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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1001/2022 promossa Da
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Seminara. Parte_1
APPELLANTE Contro
rappresentato e difeso Controparte_1 dagli avv.ti Maurizio Falqui e Stefania Sotgia .
APPELLATO
All'udienza del 14 novembre 2024 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in data 30/4/2021 adiva il G.L. del Tribunale di Palermo e Parte_2 premesso di essere stato dipendente della dichiarata Controparte_2 fallita in data 26/7/2019; di avere maturato un credito di € 2.988,13 a titolo di TFR e di € 5.332,16 per contributi non versati dall'azienda ai Fondi di Previdenza Complementare
e ; di essere stato ammesso per tali importi nel passivo del CP_3 CP_4 fallimento;
ciò premesso agiva nei confronti dell' quale gestore del Fondo di Garanzia CP_1 per ottenerne la condanna in proprio favore al pagamento dei superiori importi.
Nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 22/3/2022 il G.L. accoglieva solo parzialmente il ricorso. Riteneva infatti dovuto al il TFR del quale condannava l al pagamento in Pt_2 CP_1 favore del lavoratore.
Per il resto rigettava il ricorso sul duplice rilievo che versandosi in materia di previdenza complementare e dovendosi fare applicazione dell'art. 5 D. Lgs n. 80/1992, il riconoscimento del credito per la contribuzione omessa ai Fondi e CP_3 CP_4 postulava la condizione che “non potesse essere corrisposta la prestazione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto” e che, in ogni caso, non sussistesse un diritto del lavoratore alla riscossione diretta delle somme non versate a titolo di contribuzione dovuta alla previdenza complementare. La sentenza è impugnata in parte qua dal il quale lamenta la male intesa Pt_2 interpretazione della disciplina regolatoria della previdenza complementare alla luce della quale il Fondo di previdenza deve intendersi creditore della contribuzione omessa dal datore di lavoro insolvente e che doveva ritenersi sussistente la legittimazione del lavoratore ad agire per ripristinare la contribuzione non versata . Resiste in questo grado l' che chiede il rigetto dell'impugnazione ed eccepisce il CP_1 mutamento della domanda rispetto all'originario petitum che era volto ad ottenere il pagamento in favore del lavoratore della contribuzione non versata ai Fondi complementari.
Ciò posto l'appello è infondato. Il fatto costitutivo dedotto in causa dal è che alla data del fallimento della Pt_2 cooperativa Istruzione Pubblica sussisteva in capo all'azienda un debito contributivo di
€ 5.332,16 per contribuzione previdenziale nascente dal mancato versamento al Fondo di previdenza complementare sulla posizione attiva di esso ricorrente come risultante dal mod SR95 prodotto in causa.
Su tale presupposto il aveva agito chiedendo condannarsi l' , quale gestore Pt_2 CP_1 del Fondo di Garanzia, a pagare al sig. , quanto dovuto a titolo di TFR Parte_2 per la Previdenza Complementare ex art. 5 d.lgs. 80/92, pari ad euro 5.332,16 lordi oltre interessi e rivalutazione o nella misura diversa stabilita dal Giudice adito. In relazione a tale capo di domanda il G.L. ha opposto una duplice la ragione ostativa discendente dalla lettura dell'art. 5 Legge n. 80/1992 a tenore del quale : nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi. Giova osservare che la disposizione in commento rappresenta un addentellato della disciplina generale della previdenza complementare tratteggiata dalla Legge delega n. 243/2004 e definita dalla normativa di attuazione (D. Lgs n. 252/2005) come un sistema finalizzato a rafforzare le tutele previdenziali di cui all'art. 38 della Costituzione attraverso un meccanismo consistente nell'adesione del lavoratore ad uno dei soggetti istituzionali destinatari dei conferimenti. Esso determina l'attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i propri iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui è tenuto il datore di lavoro e della legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le modalità di riscossione anche coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonché l'eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti” (art. 1, lett. e), n. 8 legge cit.). Dall'accreditamento della posizione del Fondo complementare nel contesto della relazione trilaterale con il lavoratore ed il datore di lavoro procede la distinzione dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro - da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di T.F.R. maturando – e tra lavoratore e Fondo di Previdenza Complementare – di natura contrattuale per il conseguimento, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del Fondo, di una prestazione previdenziale integrativa –. Tanto nell'uno che nell'altro caso, tuttavia, deve escludersi che il lavoratore possa agire per riscuotere direttamente a proprio favore il credito contributivo , trattandosi pur sempre di spettanze destinate ad implementare la provvista della previdenza complementare chiamata ad operare, al maturare del diritto, la liquidazione della prestazione. Ora, in disparte il profilo che inerisce alla mancata verificazione della condizione di legge della impossibilità che venga corrisposta la prestazione , l'aspetto dirimente della odierna fattispecie appare quello che inerisce al denegato diritto di azione. Un tanto il G.L. ha desunto oltre che dalla piana interpretazione del precetto normativo dalle indicazioni procedenti dalla circolare n. 23 del 22/8/2008 laddove è evidenziato CP_1 che deve intendersi esclusa la corresponsione diretta al lavoratore delle prestazioni erogate dal Fondo di Garanzia. Del che appare consapevole in questo grado il il quale, con evidente torsione Pt_2 argomentativa e volitiva della domanda di primo grado, insta oggi affinché questa Corte voglia ritenerlo legittimato a richiedere l'integrazione al Fondo complementare della contribuzione non versata .
Trattasi a ben vedere di un mutamento radicale di uno degli elementi essenziali della domanda che non può non cozzare con il divieto dettato dall'art. 437 comma 2° c.p.c., il quale, nel negare ingresso in appello alle “nuove domande ed eccezioni”, consacra l'immanenza nel presente grado di giudizio del principio devolutivo e caratterizza la natura del mezzo di gravame come revisio prioris istantiae. Non potendosi dare ingresso al mutamento della domanda non resta allora alla Corte che pronunciare il rigetto del proposto gravame con conseguente condanna del lavoratore al pagamento delle spese processuali in favore dell' appellato. CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 921/2022 emessa dal Tribunale di Palermo in data 22 marzo 2022. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell' delle spese del presente grado del CP_1 giudizio che liquida in complessivi € 1.084,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Palermo 14 novembre 2024 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco