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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 15723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15723 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 47840/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
diciottesima sezione civile
In persona del giudice DO BI, in funzione monocratica, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado avente ad oggetto diritti della personalità, introdotta da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore Avv. , con sede legale in Roma (c.a.p. 00185), al Viale del Castro Controparte_1
Pretorio, n. 118, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati ENAC Marco di Giugno e Paolo Felix Iurich
e
LU ER Di MA, (C.F. ), personalmente, nato a [...] il C.F._1
25 ottobre 1956, assistito dall'Avv. Fabrizio Doddi
- ricorrenti -
(già (C.F. e P.IVA ) in persona del procuratore speciale CP_2 CP_3 P.IVA_2
, con sede legale in Dublin Office, Airside Business Park, Swords, County Dublin, Controparte_4
Irlanda, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo AS, IA MI RO, RO Di
AR e MI TE
e nato a [...] il [...], domiciliato presso Dublin Controparte_5 [...]
County Dublin, Irlanda, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Controparte_6
AS, IA MI RO, RO Di AR e MI TE
- convenuti - In fatto
La controversia origina dalle dichiarazioni rese dal Sig. Group CEO (“Chief Controparte_5
Executive Officer”) della società di diritto irlandese Ryanair, in risposta a quanto precedentemente affermato dal Sig. LU ER di MA, in qualità di presidente dell'
[...]
rispetto alle dinamiche di mercato del trasporto aereo italiano con particolare Controparte_7 riferimento alla posizione occupata da CP_2
Le dichiarazioni ascrivibili al presidente dell'ENAC sono riportate in un articolo del quotidiano “Il
Messaggero” intitolato “Voli low cost addio, 170 euro per viaggi fuori stagione: prezzi in aumento del 139% per andare da Roma a Brindisi” e restituiscono quanto segue:
- “è evidente – spiega a Il Messaggero il presidente dell' , Controparte_7
– che le compagnie low cost praticamente non esistono più: quelle offerte Controparte_1 che si trovavano prima del Covid erano prezzi civetta per attirare clienti e non ci saranno mai più. Ora ci sono compagnie come che controllano il 51% del mercato italiano, quindi CP_2 grandi soggetti e qualche situazione di simil-oligopolio. E in un contesto di poca offerta e più domanda i prezzi salgono”;
- “Va fatta una riflessione sugli aeroporti italiani: c'è un problema di connettività e anche di redditività. Gli scali spagnoli realizzano 17-18 miliardi di euro all'anno, i nostri 8 miliardi”;
- “Il nostro trasporto aereo — prosegue il presidente dell' — soffre troppo sulla Pt_1 connettività, anche nazionale”. O'Leary, sostiene, “è oggettivamente un genio: ha messo in piedi una compagnia di successo, questo è indubbio”. Ma siccome quel successo si basa, in parte, anche sugli incentivi erogati ai vettori (oltre 500 milioni di euro all'anno) “chiediamo
a tutte le società di gestione aeroportuale in Italia di rendere pubblici i loro contributi ai vettori. Cosa che, ovviamente, non piace a . CP_2
In risposta a tali esternazioni, il Sig. trasmetteva al presidente dell' una lettera - il cui CP_5 Pt_1 contenuto, poi diffuso tramite la pubblicazione su quotidiani locali, forma oggetto di censura in questa sede – dal seguente contenuto:
- “le sue false affermazioni…. si aggiungono alla lunga lista delle falsità delle sue affermazioni inesatte e stupide che in precedenza aveva riguardo il trasporto aereo in Italia”;
- “nel corso dello scorso anno, lei ha falsamente affermato nei giornali italiani che nel trasporto aereo in Italia esiste una situazione di “oligopolio”, dicendo che venivano venduti biglietti aerei ad 1,000 euro per voli diretti verso la Sicilia, facendo false affermazioni su inesistenti “algoritmi” e che le aerolinee utilizzavano i telefoni cellulari dei passeggeri per variare le tariffe aeree. Adesso lei falsamente afferma che “non ci sono tariffe basse” in Italia quando sta vendendo più di 12m posti in S24 con tariffe di sola andata ad euro 29,99 CP_2
o meno”;
- “occorrerebbe un po' di istruzione da parte sua per comprendere che non esiste un
“oligopolio” in Italia”;
- “rigettiamo altresì le sue false affermazioni, espresse oggi nei giornali italiani, che CP_2 controllerebbe il 51% del mercato italiano, mentre la nostra quota è sotto il 40%”;
- “ci aspettiamo che ritiri le sue false dichiarazioni e corregga le sue inspiegabili stupidità”;
- “in qualità di Presidente dell' , le sue dichiarazioni hanno ripetutamente dimostrato la Pt_1 sua ignoranza del mercato del trasporto aereo in Italia. Lei continua ad ingannare il governo italiano e l'opinione pubblica sulla intensa competizione delle compagnie aeree e la disponibilità di basse tariffe in Italia, e quindi riteniamo debba dimettersi, permettendo a qualcuno di competente di guidare l' ”; Pt_1
- “se non è disposto a dimettersi, voglia almeno confermare che smetterà di fare false o stupide affermazioni sulla ampia disponibilità di tariffe basse di sulla nostra quota di CP_2 mercato, sulle false dichiarazioni sull'esistenza di un oligopolio in Italia, quando un tale oligopolio non esiste”;
- “le mandiamo con copertina separata il libro “Economics for Dummies” (traducibile in
“Economia per imbecilli”), così che possa imparare velocemente cos'è che oligopolio, e come un oligopolio funziona, dato che chiaramente non lo sa, ed è per questo che fa queste false affermazioni con grande ignoranza sul mercato del trasporto aereo in Italia. Lei non offre un utile servizio come Presidente dell' , quindi la prego di fare qualcosa di utile per Pt_1
l' italiana – si dimetta e lasci a qualcuno di competente la guida dell' ”. Parte_1 Pt_1
Ebbene, l' e il presidente ER Di MA hanno convenuto e il CEO Pt_1 CP_1 CP_2
dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo di essere risarciti dei danni all'immagine, Controparte_5 al decoro e all'onore cagionati dalla diffusione di tali espressioni, che hanno qualificato come diffamatorie.
e si sono costituiti in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti, e CP_2 Controparte_5 precisando che la valutazione sulla legittimità della reazione di deve essere condotta Controparte_5 alla luce del più ampio dibattito pubblico nel quale si inserisce e di cui l'intervista rilasciata a Il
Messaggero costituisce solamente il punto di approdo.
Nella specie, hanno riferito che nel luglio 2023 l' pubblicava la "Relazione concernente il Pt_1 rincaro dei prezzi dei biglietti aerei”, indirizzata al Ministero dei trasporti, dando atto di presunte – e non veritiere - pratiche commerciali scorrette imputabili a talune compagnie aeree in posizione dominante, tra cui sollecitando un intervento statale finalizzato a contenere il fenomeno CP_2 speculativo. Tali informazioni venivano utilizzate per sostenere un intervento legislativo (cd.
“Decreto Caro Voli”) volto a limitare la libertà commerciale delle compagnie nella determinazione dei prezzi, successivamente abbandonato perché in contrasto con le direttive europee. Solo in seguito il sig. rilasciava l'intervista a Il Messaggero in cui ribadiva che opera in una CP_1 CP_2 situazione di oligopolio che le consente di condurre politiche volte ad aumentare illegittimamente (ad esempio, tramite l'utilizzo di algoritmi) i prezzi accessibili al pubblico.
Ebbene, parte resistente ha sostenuto che l'intervento di si è reso necessario per correggere CP_5 le inesatte informazioni provenienti dall' e dal presidente fornendo il “necessario Pt_1 CP_1 contrappeso” per ripristinare la reputazione e l'immagine del vettore.
Alla luce dei rilievi illustrati, i convenuti hanno contestato la domanda risarcitoria di parte attrice, affermando la legittimità della reazione a fronte delle dichiarazioni del presidente reputate CP_1 non veritiere e, pertanto, altamente lesive dell'immagine e della reputazione della compagnia aerea.
Hanno quindi domandato, in via riconvenzionale, la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto.
Replicando alle osservazioni contenute nella comparsa di costituzione e alle conclusioni ivi rassegnate, i ricorrenti hanno depositato note del 7 aprile 2025 solevando le seguenti eccezioni di rito:
1) improcedibilità della domanda di risarcimento del danno ex art. 5 D.lgs. 28/2010, in quanto non proposta nell'ambito del procedimento di mediazione attivato, come prescritto dall'art. 5
D.lgs. 28/2010;
2) inammissibilità della domanda riconvenzionale per carenza di legittimazione passiva nei confronti dell'avv. quale persona fisica, tenuto conto che lo stesso ha Controparte_1 sempre agito come organo e legale rappresentante dell'Ente;
3) inammissibilità della domanda riconvenzionale per mancata chiamata in causa del litisconsorte, atteso che le controparti, nel formulare le proprie domande riconvenzionali, basano l'esorbitante richiesta risarcitoria su degli articoli di stampa, con particolare riferimento a quello de “Il Messaggero” del 29 marzo 2024, recanti presunte dichiarazioni diffamatorie del Presidente Avv. , senza tuttavia proporre alcuna domanda Controparte_1 giudiziale nei confronti del giornalista e del direttore responsabile dei periodici ai sensi dell'art. 11 legge sulla stampa;
4) inammissibilità della domanda riconvenzionale per temerarietà della stessa, con contestuale richiesta di condanna al risarcimento per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Nel merito, parte ricorrente ha così argomentato: 1) Sul ruolo ed autorità di sulle politiche tariffarie e commerciali: si contesta l'asserita Pt_1 presunta incompetenza in materia tariffaria dell' atteso che gli atti compiuti rientrano Pt_1 nell'ambito delle prerogative istituzionali di secondo anche quanto confermato di Pt_1 recente dal Consiglio di Stato n. 7106/2024 sul citato regolamento (CE) n. 261/2004 in materia di diritti dei passeggeri.
2) Sulla Relazione c.d. rincaro: imputabilità esclusiva all'Ente. La predetta relazione è stata elaborata dalle strutture preposte dell'Ente, in particolare dalla Direzione centrale Pt_1
Programmazione economica e sviluppo infrastrutture. Non è pertanto, direttamente ascrivibile al Presidente Avv. che è il legale rappresentante dell'Ente, che, Controparte_1 correttamente se ne fa portavoce.
3) Sull'audizione al Senato: dichiarazioni rese nell'espletamento delle funzioni di organo dell'Ente. Le dichiarazioni del Presidente Avv. , il 12 settembre 2023 sono Controparte_1 state rese in qualità di presidente di (e non quale mera persona fisica) al Senato della Pt_1
Repubblica, nell'espletamento delle proprie funzioni istituzionali di organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, sulla base della predetta Relazione caro voli, e, prive di veste diffamatoria. In particolare, l'affermazione relativa all'esistenza di un oligopolio, riguardava la previsione ipotetica proiettata in un possibile futuro e non già, dunque,
l'esistenza di oligopoli attuali, riferendosi, peraltro, a più e diversi vettori (“ ma anche CP_2 altri”), come confermato, peraltro, dalla circostanza che nell'articolo de “Il Messaggero” si parla di “simil-oligopolio; inoltre, in merito all'asserita proposta di provvedimenti illegittimi, il Presidente Avv. non ha proposto la fissazione di prezzi in violazione Controparte_1 della libertà tariffaria, ma solamente auspicato l'adozione di provvedimenti normativi, non censurabili in sede di legittimità, atti a garantire la trasparenza.
4) Sulla non riferibilità delle dichiarazioni nell'articolo de “Il Messaggero”. Con riferimento a quanto riportato dall'articolo del quotidiano “Il Messaggero” del 29 marzo 2024, CP_1 non ha convalidato il contenuto delle dichiarazioni ivi riportate, con ogni conseguenza in ordine alla paternità delle affermazioni. Inoltre, va evidenziato che nell'articolo non si fa menzione del termine “oligopolio” come asserito dalle controparti, bensì si parla di “simil- oligopolio”, costituente una accezione meramente atecnica, con cui non si vuole intendere l'esistenza di un oligopolio, per l'appunto, ma di condizioni di mercato in cui le quote sono concentrate su un numero limitato di vettori.
Alla luce delle precisazioni esposte, parte resistente ha sostenuto l'infondatezza della domanda riconvenzionale in quanto, ferme l'improcedibilità e l'inammissibilità della stessa per quanto sopra detto, le controparti non hanno né allegato e né tantomeno provato i danni asseritamente subìti. La difesa di parte resistente ha contestato le eccezioni sollevate, qualificandole come infondate.
In diritto
1. Sulla ammissibilità e sulla procedibilità della domanda riconvenzionale
In via preliminare, occorre esaminare le eccezioni di rito formulate dai ricorrenti.
Deve anzitutto escludersi l'improcedibilità della domanda riconvenzionale per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione alla luce di quanto affermato dalla Corta di Cassazione secondo cui la domanda riconvenzionale deve essere preceduta dal tentativo di conciliazione “sempre che per effetto della nuova domanda venga ampliato l'ambito della controversia rispetto ai limiti posti a questa nel tentativo di conciliazione già esperito prima della proposizione della domanda principale” (Cass. Civ. n. 5613/1999). Tale principio di diritto è stato di recente ribadito anche dalle
Sezioni Unite: “La mediazione, con l'auspicata conciliazione, delle controversie mira a transigere le liti, evitando, in tal modo, che il soggetto debba ottenere soddisfazione attraverso gli organi di giustizia, con elevati costi e tempi, che nocciono alla parte, come al sistema giudiziario nel suo complesso. Il fine, dunque, è l'auspicata non introduzione della causa, risolta preventivamente innanzi all'organo apposito, in via stragiudiziale. Ciò induce a ritenere che la riconvenzionale c.d. non eccentrica non sia sottoposta alla condizione della mediazione obbligatoria. (…) La mediazione obbligatoria si collega non alla domanda sic et simpliciter, ma al processo, che ormai è pendente, onde, essendo la causa insorta, la funzione dell'istituto viene meno, non avendo avuto l'effetto di prevenzione per la instaurazione del processo: in quanto essa si collega alla causa, non alla domanda come tale, in funzione deflattiva del processo. Pertanto, una volta che la domanda principale sia stata regolarmente proposta dopo che la mediazione abbia già fallito l'obiettivo, una nuova mediazione obbligatoria relativa alla domanda riconvenzionale – pur volendo trascurare ogni previsione sulle sue possibilità di successo, che non rilevano a questi fini interpretativi – non realizzerebbe, in ogni caso, il fine di operare un «filtro» al processo innanzi ad un organo della giurisdizione” (SS UU n.
3452/2024).
Parimenti, occorre respingerne anche l'asserita inammissibilità per difetto di legittimazione passiva e per difetto del contraddittorio. Con riferimento al primo profilo - premesso che la sussistenza di tale requisito deve essere valutata in base alla prospettazione della controparte – nella specie risulta decisivo il fatto che la domanda sia stata formulata nei confronti del in veste di Presidente CP_1 di e in relazione alle condotte poste in essere in qualità di rappresentante dell'ente. Pt_1
Quanto al secondo motivo di inammissibilità, la censura è infondata in quanto il regime di solidarietà sostanziale dettato dall'art. 11 Legge Stampa si traduce, in sede processuale, in scindibilità di cause e litisconsorzio facoltativo. Ciò esclude l'obbligo di chiamata in causa del giornalista e del direttore de “Il Messaggero”.
Esaurite le questioni preliminari, si può procedere all'esame del merito.
2. L'interesse pubblico e la veridicità delle dichiarazioni del Presidente di Pt_1
Il Tribunale osserva che non vi è dubbio circa la rispondenza all'interesse pubblico delle dichiarazioni oggetto di reciproca censura, in quanto inerenti alla situazione del mercato aereo nazionale e al comportamento di (di seguito , una delle maggiori compagnie aeree operanti CP_2 CP_2 nel settore.
Ciò chiarito, al fine di esaminare la loro veridicità occorre soffermarci sul contesto in cui esse si collocano.
Come accennato, la vicenda giudiziaria ha la sua genesi nell'ambito del dibattito pubblico inerente allo stato di un particolare settore del mercato italiano nel quale le parti operano secondo interessi, finalità e obiettivi del tutto eterogenei, finanche antitetici.
E dunque, in un simile contesto gli interlocutori ne sopportano le dinamiche fisiologiche – e talvolta onerose – che lo animano, tra cui, come accade nel caso di specie, la discordanza tra visioni e valutazioni di cui gli stessi sono portavoce.
Ed infatti, ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti del presidente di per CP_2 Pt_1 aver diffuso “valutazioni manifestamente infondate” su presunte condotte scorrette e lesive ai danni dei consumatori, avallate dalla posizione del vettore sul mercato qualificato come un “simil oligopolio”.
In ordine logico, trattandosi di censura attinente alla verità stessa dei fatti, il Tribunale ritiene preferibile muovere dall'esame di quest'ultima.
La censura è infondata. Ripercorrendo le tappe del dibattito, emerge chiaramente che il presidente di
– in qualità di rappresentante di un ente dedito allo sviluppo del settore aereo nazionale – ha Pt_1 inteso delineare il quadro attuale e la prospettiva futura del mercato aereo nazionale. In particolare, sia in sede di audizione presso il Senato della Repubblica, che in occasione della intervista rilasciata a Il Messaggero, ha posto l'accento sui potenziali rischi connessi alla presenza di operatori CP_1 economici in grado di esercitare un dominio di fatto sullo stesso e, in definitiva, auspicando un intervento normativo atto a prevenire eventuali fenomeni speculativi.
Si riporta testualmente: “è evidente – spiega a Il Messaggero il presidente per l'aviazione civile
– che le compagnie low cost praticamente non esistono più: quelle offerte che si Controparte_1 trovavano prima del Covid erano prezzi civetta per attirare clienti e non ci saranno mai più. Ora ci sono compagnie come che controllano il 51% del mercato italiano, quindi grandi soggetti e CP_2 qualche situazione di simil-oligopolio. E in un contesto di poca offerta e più domanda i prezzi salgono”. E ancora: “più che chiedere che le low cost abbassino i prezzo però – ragiona – CP_1 bisogna rivedere il modello di concorrenza europea sui voli, che non ha funzionato del tutto: serve un check, con nuove regole in Ue”.
Inoltre, dal tenore generale delle dichiarazioni, risulta nitidamente che il riferimento al concetto di
“simil oligopolio” viene operato in senso ampio, descrittivo e, dunque, sostanzialmente atecnico, volto ad indicare la presenza di condizioni di mercato in cui le quote sono nella disponibilità di numero limitato di vettori.
Tant'è che, con specifico riferimento alla posizione di a pag. 79 del Provvedimento n. 31647 CP_2 presente nel bollettino settimanale pubblicato da AGCM sul proprio sito istituzionale il 18 agosto
2025 si legge che “l'Autorità ha avviato il procedimento A568 nei confronti di , ritenuta CP_2 dominante nei mercati del trasporto di linea passeggeri che interessano aeroporti italiani, per accertare una possibile violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/1990 e/o dell'articolo 102 del
TFUE (…)”.
Dunque, sebbene l'Antitrust non riferisca in merito alla struttura del mercato aereo italiano, non ha dubbi sul fatto che vanti una posizione di dominio. CP_2
Concludendo sul punto, i rilievi esposti, unitamente all'assenza di contestazione circa la continenza delle espressioni censurate, consentono di escludere la portata diffamatoria delle dichiarazioni rese dal CP_1
3. La continenza espressiva delle dichiarazioni di Controparte_5
Resta dunque da valutare se, alla luce del residuale criterio della continenza, le repliche del signor siano o meno lecita espressione del diritto di manifestazione del pensiero. CP_5
Il tema è quello del limite del diritto di critica, e del suo bilanciamento con i contrapposti diritti all'onore ed alla reputazione, anch'essi indirettamente contemplati dalla Costituzione per il tramite dell'articolo 2.
Può ricordarsi che se il diritto di cronaca garantisce la libertà di informazione nella sua duplice veste di diritto ad informare e ad essere informati, il diritto di critica, anch'esso emanazione dell'art. 21
Cost., è riferito ad un diverso profilo della libertà di pensiero, che può dirsi strettamente funzionale alla dialettica democratica;
la critica più che descrivere avvenimenti ne propone una valutazione, li legge, li commenta;
ed è pacifico che possa legittimamente svolgersi, oltre che in forme più sommesse, anche in termini di aperto dissenso (si pensi a titolo esemplificativo alla critica cinematografica, letteraria o artistica). Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il diritto di critica si differenzia dal diritto di cronaca poiché non si concretizza nella narrazione di fatti - come quest'ultimo - ma nell'espressione di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obbiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su una interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti (così Cass., Sez. 5, 14 aprile 2000 - 27 giugno 2000, n. 7499).
Ciò comporta che non si pone in materia di diritto di critica un problema di veridicità delle proposizioni assertive dell'articolista (Cass., Sez. 5, 8 febbraio 2000 - 17 marzo 2000 n. 3477, CED
215577), essendo il requisito delle verità limitato alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2002 - 24 maggio 2002, n. 20474).
Insomma, se il diritto di cronaca garantisce la libertà di informazione nella sua duplice veste di diritto ad informare e ad essere informati, il diritto di critica, anch'esso emanazione dell'art. 21 Cost., è riferito ad un diverso profilo della libertà di pensiero, strettamente funzionale alla dialettica democratica;
se la cronaca riferisce una realtà fenomenica, ed è per definizione descrittiva ed obiettiva, la critica propone una valutazione;
la cronaca dunque descrive l'accadimento, la critica lo legge e lo valuta. E la critica, oltre che in forma di pacata espressione di una valutazione personale dell'autore, può esprimersi, legittimamente, anche in forma di aperto dissenso (si pensi a titolo esemplificativo alla critica cinematografica letteraria o artistica), in quanto evidente espressione di un punto di vista proprio dell'autore, come nel caso in esame.
Circa la liceità di una certa dose di “esagerazione”, “provocazione”, “non moderazione”, e relativi limiti, può ricordarsi la pronuncia della Corte EDU, Ric. 49132/11, c. , sent. Persona_1 Per_2
IV Sez. 19/7/16, §§ 27-28, secondo cui «27. Il ressort en effet de la jurisprudence que, si tout individu qui s'engage dans un débat public d'intérêt général – telle la requérante en l'espèce – est tenu de ne pas dépasser certaines limites quant au respect – notamment – de la réputation et des droits d'autrui, il lui est permis de recourir à une certaine dose d'exagération, voire de provocation (Mamère, précité,
§ 25), c'est-à-dire d'être quelque peu immodéré dans ses propos. 28. La Cour estime, cependant, qu'il y a une différence entre exagération, provocation ou déclaration brutale, d'une part, et déformation délibérée des faits dont le journaliste avait connaissance au moment de la publication
(IA et IT c. no 35105/04, § 47, 21 juin 2011).» Per_3
In relazione alle modalità di esercizio di tale diritto, la Corte ha avuto modo di chiarire che la libertà di critica non copre soltanto la libera espressione di fatti e idee, ma anche l'uso di espressioni forti, scioccanti e persino offensive: tali espressioni, infatti, purché attinenti ai fatti e alle valutazioni oggetto di pubblico dibattito, fanno tutt'uno con la libertà di espressione in quanto mezzo per la efficace veicolazione di informazioni e idee (cfr. sentenza 8 giugno 2023, c. Persona_4 Per_5 ricorso n. 27926/21, par. 28 e giurisprudenza ivi citata, in cui si fa riferimento alla Corte EDU “long- established position” secondo cui “freedom of expression is applicable not only to “information” or
“ideas” that are favourably received or regarded as inoffensive or as a matter of indifference, but also to those that offend, shock or disturb the State or any sector of the population”1.
Più in particolare, la Corte EDU ha rilevato che il diritto fondamentale di critica sancito dall'art. 10 della CEDU copre non solo il contenuto, ma anche la forma utilizzata e che, conseguentemente, anche espressioni colorite, iperboliche, esagerate e altrimenti offensive sono da ritenersi giustificate, ai sensi dell'art. 10 della CEDU, per fini “meramente stilistici”, alla luce del contesto in cui vengono utilizzate
(cfr. inter alia sentenza 17 aprile 2014, D.D. c. Slovenia, ricorso n. 20981/10, par. Per_6 Per_7
45, in cui si rileva: “[t]he author's critical opinions were coloured by a number of evocative, exaggerated expressions. Having already held that Article 10 protects both the content and the form of expression (see v. IA (no. 1), 23 May 1991, § 57, Series A no. 204), the Court Parte_2 considers that even offensive language, which may fall outside the protection of freedom of expression if its sole intent is to insult, may be protected by Article 10 when serving merely stylistic purposes (see , nos. 32131/08 and 41617/08, § 48, 21 February 2012)”2. Persona_8
Ciò perchè, è bene sottolinearlo, il diritto di critica, nelle sue più varie articolazioni (politica, giudiziaria, scientifica, sportiva ecc…) costituisce espressione della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost. e art. 10 CEDU) e rinviene, pertanto, il carattere identitario proprio nell'espressione di un giudizio o di un'opinione personale dell'autore, che non può che essere soggettiva.
E' significativo che, con riferimento ad espressioni che, fuori contesto, si sarebbero potute ritenere ingiuriose, la Corte EDU abbia affermato che “even in cases of that kind, the Court, in exercising its supervisory jurisdiction, must look at the disputed interference in the light of the case as a whole, including the content of the remarks held against the applicant and the context in which they were made, and determine whether the interference in question was “proportionate to the legitimate aims pursued” and whether the reasons adduced by the national authorities to justify it were “relevant and sufficient””)3. 1 “posizione consolidata” secondo cui “la libertà di espressione si applica non solo alle 'informazioni' o alle 'idee' che sono accolte favorevolmente o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche a quelle che offendono, scandalizzano o disturbano lo Stato o qualsiasi settore della popolazione”. 2 “Le opinioni critiche dell'autore sono state colorate da una serie di espressioni evocative ed esagerate. Avendo già dichiarato che l'articolo 10 protegge sia il contenuto che la forma dell'espressione (cfr. Oberschlick c. IA (n. 1), 23 maggio 1991, § 57, Serie A n. 204), la Corte ritiene che anche il linguaggio offensivo, che può essere al di fuori della protezione della libertà di espressione se il suo unico intento è quello di insultare, possa essere protetto dall'articolo 10 quando serve a fini meramente stilistici (cfr. Tuşalp c. Turchia, nn. 32131/08 e 41617/08, § 48, 21 febbraio 2012)” E' ben chiaro, insomma, che nel bilanciamento tra l'esigenza di garantire il libero esercizio del diritto di critica e la contrapposta esigenza di tutelare colui che ne sia oggetto, la Corte abbia inteso valorizzare un criterio non rigido, idoneo a consentire una valutazione case by case, sì da non limitare in modo aprioristico l'efficacia della comunicazione e la libera manifestazione del pensiero.
In questa prospettiva la Corte EDU ha riconosciuto che perfino espressioni particolarmente offensive
- come “idiota” (“idiot”) o “mentecatto” (“cerebral bankrupt”) - sono giustificate ai sensi dell'art. 10 della CEDU nel quadro di una valutazione del “contesto” del caso “nel suo insieme”, specie qualora esse s'inscrivano in una dialettica accesa e siano utilizzate quale reazione rispetto a affermazione provocatorie indebitamente utilizzate da altri (cfr. inter alia sentenza 1 luglio 1997, Oberschlick c.
IA, ricorso n. 20834/92, par. 33. dove la Corte EDU sottolinea: “In the Court's view, the applicant's article, and in particular the word RO [idiota], may certainly be considered polemical, but they did not on that account constitute a gratuitous personal attack as the author provided an objectively understandable explanation for them derived from Mr speech, which was itself Per_9 provocative. As such they were part of the political discussion provoked by speech and CP_8 amount to an opinion, whose truth is not susceptible of proof. Such an opinion may, however, be excessive, in particular in the absence of any factual basis, but in the light of the above considerations that was not so in this instance (see, as the most recent authority, the and v. Belgium Pt_3 Pt_4 judgment of 24 February 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-I, p. 236, para. 47)4.
In ambito nazionale, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio di diritto secondo cui in tema di diffamazione, il limite della continenza nel diritto di critica è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. Pertanto, il contesto nel quale la condotta si colloca può essere valutato ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni ricorrente e il contesto in cui sono state formulate, e determinare se l'ingerenza in questione fosse 'proporzionata agli obiettivi legittimi perseguiti' e se le ragioni addotte dalle autorità nazionali per giustificarla fossero 'pertinenti e sufficienti'”
Per_1 4 “Secondo la Corte, l'articolo del ricorrente, e in particolare la parola [idiota], possono certamente essere considerati polemici, ma non per questo costituiscono un attacco personale gratuito, in quanto l'autore ne ha fornito una spiegazione oggettivamente comprensibile, derivata dal discorso del sig. che era a sua volta provocatorio. In Per_9 quanto tali, facevano parte della discussione politica suscitata dal discorso del signor e costituiscono un'opinione, Per_9 la cui verità non è suscettibile di prova. Tale opinione può tuttavia essere eccessiva, in particolare in assenza di qualsiasi base fattuale, ma alla luce delle considerazioni di cui sopra non è stato così nel caso di specie (si veda, come autorità più recente, la sentenza e c. Belgio del 24 febbraio 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-I, p. 236, Pt_3 Pt_4 par. 47)”. potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica, ma non può in alcun modo giustificare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona in quanto tale (ex multis, Cass. n. 8195 del 2022; Cass. n. 27913 del 2023 e, con specifico riferimento al termine
“idiota”, Cass. n. 15089 del 2019).
Circa il profilo inerente al contesto in cui le espressioni si collocano, s'è specificato che il carattere diffamatorio di uno scritto non può essere escluso sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni in esso contenute, dovendosi, invece, giudicare la portata complessiva del medesimo (ex multis, Cass. n. 3650 del 2024; Cass. n. 17656 del 2019) e che, pertanto, occorre verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur se aspri, forti e sferzanti, non siano meramente gratuiti, ma siano, invece, pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato ed al concetto da esprimere (ex multis,
Cass. n. 32027 del 2018).
Orbene, il Tribunale ritiene che i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità si pongano in rapporto di piena armonia con le affermazioni della Corte EDU.
Infatti, dal quadro complessivo tracciato dalle citate pronunce, emerge che la portata offensiva idonea ad integrare la diffamazione è ravvisabile solo in presenza di una aggressione alla reputazione che si presenti “gratuita ed immotivata” (Cass. n. 37397 del 2016), mentre là dove le espressioni, pur aspre e sgradevoli, si collochino in un contesto di accesa contrapposizione, la loro portata offensiva non può più considerarsi gratuita e immotivata e, nel bilanciamento con il fondamentale diritto di manifestazione del pensiero, l'interesse del destinatario delle dichiarazioni recede a garanzia della salvaguardia di una libertà costituzionalmente tutelata.
Del resto, la Corte EDU, nel riconoscere, come s'è detto, che perfino espressioni particolarmente offensive - come “idiota” (“idiot”) o “mentecatto” (“cerebral bankrupt”) - sono giustificate ai sensi dell'art. 10 della CEDU nel quadro di una valutazione del “contesto” del caso “nel suo insieme”, ha sì rinforzato l'affermazione aggiungendo che ciò è ancor più vero “qualora esse s'inscrivano in una dialettica accesa e siano utilizzate quale reazione rispetto a affermazione provocatorie indebitamente utilizzate da altri”, ma non ha considerato tale circostanza come condizione necessaria ed inderogabile per l'applicazione della regola giustificativa.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ritiene che le espressioni utilizzate dalla parte resistente non possano considerarsi diffamatorie.
4. La regolamentazione delle spese e la richiesta di condanna per temerarietà della lite
La richiesta di applicazione della sanzione ex articolo 96 c.p.c. non può trovare accoglimento. La giurisprudenza ha da tempo chiarito al riguardo che la responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (per tutte, Cass. n. 28226 del 2021).
Nella specie, il Tribunale ritiene che non possa affermarsi, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente.
In considerazione dell'esito complessivo della lite, del rigetto della domanda principale e della domanda riconvenzionale, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, rigetta la domanda principale;
rigetta la domanda riconvenzionale;
compensa integralmente le spese tra le parti.
Roma, 28 ottobre 2025
Il giudice
DO BI
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 “anche in casi di questo tipo, la Corte, nell'esercizio della sua giurisdizione di vigilanza, deve esaminare l'interferenza controversa alla luce del caso nel suo complesso, compreso il contenuto delle osservazioni formulate nei confronti del
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
diciottesima sezione civile
In persona del giudice DO BI, in funzione monocratica, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado avente ad oggetto diritti della personalità, introdotta da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore Avv. , con sede legale in Roma (c.a.p. 00185), al Viale del Castro Controparte_1
Pretorio, n. 118, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati ENAC Marco di Giugno e Paolo Felix Iurich
e
LU ER Di MA, (C.F. ), personalmente, nato a [...] il C.F._1
25 ottobre 1956, assistito dall'Avv. Fabrizio Doddi
- ricorrenti -
(già (C.F. e P.IVA ) in persona del procuratore speciale CP_2 CP_3 P.IVA_2
, con sede legale in Dublin Office, Airside Business Park, Swords, County Dublin, Controparte_4
Irlanda, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo AS, IA MI RO, RO Di
AR e MI TE
e nato a [...] il [...], domiciliato presso Dublin Controparte_5 [...]
County Dublin, Irlanda, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Controparte_6
AS, IA MI RO, RO Di AR e MI TE
- convenuti - In fatto
La controversia origina dalle dichiarazioni rese dal Sig. Group CEO (“Chief Controparte_5
Executive Officer”) della società di diritto irlandese Ryanair, in risposta a quanto precedentemente affermato dal Sig. LU ER di MA, in qualità di presidente dell'
[...]
rispetto alle dinamiche di mercato del trasporto aereo italiano con particolare Controparte_7 riferimento alla posizione occupata da CP_2
Le dichiarazioni ascrivibili al presidente dell'ENAC sono riportate in un articolo del quotidiano “Il
Messaggero” intitolato “Voli low cost addio, 170 euro per viaggi fuori stagione: prezzi in aumento del 139% per andare da Roma a Brindisi” e restituiscono quanto segue:
- “è evidente – spiega a Il Messaggero il presidente dell' , Controparte_7
– che le compagnie low cost praticamente non esistono più: quelle offerte Controparte_1 che si trovavano prima del Covid erano prezzi civetta per attirare clienti e non ci saranno mai più. Ora ci sono compagnie come che controllano il 51% del mercato italiano, quindi CP_2 grandi soggetti e qualche situazione di simil-oligopolio. E in un contesto di poca offerta e più domanda i prezzi salgono”;
- “Va fatta una riflessione sugli aeroporti italiani: c'è un problema di connettività e anche di redditività. Gli scali spagnoli realizzano 17-18 miliardi di euro all'anno, i nostri 8 miliardi”;
- “Il nostro trasporto aereo — prosegue il presidente dell' — soffre troppo sulla Pt_1 connettività, anche nazionale”. O'Leary, sostiene, “è oggettivamente un genio: ha messo in piedi una compagnia di successo, questo è indubbio”. Ma siccome quel successo si basa, in parte, anche sugli incentivi erogati ai vettori (oltre 500 milioni di euro all'anno) “chiediamo
a tutte le società di gestione aeroportuale in Italia di rendere pubblici i loro contributi ai vettori. Cosa che, ovviamente, non piace a . CP_2
In risposta a tali esternazioni, il Sig. trasmetteva al presidente dell' una lettera - il cui CP_5 Pt_1 contenuto, poi diffuso tramite la pubblicazione su quotidiani locali, forma oggetto di censura in questa sede – dal seguente contenuto:
- “le sue false affermazioni…. si aggiungono alla lunga lista delle falsità delle sue affermazioni inesatte e stupide che in precedenza aveva riguardo il trasporto aereo in Italia”;
- “nel corso dello scorso anno, lei ha falsamente affermato nei giornali italiani che nel trasporto aereo in Italia esiste una situazione di “oligopolio”, dicendo che venivano venduti biglietti aerei ad 1,000 euro per voli diretti verso la Sicilia, facendo false affermazioni su inesistenti “algoritmi” e che le aerolinee utilizzavano i telefoni cellulari dei passeggeri per variare le tariffe aeree. Adesso lei falsamente afferma che “non ci sono tariffe basse” in Italia quando sta vendendo più di 12m posti in S24 con tariffe di sola andata ad euro 29,99 CP_2
o meno”;
- “occorrerebbe un po' di istruzione da parte sua per comprendere che non esiste un
“oligopolio” in Italia”;
- “rigettiamo altresì le sue false affermazioni, espresse oggi nei giornali italiani, che CP_2 controllerebbe il 51% del mercato italiano, mentre la nostra quota è sotto il 40%”;
- “ci aspettiamo che ritiri le sue false dichiarazioni e corregga le sue inspiegabili stupidità”;
- “in qualità di Presidente dell' , le sue dichiarazioni hanno ripetutamente dimostrato la Pt_1 sua ignoranza del mercato del trasporto aereo in Italia. Lei continua ad ingannare il governo italiano e l'opinione pubblica sulla intensa competizione delle compagnie aeree e la disponibilità di basse tariffe in Italia, e quindi riteniamo debba dimettersi, permettendo a qualcuno di competente di guidare l' ”; Pt_1
- “se non è disposto a dimettersi, voglia almeno confermare che smetterà di fare false o stupide affermazioni sulla ampia disponibilità di tariffe basse di sulla nostra quota di CP_2 mercato, sulle false dichiarazioni sull'esistenza di un oligopolio in Italia, quando un tale oligopolio non esiste”;
- “le mandiamo con copertina separata il libro “Economics for Dummies” (traducibile in
“Economia per imbecilli”), così che possa imparare velocemente cos'è che oligopolio, e come un oligopolio funziona, dato che chiaramente non lo sa, ed è per questo che fa queste false affermazioni con grande ignoranza sul mercato del trasporto aereo in Italia. Lei non offre un utile servizio come Presidente dell' , quindi la prego di fare qualcosa di utile per Pt_1
l' italiana – si dimetta e lasci a qualcuno di competente la guida dell' ”. Parte_1 Pt_1
Ebbene, l' e il presidente ER Di MA hanno convenuto e il CEO Pt_1 CP_1 CP_2
dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo di essere risarciti dei danni all'immagine, Controparte_5 al decoro e all'onore cagionati dalla diffusione di tali espressioni, che hanno qualificato come diffamatorie.
e si sono costituiti in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti, e CP_2 Controparte_5 precisando che la valutazione sulla legittimità della reazione di deve essere condotta Controparte_5 alla luce del più ampio dibattito pubblico nel quale si inserisce e di cui l'intervista rilasciata a Il
Messaggero costituisce solamente il punto di approdo.
Nella specie, hanno riferito che nel luglio 2023 l' pubblicava la "Relazione concernente il Pt_1 rincaro dei prezzi dei biglietti aerei”, indirizzata al Ministero dei trasporti, dando atto di presunte – e non veritiere - pratiche commerciali scorrette imputabili a talune compagnie aeree in posizione dominante, tra cui sollecitando un intervento statale finalizzato a contenere il fenomeno CP_2 speculativo. Tali informazioni venivano utilizzate per sostenere un intervento legislativo (cd.
“Decreto Caro Voli”) volto a limitare la libertà commerciale delle compagnie nella determinazione dei prezzi, successivamente abbandonato perché in contrasto con le direttive europee. Solo in seguito il sig. rilasciava l'intervista a Il Messaggero in cui ribadiva che opera in una CP_1 CP_2 situazione di oligopolio che le consente di condurre politiche volte ad aumentare illegittimamente (ad esempio, tramite l'utilizzo di algoritmi) i prezzi accessibili al pubblico.
Ebbene, parte resistente ha sostenuto che l'intervento di si è reso necessario per correggere CP_5 le inesatte informazioni provenienti dall' e dal presidente fornendo il “necessario Pt_1 CP_1 contrappeso” per ripristinare la reputazione e l'immagine del vettore.
Alla luce dei rilievi illustrati, i convenuti hanno contestato la domanda risarcitoria di parte attrice, affermando la legittimità della reazione a fronte delle dichiarazioni del presidente reputate CP_1 non veritiere e, pertanto, altamente lesive dell'immagine e della reputazione della compagnia aerea.
Hanno quindi domandato, in via riconvenzionale, la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto.
Replicando alle osservazioni contenute nella comparsa di costituzione e alle conclusioni ivi rassegnate, i ricorrenti hanno depositato note del 7 aprile 2025 solevando le seguenti eccezioni di rito:
1) improcedibilità della domanda di risarcimento del danno ex art. 5 D.lgs. 28/2010, in quanto non proposta nell'ambito del procedimento di mediazione attivato, come prescritto dall'art. 5
D.lgs. 28/2010;
2) inammissibilità della domanda riconvenzionale per carenza di legittimazione passiva nei confronti dell'avv. quale persona fisica, tenuto conto che lo stesso ha Controparte_1 sempre agito come organo e legale rappresentante dell'Ente;
3) inammissibilità della domanda riconvenzionale per mancata chiamata in causa del litisconsorte, atteso che le controparti, nel formulare le proprie domande riconvenzionali, basano l'esorbitante richiesta risarcitoria su degli articoli di stampa, con particolare riferimento a quello de “Il Messaggero” del 29 marzo 2024, recanti presunte dichiarazioni diffamatorie del Presidente Avv. , senza tuttavia proporre alcuna domanda Controparte_1 giudiziale nei confronti del giornalista e del direttore responsabile dei periodici ai sensi dell'art. 11 legge sulla stampa;
4) inammissibilità della domanda riconvenzionale per temerarietà della stessa, con contestuale richiesta di condanna al risarcimento per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Nel merito, parte ricorrente ha così argomentato: 1) Sul ruolo ed autorità di sulle politiche tariffarie e commerciali: si contesta l'asserita Pt_1 presunta incompetenza in materia tariffaria dell' atteso che gli atti compiuti rientrano Pt_1 nell'ambito delle prerogative istituzionali di secondo anche quanto confermato di Pt_1 recente dal Consiglio di Stato n. 7106/2024 sul citato regolamento (CE) n. 261/2004 in materia di diritti dei passeggeri.
2) Sulla Relazione c.d. rincaro: imputabilità esclusiva all'Ente. La predetta relazione è stata elaborata dalle strutture preposte dell'Ente, in particolare dalla Direzione centrale Pt_1
Programmazione economica e sviluppo infrastrutture. Non è pertanto, direttamente ascrivibile al Presidente Avv. che è il legale rappresentante dell'Ente, che, Controparte_1 correttamente se ne fa portavoce.
3) Sull'audizione al Senato: dichiarazioni rese nell'espletamento delle funzioni di organo dell'Ente. Le dichiarazioni del Presidente Avv. , il 12 settembre 2023 sono Controparte_1 state rese in qualità di presidente di (e non quale mera persona fisica) al Senato della Pt_1
Repubblica, nell'espletamento delle proprie funzioni istituzionali di organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, sulla base della predetta Relazione caro voli, e, prive di veste diffamatoria. In particolare, l'affermazione relativa all'esistenza di un oligopolio, riguardava la previsione ipotetica proiettata in un possibile futuro e non già, dunque,
l'esistenza di oligopoli attuali, riferendosi, peraltro, a più e diversi vettori (“ ma anche CP_2 altri”), come confermato, peraltro, dalla circostanza che nell'articolo de “Il Messaggero” si parla di “simil-oligopolio; inoltre, in merito all'asserita proposta di provvedimenti illegittimi, il Presidente Avv. non ha proposto la fissazione di prezzi in violazione Controparte_1 della libertà tariffaria, ma solamente auspicato l'adozione di provvedimenti normativi, non censurabili in sede di legittimità, atti a garantire la trasparenza.
4) Sulla non riferibilità delle dichiarazioni nell'articolo de “Il Messaggero”. Con riferimento a quanto riportato dall'articolo del quotidiano “Il Messaggero” del 29 marzo 2024, CP_1 non ha convalidato il contenuto delle dichiarazioni ivi riportate, con ogni conseguenza in ordine alla paternità delle affermazioni. Inoltre, va evidenziato che nell'articolo non si fa menzione del termine “oligopolio” come asserito dalle controparti, bensì si parla di “simil- oligopolio”, costituente una accezione meramente atecnica, con cui non si vuole intendere l'esistenza di un oligopolio, per l'appunto, ma di condizioni di mercato in cui le quote sono concentrate su un numero limitato di vettori.
Alla luce delle precisazioni esposte, parte resistente ha sostenuto l'infondatezza della domanda riconvenzionale in quanto, ferme l'improcedibilità e l'inammissibilità della stessa per quanto sopra detto, le controparti non hanno né allegato e né tantomeno provato i danni asseritamente subìti. La difesa di parte resistente ha contestato le eccezioni sollevate, qualificandole come infondate.
In diritto
1. Sulla ammissibilità e sulla procedibilità della domanda riconvenzionale
In via preliminare, occorre esaminare le eccezioni di rito formulate dai ricorrenti.
Deve anzitutto escludersi l'improcedibilità della domanda riconvenzionale per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione alla luce di quanto affermato dalla Corta di Cassazione secondo cui la domanda riconvenzionale deve essere preceduta dal tentativo di conciliazione “sempre che per effetto della nuova domanda venga ampliato l'ambito della controversia rispetto ai limiti posti a questa nel tentativo di conciliazione già esperito prima della proposizione della domanda principale” (Cass. Civ. n. 5613/1999). Tale principio di diritto è stato di recente ribadito anche dalle
Sezioni Unite: “La mediazione, con l'auspicata conciliazione, delle controversie mira a transigere le liti, evitando, in tal modo, che il soggetto debba ottenere soddisfazione attraverso gli organi di giustizia, con elevati costi e tempi, che nocciono alla parte, come al sistema giudiziario nel suo complesso. Il fine, dunque, è l'auspicata non introduzione della causa, risolta preventivamente innanzi all'organo apposito, in via stragiudiziale. Ciò induce a ritenere che la riconvenzionale c.d. non eccentrica non sia sottoposta alla condizione della mediazione obbligatoria. (…) La mediazione obbligatoria si collega non alla domanda sic et simpliciter, ma al processo, che ormai è pendente, onde, essendo la causa insorta, la funzione dell'istituto viene meno, non avendo avuto l'effetto di prevenzione per la instaurazione del processo: in quanto essa si collega alla causa, non alla domanda come tale, in funzione deflattiva del processo. Pertanto, una volta che la domanda principale sia stata regolarmente proposta dopo che la mediazione abbia già fallito l'obiettivo, una nuova mediazione obbligatoria relativa alla domanda riconvenzionale – pur volendo trascurare ogni previsione sulle sue possibilità di successo, che non rilevano a questi fini interpretativi – non realizzerebbe, in ogni caso, il fine di operare un «filtro» al processo innanzi ad un organo della giurisdizione” (SS UU n.
3452/2024).
Parimenti, occorre respingerne anche l'asserita inammissibilità per difetto di legittimazione passiva e per difetto del contraddittorio. Con riferimento al primo profilo - premesso che la sussistenza di tale requisito deve essere valutata in base alla prospettazione della controparte – nella specie risulta decisivo il fatto che la domanda sia stata formulata nei confronti del in veste di Presidente CP_1 di e in relazione alle condotte poste in essere in qualità di rappresentante dell'ente. Pt_1
Quanto al secondo motivo di inammissibilità, la censura è infondata in quanto il regime di solidarietà sostanziale dettato dall'art. 11 Legge Stampa si traduce, in sede processuale, in scindibilità di cause e litisconsorzio facoltativo. Ciò esclude l'obbligo di chiamata in causa del giornalista e del direttore de “Il Messaggero”.
Esaurite le questioni preliminari, si può procedere all'esame del merito.
2. L'interesse pubblico e la veridicità delle dichiarazioni del Presidente di Pt_1
Il Tribunale osserva che non vi è dubbio circa la rispondenza all'interesse pubblico delle dichiarazioni oggetto di reciproca censura, in quanto inerenti alla situazione del mercato aereo nazionale e al comportamento di (di seguito , una delle maggiori compagnie aeree operanti CP_2 CP_2 nel settore.
Ciò chiarito, al fine di esaminare la loro veridicità occorre soffermarci sul contesto in cui esse si collocano.
Come accennato, la vicenda giudiziaria ha la sua genesi nell'ambito del dibattito pubblico inerente allo stato di un particolare settore del mercato italiano nel quale le parti operano secondo interessi, finalità e obiettivi del tutto eterogenei, finanche antitetici.
E dunque, in un simile contesto gli interlocutori ne sopportano le dinamiche fisiologiche – e talvolta onerose – che lo animano, tra cui, come accade nel caso di specie, la discordanza tra visioni e valutazioni di cui gli stessi sono portavoce.
Ed infatti, ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti del presidente di per CP_2 Pt_1 aver diffuso “valutazioni manifestamente infondate” su presunte condotte scorrette e lesive ai danni dei consumatori, avallate dalla posizione del vettore sul mercato qualificato come un “simil oligopolio”.
In ordine logico, trattandosi di censura attinente alla verità stessa dei fatti, il Tribunale ritiene preferibile muovere dall'esame di quest'ultima.
La censura è infondata. Ripercorrendo le tappe del dibattito, emerge chiaramente che il presidente di
– in qualità di rappresentante di un ente dedito allo sviluppo del settore aereo nazionale – ha Pt_1 inteso delineare il quadro attuale e la prospettiva futura del mercato aereo nazionale. In particolare, sia in sede di audizione presso il Senato della Repubblica, che in occasione della intervista rilasciata a Il Messaggero, ha posto l'accento sui potenziali rischi connessi alla presenza di operatori CP_1 economici in grado di esercitare un dominio di fatto sullo stesso e, in definitiva, auspicando un intervento normativo atto a prevenire eventuali fenomeni speculativi.
Si riporta testualmente: “è evidente – spiega a Il Messaggero il presidente per l'aviazione civile
– che le compagnie low cost praticamente non esistono più: quelle offerte che si Controparte_1 trovavano prima del Covid erano prezzi civetta per attirare clienti e non ci saranno mai più. Ora ci sono compagnie come che controllano il 51% del mercato italiano, quindi grandi soggetti e CP_2 qualche situazione di simil-oligopolio. E in un contesto di poca offerta e più domanda i prezzi salgono”. E ancora: “più che chiedere che le low cost abbassino i prezzo però – ragiona – CP_1 bisogna rivedere il modello di concorrenza europea sui voli, che non ha funzionato del tutto: serve un check, con nuove regole in Ue”.
Inoltre, dal tenore generale delle dichiarazioni, risulta nitidamente che il riferimento al concetto di
“simil oligopolio” viene operato in senso ampio, descrittivo e, dunque, sostanzialmente atecnico, volto ad indicare la presenza di condizioni di mercato in cui le quote sono nella disponibilità di numero limitato di vettori.
Tant'è che, con specifico riferimento alla posizione di a pag. 79 del Provvedimento n. 31647 CP_2 presente nel bollettino settimanale pubblicato da AGCM sul proprio sito istituzionale il 18 agosto
2025 si legge che “l'Autorità ha avviato il procedimento A568 nei confronti di , ritenuta CP_2 dominante nei mercati del trasporto di linea passeggeri che interessano aeroporti italiani, per accertare una possibile violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/1990 e/o dell'articolo 102 del
TFUE (…)”.
Dunque, sebbene l'Antitrust non riferisca in merito alla struttura del mercato aereo italiano, non ha dubbi sul fatto che vanti una posizione di dominio. CP_2
Concludendo sul punto, i rilievi esposti, unitamente all'assenza di contestazione circa la continenza delle espressioni censurate, consentono di escludere la portata diffamatoria delle dichiarazioni rese dal CP_1
3. La continenza espressiva delle dichiarazioni di Controparte_5
Resta dunque da valutare se, alla luce del residuale criterio della continenza, le repliche del signor siano o meno lecita espressione del diritto di manifestazione del pensiero. CP_5
Il tema è quello del limite del diritto di critica, e del suo bilanciamento con i contrapposti diritti all'onore ed alla reputazione, anch'essi indirettamente contemplati dalla Costituzione per il tramite dell'articolo 2.
Può ricordarsi che se il diritto di cronaca garantisce la libertà di informazione nella sua duplice veste di diritto ad informare e ad essere informati, il diritto di critica, anch'esso emanazione dell'art. 21
Cost., è riferito ad un diverso profilo della libertà di pensiero, che può dirsi strettamente funzionale alla dialettica democratica;
la critica più che descrivere avvenimenti ne propone una valutazione, li legge, li commenta;
ed è pacifico che possa legittimamente svolgersi, oltre che in forme più sommesse, anche in termini di aperto dissenso (si pensi a titolo esemplificativo alla critica cinematografica, letteraria o artistica). Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il diritto di critica si differenzia dal diritto di cronaca poiché non si concretizza nella narrazione di fatti - come quest'ultimo - ma nell'espressione di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obbiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su una interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti (così Cass., Sez. 5, 14 aprile 2000 - 27 giugno 2000, n. 7499).
Ciò comporta che non si pone in materia di diritto di critica un problema di veridicità delle proposizioni assertive dell'articolista (Cass., Sez. 5, 8 febbraio 2000 - 17 marzo 2000 n. 3477, CED
215577), essendo il requisito delle verità limitato alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2002 - 24 maggio 2002, n. 20474).
Insomma, se il diritto di cronaca garantisce la libertà di informazione nella sua duplice veste di diritto ad informare e ad essere informati, il diritto di critica, anch'esso emanazione dell'art. 21 Cost., è riferito ad un diverso profilo della libertà di pensiero, strettamente funzionale alla dialettica democratica;
se la cronaca riferisce una realtà fenomenica, ed è per definizione descrittiva ed obiettiva, la critica propone una valutazione;
la cronaca dunque descrive l'accadimento, la critica lo legge e lo valuta. E la critica, oltre che in forma di pacata espressione di una valutazione personale dell'autore, può esprimersi, legittimamente, anche in forma di aperto dissenso (si pensi a titolo esemplificativo alla critica cinematografica letteraria o artistica), in quanto evidente espressione di un punto di vista proprio dell'autore, come nel caso in esame.
Circa la liceità di una certa dose di “esagerazione”, “provocazione”, “non moderazione”, e relativi limiti, può ricordarsi la pronuncia della Corte EDU, Ric. 49132/11, c. , sent. Persona_1 Per_2
IV Sez. 19/7/16, §§ 27-28, secondo cui «27. Il ressort en effet de la jurisprudence que, si tout individu qui s'engage dans un débat public d'intérêt général – telle la requérante en l'espèce – est tenu de ne pas dépasser certaines limites quant au respect – notamment – de la réputation et des droits d'autrui, il lui est permis de recourir à une certaine dose d'exagération, voire de provocation (Mamère, précité,
§ 25), c'est-à-dire d'être quelque peu immodéré dans ses propos. 28. La Cour estime, cependant, qu'il y a une différence entre exagération, provocation ou déclaration brutale, d'une part, et déformation délibérée des faits dont le journaliste avait connaissance au moment de la publication
(IA et IT c. no 35105/04, § 47, 21 juin 2011).» Per_3
In relazione alle modalità di esercizio di tale diritto, la Corte ha avuto modo di chiarire che la libertà di critica non copre soltanto la libera espressione di fatti e idee, ma anche l'uso di espressioni forti, scioccanti e persino offensive: tali espressioni, infatti, purché attinenti ai fatti e alle valutazioni oggetto di pubblico dibattito, fanno tutt'uno con la libertà di espressione in quanto mezzo per la efficace veicolazione di informazioni e idee (cfr. sentenza 8 giugno 2023, c. Persona_4 Per_5 ricorso n. 27926/21, par. 28 e giurisprudenza ivi citata, in cui si fa riferimento alla Corte EDU “long- established position” secondo cui “freedom of expression is applicable not only to “information” or
“ideas” that are favourably received or regarded as inoffensive or as a matter of indifference, but also to those that offend, shock or disturb the State or any sector of the population”1.
Più in particolare, la Corte EDU ha rilevato che il diritto fondamentale di critica sancito dall'art. 10 della CEDU copre non solo il contenuto, ma anche la forma utilizzata e che, conseguentemente, anche espressioni colorite, iperboliche, esagerate e altrimenti offensive sono da ritenersi giustificate, ai sensi dell'art. 10 della CEDU, per fini “meramente stilistici”, alla luce del contesto in cui vengono utilizzate
(cfr. inter alia sentenza 17 aprile 2014, D.D. c. Slovenia, ricorso n. 20981/10, par. Per_6 Per_7
45, in cui si rileva: “[t]he author's critical opinions were coloured by a number of evocative, exaggerated expressions. Having already held that Article 10 protects both the content and the form of expression (see v. IA (no. 1), 23 May 1991, § 57, Series A no. 204), the Court Parte_2 considers that even offensive language, which may fall outside the protection of freedom of expression if its sole intent is to insult, may be protected by Article 10 when serving merely stylistic purposes (see , nos. 32131/08 and 41617/08, § 48, 21 February 2012)”2. Persona_8
Ciò perchè, è bene sottolinearlo, il diritto di critica, nelle sue più varie articolazioni (politica, giudiziaria, scientifica, sportiva ecc…) costituisce espressione della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost. e art. 10 CEDU) e rinviene, pertanto, il carattere identitario proprio nell'espressione di un giudizio o di un'opinione personale dell'autore, che non può che essere soggettiva.
E' significativo che, con riferimento ad espressioni che, fuori contesto, si sarebbero potute ritenere ingiuriose, la Corte EDU abbia affermato che “even in cases of that kind, the Court, in exercising its supervisory jurisdiction, must look at the disputed interference in the light of the case as a whole, including the content of the remarks held against the applicant and the context in which they were made, and determine whether the interference in question was “proportionate to the legitimate aims pursued” and whether the reasons adduced by the national authorities to justify it were “relevant and sufficient””)3. 1 “posizione consolidata” secondo cui “la libertà di espressione si applica non solo alle 'informazioni' o alle 'idee' che sono accolte favorevolmente o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche a quelle che offendono, scandalizzano o disturbano lo Stato o qualsiasi settore della popolazione”. 2 “Le opinioni critiche dell'autore sono state colorate da una serie di espressioni evocative ed esagerate. Avendo già dichiarato che l'articolo 10 protegge sia il contenuto che la forma dell'espressione (cfr. Oberschlick c. IA (n. 1), 23 maggio 1991, § 57, Serie A n. 204), la Corte ritiene che anche il linguaggio offensivo, che può essere al di fuori della protezione della libertà di espressione se il suo unico intento è quello di insultare, possa essere protetto dall'articolo 10 quando serve a fini meramente stilistici (cfr. Tuşalp c. Turchia, nn. 32131/08 e 41617/08, § 48, 21 febbraio 2012)” E' ben chiaro, insomma, che nel bilanciamento tra l'esigenza di garantire il libero esercizio del diritto di critica e la contrapposta esigenza di tutelare colui che ne sia oggetto, la Corte abbia inteso valorizzare un criterio non rigido, idoneo a consentire una valutazione case by case, sì da non limitare in modo aprioristico l'efficacia della comunicazione e la libera manifestazione del pensiero.
In questa prospettiva la Corte EDU ha riconosciuto che perfino espressioni particolarmente offensive
- come “idiota” (“idiot”) o “mentecatto” (“cerebral bankrupt”) - sono giustificate ai sensi dell'art. 10 della CEDU nel quadro di una valutazione del “contesto” del caso “nel suo insieme”, specie qualora esse s'inscrivano in una dialettica accesa e siano utilizzate quale reazione rispetto a affermazione provocatorie indebitamente utilizzate da altri (cfr. inter alia sentenza 1 luglio 1997, Oberschlick c.
IA, ricorso n. 20834/92, par. 33. dove la Corte EDU sottolinea: “In the Court's view, the applicant's article, and in particular the word RO [idiota], may certainly be considered polemical, but they did not on that account constitute a gratuitous personal attack as the author provided an objectively understandable explanation for them derived from Mr speech, which was itself Per_9 provocative. As such they were part of the political discussion provoked by speech and CP_8 amount to an opinion, whose truth is not susceptible of proof. Such an opinion may, however, be excessive, in particular in the absence of any factual basis, but in the light of the above considerations that was not so in this instance (see, as the most recent authority, the and v. Belgium Pt_3 Pt_4 judgment of 24 February 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-I, p. 236, para. 47)4.
In ambito nazionale, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio di diritto secondo cui in tema di diffamazione, il limite della continenza nel diritto di critica è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. Pertanto, il contesto nel quale la condotta si colloca può essere valutato ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni ricorrente e il contesto in cui sono state formulate, e determinare se l'ingerenza in questione fosse 'proporzionata agli obiettivi legittimi perseguiti' e se le ragioni addotte dalle autorità nazionali per giustificarla fossero 'pertinenti e sufficienti'”
Per_1 4 “Secondo la Corte, l'articolo del ricorrente, e in particolare la parola [idiota], possono certamente essere considerati polemici, ma non per questo costituiscono un attacco personale gratuito, in quanto l'autore ne ha fornito una spiegazione oggettivamente comprensibile, derivata dal discorso del sig. che era a sua volta provocatorio. In Per_9 quanto tali, facevano parte della discussione politica suscitata dal discorso del signor e costituiscono un'opinione, Per_9 la cui verità non è suscettibile di prova. Tale opinione può tuttavia essere eccessiva, in particolare in assenza di qualsiasi base fattuale, ma alla luce delle considerazioni di cui sopra non è stato così nel caso di specie (si veda, come autorità più recente, la sentenza e c. Belgio del 24 febbraio 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-I, p. 236, Pt_3 Pt_4 par. 47)”. potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica, ma non può in alcun modo giustificare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona in quanto tale (ex multis, Cass. n. 8195 del 2022; Cass. n. 27913 del 2023 e, con specifico riferimento al termine
“idiota”, Cass. n. 15089 del 2019).
Circa il profilo inerente al contesto in cui le espressioni si collocano, s'è specificato che il carattere diffamatorio di uno scritto non può essere escluso sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni in esso contenute, dovendosi, invece, giudicare la portata complessiva del medesimo (ex multis, Cass. n. 3650 del 2024; Cass. n. 17656 del 2019) e che, pertanto, occorre verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur se aspri, forti e sferzanti, non siano meramente gratuiti, ma siano, invece, pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato ed al concetto da esprimere (ex multis,
Cass. n. 32027 del 2018).
Orbene, il Tribunale ritiene che i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità si pongano in rapporto di piena armonia con le affermazioni della Corte EDU.
Infatti, dal quadro complessivo tracciato dalle citate pronunce, emerge che la portata offensiva idonea ad integrare la diffamazione è ravvisabile solo in presenza di una aggressione alla reputazione che si presenti “gratuita ed immotivata” (Cass. n. 37397 del 2016), mentre là dove le espressioni, pur aspre e sgradevoli, si collochino in un contesto di accesa contrapposizione, la loro portata offensiva non può più considerarsi gratuita e immotivata e, nel bilanciamento con il fondamentale diritto di manifestazione del pensiero, l'interesse del destinatario delle dichiarazioni recede a garanzia della salvaguardia di una libertà costituzionalmente tutelata.
Del resto, la Corte EDU, nel riconoscere, come s'è detto, che perfino espressioni particolarmente offensive - come “idiota” (“idiot”) o “mentecatto” (“cerebral bankrupt”) - sono giustificate ai sensi dell'art. 10 della CEDU nel quadro di una valutazione del “contesto” del caso “nel suo insieme”, ha sì rinforzato l'affermazione aggiungendo che ciò è ancor più vero “qualora esse s'inscrivano in una dialettica accesa e siano utilizzate quale reazione rispetto a affermazione provocatorie indebitamente utilizzate da altri”, ma non ha considerato tale circostanza come condizione necessaria ed inderogabile per l'applicazione della regola giustificativa.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ritiene che le espressioni utilizzate dalla parte resistente non possano considerarsi diffamatorie.
4. La regolamentazione delle spese e la richiesta di condanna per temerarietà della lite
La richiesta di applicazione della sanzione ex articolo 96 c.p.c. non può trovare accoglimento. La giurisprudenza ha da tempo chiarito al riguardo che la responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (per tutte, Cass. n. 28226 del 2021).
Nella specie, il Tribunale ritiene che non possa affermarsi, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente.
In considerazione dell'esito complessivo della lite, del rigetto della domanda principale e della domanda riconvenzionale, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, rigetta la domanda principale;
rigetta la domanda riconvenzionale;
compensa integralmente le spese tra le parti.
Roma, 28 ottobre 2025
Il giudice
DO BI
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 “anche in casi di questo tipo, la Corte, nell'esercizio della sua giurisdizione di vigilanza, deve esaminare l'interferenza controversa alla luce del caso nel suo complesso, compreso il contenuto delle osservazioni formulate nei confronti del