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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/07/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1024/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 429 c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Ghidoni, dall'avv. Giordano Stella e dall'avv. Laura Bianchi (tutti del foro di Milano)
- RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: retribuzione.
In vista dell'udienza di discussione, i procuratori della parte ricorrente concludevano come da atto scritto tempestivamente depositato.
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 2 maggio 2025
[...] conveniva in giudizio per la Parte_1 Controparte_1 quale aveva svolto attività di lavoro subordinato in forza di contratto tempo pieno determinato dal 13 settembre 2023 al 31 marzo 2024, con qualifica di manovale edile, inquadrato al 1° livello del C.C.CN.L. Edilizia Industria, per chiederne la condanna al pagamento di differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro per l'importo complessivo di euro 4.684,56 lordi, di cui euro 323,07 lordi a titolo di T.F.R., ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria delle spese di lite.
Parte convenuta, nonostante la ritualità della notificazione degli atti introduttivi di causa, rimaneva assente e non si costituiva, sicché ne era dichiarata la contumacia all'udienza 10 luglio 2025.
Nelle more del procedimento, in data 9 luglio 2025 i procuratori costituiti di depositavano telematicamente su Consolle verbale di Parte_1 conciliazione in sede sindacale, sottoscritto il 25 giugno 2025 tra lo stesso ricorrente e la società convenuta.
In esso si dava atto che le parti avevano trovato un accordo e dichiaravano di aver transatto la presente e ogni diversa insorgenda controversia, di talché si impegnavano reciprocamente ad abbandonare l'odierno giudizio pendente a spese compensate.
I patroni del lavoratore formulavano pertanto istanza scritta di dichiarazione dell'intervenuta cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio, a spese integralmente compensate.
La Giudice tratteneva la causa in decisione.
Reputa la Decidente che la richiesta del ricorrente meriti accoglimento.
Invero, è stato versato a fascicolo il verbale di conciliazione stragiudiziale ai sensi degli artt. 2113, comma 4 c.c. - 410 e 411 c.p.c. raggiunta tra
[...]
[...] [...]
[...]
[...]
[...]
e il giorno 25 giugno Controparte_2 Controparte_1 CP_3
2025, con definizione completa della lite tra le parti della vertenza in esame.
Inoltre, sia il lavoratore, sia la società convenuta addivenivano alla conclusione di abbandonare il giudizio pendente per estinzione delle reciproche ragioni di debito/credito, con compensazione integrale delle ulteriori spese legali.
Si rammenta che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, La cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia> - Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n. 26351 del 5 dicembre
2005 (Rv. 585505 - 01).
Nella fattispecie, la Giudice prende atto che, nel merito, è cessata la materia del contendere.
Ne discende pronuncia in conformità, a spese integralmente compensate, anche in adesione alla comune volontà manifestata dalle parti sul punto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara cessata nel merito la materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Brescia, il 10 luglio 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 429 c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Ghidoni, dall'avv. Giordano Stella e dall'avv. Laura Bianchi (tutti del foro di Milano)
- RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: retribuzione.
In vista dell'udienza di discussione, i procuratori della parte ricorrente concludevano come da atto scritto tempestivamente depositato.
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 2 maggio 2025
[...] conveniva in giudizio per la Parte_1 Controparte_1 quale aveva svolto attività di lavoro subordinato in forza di contratto tempo pieno determinato dal 13 settembre 2023 al 31 marzo 2024, con qualifica di manovale edile, inquadrato al 1° livello del C.C.CN.L. Edilizia Industria, per chiederne la condanna al pagamento di differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro per l'importo complessivo di euro 4.684,56 lordi, di cui euro 323,07 lordi a titolo di T.F.R., ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria delle spese di lite.
Parte convenuta, nonostante la ritualità della notificazione degli atti introduttivi di causa, rimaneva assente e non si costituiva, sicché ne era dichiarata la contumacia all'udienza 10 luglio 2025.
Nelle more del procedimento, in data 9 luglio 2025 i procuratori costituiti di depositavano telematicamente su Consolle verbale di Parte_1 conciliazione in sede sindacale, sottoscritto il 25 giugno 2025 tra lo stesso ricorrente e la società convenuta.
In esso si dava atto che le parti avevano trovato un accordo e dichiaravano di aver transatto la presente e ogni diversa insorgenda controversia, di talché si impegnavano reciprocamente ad abbandonare l'odierno giudizio pendente a spese compensate.
I patroni del lavoratore formulavano pertanto istanza scritta di dichiarazione dell'intervenuta cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio, a spese integralmente compensate.
La Giudice tratteneva la causa in decisione.
Reputa la Decidente che la richiesta del ricorrente meriti accoglimento.
Invero, è stato versato a fascicolo il verbale di conciliazione stragiudiziale ai sensi degli artt. 2113, comma 4 c.c. - 410 e 411 c.p.c. raggiunta tra
[...]
[...] [...]
[...]
[...]
[...]
e il giorno 25 giugno Controparte_2 Controparte_1 CP_3
2025, con definizione completa della lite tra le parti della vertenza in esame.
Inoltre, sia il lavoratore, sia la società convenuta addivenivano alla conclusione di abbandonare il giudizio pendente per estinzione delle reciproche ragioni di debito/credito, con compensazione integrale delle ulteriori spese legali.
Si rammenta che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, La cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia> - Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n. 26351 del 5 dicembre
2005 (Rv. 585505 - 01).
Nella fattispecie, la Giudice prende atto che, nel merito, è cessata la materia del contendere.
Ne discende pronuncia in conformità, a spese integralmente compensate, anche in adesione alla comune volontà manifestata dalle parti sul punto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara cessata nel merito la materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Brescia, il 10 luglio 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
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