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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/11/2025, n. 2029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2029 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
n. 409/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa BE AN Presidente
D.ssa RA GU Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 03/03/2022 al numero 409 /2022 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 2162/2021 emessa dal
Tribunale di FIRENZE pendente fra
, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 in proprio ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio;
PARTE APPELLANTE contro
, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MINUCCI
DR ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “per l'accoglimento della seguente domanda previa revoca della sentenza impugnata: - Si dichiari la nullità, anche della sua notifica, della cartella n. 04120150000883338000 e del ruolo n. 2015/250123, anche per conseguenzialità della decadenza, prescrizione ed estinzione del diritto. - Si dichiari
1 che la comparente nulla deve per la cartella n. 04120150000883338000 e del ruolo
n. 2015/250123. Con dichiarazioni anche della Corte Costituzionale di incostituzionalità del DPR 917/86 - DPR 633/72 – Dpr 602/73 – Dpr 600/73 e norme alle predette presupposte, per gli effetti anche erga omnes. Si dichiari altresì condannare controparte al pagamento di somme per danni e spese oltre oneri di legge ed anche ex art. 96 c.p.c.“
Parte appellata: “in via preliminare ed assorbente 1) per i plurimi motivi che precedono in punto di fatto e di diritto, accertare e dichiarare la NULLITA' radicale dell'atto introduttivo del giudizio, generico nella formulazione, incomprensibile nel contenuto, e totalmente privo di riferimenti in diritto atti a supportare le richieste contenute nelle rassegnate conclusioni;
2) per l'effetto, rigettare integralmente la domanda. In via del tutto subordinata e NEL MERITO 3) rigettare integralmente
l'appello proposto da in quanto, per le su esposte molteplici Parte_1 motivazioni, appare inammissibile ed improponibile, in quanto non supera i filtri codicisticamente previsti, ed è del tutto infondato in fatto ed in diritto anche nel merito;
4) per l'effetto, confermare la sentenza gravata n. 2162/21 del 2.9.2021 resa dal Tribunale di Firenze, 2° Sezione Civile, a conclusione della causa recante
RG 8759/15; 5) con vittoria di spese e competenze legali in relazione al doppio grado di giudizio.”
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
L'Avv. citava in giudizio rassegnando le Parte_1 Controparte_2 seguenti conclusioni: “Si insiste in tutti gli accertamenti e istanze richieste, anche istruttorie, e anche per l'effetto si dichiari la nullità della notifica nonché la nullità dell'atto di cui ai doc. da 1 a 6, nullità della cartella n. 04120150000883338000, anche per conseguenzialità della decadenza, prescrizione ed estinzione del diritto.
Con dichiarazioni anche della Corte Costituzionale di revoca per tutti gli atti di sua competenza per gli effetti erga omnes di tutti gli atti rilevati nelle varie illegittimità compresa la “legge fondamentale” (pen. c. Cost.) nella denegata ipotesi non la riteniate già da tempo abrogata. Dichiarazione che nulla si deve anche per il contributo unico, e ogni spesa di giustizia e registro nel presente “processo”. Si dichiari altresì condannare controparte al pagamento di somme per danni e spese nella somma ritenuta di giustizia anche maggiore e comunque non inferiore ad
2 euro 5000 ex art. 2225 c.c. oltre oneri di legge ed anche ex art. 96 c.p.c.
Dichiarazione incapacità processuale di controparte”.
Si costituita chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: Controparte_2
“in via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità della domanda e/o la nullità della citazione per i motivi sopra esposti;
in via preliminare in rito: dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale in favore della Commissione Tributaria Provinciale;
nel merito: dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o respingere comunque la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, quantomeno nei confronti di
. Laddove il Giudice ne ravvisi i presupposti, condannare l'attrice al CP_2 risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. determinandone l'ammontare in via equitativa. In ogni caso, con condanna dell'attrice a rifondere all'esponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa al suo procuratore che se ne dichiara antistatario, non avendo percepito alcuna somma da , CP_2 competenze professionali e spese di lite, incluso spese generali.”
Con sentenza n. resa in data 1.9.2021, il Tribunale di Firenze respingeva la domanda, condannando l'Avv. alla refusione delle spese di lite in favore Pt_1 della controparte.
Esponeva il Tribunale che l'attrice aveva introdotto un giudizio il cui oggetto “(era) rimasto incomprensibile sia con la citazione sia con la memoria 183 n. 1, sia, infine con la comparsa conclusionale.”; che la parte convenuta fondatamente aveva eccepito la nullità per indeterminatezza della domanda, tentando comunque di difendersi in modo alternativo, ipotizzando tutte le possibili domande e formulando via via le sue eccezioni pregiudiziali e preliminari. Rilevava il primo giudice che anche le deduzioni sull'irregolarità della notifica della cartella o degli atti prodromici erano formulate senza la necessaria minima chiarezza, non potendo addivenirsi che a un giudizio di nullità della domanda dell'attrice, che non era stata emendata nemmeno a seguito dell'ordinanza del GI del 23.2.2017.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 L'avv. ha appellato la sentenza e rassegnando le Parte_1 istanze sopra trascritte. Con l'atto di appello, che consta di 103 pagine, l'Avv. ha richiamato tutte le domande ed eccezioni già illustrate nell'atto di Pt_1 citazione introduttivo del giudizio di primo grado, a sua volta articolato in oltre 300 pagine, volte a sostenere l'incostituzionalità delle norme che regolano il sistema tributario, e ha lamentato che, avendo il primo giudice mostrato di non essere in grado di comprendere le leggi richiamate dalla stessa Avv. sia ordinarie Pt_1
3 che costituzionali, questi avrebbe dovuto chiedere di astenersi ex art. 51 c.p.c. e non omettere di pronunciarsi sulla domanda, come impone l'art. 112 c.p.c.
2.2 Si è costituito chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione secondo le conclusioni riportate in epigrafe.
2.3 La Corte, all'udienza del 20.5.2025 ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
3. L''eccezione sollevata da parte appellata di inammissibilità dell'appello risulta fondata.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, “gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. Sez. U - Sentenza n. 27199 del 16/11/2017). Dunque, anche se non è richiesto “l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di «revisio prioris instantiae» del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Sez. U. citata), occorre che l'appellante argomenti in ordine alle questioni e ai punti contestati della sentenza impugnata, in modo da rendere sufficientemente apprezzabile la specificità delle censure articolate.
Nello caso in esame, l'impugnazione, pur articolata in numerosi paragrafi e sottoparagrafi, è fondata su tesi argomentate in modo assai poco lineare sotto il profilo logico e giuridico, mediante un alluvionale richiamo a norme di legge, principi giurisprudenziali e lavori preparatori di cui non è dato cogliere la pertinenza alla questione specifica oggetto di causa, rendendo impossibile anche solo comprendere se la contestazione riguardi la cartella esattoriale o il merito del debito d'imposta o altro e, comunque, senza alcuna specifica censura rispetto agli argomenti posti a fondamento della decisione del primo giudice e in termini del tutto sganciati dalla enucleazione di specifici motivi, sì da doversi escludere che l'appello sia stato correttamente proposto. Invero, “Affinché un capo di sentenza
4 possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nell'atto di appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che vi sia una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con censura chiara e motivata, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico”
(cfr., fra le tante, Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 22.9.2015 n. 18704).
Ritiene in definitiva la Corte che l'atto di appello non integri quella soglia minima di specificità che deve necessariamente sussistere per consentire all'organo giudicante di comprendere quali siano e in cosa si sostanzino le doglianze poste a base della revisio prioris instantiae.
Pertanto, l'appello deve essere dichiarato inammissibile e, attesa la definizione in rito, ogni altra questione deve considerarsi assorbita.
4. Le spese - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif. per le cause di valore indeterminabile – complessità bassa, ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello, in quanto inammissibile, e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater
DPR n. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 3.11.2025
LA CONS. EST.
D.ssa RA GU
LA PRESIDENTE
D.ssa BE AN
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa BE AN Presidente
D.ssa RA GU Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 03/03/2022 al numero 409 /2022 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 2162/2021 emessa dal
Tribunale di FIRENZE pendente fra
, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 in proprio ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio;
PARTE APPELLANTE contro
, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MINUCCI
DR ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “per l'accoglimento della seguente domanda previa revoca della sentenza impugnata: - Si dichiari la nullità, anche della sua notifica, della cartella n. 04120150000883338000 e del ruolo n. 2015/250123, anche per conseguenzialità della decadenza, prescrizione ed estinzione del diritto. - Si dichiari
1 che la comparente nulla deve per la cartella n. 04120150000883338000 e del ruolo
n. 2015/250123. Con dichiarazioni anche della Corte Costituzionale di incostituzionalità del DPR 917/86 - DPR 633/72 – Dpr 602/73 – Dpr 600/73 e norme alle predette presupposte, per gli effetti anche erga omnes. Si dichiari altresì condannare controparte al pagamento di somme per danni e spese oltre oneri di legge ed anche ex art. 96 c.p.c.“
Parte appellata: “in via preliminare ed assorbente 1) per i plurimi motivi che precedono in punto di fatto e di diritto, accertare e dichiarare la NULLITA' radicale dell'atto introduttivo del giudizio, generico nella formulazione, incomprensibile nel contenuto, e totalmente privo di riferimenti in diritto atti a supportare le richieste contenute nelle rassegnate conclusioni;
2) per l'effetto, rigettare integralmente la domanda. In via del tutto subordinata e NEL MERITO 3) rigettare integralmente
l'appello proposto da in quanto, per le su esposte molteplici Parte_1 motivazioni, appare inammissibile ed improponibile, in quanto non supera i filtri codicisticamente previsti, ed è del tutto infondato in fatto ed in diritto anche nel merito;
4) per l'effetto, confermare la sentenza gravata n. 2162/21 del 2.9.2021 resa dal Tribunale di Firenze, 2° Sezione Civile, a conclusione della causa recante
RG 8759/15; 5) con vittoria di spese e competenze legali in relazione al doppio grado di giudizio.”
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
L'Avv. citava in giudizio rassegnando le Parte_1 Controparte_2 seguenti conclusioni: “Si insiste in tutti gli accertamenti e istanze richieste, anche istruttorie, e anche per l'effetto si dichiari la nullità della notifica nonché la nullità dell'atto di cui ai doc. da 1 a 6, nullità della cartella n. 04120150000883338000, anche per conseguenzialità della decadenza, prescrizione ed estinzione del diritto.
Con dichiarazioni anche della Corte Costituzionale di revoca per tutti gli atti di sua competenza per gli effetti erga omnes di tutti gli atti rilevati nelle varie illegittimità compresa la “legge fondamentale” (pen. c. Cost.) nella denegata ipotesi non la riteniate già da tempo abrogata. Dichiarazione che nulla si deve anche per il contributo unico, e ogni spesa di giustizia e registro nel presente “processo”. Si dichiari altresì condannare controparte al pagamento di somme per danni e spese nella somma ritenuta di giustizia anche maggiore e comunque non inferiore ad
2 euro 5000 ex art. 2225 c.c. oltre oneri di legge ed anche ex art. 96 c.p.c.
Dichiarazione incapacità processuale di controparte”.
Si costituita chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: Controparte_2
“in via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità della domanda e/o la nullità della citazione per i motivi sopra esposti;
in via preliminare in rito: dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale in favore della Commissione Tributaria Provinciale;
nel merito: dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o respingere comunque la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, quantomeno nei confronti di
. Laddove il Giudice ne ravvisi i presupposti, condannare l'attrice al CP_2 risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. determinandone l'ammontare in via equitativa. In ogni caso, con condanna dell'attrice a rifondere all'esponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa al suo procuratore che se ne dichiara antistatario, non avendo percepito alcuna somma da , CP_2 competenze professionali e spese di lite, incluso spese generali.”
Con sentenza n. resa in data 1.9.2021, il Tribunale di Firenze respingeva la domanda, condannando l'Avv. alla refusione delle spese di lite in favore Pt_1 della controparte.
Esponeva il Tribunale che l'attrice aveva introdotto un giudizio il cui oggetto “(era) rimasto incomprensibile sia con la citazione sia con la memoria 183 n. 1, sia, infine con la comparsa conclusionale.”; che la parte convenuta fondatamente aveva eccepito la nullità per indeterminatezza della domanda, tentando comunque di difendersi in modo alternativo, ipotizzando tutte le possibili domande e formulando via via le sue eccezioni pregiudiziali e preliminari. Rilevava il primo giudice che anche le deduzioni sull'irregolarità della notifica della cartella o degli atti prodromici erano formulate senza la necessaria minima chiarezza, non potendo addivenirsi che a un giudizio di nullità della domanda dell'attrice, che non era stata emendata nemmeno a seguito dell'ordinanza del GI del 23.2.2017.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 L'avv. ha appellato la sentenza e rassegnando le Parte_1 istanze sopra trascritte. Con l'atto di appello, che consta di 103 pagine, l'Avv. ha richiamato tutte le domande ed eccezioni già illustrate nell'atto di Pt_1 citazione introduttivo del giudizio di primo grado, a sua volta articolato in oltre 300 pagine, volte a sostenere l'incostituzionalità delle norme che regolano il sistema tributario, e ha lamentato che, avendo il primo giudice mostrato di non essere in grado di comprendere le leggi richiamate dalla stessa Avv. sia ordinarie Pt_1
3 che costituzionali, questi avrebbe dovuto chiedere di astenersi ex art. 51 c.p.c. e non omettere di pronunciarsi sulla domanda, come impone l'art. 112 c.p.c.
2.2 Si è costituito chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione secondo le conclusioni riportate in epigrafe.
2.3 La Corte, all'udienza del 20.5.2025 ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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3. L''eccezione sollevata da parte appellata di inammissibilità dell'appello risulta fondata.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, “gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. Sez. U - Sentenza n. 27199 del 16/11/2017). Dunque, anche se non è richiesto “l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di «revisio prioris instantiae» del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Sez. U. citata), occorre che l'appellante argomenti in ordine alle questioni e ai punti contestati della sentenza impugnata, in modo da rendere sufficientemente apprezzabile la specificità delle censure articolate.
Nello caso in esame, l'impugnazione, pur articolata in numerosi paragrafi e sottoparagrafi, è fondata su tesi argomentate in modo assai poco lineare sotto il profilo logico e giuridico, mediante un alluvionale richiamo a norme di legge, principi giurisprudenziali e lavori preparatori di cui non è dato cogliere la pertinenza alla questione specifica oggetto di causa, rendendo impossibile anche solo comprendere se la contestazione riguardi la cartella esattoriale o il merito del debito d'imposta o altro e, comunque, senza alcuna specifica censura rispetto agli argomenti posti a fondamento della decisione del primo giudice e in termini del tutto sganciati dalla enucleazione di specifici motivi, sì da doversi escludere che l'appello sia stato correttamente proposto. Invero, “Affinché un capo di sentenza
4 possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nell'atto di appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che vi sia una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con censura chiara e motivata, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico”
(cfr., fra le tante, Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 22.9.2015 n. 18704).
Ritiene in definitiva la Corte che l'atto di appello non integri quella soglia minima di specificità che deve necessariamente sussistere per consentire all'organo giudicante di comprendere quali siano e in cosa si sostanzino le doglianze poste a base della revisio prioris instantiae.
Pertanto, l'appello deve essere dichiarato inammissibile e, attesa la definizione in rito, ogni altra questione deve considerarsi assorbita.
4. Le spese - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif. per le cause di valore indeterminabile – complessità bassa, ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello, in quanto inammissibile, e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater
DPR n. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 3.11.2025
LA CONS. EST.
D.ssa RA GU
LA PRESIDENTE
D.ssa BE AN
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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