAUSA La PM s.p.a. ha introdotto giudizio di opposizione a sanzione amministrativa irrogata dalla Consob, con delibera n. 20212 del 6/12/2017, quale società incaricata della revisione del bilancio, per violazioni nello svolgimento delle attività di revisione sui bilanci di esercizio e consolidato della CA Popolare di Vicenza (PV) al 31 dicembre 2014. Consob ha contestato a PM irregolarità che coin- volgono vari aspetti della revisione, tra cui la pianificazione del la- voro e la soglia di significatività (cioè il limite oltre il quale un errore, un'omissione o una discrepanza nei dati finanziari è considerato ca- pace di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori del bi- lancio), le valutazioni delle attività finanziarie disponibili per la ven- dita, dei crediti verso la clientela e dell’avviamento, oltre a omissioni riguardanti operazioni sul capitale. L’opposizione di PM è stata re- spinta, con conferma della sanzione amministrativa. A sostegno della decisione adottata la Corte distrettuale ha rile- vato che il calcolo della significatività rappresenta un’estrinsecazione dell’esercizio del giudizio professionale del revisore e non soggiace a parametri rigidi, dovendo rispondere a criteri di ragionevolezza e lo- gicità. Nella specie la PM non risulta avere adeguatamente valu- tato lo status di ente di interesse pubblico della CA, la diffusione della proprietà azionaria, l'elevato livello di regolamentazione del 3 di 21 settore, né apprezzato correttamente i fattori di rischio emersi all’esito dell’AQR. Ricorre in cassazione la PM con otto motivi, illustrati da memo- ria. Resiste la Consob con controricorso e memoria. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. - Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 11, 14 e 43, co. 3 d.lgs. 39/2010, dell’art. 162, co. 2, lett. a), d.lgs. 58/1998, nonché del par. 9 del Principio di revisione n. 300 e dei paragrafi 5 e 10 del Principio di revisione n. 320, incorporati nelle norme sud- dette. Si argomenta che i Principi di revisione n. 300 e n. 320 non forniscono indicazioni tecniche prescrittive per stabilire il livello con- creto di materialità, lasciandole al giudizio professionale del revisore. Si contesta che i Principi di revisione invocati dettino regole quanti- tative per la determinazione del livello di significatività, limitandosi a delineare criteri generali per la pianificazione delle attività di revi- sione. Il par. 9 del Principio n. 300, infatti, identifica solo gli aspetti rilevanti per la pianificazione;
il par. 5 del Principio n. 320 richiede al revisore di stabilire un livello di significatività accettabile per iden- tificare errori significativi, senza prescrivere parametri rigidi;
il par. 10 dello stesso Principio evidenzia l’inverso rapporto tra significati- vità e rischio di revisione. La decisione della Corte di appello si fonda su un’erronea applicazione dei suddetti Principi, attribuendo loro una prescrittività inesistente. Si osserva inoltre che l’eventuale diver- genza rilevata dalla Consob tra le procedure interne di PM e le pratiche di revisione applicabili non potrebbe, comunque, configu- rare violazione dei Principi di revisione n. 300 e n. 320, in quanto questi non stabiliscono soglie quantitative fisse né parametri obbli- gatori. Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., per motivazione manifestamente illogica e incomprensibile 4 di 21 circa la presunta inidoneità nella determinazione del benchmark di riferimento per stabilire la soglia di significatività. La sentenza ha premesso che PM ha utilizzato un patrimonio netto rettificato, giu- dicandolo una scelta prudenziale. Tuttavia, contraddittoriamente, ha successivamente concluso che il benchmark adottato non ha valoriz- zato elementi di prudenza, generando una contraddizione irriducibile tra la premessa e la conclusione del ragionamento. Entrando nel det- taglio della censura, la sentenza impugnata ha rilevato che PM ha utilizzato come benchmark il patrimonio netto rettificato, ossia il pa- trimonio netto diminuito del valore degli «intangibles» (avviamento e altre attività immateriali). Tale rettifica, riducendo il valore di rife- rimento, avrebbe comportato una soglia di materialità inferiore e, quindi, più prudenziale. Nel prosieguo della motivazione, la sentenza afferma però che PM non ha applicato criteri di prudenza né nella scelta del benchmark, né nella percentuale di significatività fissata al 7,22%, superiore alla media del 6,5%. Tale incongruenza tra la pre- messa e la conclusione rende la motivazione incoerente e incom- prensibile: l’accertamento del carattere prudenziale della determina- zione di una soglia di significatività inferiore attraverso l’uso del pa- trimonio netto rettificato non è compatibile con l’asserzione che il revisore non avrebbe seguito criteri prudenziali. La manifesta illogi- cità della sentenza è ulteriormente confermata dalla contraddizione tra il rilievo dell’utilizzo del patrimonio netto rettificato e la succes- siva affermazione che il revisore avrebbe seguito il criterio del patri- monio netto senza rettifiche. Ciò integra un contrasto irriducibile tra affermazioni, che rende l’argomentazione perplessa e obiettiva- mente incomprensibile. Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 195 d.lgs. 58/1998 e 2697 c.c., con riguardo all’errata inversione dell’onere della prova nella sentenza della Corte di appello di Milano relativamente agli ele- menti costitutivi della pretesa sanzionatoria. Si censura la parte di sentenza in cui la Corte d’appello ha sostenuto che PM non 5 di 21 avrebbe correttamente considerato i fattori di rischio evidenziati dall’Asset Quality Review (AQR) condotta dalla BCE nel 2014, rite- nendo che il revisore dovesse dimostrare che tali fattori non aves- sero avuto un’incidenza rilevante sulla fissazione della soglia di si- gnificatività. Tuttavia, la verifica degli effetti dell’AQR, inclusi gli in- terventi correttivi suggeriti alla PV, è stata sostenuta da Consob nella propria lettera di contestazione e in seguito nella fase di oppo- sizione. Trattandosi di elementi costitutivi dell’esercizio del potere sanzionatorio nel caso concreto, l’onere della prova sarebbe spettato all’Autorità. Si censura quindi l’inversione dell’onere della prova ope- rata dalla Corte, che ha posto in capo a PM la dimostrazione di elementi che, per legge, dovevano essere provati da Consob, in quanto relativi alla pretesa sanzionatoria. 1.2. - I primi tre motivi possono essere trattati contestualmente poiché concernono, sotto diversi profili, il tema della determinazione della soglia di significatività fra le condotte sanzionabili nel caso con- creto. Essi non sono fondati. Al fine di argomentare tale giudizio conviene muovere da un ampio stralcio della parte di sentenza (p. 12 ss.) censurata da tali motivi di ricorso: «1.1. La determinazione della soglia di significatività nell’ambito del processo di revisione è necessariamente frutto del giudizio professionale del revisore (Principio di Revisione 320, para- grafo 4). Alla luce della finalità del bilancio di rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finan- ziaria della società, tale giudizio deve essere guidato, in primo luogo, dalla diligente individuazione da parte del revisore delle esigenze di informativa degli utilizzatori del bilancio stesso. Infatti, come previ- sto anche dal paragrafo 3 del medesimo Principio di Revisione, “un’informazione è significativa se la sua mancanza o la sua impre- cisa rappresentazione potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori da prendere sulla base del bilancio”. Tale giudizio si 6 di 21 concreta essenzialmente nella scelta dei due fattori dai quali dipende la concreta determinazione della soglia di significatività: il parametro di riferimento (benchmark) e la percentuale di significatività a questo applicata. Nel caso di specie, parte ricorrente, nel definire il livello di significatività ai fini della revisione del bilancio d’esercizio di PV al 31.12.2014, risulta aver utilizzato quale parametro di riferimento o benchmark il patrimonio netto rettificato, calcolato come differenza tra il valore del patrimonio risultante dal bilancio ed il valore degli “intangibles” (in sostanza, l’avviamento e altre attività immateriali). In relazione a detto benchmark il Revisore risulta poi aver applicato una percentuale del 7,22%, valore che, come rilevato dalla CONSOB, si colloca nella parte alta del range di riferimento previsto dalle linee guida interne PM (3%-10%, valore medio: 6,5%). È per l’appunto con riferimento alla scelta di applicare tale percentuale che l’Autorità ha principalmente mosso i propri rilievi. Infatti, dopo aver premesso che la scelta dell’odierno ricorrente di utilizzare il patrimonio netto […] quale parametro di riferimento si pone in linea con la prassi di settore, l’Autorità ha concentrato le proprie censure sulla scelta della percentuale di significatività applicata da PM. Come emerge dalla delibera n. 20212 del 2017 […], tale scelta non è stata ritenuta ade- guata dalla CONSOB in quanto “il revisore ha scelto una percentuale, 7,22%, che si colloca nella parte alta del range, nonostante numerosi tra gli elementi a disposizione, alcuni dei quali valutati dallo stesso revisore, indicassero l’opportunità di utilizzare un valore prossimo al va- lore minimo della forchetta”. Ebbene […], ancorché il calcolo della significatività rappresenti una estrinsecazione dell’esercizio del giudizio professionale del revisore e non soggiaccia, pertanto, a pa- rametri rigidi e a regole prescrittive applicabili in modo automatico, la determinazione di tale soglia non può nondimeno avvenire in modo arbitrario, dovendo comunque rispondere a criteri di ragione- volezza e logicità. Il revisore, pur nell’ambito della propria discrezio- nalità tecnica, deve supportare, in modo rigoroso e coerente con gli 7 di 21 elementi a disposizione, le valutazioni sottostanti le decisioni assunte in relazione alle componenti del calcolo (benchmark di riferimento e percentuale di significatività), sulla base di criteri logici apprezzabili e verificabili. // 1.2. Nel caso in esame, PM non ha adeguatamente valutato gli elementi a propria disposizione, i quali chiaramente in- dicavano l’opportunità di adottare un approccio maggiormente cauto con riferimento alla determinazione della soglia di significatività. In primo luogo, PM non risulta aver adeguatamente valutato – anche alla luce della propria metodologia di audit (KAM) – lo status di ente di interesse pubblico della CA, la diffusione della proprietà azio- naria, l’elevato livello di regolamentazione del settore e la congiun- tura economica negativa, fattori che avrebbero dovuto condurre il Revisore ad individuare una soglia di significatività più rigorosa. In secondo luogo, PM non risulta aver correttamente apprezzato la sussistenza dei fattori di rischio emersi all’esito dell’Asset Quality Re- view (AQR) svolto dalla CA Centrale Europea nel novembre 2014. In dettaglio, il recepimento nel bilancio PV al 31.12.2014 delle ri- chieste di rettifica formulate dalla CA Centrale non poteva costi- tuire fattore indicativo di un minor rischio di revisione, rilevante ai sensi del Principio di Revisione n. 320, paragrafo 10, dal momento che tali richieste erano state formulate con riferimento al precedente bilancio al 31.12.2013. Al contrario, le riscontrate carenze nel pro- cesso di credito dovevano indurre il Revisore ad una maggior pru- denza, anche alla luce della non completa attuazione da parte di PV, al momento della chiusura dell’esercizio sociale 2014, delle azioni correttive che PV stessa aveva dichiarato di voler porre in essere in risposta ai rilievi della CA Centrale Europea. A tal pro- posito, si rileva che era onere del ricorrente provare che gli interventi programmati da PV indicati come non ancora attuati nella rela- zione della Direzione internal audit di PV, datata 27.01.2015, non avevano carattere “sostanziale” […] Come detto, oltre a non aver debitamente valutato in sede di revisione lo stato di 8 di 21 implementazione delle azioni correttive resesi necessarie alla luce dei rilievi della CA Centrale Europea, PM non risulta aver as- solto in questa sede all’onere, su di essa incombente, di dimostrare la non incidenza di tale circostanza in relazione al processo di eroga- zione e monitoraggio dei crediti da parte della banca, motivo per cui le difese svolte sul punto da parte ricorrente non possono essere accolte. Tutti i suddetti elementi non risultano essere stati valorizzati né nella scelta del benchmark, risultando piuttosto l’utilizzo del net asset una scelta “neutrale”, essendo quest’ultimo il parametro di ri- ferimento comunamente usato nel settore bancario, né tantomeno nella scelta della percentuale di significatività, fissata dal Revisore in un valore (7,22%) superiore a quello mediano del 6,5%. // 1.3. Le criticità riscontrate con riferimento alla determinazione del livello si- gnificatività ([…] materiality, in lingua inglese) si riverberano, evi- dentemente, anche nella conseguente determinazione della soglia di significatività operativa (performance materiality). Il calcolo di tale soglia di significatività operativa corrisponde all’importo o agli im- porti stabiliti dal revisore in misura inferiore alla significatività per il bilancio nel suo complesso, al fine di ridurre ad un livello appropria- tamente basso la probabilità che l’insieme degli errori non corretti e non individuati in sede di revisione superi la significatività per il bi- lancio nel suo complesso, avviene in concreto utilizzando quest’ul- tima quale parametro. Come accertato dalla CONSOB, nel caso di specie la soglia di significatività operativa è stata calcolata dal Revi- sore applicando alla soglia di significatività per il bilancio nel suo complesso una riduzione del 26%, motivo per cui le conseguenze dell’errata valutazione di quest’ultima (materiality) ricadono altresì sulla concreta determinazione della prima. // 1.4 In conclusione, ri- tiene la Corte che all’odierno ricorrente sia imputabile non un sem- plice disallineamento dalle procedure interne (KAM), ma una palese violazione della disciplina dettata a garanzia delle esigenze di infor- mativa degli utilizzatori del bilancio dai Principi di Revisione n. 300, 9 di 21 paragrafo 9, e n. 320, paragrafi 5 e 10. Pertanto, tale motivo di ri- corso va respinto». 1.3. - L’ampio stralcio della motivazione della sentenza impugnata apre la strada alla valutazione dei primi tre motivi di ricorso, non senza aver premesso che l’approfondito precedente recente di Cass. n. 23579 del 2023 esonera questo Collegio da una ricostruzione del quadro normativo della materia della revisione legale dei conti. Sulla scia di quel precedente, si può argomentare l’infondatezza del primo motivo. Esso trae delle conseguenze indebite dalla conclamata struttura tendenzialmente finalistica dei Principi di revisione (come contrap- posta alla struttura condizionale, tipica della normazione per fatti- specie). Tale struttura si manifesta evidente alla lettura tra gli altri del paragrafo 4 del Principio di Revisione n. 320: «L'obiettivo della revisione di un bilancio è quello di permettere al revisore di espri- mere un giudizio professionale sul bilancio, in tutti i suoi aspetti si- gnificativi, sulla base delle disposizioni che ne disciplinano i criteri di redazione. La valutazione di cosa sia significativo discende da un giudizio professionale». Il fatto che la valutazione della significatività discenda da un giu- dizio professionale implica in primo luogo il rispetto da parte del giu- dice del margine di apprezzamento tecnico affidato alla cura del re- visore (rispetto che s’impone pur nel quadro di un giudizio a cogni- zione piena sulla fattispecie costitutiva del potere punitivo esercitato dall’Autorità di vigilanza, qual è il giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative). In secondo luogo, il giudice considera la ragionevo- lezza delle scelte del revisore alla luce delle informazioni disponibili al momento della revisione, evitando che incidano valutazioni ex post. In terzo luogo, il controllo giurisdizionale si focalizza sul rag- giungimento degli obiettivi della revisione. In quarto luogo, il giudice valuta se le procedure adottate dal revisore siano proporzionate alla dimensione e complessità dell'impresa sottoposta a revisione. In 10 di 21 quinto luogo, assumono particolare rilevanza le motivazioni fornite dal revisore per le sue scelte, che dovranno essere adeguatamente documentate. Da tutto ciò segue che, se è vero che il giudice non può sostituirsi al revisore nella valutazione tecnica dei fatti, è altrettanto vero che la valutazione del giudice sulla proporzionalità e ragionevolezza delle scelte effettuate dal revisore (alla luce dei parametri indicati esem- plificativamente nel capoverso precedente) dovrà essere particolar- mente penetrante. Di tale impostazione la Corte di appello ha dimo- strato di essere consapevole («Il revisore, pur nell’ambito della pro- pria discrezionalità tecnica, deve supportare, in modo rigoroso e coe- rente con gli elementi a disposizione, le valutazioni sottostanti le de- cisioni assunte in relazione alle componenti del calcolo (benchmark di riferimento e percentuale di significatività), sulla base di criteri logici apprezzabili e verificabili. […] Nel caso in esame, PM non ha adeguatamente valutato gli elementi a propria disposizione, i quali chiaramente indicavano l’opportunità di adottare un approccio mag- giormente cauto con riferimento alla determinazione della soglia di significatività»). Non solo – ed è quello che più conta – tale imposta- zione è stata applicata dalla Corte di appello nel caso attuale, come ha osservato anche il P.M. Infatti, la Corte d'appello ha accertato che non era stato adeguatamente valutato lo status di interesse pubblico della CA, la diffusione della proprietà azionaria, l'elevato livello di regolamentazione del settore e la congiuntura economica negativa;
che non era stata correttamente apprezzata la sussistenza dei fattori di rischio emersi all'esito dell'Asset Quality Review, svolto dalla BCE, poiché le carenze rilevate non erano state completamente superate. Tutti questi elementi avrebbero dovuto indurre il Revisore ad indivi- duare una soglia di significatività più rigorosa, in modo da non com- mettere errori nella determinazione della soglia di significatività ope- rativa (performance materiality), che viene determinata utilizzando la soglia di significatività quale parametro di riferimento. 11 di 21 Passando al secondo motivo, esso è infondato poiché non sussiste la lamentata contraddizione tra la premessa e la conclusione del ra- gionamento della Corte di appello. Essa infatti ha premesso che l’adozione del patrimonio netto rettificato non si espone di per sé a censure di irragionevolezza ed è comunemente usato nel settore bancario, ma il passaggio alla conclusione circa il difetto di prudenza nella individuazione della soglia di significatività è stato arricchito da un decisivo termine medio del ragionamento, cioè l’adozione di una percentuale di significatività troppo alta, nonostante i numerosi ele- menti a disposizione, alcuni dei quali valutati dallo stesso revisore, indicassero l'opportunità di utilizzare un valore prossimo al valore minimo della forchetta, prevista dalle linee guida interne della stessa società di revisione. Ciò rende coerente l’argomentazione della Corte. Passando al terzo motivo, esso è infondato poiché non vi è stata alcuna illegittima inversione dell’onere della prova, ma coerente ap- plicazione dei principi adottati in questa materia da Cass. SU 20930/2009. Una volta accertata la condotta materiale che integra la fattispecie dell’illecito - cioè la determinazione della soglia di si- gnificatività, nell’omessa considerazione di tutti gli elementi neces- sari a tal fine (indicati nell’esame dei precedenti due motivi di ri- corso) - incombeva alla società di revisione fornire elementi diretti a dimostrare che gli elementi mancanti non erano decisivi ai fini del rispetto dei principi di revisione: onere che discende non già da un’in- versione, ma dal semplice interesse proprio della società di revisione a fornire la prova contraria rispetto all’esistenza dei fatti costitutivi dell’esercizio del potere punitivo esercitato nei suoi confronti. I primi tre motivi sono rigettati. 2. - Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 11, 14 e 43 co. 3 d.lgs. 39/2010, dell’art. 162 co. 2 lett. a) d.lgs. 58/1998, dei paragrafi 100, 101 e 108 del Principio di revisione n. 315 e dei pa- ragrafi 8, 22, 23 e 49 del Principio di revisione n. 330, incorporati 12 di 21 nelle norme suddette. In particolare, il motivo attiene al risk as- sesment di PM sulla voce relativa alle attività finanziarie disponi- bili per la vendita (available for sale - AFS), pari a 4,359 miliardi di euro, di cui il 6% relativo a investimenti in fondi OICR. Nella parte di sentenza censurata da questo motivo di ricorso, la Corte di appello ha ritenuto che PM avrebbe dovuto individuare un rischio differenziato per gli OICR (organismi di investimento col- lettivo del risparmio: fondi comuni di investimento, ecc.) all’interno della voce AFS e, conseguentemente, verificare l’efficacia operativa dei controlli adottati dalla banca per tale sottovoce, esaminando aspetti quali esistenza, accuratezza, valutazione, diritti e obblighi specificamente riferiti agli OICR. Sostiene che così il revisore ha vio- lato i paragrafi 100, 101 e 108 del Principio di revisione n. 315 per non aver riconosciuto i rischi specifici della sottovoce OICR. In un ulteriore passaggio, la Corte di appello ha imputato a PM di non aver effettuato efficaci verifiche con riferimento alla valutazione degli OICR e di aver demandato di fatto, in relazione a tale specifica classe, l’acquisizione dei necessari elementi probatori alle sole pro- cedure di validità, occasionando così la violazione del principio di re- visione n. 330. Scendendo più in dettaglio, ad avviso della Corte di appello, PM ha valutato il rischio di errori significativi nella voce AFS come basso, nonostante gli elementi disponibili indicassero un rischio più elevato. In particolare, le comunicazioni tra CA d’IA e PV evidenzia- vano operazioni sui fondi HE e OP caratterizzate da ele- vata complessità e investimenti in titoli illiquidi. Tali elementi avreb- bero dovuto far riconsiderare la valutazione del rischio effettuata da PM. La Corte ha rilevato che la valutazione del fair value degli OICR richiedeva una disaggregazione specifica rispetto alla voce AFS, dato il diverso livello di rischio. La mancata applicazione di que- sta disaggregazione ha comportato l’omissione di controlli adeguati. La pianificazione dei test di conformità si è concentrata sulla voce 13 di 21 AFS nel suo complesso, escludendo specifici controlli sugli OICR. I test svolti non sono risultati idonei a verificare l’efficacia operativa dei controlli relativi agli OICR. Le procedure di validità sono state limitate alla verifica del NAV dei fondi, senza esaminare adeguata- mente le modalità di determinazione del fair value. PM ha fatto affidamento esclusivo sulle informazioni fornite dalla banca, senza ottenere documenti essenziali come regolamenti e rendiconti aggior- nati. Non è stato applicato un adeguato scetticismo professionale, né è stato effettuato un interpello diretto agli organi di amministrazione e controllo degli OICR. Alla luce di queste carenze, la Corte ha con- fermato l’assenza di sufficienti elementi probatori a supporto del giu- dizio professionale di PM, dichiarando infondate le relative do- glianze. La parte ricorrente osserva, quanto alla censura di violazione dei paragrafi 100, 101 e 108 del Principio di Revisione n. 315, che tali principi di revisione non impongono alcuna obbligatorietà di disag- gregazione di una voce contabile per rischi specifici, poiché ciò com- porterebbe un’estensione irragionevole delle classi di operazioni sog- gette a revisione. Quanto alla censura di violazione del par. 8 del principio di revisione n. 330, la parte ricorrente osserva che esso consente al revisore di svolgere unicamente procedure di validità senza valutare l’efficacia dei controlli aziendali, se la valutazione del rischio non identifica alcun controllo efficace o rende inefficiente la verifica dell’efficacia operativa dei controlli. In sintesi, la Corte di ap- pello ha erroneamente confermato la sanzione irrogata Consob, as- sumendo così l’inosservanza da parte di PM di obblighi non previ- sti dai principi professionali di riferimento richiamati dagli artt. 11, 14 e 43 co. 3 d.lgs. 39/2010 e dall’art. 162 co. 2 lett. a) d.lgs. 58/1998. Il quarto motivo è inammissibile poiché attraverso la censura di violazione dei menzionati parametri normativi la parte sovrappone il proprio apprezzamento dei fatti rilevanti all’accertamento che il 14 di 21 giudice di merito ha espresso in una motivazione esente da vizi cen- surabili in sede di legittimità. È superfluo ricordare che il supera- mento del vaglio di legittimità non implica logicamente che questa Corte faccia proprio tale apprezzamento: esso è e rimane del giudice di merito. 3. - Con il quinto motivo di ricorso, PM denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 61 c.p.c., sostenendo che la Corte di me- rito ha erroneamente rigettato l’istanza di consulenza tecnica d’uffi- cio. Tale richiesta era volta a chiarire aspetti tecnici complessi relativi alla revisione della voce di bilancio dei crediti verso la clientela, per i quali sarebbe stato necessario un approfondimento tecnico non rientrante nelle competenze specifiche del giudice. In particolare, PM aveva dettagliatamente illustrato la regolarità delle operazioni svolte, producendo in giudizio una relazione tecnica del Prof. Marco Santi, nonché l’intera documentazione rilevante, comprese le carte di lavoro. La richiesta di c.t.u. è stata tuttavia respinta dalla Corte come inammissibile ed esplorativa, ritenendo che l’accertamento spettasse esclusivamente al giudice. Nonostante l’ampia documen- tazione tecnica e le specifiche difese fornite da PM, la Corte ha tentato di esaminare autonomamente la complessa documentazione, senza avvalersi di un supporto tecnico specialistico, ignorando così il contributo che una c.t.u. avrebbe potuto fornire nella valutazione delle procedure di revisione. L’assenza di tale esame specialistico ha portato il giudice a conclusioni errate sulla conformità dell’operato di PM ai Principi di revisione. La necessità di una c.t.u. risulta ancor più evidente in quanto la valutazione di specifici aspetti contabili, come la valutazione delle sofferenze e la svalutazione collettiva dei crediti, richiede competenze tecniche approfondite. La Corte non ha considerato le effettive conoscenze di PM riguardo alle modifiche apportate dalla banca alla policy di gestione del credito, come risulta documentato nelle carte di lavoro. Senza il contributo di un revisore esperto, la Corte ha erroneamente ritenuto PM responsabile di 15 di 21 omessa valutazione dei cambiamenti rilevanti, nonostante la docu- mentazione comprovasse il contrario. Il mancato ricorso a una c.t.u. è inoltre risultato determinante per altri profili della revisione, come il parametro di probability of default per le svalutazioni collettive dei crediti, su cui la Corte ha acriticamente adottato la posizione di Con- sob, ignorando che il memorandum sulla metodologia della banca era aggiornato al 4/11/2014 e non poteva includere modifiche suc- cessive. L’assenza di un esperto revisore ha impedito un’analisi cor- retta e completa della documentazione prodotta, portando il giudice a conclusioni erronee sulla conformità dei metodi di revisione appli- cati da PM. Infine, la Corte non ha esaminato criticamente le carte di lavoro, tra cui la carta di riepilogo che riassumeva i risultati della revisione, concludendo che PM non aveva applicato correttamente le policy della banca in relazione agli «haircut» dei crediti. Un revi- sore esperto avrebbe potuto comprendere l’effettiva osservanza delle procedure di PM, che ha sempre applicato la riduzione del 30% per le perizie successive alla fase di erogazione come previsto dalla policy della banca. In sintesi, la mancanza di una c.t.u. qualifi- cata ha precluso un esame obiettivo e competente della documenta- zione, influenzando decisivamente la sentenza. Il vizio di motiva- zione denunciato, quindi, risulta fondamentale per l’accoglimento del ricorso, poiché l’intervento di un consulente tecnico avrebbe per- messo di accertare l’infondatezza delle contestazioni di Consob. Il quinto motivo è inammissibile. In base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'ammis- sibilità e la rilevanza della consulenza tecnica d'ufficio rientrano nel margine del prudente apprezzamento del giudice del merito, il quale è chiamato a valutarne l'opportunità in funzione delle specifiche esi- genze istruttorie del caso concreto. Nel caso attuale, la Corte d'ap- pello ha escluso la necessità di una c.t.u., ritenendone esplorativa la richiesta «sia perché volta in sostanza ad accertare la violazione delle norme di diritto in cui si risolvono i principi contabili, accertamento 16 di 21 rimesso all’esclusiva competenza e attività del giudice, sia perché le contestate violazioni emergono in modo sufficientemente chiaro dalla documentazione prodotta e dalle argomentazioni delle parti». La stringatezza della motivazione sul punto non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità, anche perché trova il suo equilibrio nell’ampiezza dell’analisi precedente, dinanzi alla quale si può ripe- tere quanto detto da Cass. 16780/2019 su di un caso analogo: «nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, il giudice non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni di- fensive». 4. – Con il sesto motivo di ricorso PM denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per l’assenza totale di motivazione nella sentenza impugnata riguardo alle 25 posizioni creditizie contestate da Consob durante il procedimento sanzionato- rio. La Corte di appello avrebbe completamente omesso una disa- mina tecnica delle posizioni analizzate, relative ai crediti classificati come in bonis, incagli e sofferenze. Le contestazioni mosse da Con- sob si riferivano alle procedure di validità eseguite dal revisore su tali crediti, che comprendevano l’esame analitico di 2 crediti in bonis, 10 incagli e 13 sofferenze. Secondo PM, la Corte di merito ha li- quidato le sue doglianze in modo sbrigativo, senza fornire alcuna spiegazione sulle ragioni della decisione, mancando così di motivare le conclusioni raggiunte. Tale omissione configurerebbe un’anomalia motivazionale rilevante sul piano costituzionale, traducendosi in una violazione di legge in quanto attinente all’esistenza stessa della mo- tivazione. Nella parte di sentenza (p. 25-31) censurata dal sesto motivo, la Corte ha osservato che l’esame svolto dagli ispettori ha evidenziato significative carenze nell’attività di rilevazione e valutazione dei con- trolli operati da PM in merito alla voce di bilancio dei crediti verso 17 di 21 la clientela. In particolare, il Revisore non ha adeguatamente docu- mentato le modifiche delle linee guida interne adottate dalla banca nel 2014, continuando a riferirsi ai criteri del 2013. La mancanza di documentazione conforme ai Principi di Revisione n. 230, 330 e 500 rende impossibile verificare l’attività svolta. PM ha contestato l’approccio della CONSOB, sostenendo che le modifiche normative erano comunque note al Revisore, sebbene non formalizzate nelle carte di lavoro. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che tale argomenta- zione fosse insufficiente, considerando che la documentazione costi- tuisce elemento essenziale per la ripercorribilità delle procedure svolte. Con riferimento ai controlli specifici, la Corte ha ritenuto fon- date le contestazioni della Consob relative a carenze negli Higher Level Controls e nei Process Level Controls, respingendo le doglianze di PM per genericità e mancanza di supporto normativo. La deci- sione di testare una sola filiale tra le 560 esistenti è stata giudicata inadeguata rispetto agli standard di revisione. Inoltre, la Corte ha rigettato le difese relative alla valutazione delle sofferenze e degli incagli, evidenziando che PM non ha dimostrato la correttezza delle rettifiche applicate e non ha considerato il fondo di attualizza- zione nelle proprie stime. L’assenza di elementi probatori sufficienti per giustificare le conclusioni del Revisore è stata ritenuta determi- nante. Infine, la Corte ha giudicato infondate le censure sull’approc- cio a posteriori e sulla presunta violazione dei principi di ragionevo- lezza e proporzionalità da parte della Consob, poiché le carenze rile- vate erano gravi e sistematiche. Il sesto motivo è manifestamente infondato, poiché nella parte di sentenza censurata, la motivazione è – come si può constatare - effettiva, risoluta e coerente. Pertanto, non si espone al vizio censu- rato dal motivo di ricorso. 5. – Il settimo motivo denuncia la violazione dell’art. 195 co. 4 e 7 d.lgs. 58/1998, e dell’art. 132 co. 2, n. 4 c.p.c., a causa di una motivazione meramente apparente fornita dalla Corte d'appello. In 18 di 21 particolare, la sentenza si sarebbe limitata a ripetere in modo acritico i rilievi formulati da Consob senza un vero e proprio esame critico delle difese del revisore. PM contesta che la Corte si sia limitata a trascrivere affermazioni già presenti negli atti ispettivi di Consob, senza approfondire o giustificare con una propria argomentazione la scelta di respingere le argomentazioni difensive della ricorrente. La censura si concentra sull’approccio utilizzato dalla Corte d'appello avrebbe rinunciato a esercitare la propria giurisdizione piena, limi- tandosi a recepire passivamente la documentazione prodotta da Consob. Nel merito, PM aveva presentato un’analisi dettagliata e documentata sulla valutazione dell’avviamento, sostenendo che il Common Equity Tier 1 (CET1) non fosse l'unico parametro di pru- denza rilevante nell’impairment test del bilancio, e che altri elementi (come il tasso risk-free e la stima dei risk-weighted assets, RWA) avessero già incorporato margini di prudenza. La Corte, invece, non ha tenuto in considerazione questi fattori, liquidando le difese di PM con un giudizio di inconferenza privo di motivazione sostan- ziale. La sentenza appare quindi viziata, poiché non fornisce un iter logico-giuridico che giustifichi la totale adesione ai rilievi di Consob e la mancata valutazione delle argomentazioni del revisore. Tale mancanza si configura come violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., rendendo nulla la sentenza, in quanto basata su una «moti- vazione apparente» che non esprime la ratio decidendi, limitandosi a trascrivere posizioni di Consob senza una valutazione critica. Nella parte censurata (p. 32-35) dal settimo motivo di ricorso, la Corte di appello ha rilevato che il Revisore ha considerato l'avvia- mento come voce significativa di bilancio, individuando rischi rile- vanti per la sua valutazione. Tuttavia, pur pianificando e svolgendo le procedure ritenute opportune, ha concluso positivamente sulla re- cuperabilità degli avviamenti iscritti al 31 dicembre 2014 nei bilanci d'esercizio e consolidato della banca, senza adeguato supporto pro- batorio. Consob ha accertato carenze nelle verifiche svolte dal 19 di 21 Revisore riguardo alla sostenibilità delle assunzioni patrimoniali adottate dalla banca. In particolare, la banca ha fissato un parametro CET1 «nel perpetuo» pari all'8%, inferiore sia al requisito minimo dell'11% stabilito dalla BCE per il gruppo PV, sia ai valori adottati da altri istituti bancari con attivi meno rischiosi. La Corte ha consi- derato non sufficienti le difese del Revisore, rilevando che le proie- zioni economico-finanziarie della banca risultavano aggressive e che il costo del capitale utilizzato per l'attualizzazione del Terminal Value era nella fascia bassa rispetto a quella dei competitor. Tali elementi hanno escluso che la banca avesse adottato criteri prudenziali su fattori diversi dal CET1. Non è stato ritenuto valido neppure l'argo- mento secondo cui il valore CET1 dell'8% sarebbe stato superiore al minimo legale del 7% e coerente con il parametro usato dalla BCE nell’AQR, che la banca considerava come valore di riferimento. La Corte ha quindi rigettato il motivo di censura. Il settimo motivo è rigettato perché, come si desume dalla sintesi riportata nel precedente paragrafo, la Corte di appello non ha espresso un’acritica adesione alla tesi della Consob, ma ha motivato la propria decisione in modo più che sufficiente, cosicché il motivo si risolve in un’inammissibile richiesta di riesame dei fatti e delle prove già vagliati dalla Corte di merito. 6. – L’ottavo motivo denuncia violazione degli artt. 11, 14 e 43 co. 3 d.lgs. 39/2010, dell’art. 162 co. 2 lett. a) d.lgs. 58/1998 e dei paragrafi 16, 17, 25 e 26 del Principio di revisione n. 250, richiamati nelle suddette norme di legge. Si contesta che la Corte di appello abbia erroneamente interpretato le norme in relazione alle attività di revisione riguardanti operazioni sul capitale della CA, che coin- volgevano potenziali violazioni dell’art. 2358 c.c. In particolare, PM sostiene di aver pianificato specifici approfondimenti per indi- viduare eventuali operazioni che violassero tale disposizione norma- tiva, utilizzando metodologie conformi ai principi di revisione. Nono- stante ciò, la Corte di merito avrebbe recepito le conclusioni della 20 di 21 Consob senza considerare le evidenze presentate dalla difesa, in cui si dimostrava che le operazioni analizzate non avevano comportato violazioni. Inoltre, si lamenta che la Corte non abbia tenuto conto della discrezionalità tecnica concessa ai revisori dai Principi di Revi- sione in situazioni analoghe. La sentenza impugnata viene criticata per un approccio che ha trascurato il quadro normativo e gli elementi probatori, concludendo per la responsabilità della società di revisione senza un adeguato supporto argomentativo. La motivazione viene definita insufficiente e non coerente con i principi applicabili, inte- grando così un vizio rilevante ai fini della cassazione. L’ottavo motivo è inammissibile in quanto è caratterizzato dall’idea che: (a) si possa ottenere un accoglimento del ricorso se si prospet- tano come errori di diritto quelli che in realtà sono (pretesi) errori commessi nella ricostruzione e apprezzamento della situazione di fatto rilevante in causa;
(b) si possa aprire la prospettiva di un ulte- riore accertamento in fatto relativo alla stessa controversia dinanzi al giudice di rinvio, nonostante che l’apprezzamento dei fatti rilevanti compiuto nel giudizio di merito abbia trovato la propria espressione in una motivazione effettiva, resoluta e coerente, o comunque ridu- cibile a coerenza attraverso l’interpretazione, senza che la corte di legittimità debba impegnarsi a fare proprio l’apprezzamento, che ri- mane del giudice di merito anche dopo aver superato il vaglio del giudizio di legittimità (cfr. l’aggettivo possessivo «suo», impiegato in modo pregnante dall’art. 116 co. 1 c.p.c.). Dinanzi a tali censure, il compito di questa Corte è di verificare che il giudice di merito mani- festi di aver fatto buon governo del proprio potere di apprezzamento. Ciò è accaduto nel caso di specie. Infatti, il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento in una motivazione effettiva, resoluta e coerente (che rispetti quindi i canoni dettati da Cass. SU 8053/2014). Di talché egli - in obbedienza al canone di proporzionalità di una motivazione 21 di 21 necessaria, idonea allo scopo e adeguata - non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situa- zione di fatto rilevante. 7. - Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co.
1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rim- borsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 15.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-
gli avvocati Gianfranco Randisi e Maria Gioconda De Gaetano Polverosi per la controricorrente. FATTI DI CAUSA La PM s.p.a. ha introdotto giudizio di opposizione a sanzione amministrativa irrogata dalla Consob, con delibera n. 20212 del 6/12/2017, quale società incaricata della revisione del bilancio, per violazioni nello svolgimento delle attività di revisione sui bilanci di esercizio e consolidato della CA Popolare di Vicenza (PV) al 31 dicembre 2014. Consob ha contestato a PM irregolarità che coin- volgono vari aspetti della revisione, tra cui la pianificazione del la- voro e la soglia di significatività (cioè il limite oltre il quale un errore, un'omissione o una discrepanza nei dati finanziari è considerato ca- pace di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori del bi- lancio), le valutazioni delle attività finanziarie disponibili per la ven- dita, dei crediti verso la clientela e dell’avviamento, oltre a omissioni riguardanti operazioni sul capitale. L’opposizione di PM è stata re- spinta, con conferma della sanzione amministrativa. A sostegno della decisione adottata la Corte distrettuale ha rile- vato che il calcolo della significatività rappresenta un’estrinsecazione dell’esercizio del giudizio professionale del revisore e non soggiace a parametri rigidi, dovendo rispondere a criteri di ragionevolezza e lo- gicità. Nella specie la PM non risulta avere adeguatamente valu- tato lo status di ente di interesse pubblico della CA, la diffusione della proprietà azionaria, l'elevato livello di regolamentazione del 3 di 21 settore, né apprezzato correttamente i fattori di rischio emersi all’esito dell’AQR. Ricorre in cassazione la PM con otto motivi, illustrati da memo- ria. Resiste la Consob con controricorso e memoria. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. - Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 11, 14 e 43, co. 3 d.lgs. 39/2010, dell’art. 162, co. 2, lett. a), d.lgs. 58/1998, nonché del par. 9 del Principio di revisione n. 300 e dei paragrafi 5 e 10 del Principio di revisione n. 320, incorporati nelle norme sud- dette. Si argomenta che i Principi di revisione n. 300 e n. 320 non forniscono indicazioni tecniche prescrittive per stabilire il livello con- creto di materialità, lasciandole al giudizio professionale del revisore. Si contesta che i Principi di revisione invocati dettino regole quanti- tative per la determinazione del livello di significatività, limitandosi a delineare criteri generali per la pianificazione delle attività di revi- sione. Il par. 9 del Principio n. 300, infatti, identifica solo gli aspetti rilevanti per la pianificazione;
il par. 5 del Principio n. 320 richiede al revisore di stabilire un livello di significatività accettabile per iden- tificare errori significativi, senza prescrivere parametri rigidi;
il par. 10 dello stesso Principio evidenzia l’inverso rapporto tra significati- vità e rischio di revisione. La decisione della Corte di appello si fonda su un’erronea applicazione dei suddetti Principi, attribuendo loro una prescrittività inesistente. Si osserva inoltre che l’eventuale diver- genza rilevata dalla Consob tra le procedure interne di PM e le pratiche di revisione applicabili non potrebbe, comunque, configu- rare violazione dei Principi di revisione n. 300 e n. 320, in quanto questi non stabiliscono soglie quantitative fisse né parametri obbli- gatori. Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., per motivazione manifestamente illogica e incomprensibile 4 di 21 circa la presunta inidoneità nella determinazione del benchmark di riferimento per stabilire la soglia di significatività. La sentenza ha premesso che PM ha utilizzato un patrimonio netto rettificato, giu- dicandolo una scelta prudenziale. Tuttavia, contraddittoriamente, ha successivamente concluso che il benchmark adottato non ha valoriz- zato elementi di prudenza, generando una contraddizione irriducibile tra la premessa e la conclusione del ragionamento. Entrando nel det- taglio della censura, la sentenza impugnata ha rilevato che PM ha utilizzato come benchmark il patrimonio netto rettificato, ossia il pa- trimonio netto diminuito del valore degli «intangibles» (avviamento e altre attività immateriali). Tale rettifica, riducendo il valore di rife- rimento, avrebbe comportato una soglia di materialità inferiore e, quindi, più prudenziale. Nel prosieguo della motivazione, la sentenza afferma però che PM non ha applicato criteri di prudenza né nella scelta del benchmark, né nella percentuale di significatività fissata al 7,22%, superiore alla media del 6,5%. Tale incongruenza tra la pre- messa e la conclusione rende la motivazione incoerente e incom- prensibile: l’accertamento del carattere prudenziale della determina- zione di una soglia di significatività inferiore attraverso l’uso del pa- trimonio netto rettificato non è compatibile con l’asserzione che il revisore non avrebbe seguito criteri prudenziali. La manifesta illogi- cità della sentenza è ulteriormente confermata dalla contraddizione tra il rilievo dell’utilizzo del patrimonio netto rettificato e la succes- siva affermazione che il revisore avrebbe seguito il criterio del patri- monio netto senza rettifiche. Ciò integra un contrasto irriducibile tra affermazioni, che rende l’argomentazione perplessa e obiettiva- mente incomprensibile. Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 195 d.lgs. 58/1998 e 2697 c.c., con riguardo all’errata inversione dell’onere della prova nella sentenza della Corte di appello di Milano relativamente agli ele- menti costitutivi della pretesa sanzionatoria. Si censura la parte di sentenza in cui la Corte d’appello ha sostenuto che PM non 5 di 21 avrebbe correttamente considerato i fattori di rischio evidenziati dall’Asset Quality Review (AQR) condotta dalla BCE nel 2014, rite- nendo che il revisore dovesse dimostrare che tali fattori non aves- sero avuto un’incidenza rilevante sulla fissazione della soglia di si- gnificatività. Tuttavia, la verifica degli effetti dell’AQR, inclusi gli in- terventi correttivi suggeriti alla PV, è stata sostenuta da Consob nella propria lettera di contestazione e in seguito nella fase di oppo- sizione. Trattandosi di elementi costitutivi dell’esercizio del potere sanzionatorio nel caso concreto, l’onere della prova sarebbe spettato all’Autorità. Si censura quindi l’inversione dell’onere della prova ope- rata dalla Corte, che ha posto in capo a PM la dimostrazione di elementi che, per legge, dovevano essere provati da Consob, in quanto relativi alla pretesa sanzionatoria. 1.2. - I primi tre motivi possono essere trattati contestualmente poiché concernono, sotto diversi profili, il tema della determinazione della soglia di significatività fra le condotte sanzionabili nel caso con- creto. Essi non sono fondati. Al fine di argomentare tale giudizio conviene muovere da un ampio stralcio della parte di sentenza (p. 12 ss.) censurata da tali motivi di ricorso: «1.1. La determinazione della soglia di significatività nell’ambito del processo di revisione è necessariamente frutto del giudizio professionale del revisore (Principio di Revisione 320, para- grafo 4). Alla luce della finalità del bilancio di rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finan- ziaria della società, tale giudizio deve essere guidato, in primo luogo, dalla diligente individuazione da parte del revisore delle esigenze di informativa degli utilizzatori del bilancio stesso. Infatti, come previ- sto anche dal paragrafo 3 del medesimo Principio di Revisione, “un’informazione è significativa se la sua mancanza o la sua impre- cisa rappresentazione potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori da prendere sulla base del bilancio”. Tale giudizio si 6 di 21 concreta essenzialmente nella scelta dei due fattori dai quali dipende la concreta determinazione della soglia di significatività: il parametro di riferimento (benchmark) e la percentuale di significatività a questo applicata. Nel caso di specie, parte ricorrente, nel definire il livello di significatività ai fini della revisione del bilancio d’esercizio di PV al 31.12.2014, risulta aver utilizzato quale parametro di riferimento o benchmark il patrimonio netto rettificato, calcolato come differenza tra il valore del patrimonio risultante dal bilancio ed il valore degli “intangibles” (in sostanza, l’avviamento e altre attività immateriali). In relazione a detto benchmark il Revisore risulta poi aver applicato una percentuale del 7,22%, valore che, come rilevato dalla CONSOB, si colloca nella parte alta del range di riferimento previsto dalle linee guida interne PM (3%-10%, valore medio: 6,5%). È per l’appunto con riferimento alla scelta di applicare tale percentuale che l’Autorità ha principalmente mosso i propri rilievi. Infatti, dopo aver premesso che la scelta dell’odierno ricorrente di utilizzare il patrimonio netto […] quale parametro di riferimento si pone in linea con la prassi di settore, l’Autorità ha concentrato le proprie censure sulla scelta della percentuale di significatività applicata da PM. Come emerge dalla delibera n. 20212 del 2017 […], tale scelta non è stata ritenuta ade- guata dalla CONSOB in quanto “il revisore ha scelto una percentuale, 7,22%, che si colloca nella parte alta del range, nonostante numerosi tra gli elementi a disposizione, alcuni dei quali valutati dallo stesso revisore, indicassero l’opportunità di utilizzare un valore prossimo al va- lore minimo della forchetta”. Ebbene […], ancorché il calcolo della significatività rappresenti una estrinsecazione dell’esercizio del giudizio professionale del revisore e non soggiaccia, pertanto, a pa- rametri rigidi e a regole prescrittive applicabili in modo automatico, la determinazione di tale soglia non può nondimeno avvenire in modo arbitrario, dovendo comunque rispondere a criteri di ragione- volezza e logicità. Il revisore, pur nell’ambito della propria discrezio- nalità tecnica, deve supportare, in modo rigoroso e coerente con gli 7 di 21 elementi a disposizione, le valutazioni sottostanti le decisioni assunte in relazione alle componenti del calcolo (benchmark di riferimento e percentuale di significatività), sulla base di criteri logici apprezzabili e verificabili. // 1.2. Nel caso in esame, PM non ha adeguatamente valutato gli elementi a propria disposizione, i quali chiaramente in- dicavano l’opportunità di adottare un approccio maggiormente cauto con riferimento alla determinazione della soglia di significatività. In primo luogo, PM non risulta aver adeguatamente valutato – anche alla luce della propria metodologia di audit (KAM) – lo status di ente di interesse pubblico della CA, la diffusione della proprietà azio- naria, l’elevato livello di regolamentazione del settore e la congiun- tura economica negativa, fattori che avrebbero dovuto condurre il Revisore ad individuare una soglia di significatività più rigorosa. In secondo luogo, PM non risulta aver correttamente apprezzato la sussistenza dei fattori di rischio emersi all’esito dell’Asset Quality Re- view (AQR) svolto dalla CA Centrale Europea nel novembre 2014. In dettaglio, il recepimento nel bilancio PV al 31.12.2014 delle ri- chieste di rettifica formulate dalla CA Centrale non poteva costi- tuire fattore indicativo di un minor rischio di revisione, rilevante ai sensi del Principio di Revisione n. 320, paragrafo 10, dal momento che tali richieste erano state formulate con riferimento al precedente bilancio al 31.12.2013. Al contrario, le riscontrate carenze nel pro- cesso di credito dovevano indurre il Revisore ad una maggior pru- denza, anche alla luce della non completa attuazione da parte di PV, al momento della chiusura dell’esercizio sociale 2014, delle azioni correttive che PV stessa aveva dichiarato di voler porre in essere in risposta ai rilievi della CA Centrale Europea. A tal pro- posito, si rileva che era onere del ricorrente provare che gli interventi programmati da PV indicati come non ancora attuati nella rela- zione della Direzione internal audit di PV, datata 27.01.2015, non avevano carattere “sostanziale” […] Come detto, oltre a non aver debitamente valutato in sede di revisione lo stato di 8 di 21 implementazione delle azioni correttive resesi necessarie alla luce dei rilievi della CA Centrale Europea, PM non risulta aver as- solto in questa sede all’onere, su di essa incombente, di dimostrare la non incidenza di tale circostanza in relazione al processo di eroga- zione e monitoraggio dei crediti da parte della banca, motivo per cui le difese svolte sul punto da parte ricorrente non possono essere accolte. Tutti i suddetti elementi non risultano essere stati valorizzati né nella scelta del benchmark, risultando piuttosto l’utilizzo del net asset una scelta “neutrale”, essendo quest’ultimo il parametro di ri- ferimento comunamente usato nel settore bancario, né tantomeno nella scelta della percentuale di significatività, fissata dal Revisore in un valore (7,22%) superiore a quello mediano del 6,5%. // 1.3. Le criticità riscontrate con riferimento alla determinazione del livello si- gnificatività ([…] materiality, in lingua inglese) si riverberano, evi- dentemente, anche nella conseguente determinazione della soglia di significatività operativa (performance materiality). Il calcolo di tale soglia di significatività operativa corrisponde all’importo o agli im- porti stabiliti dal revisore in misura inferiore alla significatività per il bilancio nel suo complesso, al fine di ridurre ad un livello appropria- tamente basso la probabilità che l’insieme degli errori non corretti e non individuati in sede di revisione superi la significatività per il bi- lancio nel suo complesso, avviene in concreto utilizzando quest’ul- tima quale parametro. Come accertato dalla CONSOB, nel caso di specie la soglia di significatività operativa è stata calcolata dal Revi- sore applicando alla soglia di significatività per il bilancio nel suo complesso una riduzione del 26%, motivo per cui le conseguenze dell’errata valutazione di quest’ultima (materiality) ricadono altresì sulla concreta determinazione della prima. // 1.4 In conclusione, ri- tiene la Corte che all’odierno ricorrente sia imputabile non un sem- plice disallineamento dalle procedure interne (KAM), ma una palese violazione della disciplina dettata a garanzia delle esigenze di infor- mativa degli utilizzatori del bilancio dai Principi di Revisione n. 300, 9 di 21 paragrafo 9, e n. 320, paragrafi 5 e 10. Pertanto, tale motivo di ri- corso va respinto». 1.3. - L’ampio stralcio della motivazione della sentenza impugnata apre la strada alla valutazione dei primi tre motivi di ricorso, non senza aver premesso che l’approfondito precedente recente di Cass. n. 23579 del 2023 esonera questo Collegio da una ricostruzione del quadro normativo della materia della revisione legale dei conti. Sulla scia di quel precedente, si può argomentare l’infondatezza del primo motivo. Esso trae delle conseguenze indebite dalla conclamata struttura tendenzialmente finalistica dei Principi di revisione (come contrap- posta alla struttura condizionale, tipica della normazione per fatti- specie). Tale struttura si manifesta evidente alla lettura tra gli altri del paragrafo 4 del Principio di Revisione n. 320: «L'obiettivo della revisione di un bilancio è quello di permettere al revisore di espri- mere un giudizio professionale sul bilancio, in tutti i suoi aspetti si- gnificativi, sulla base delle disposizioni che ne disciplinano i criteri di redazione. La valutazione di cosa sia significativo discende da un giudizio professionale». Il fatto che la valutazione della significatività discenda da un giu- dizio professionale implica in primo luogo il rispetto da parte del giu- dice del margine di apprezzamento tecnico affidato alla cura del re- visore (rispetto che s’impone pur nel quadro di un giudizio a cogni- zione piena sulla fattispecie costitutiva del potere punitivo esercitato dall’Autorità di vigilanza, qual è il giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative). In secondo luogo, il giudice considera la ragionevo- lezza delle scelte del revisore alla luce delle informazioni disponibili al momento della revisione, evitando che incidano valutazioni ex post. In terzo luogo, il controllo giurisdizionale si focalizza sul rag- giungimento degli obiettivi della revisione. In quarto luogo, il giudice valuta se le procedure adottate dal revisore siano proporzionate alla dimensione e complessità dell'impresa sottoposta a revisione. In 10 di 21 quinto luogo, assumono particolare rilevanza le motivazioni fornite dal revisore per le sue scelte, che dovranno essere adeguatamente documentate. Da tutto ciò segue che, se è vero che il giudice non può sostituirsi al revisore nella valutazione tecnica dei fatti, è altrettanto vero che la valutazione del giudice sulla proporzionalità e ragionevolezza delle scelte effettuate dal revisore (alla luce dei parametri indicati esem- plificativamente nel capoverso precedente) dovrà essere particolar- mente penetrante. Di tale impostazione la Corte di appello ha dimo- strato di essere consapevole («Il revisore, pur nell’ambito della pro- pria discrezionalità tecnica, deve supportare, in modo rigoroso e coe- rente con gli elementi a disposizione, le valutazioni sottostanti le de- cisioni assunte in relazione alle componenti del calcolo (benchmark di riferimento e percentuale di significatività), sulla base di criteri logici apprezzabili e verificabili. […] Nel caso in esame, PM non ha adeguatamente valutato gli elementi a propria disposizione, i quali chiaramente indicavano l’opportunità di adottare un approccio mag- giormente cauto con riferimento alla determinazione della soglia di significatività»). Non solo – ed è quello che più conta – tale imposta- zione è stata applicata dalla Corte di appello nel caso attuale, come ha osservato anche il P.M. Infatti, la Corte d'appello ha accertato che non era stato adeguatamente valutato lo status di interesse pubblico della CA, la diffusione della proprietà azionaria, l'elevato livello di regolamentazione del settore e la congiuntura economica negativa;
che non era stata correttamente apprezzata la sussistenza dei fattori di rischio emersi all'esito dell'Asset Quality Review, svolto dalla BCE, poiché le carenze rilevate non erano state completamente superate. Tutti questi elementi avrebbero dovuto indurre il Revisore ad indivi- duare una soglia di significatività più rigorosa, in modo da non com- mettere errori nella determinazione della soglia di significatività ope- rativa (performance materiality), che viene determinata utilizzando la soglia di significatività quale parametro di riferimento. 11 di 21 Passando al secondo motivo, esso è infondato poiché non sussiste la lamentata contraddizione tra la premessa e la conclusione del ra- gionamento della Corte di appello. Essa infatti ha premesso che l’adozione del patrimonio netto rettificato non si espone di per sé a censure di irragionevolezza ed è comunemente usato nel settore bancario, ma il passaggio alla conclusione circa il difetto di prudenza nella individuazione della soglia di significatività è stato arricchito da un decisivo termine medio del ragionamento, cioè l’adozione di una percentuale di significatività troppo alta, nonostante i numerosi ele- menti a disposizione, alcuni dei quali valutati dallo stesso revisore, indicassero l'opportunità di utilizzare un valore prossimo al valore minimo della forchetta, prevista dalle linee guida interne della stessa società di revisione. Ciò rende coerente l’argomentazione della Corte. Passando al terzo motivo, esso è infondato poiché non vi è stata alcuna illegittima inversione dell’onere della prova, ma coerente ap- plicazione dei principi adottati in questa materia da Cass. SU 20930/2009. Una volta accertata la condotta materiale che integra la fattispecie dell’illecito - cioè la determinazione della soglia di si- gnificatività, nell’omessa considerazione di tutti gli elementi neces- sari a tal fine (indicati nell’esame dei precedenti due motivi di ri- corso) - incombeva alla società di revisione fornire elementi diretti a dimostrare che gli elementi mancanti non erano decisivi ai fini del rispetto dei principi di revisione: onere che discende non già da un’in- versione, ma dal semplice interesse proprio della società di revisione a fornire la prova contraria rispetto all’esistenza dei fatti costitutivi dell’esercizio del potere punitivo esercitato nei suoi confronti. I primi tre motivi sono rigettati. 2. - Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 11, 14 e 43 co. 3 d.lgs. 39/2010, dell’art. 162 co. 2 lett. a) d.lgs. 58/1998, dei paragrafi 100, 101 e 108 del Principio di revisione n. 315 e dei pa- ragrafi 8, 22, 23 e 49 del Principio di revisione n. 330, incorporati 12 di 21 nelle norme suddette. In particolare, il motivo attiene al risk as- sesment di PM sulla voce relativa alle attività finanziarie disponi- bili per la vendita (available for sale - AFS), pari a 4,359 miliardi di euro, di cui il 6% relativo a investimenti in fondi OICR. Nella parte di sentenza censurata da questo motivo di ricorso, la Corte di appello ha ritenuto che PM avrebbe dovuto individuare un rischio differenziato per gli OICR (organismi di investimento col- lettivo del risparmio: fondi comuni di investimento, ecc.) all’interno della voce AFS e, conseguentemente, verificare l’efficacia operativa dei controlli adottati dalla banca per tale sottovoce, esaminando aspetti quali esistenza, accuratezza, valutazione, diritti e obblighi specificamente riferiti agli OICR. Sostiene che così il revisore ha vio- lato i paragrafi 100, 101 e 108 del Principio di revisione n. 315 per non aver riconosciuto i rischi specifici della sottovoce OICR. In un ulteriore passaggio, la Corte di appello ha imputato a PM di non aver effettuato efficaci verifiche con riferimento alla valutazione degli OICR e di aver demandato di fatto, in relazione a tale specifica classe, l’acquisizione dei necessari elementi probatori alle sole pro- cedure di validità, occasionando così la violazione del principio di re- visione n. 330. Scendendo più in dettaglio, ad avviso della Corte di appello, PM ha valutato il rischio di errori significativi nella voce AFS come basso, nonostante gli elementi disponibili indicassero un rischio più elevato. In particolare, le comunicazioni tra CA d’IA e PV evidenzia- vano operazioni sui fondi HE e OP caratterizzate da ele- vata complessità e investimenti in titoli illiquidi. Tali elementi avreb- bero dovuto far riconsiderare la valutazione del rischio effettuata da PM. La Corte ha rilevato che la valutazione del fair value degli OICR richiedeva una disaggregazione specifica rispetto alla voce AFS, dato il diverso livello di rischio. La mancata applicazione di que- sta disaggregazione ha comportato l’omissione di controlli adeguati. La pianificazione dei test di conformità si è concentrata sulla voce 13 di 21 AFS nel suo complesso, escludendo specifici controlli sugli OICR. I test svolti non sono risultati idonei a verificare l’efficacia operativa dei controlli relativi agli OICR. Le procedure di validità sono state limitate alla verifica del NAV dei fondi, senza esaminare adeguata- mente le modalità di determinazione del fair value. PM ha fatto affidamento esclusivo sulle informazioni fornite dalla banca, senza ottenere documenti essenziali come regolamenti e rendiconti aggior- nati. Non è stato applicato un adeguato scetticismo professionale, né è stato effettuato un interpello diretto agli organi di amministrazione e controllo degli OICR. Alla luce di queste carenze, la Corte ha con- fermato l’assenza di sufficienti elementi probatori a supporto del giu- dizio professionale di PM, dichiarando infondate le relative do- glianze. La parte ricorrente osserva, quanto alla censura di violazione dei paragrafi 100, 101 e 108 del Principio di Revisione n. 315, che tali principi di revisione non impongono alcuna obbligatorietà di disag- gregazione di una voce contabile per rischi specifici, poiché ciò com- porterebbe un’estensione irragionevole delle classi di operazioni sog- gette a revisione. Quanto alla censura di violazione del par. 8 del principio di revisione n. 330, la parte ricorrente osserva che esso consente al revisore di svolgere unicamente procedure di validità senza valutare l’efficacia dei controlli aziendali, se la valutazione del rischio non identifica alcun controllo efficace o rende inefficiente la verifica dell’efficacia operativa dei controlli. In sintesi, la Corte di ap- pello ha erroneamente confermato la sanzione irrogata Consob, as- sumendo così l’inosservanza da parte di PM di obblighi non previ- sti dai principi professionali di riferimento richiamati dagli artt. 11, 14 e 43 co. 3 d.lgs. 39/2010 e dall’art. 162 co. 2 lett. a) d.lgs. 58/1998. Il quarto motivo è inammissibile poiché attraverso la censura di violazione dei menzionati parametri normativi la parte sovrappone il proprio apprezzamento dei fatti rilevanti all’accertamento che il 14 di 21 giudice di merito ha espresso in una motivazione esente da vizi cen- surabili in sede di legittimità. È superfluo ricordare che il supera- mento del vaglio di legittimità non implica logicamente che questa Corte faccia proprio tale apprezzamento: esso è e rimane del giudice di merito. 3. - Con il quinto motivo di ricorso, PM denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 61 c.p.c., sostenendo che la Corte di me- rito ha erroneamente rigettato l’istanza di consulenza tecnica d’uffi- cio. Tale richiesta era volta a chiarire aspetti tecnici complessi relativi alla revisione della voce di bilancio dei crediti verso la clientela, per i quali sarebbe stato necessario un approfondimento tecnico non rientrante nelle competenze specifiche del giudice. In particolare, PM aveva dettagliatamente illustrato la regolarità delle operazioni svolte, producendo in giudizio una relazione tecnica del Prof. Marco Santi, nonché l’intera documentazione rilevante, comprese le carte di lavoro. La richiesta di c.t.u. è stata tuttavia respinta dalla Corte come inammissibile ed esplorativa, ritenendo che l’accertamento spettasse esclusivamente al giudice. Nonostante l’ampia documen- tazione tecnica e le specifiche difese fornite da PM, la Corte ha tentato di esaminare autonomamente la complessa documentazione, senza avvalersi di un supporto tecnico specialistico, ignorando così il contributo che una c.t.u. avrebbe potuto fornire nella valutazione delle procedure di revisione. L’assenza di tale esame specialistico ha portato il giudice a conclusioni errate sulla conformità dell’operato di PM ai Principi di revisione. La necessità di una c.t.u. risulta ancor più evidente in quanto la valutazione di specifici aspetti contabili, come la valutazione delle sofferenze e la svalutazione collettiva dei crediti, richiede competenze tecniche approfondite. La Corte non ha considerato le effettive conoscenze di PM riguardo alle modifiche apportate dalla banca alla policy di gestione del credito, come risulta documentato nelle carte di lavoro. Senza il contributo di un revisore esperto, la Corte ha erroneamente ritenuto PM responsabile di 15 di 21 omessa valutazione dei cambiamenti rilevanti, nonostante la docu- mentazione comprovasse il contrario. Il mancato ricorso a una c.t.u. è inoltre risultato determinante per altri profili della revisione, come il parametro di probability of default per le svalutazioni collettive dei crediti, su cui la Corte ha acriticamente adottato la posizione di Con- sob, ignorando che il memorandum sulla metodologia della banca era aggiornato al 4/11/2014 e non poteva includere modifiche suc- cessive. L’assenza di un esperto revisore ha impedito un’analisi cor- retta e completa della documentazione prodotta, portando il giudice a conclusioni erronee sulla conformità dei metodi di revisione appli- cati da PM. Infine, la Corte non ha esaminato criticamente le carte di lavoro, tra cui la carta di riepilogo che riassumeva i risultati della revisione, concludendo che PM non aveva applicato correttamente le policy della banca in relazione agli «haircut» dei crediti. Un revi- sore esperto avrebbe potuto comprendere l’effettiva osservanza delle procedure di PM, che ha sempre applicato la riduzione del 30% per le perizie successive alla fase di erogazione come previsto dalla policy della banca. In sintesi, la mancanza di una c.t.u. qualifi- cata ha precluso un esame obiettivo e competente della documenta- zione, influenzando decisivamente la sentenza. Il vizio di motiva- zione denunciato, quindi, risulta fondamentale per l’accoglimento del ricorso, poiché l’intervento di un consulente tecnico avrebbe per- messo di accertare l’infondatezza delle contestazioni di Consob. Il quinto motivo è inammissibile. In base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'ammis- sibilità e la rilevanza della consulenza tecnica d'ufficio rientrano nel margine del prudente apprezzamento del giudice del merito, il quale è chiamato a valutarne l'opportunità in funzione delle specifiche esi- genze istruttorie del caso concreto. Nel caso attuale, la Corte d'ap- pello ha escluso la necessità di una c.t.u., ritenendone esplorativa la richiesta «sia perché volta in sostanza ad accertare la violazione delle norme di diritto in cui si risolvono i principi contabili, accertamento 16 di 21 rimesso all’esclusiva competenza e attività del giudice, sia perché le contestate violazioni emergono in modo sufficientemente chiaro dalla documentazione prodotta e dalle argomentazioni delle parti». La stringatezza della motivazione sul punto non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità, anche perché trova il suo equilibrio nell’ampiezza dell’analisi precedente, dinanzi alla quale si può ripe- tere quanto detto da Cass. 16780/2019 su di un caso analogo: «nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, il giudice non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni di- fensive». 4. – Con il sesto motivo di ricorso PM denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per l’assenza totale di motivazione nella sentenza impugnata riguardo alle 25 posizioni creditizie contestate da Consob durante il procedimento sanzionato- rio. La Corte di appello avrebbe completamente omesso una disa- mina tecnica delle posizioni analizzate, relative ai crediti classificati come in bonis, incagli e sofferenze. Le contestazioni mosse da Con- sob si riferivano alle procedure di validità eseguite dal revisore su tali crediti, che comprendevano l’esame analitico di 2 crediti in bonis, 10 incagli e 13 sofferenze. Secondo PM, la Corte di merito ha li- quidato le sue doglianze in modo sbrigativo, senza fornire alcuna spiegazione sulle ragioni della decisione, mancando così di motivare le conclusioni raggiunte. Tale omissione configurerebbe un’anomalia motivazionale rilevante sul piano costituzionale, traducendosi in una violazione di legge in quanto attinente all’esistenza stessa della mo- tivazione. Nella parte di sentenza (p. 25-31) censurata dal sesto motivo, la Corte ha osservato che l’esame svolto dagli ispettori ha evidenziato significative carenze nell’attività di rilevazione e valutazione dei con- trolli operati da PM in merito alla voce di bilancio dei crediti verso 17 di 21 la clientela. In particolare, il Revisore non ha adeguatamente docu- mentato le modifiche delle linee guida interne adottate dalla banca nel 2014, continuando a riferirsi ai criteri del 2013. La mancanza di documentazione conforme ai Principi di Revisione n. 230, 330 e 500 rende impossibile verificare l’attività svolta. PM ha contestato l’approccio della CONSOB, sostenendo che le modifiche normative erano comunque note al Revisore, sebbene non formalizzate nelle carte di lavoro. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che tale argomenta- zione fosse insufficiente, considerando che la documentazione costi- tuisce elemento essenziale per la ripercorribilità delle procedure svolte. Con riferimento ai controlli specifici, la Corte ha ritenuto fon- date le contestazioni della Consob relative a carenze negli Higher Level Controls e nei Process Level Controls, respingendo le doglianze di PM per genericità e mancanza di supporto normativo. La deci- sione di testare una sola filiale tra le 560 esistenti è stata giudicata inadeguata rispetto agli standard di revisione. Inoltre, la Corte ha rigettato le difese relative alla valutazione delle sofferenze e degli incagli, evidenziando che PM non ha dimostrato la correttezza delle rettifiche applicate e non ha considerato il fondo di attualizza- zione nelle proprie stime. L’assenza di elementi probatori sufficienti per giustificare le conclusioni del Revisore è stata ritenuta determi- nante. Infine, la Corte ha giudicato infondate le censure sull’approc- cio a posteriori e sulla presunta violazione dei principi di ragionevo- lezza e proporzionalità da parte della Consob, poiché le carenze rile- vate erano gravi e sistematiche. Il sesto motivo è manifestamente infondato, poiché nella parte di sentenza censurata, la motivazione è – come si può constatare - effettiva, risoluta e coerente. Pertanto, non si espone al vizio censu- rato dal motivo di ricorso. 5. – Il settimo motivo denuncia la violazione dell’art. 195 co. 4 e 7 d.lgs. 58/1998, e dell’art. 132 co. 2, n. 4 c.p.c., a causa di una motivazione meramente apparente fornita dalla Corte d'appello. In 18 di 21 particolare, la sentenza si sarebbe limitata a ripetere in modo acritico i rilievi formulati da Consob senza un vero e proprio esame critico delle difese del revisore. PM contesta che la Corte si sia limitata a trascrivere affermazioni già presenti negli atti ispettivi di Consob, senza approfondire o giustificare con una propria argomentazione la scelta di respingere le argomentazioni difensive della ricorrente. La censura si concentra sull’approccio utilizzato dalla Corte d'appello avrebbe rinunciato a esercitare la propria giurisdizione piena, limi- tandosi a recepire passivamente la documentazione prodotta da Consob. Nel merito, PM aveva presentato un’analisi dettagliata e documentata sulla valutazione dell’avviamento, sostenendo che il Common Equity Tier 1 (CET1) non fosse l'unico parametro di pru- denza rilevante nell’impairment test del bilancio, e che altri elementi (come il tasso risk-free e la stima dei risk-weighted assets, RWA) avessero già incorporato margini di prudenza. La Corte, invece, non ha tenuto in considerazione questi fattori, liquidando le difese di PM con un giudizio di inconferenza privo di motivazione sostan- ziale. La sentenza appare quindi viziata, poiché non fornisce un iter logico-giuridico che giustifichi la totale adesione ai rilievi di Consob e la mancata valutazione delle argomentazioni del revisore. Tale mancanza si configura come violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., rendendo nulla la sentenza, in quanto basata su una «moti- vazione apparente» che non esprime la ratio decidendi, limitandosi a trascrivere posizioni di Consob senza una valutazione critica. Nella parte censurata (p. 32-35) dal settimo motivo di ricorso, la Corte di appello ha rilevato che il Revisore ha considerato l'avvia- mento come voce significativa di bilancio, individuando rischi rile- vanti per la sua valutazione. Tuttavia, pur pianificando e svolgendo le procedure ritenute opportune, ha concluso positivamente sulla re- cuperabilità degli avviamenti iscritti al 31 dicembre 2014 nei bilanci d'esercizio e consolidato della banca, senza adeguato supporto pro- batorio. Consob ha accertato carenze nelle verifiche svolte dal 19 di 21 Revisore riguardo alla sostenibilità delle assunzioni patrimoniali adottate dalla banca. In particolare, la banca ha fissato un parametro CET1 «nel perpetuo» pari all'8%, inferiore sia al requisito minimo dell'11% stabilito dalla BCE per il gruppo PV, sia ai valori adottati da altri istituti bancari con attivi meno rischiosi. La Corte ha consi- derato non sufficienti le difese del Revisore, rilevando che le proie- zioni economico-finanziarie della banca risultavano aggressive e che il costo del capitale utilizzato per l'attualizzazione del Terminal Value era nella fascia bassa rispetto a quella dei competitor. Tali elementi hanno escluso che la banca avesse adottato criteri prudenziali su fattori diversi dal CET1. Non è stato ritenuto valido neppure l'argo- mento secondo cui il valore CET1 dell'8% sarebbe stato superiore al minimo legale del 7% e coerente con il parametro usato dalla BCE nell’AQR, che la banca considerava come valore di riferimento. La Corte ha quindi rigettato il motivo di censura. Il settimo motivo è rigettato perché, come si desume dalla sintesi riportata nel precedente paragrafo, la Corte di appello non ha espresso un’acritica adesione alla tesi della Consob, ma ha motivato la propria decisione in modo più che sufficiente, cosicché il motivo si risolve in un’inammissibile richiesta di riesame dei fatti e delle prove già vagliati dalla Corte di merito. 6. – L’ottavo motivo denuncia violazione degli artt. 11, 14 e 43 co. 3 d.lgs. 39/2010, dell’art. 162 co. 2 lett. a) d.lgs. 58/1998 e dei paragrafi 16, 17, 25 e 26 del Principio di revisione n. 250, richiamati nelle suddette norme di legge. Si contesta che la Corte di appello abbia erroneamente interpretato le norme in relazione alle attività di revisione riguardanti operazioni sul capitale della CA, che coin- volgevano potenziali violazioni dell’art. 2358 c.c. In particolare, PM sostiene di aver pianificato specifici approfondimenti per indi- viduare eventuali operazioni che violassero tale disposizione norma- tiva, utilizzando metodologie conformi ai principi di revisione. Nono- stante ciò, la Corte di merito avrebbe recepito le conclusioni della 20 di 21 Consob senza considerare le evidenze presentate dalla difesa, in cui si dimostrava che le operazioni analizzate non avevano comportato violazioni. Inoltre, si lamenta che la Corte non abbia tenuto conto della discrezionalità tecnica concessa ai revisori dai Principi di Revi- sione in situazioni analoghe. La sentenza impugnata viene criticata per un approccio che ha trascurato il quadro normativo e gli elementi probatori, concludendo per la responsabilità della società di revisione senza un adeguato supporto argomentativo. La motivazione viene definita insufficiente e non coerente con i principi applicabili, inte- grando così un vizio rilevante ai fini della cassazione. L’ottavo motivo è inammissibile in quanto è caratterizzato dall’idea che: (a) si possa ottenere un accoglimento del ricorso se si prospet- tano come errori di diritto quelli che in realtà sono (pretesi) errori commessi nella ricostruzione e apprezzamento della situazione di fatto rilevante in causa;
(b) si possa aprire la prospettiva di un ulte- riore accertamento in fatto relativo alla stessa controversia dinanzi al giudice di rinvio, nonostante che l’apprezzamento dei fatti rilevanti compiuto nel giudizio di merito abbia trovato la propria espressione in una motivazione effettiva, resoluta e coerente, o comunque ridu- cibile a coerenza attraverso l’interpretazione, senza che la corte di legittimità debba impegnarsi a fare proprio l’apprezzamento, che ri- mane del giudice di merito anche dopo aver superato il vaglio del giudizio di legittimità (cfr. l’aggettivo possessivo «suo», impiegato in modo pregnante dall’art. 116 co. 1 c.p.c.). Dinanzi a tali censure, il compito di questa Corte è di verificare che il giudice di merito mani- festi di aver fatto buon governo del proprio potere di apprezzamento. Ciò è accaduto nel caso di specie. Infatti, il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento in una motivazione effettiva, resoluta e coerente (che rispetti quindi i canoni dettati da Cass. SU 8053/2014). Di talché egli - in obbedienza al canone di proporzionalità di una motivazione 21 di 21 necessaria, idonea allo scopo e adeguata - non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situa- zione di fatto rilevante. 7. - Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co.
1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rim- borsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 15.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-