Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 22/04/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 666 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni e Famiglia
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dottoressa Eleonora Montserrat Pappalettere Presidente Relatore dottoressa Roberta Collidà Consigliere dottoressa Anna Giulia Melilli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 666/2023 r.g. (oggetto: separazione giudiziale) promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
res. in Villar Perosa, Via Primo Laurenti n. 27, con l'Avv. C.F._1
Isabella Fiorillo
- appellante -
contro
:
, nato a [...] il [...], C.F. , con Parte_2 C.F._2 domicilio in Torino, Via Madama Cristina n. 114, campanello n. 16, con l'Avv. Francesco Riccio
- appellato -
esteso il contradditorio alla PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO che, in persona del Sostituto Dottoressa Nicoletta Quaglino, ha dichiarato di non voler presentare conclusioni.
1
In parziale riforma della sentenza n. 4475/2022 decisa nella camera di consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 17/11/2022 e pubblicata il 21/11/2022 nell'ambito del procedimento di separazione personale RGN 14676/2019 tra i Signori e , che ivi si riporta nella Parte_1 Parte_2 parte dispositiva:
“
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] ai sensi dell'art. 151 co. 1 cc;
Pt_2 rigetta la domanda attorea di addebito della separazione;
dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e dimora abituale presso il domicilio materno;
dispone che le visite padre/figlie proseguano secondo le modalità e le tempistiche meglio viste dal Servizio Sociale di concerto con il Servizio di NPI/Psicologia. Autorizza sin d'ora gli operatori incaricati a procedere alla graduale liberalizzazione delle visite in modo da addivenire, nel giro di un paio di mesi, previa valutazione dell'adeguatezza del domicilio paterno ed a condizione che non siano ravvisate serie
contro
-indicazioni per il benessere psico-fisico delle bambine, ad un regime che preveda incontri liberi padre/figlie secondo le seguenti modalità, salve diverse intese fra le parti:
− nei fine settimana alternati, dalle ore 10 del sabato mattina alle ore 21 della domenica;
− un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita da scuola alle ore 21, nella settimana in cui il week-end è di spettanza paterna;
− due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita da scuola alle ore 21, nella settimana in cui il week-end è di spettanza materna;
− durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio (Natale con la madre negli anni pari, con il padre negli anni dispari);
− durante le festività pasquali, metà del periodo comprensivo, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o di Pasquetta;
− le altre festività, comprensive dei cd. ponti, secondo il criterio dell'alternanza;
− durante le vacanze estive, almeno due settimane da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di accordo, negli anni pari le prime due settimane di agosto con la madre e le ultime due con il padre e viceversa negli anni dispari);
dispone la prosecuzione della presa in carico delle minori e del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e di per la continuazione dell'attività di CP_1 monitoraggio e di supporto della relazione padre/figlie, per l'organizzazione delle
2 visite delle minori con il padre secondo quanto sopra indicato e per la verifica del loro andamento, nonché per l'attuazione, ove opportuno. di interventi di mediazione nella comunicazione fra i genitori intesi a promuovere un'effettiva bigenitorialità;
dispone che corrisponda a , a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 al mantenimento delle figlie minori, un assegno di E. 350 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, in specie mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche e ludico-ricreative, previamente concordate o necessitate ed in ogni caso documentate, secondo i termini e le condizioni di cui al vigente Protocollo d'Intesa fra Magistrati e Ordine degli Avvocati di Torino, qui integralmente richiamato;
respinge ogni altra domanda formulata dalle parti;
dichiara le spese di lite compensate fra le parti nella misura di due terzi;
dichiara tenuta e condanna a rifondere a favore di Parte_1 [...] il restante un terzo delle spese di lite, un terzo che si liquida in complessivi Pt_2
E.
2.538 per compensi professionali, oltre al 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;
manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio per il tramite del SS-sede. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 17.11.2022 Il Giudice Rel./Est. Daniela Culotta, Il Presidente Renata Silva Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento”,
1) Disporre l'affidamento esclusivo delle due figlie minori Persona_1
e alla madre con residenza anagrafica e Persona_2 Parte_1 dimora abituale presso il domicilio materno;
2) Disporre che le figlie e incontrino e sentano il Persona_1 Persona_2 padre secondo la loro volontà e i loro impegni;
3) Compensare per intero le spese di lite del primo grado di giudizio.
4) Disporre che i coniugi si obblighino a comunicarsi vicendevolmente mediante lettera racc.a.r. o con altro mezzo che consenta la verifica del buon fine, le future variazioni di indirizzo;
5) Fermo il resto previsto dal primo grado;
3 6) Ciascuna parte si impegna altresì a versare il 50% del Contributo Unificato dovuto per la conversione del rito da giudiziale a consensuale, qualora risulti dovuto. Con compensazione per intero delle spese anche del presente grado di giudizio.
MOTIVAZIONE
I signori e contraevano matrimonio in Pinasca il Parte_1 Parte_2
26/10/2013. Dall'unione dei coniugi nascevano due figlie: il Persona_1
13.6.2008 e il 10.10.2012. Persona_2
La vicenda processuale ha origine dal ricorso per separazione personale depositato da contro in data 7 giugno 2019 presso il Tribunale Parte_1 Parte_2
Ordinario di Torino. La signora chiedeva l'addebito della separazione al Pt_1 marito per maltrattamenti, la decadenza o limitazione della sua responsabilità genitoriale, l'allontanamento dalla casa coniugale, l'affidamento esclusivo "rafforzato" delle figlie e e un assegno di Persona_1 Persona_2 mantenimento per le figlie e per sé. si costituiva in giudizio non opponendosi alla separazione, ma Parte_2 chiedendo il rigetto delle altre domande della moglie e proponendo un affidamento condiviso e un assegno di mantenimento per le figlie di 300 euro mensili complessivi. Il tentativo di conciliazione falliva. Il Tribunale, con ordinanza del 28 settembre 2019, disponeva l'affidamento condiviso provvisorio con residenza delle minori presso la madre, incontri padre/figlie in luogo neutro, un assegno di mantenimento per le figlie a carico del padre di 350 euro mensili e la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e di NPI. Con sentenza n. 4475/2022, pubblicata il 21 novembre 2022, il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi, rigettava la domanda di addebito a carico del marito ritenendo insufficienti le prove dei maltrattamenti, confermava l'affidamento condiviso delle minori con residenza presso la madre, stabiliva modalità di visita padre/figlie da liberalizzare gradualmente con il supporto dei servizi, confermava l'assegno di mantenimento per le figlie di complessivi 350 euro mensili e compensava le spese legali per due terzi, ponendo il restante terzo a carico della signora Pt_1
Avverso tale sentenza, presentava appello il 19 maggio 2023. Parte_1
Contestava la valutazione delle relazioni sociali, l'omessa valutazione della condotta successiva del padre (asserita irreperibilità e mancato mantenimento), la mancata istruttoria sulle condizioni di salute della figlia e la Per_1 compensazione parziale delle spese legali. si costituiva in appello contestando le deduzioni avversarie, Parte_2 affermando la regolarità degli incontri con le figlie dopo la sentenza di primo grado, la sua disponibilità verso le minori e negando sia la sua irreperibilità sia il suo disinteresse verso le figlie. Nel corso del giudizio di appello, la Corte disponeva l'acquisizione di aggiornamenti
4 delle relazioni dei Servizi Sociali e di NPI. Tali relazioni evidenziavano iniziali difficoltà nella ripresa dei contatti padre-figlie e la successiva sospensione degli incontri su valutazione dei servizi, considerato il disagio manifestato dalle minori. In particolare, la relazione sociale depositata il 14 marzo 2025 dal C.I.S.S. del Pinerolese rilevava l'andamento scarsamente gratificante degli incontri padre-figlie, persino per lo stesso signor nonché il malessere delle minori. , in Pt_2 Per_1 particolare, manifestava, in occasione degli incontri col padre, degli episodi di ansia. Dopo diverse udienze e rinvii (dovuti sia a motivate richieste delle parti sia a ragioni organizzative dell'ufficio, quali il pensionamento del Relatore a cui il fascicolo era stato inizialmente attribuito), l'appellante e l'appellato, all'udienza dell'11 aprile 2025, depositavano le conclusioni congiunte indicate in epigrafe, chiedendo, in sostanza, in parziale riforma della sentenza di primo grado, l'affidamento esclusivo delle figlie alla madre, con modalità di incontro e frequentazione del padre secondo la volontà e gli impegni delle figlie, la compensazione integrale delle spese legali di primo grado e del giudizio di appello e l'obbligo reciproco di comunicazione dei cambi di indirizzo, fermo restando quanto disposto, nel resto, dal Giudice di prime cure. La causa veniva trattenuta a decisione dal Collegio, che prendeva atto dell'espressa rinuncia delle parti appellante e appellata ai termini per il deposito di ulteriori memorie.
Le conclusioni congiunte delle parti riportate in epigrafe, considerate nel contesto della vicenda sopra brevemente descritta, non presentano, di per sé, profili di illegittimità o di irragionevolezza né appaiono contrarie all'interesse delle minori, in particolare nella misura in cui prosegua, come stabilito dal Tribunale (con disposizione che le parti stesse chiedono di mantenere ferma), la “presa in carico delle minori e del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e di CP_1 per la continuazione dell'attività di monitoraggio e di supporto della relazione padre/figlie” e nella misura in cui le concrete, future modalità di attuazione dei contatti tra il padre e le figlie non comportino l'elisione della bigenitorialità. Pertanto, la Corte ritiene di poter disporre in conformità alle suddette conclusioni. Non vi è luogo a provvedere ulteriormente sulle spese di lite in quanto le conclusioni congiunte delle parti tengono conto anche di tale profilo.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minori, dato atto che le parti hanno concluso congiuntamente nei termini che seguono:
“IN PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA N. 4475/2022 DECISA NELLA CAMERA DI CONSIGLIO DELLA SEZIONE VII CIVILE DEL TRIBUNALE DI TORINO IL 17/11/2022 E PUBBLICATA IL 21/11/2022 NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE PERSONALE RGN 14676/2019 TRA I SIGNORI E Parte_1
, CHE IVI SI RIPORTA NELLA PARTE DISPOSITIVA: Parte_2
5 “
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede: pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151 co. 1 Parte_1 Parte_2 cc;
rigetta la domanda attorea di addebito della separazione;
dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e dimora abituale presso il domicilio materno;
dispone che le visite padre/figlie proseguano secondo le modalità e le tempistiche meglio viste dal Servizio Sociale di concerto con il Servizio di NPI/Psicologia. Autorizza sin d'ora gli operatori incaricati a procedere alla graduale liberalizzazione delle visite in modo da addivenire, nel giro di un paio di mesi, previa valutazione dell'adeguatezza del domicilio paterno ed a condizione che non siano ravvisate serie
contro
-indicazioni per il benessere psico-fisico delle bambine, ad un regime che preveda incontri liberi padre/figlie secondo le seguenti modalità, salve diverse intese fra le parti:
− nei fine settimana alternati, dalle ore 10 del sabato mattina alle ore 21 della domenica;
− un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita da scuola alle ore 21, nella settimana in cui il week-end è di spettanza paterna;
− due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita da scuola alle ore 21, nella settimana in cui il week-end è di spettanza materna;
− durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio (Natale con la madre negli anni pari, con il padre negli anni dispari);
− durante le festività pasquali, metà del periodo comprensivo, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o di Pasquetta;
− le altre festività, comprensive dei cd. ponti, secondo il criterio dell'alternanza;
− durante le vacanze estive, almeno due settimane da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di accordo, negli anni pari le prime due settimane di agosto con la madre e le ultime due con il padre e viceversa negli anni dispari);
dispone la prosecuzione della presa in carico delle minori e del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e di per la continuazione dell'attività di monitoraggio e di supporto della relazione padre/figlie, per CP_1 l'organizzazione delle visite delle minori con il padre secondo quanto sopra indicato e per la verifica del loro andamento, nonché per l'attuazione, ove opportuno. di interventi di mediazione nella comunicazione fra i genitori intesi a promuovere un'effettiva bigenitorialità;
dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al mantenimento delle figlie Parte_2 Parte_1 minori, un assegno di E. 350 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, in specie mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche e ludico-ricreative, previamente concordate o necessitate ed in ogni caso documentate, secondo i termini e le condizioni di cui al vigente Protocollo d'Intesa fra Magistrati e Ordine degli Avvocati di Torino, qui integralmente richiamato;
respinge ogni altra domanda formulata dalle parti;
dichiara le spese di lite compensate fra le parti nella misura di due terzi;
dichiara tenuta e condanna a rifondere a favore di l restante un terzo delle Parte_1 Parte_2 spese di lite, un terzo che si liquida in complessivi E.
2.538 per compensi professionali, oltre al 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;
manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio per il tramite del SS-sede. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 17.11.2022 Il Giudice Rel./Est. Daniela Culotta, Il Presidente Renata Silva Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento”,
1) DISPORRE L'AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DELLE DUE FIGLIE MINORI IZ RE BE E IZ EM LE ALLA MADRE OR MI CON RESIDENZA ANAGRAFICA E DIMORA ABITUALE PRESSO IL DOMICILIO MATERNO;
2) DISPORRE CHE LE FIGLIE RE BE E EM LE INCONTRINO E SENTANO IL PADRE SECONDO LA LORO VOLONTÀ E I LORO IMPEGNI;
3) COMPENSARE PER INTERO LE SPESE DI LITE DEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO.
4) DISPORRE CHE I CONIUGI SI OBBLIGHINO A COMUNICARSI VICENDEVOLMENTE MEDIANTE LETTERA RACC.A.R. O CON ALTRO MEZZO CHE CONSENTA LA VERIFICA DEL BUON FINE, LE FUTURE VARIAZIONI DI INDIRIZZO;
5) FERMO IL RESTO PREVISTO DAL PRIMO GRADO;
6 6) CIASCUNA PARTE SI IMPEGNA ALTRESÌ A VERSARE IL 50% DEL CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO PER LA CONVERSIONE DEL RITO DA GIUDIZIALE A CONSENSUALE, QUALORA RISULTI DOVUTO. CON COMPENSAZIONE PER INTERO DELLE SPESE ANCHE DEL PRESENTE GRADO DI GIUDIZIO”,
A) Dispone in conformità con quanto sopra. B) NULLA per le spese.
Così deciso in camera di consiglio, in Torino, l'11 aprile 2025
Il Presidente estensore Dottoressa Eleonora Montserrat Pappalettere
7