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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 22/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania – in funzione di Giudice di appello- nella persona del Giudice dr.ssa Marianna Frangiosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 701 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 vertente
TRA
(P. I.V.A.: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma (RM), al Viale Campo Boario, n.
56/D, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati
Arturo Leone (C.F. ), Alessandro Berti Arnoladi (C.F. C.F._1
e Marco D'Aragona (C.F. ), ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, n. 58 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e riposta in appello;
APPELLANTE
E
, (C.F. ), residente a[...] C.F._4
Cuono, n. 3, in Castellabate (Sa), rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Siniscalco
(C.F. ) e dall'avv. Antonio Musio (C.F. ) C.F._5 C.F._6 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Siniscalco, sito in Salerno
(SA), alla Via Velia, n. 47, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
NONCHÉ (c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Salerno (Sa), alla Via M. De Angelis, n. 1;
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza dell'Ufficio del Giudice di Pace di Agropoli,
n. 1032/2016 emessa nell'ambito del giudizio civile iscritto al n. di RG. 443/2016.
CONCLUSIONI
Per parte appellante, come da note scritte del Parte_1
20.06.2024 “…in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore con conseguente inammissibilità e/o infondatezza delle sue domande;
- in via principale: salve le suddette eccezioni, - disporre l'integrale rigetto di tutte le domande dell'attore in quanto infondate in fatto e diritto e conseguentemente condannare il sig. alla restituzione in favore di CP_1 [...] dell'importo di Euro 6.804,05 ricevuto in forza della sentenza Parte_1 appellata.. - disporre il rigetto delle domande del in quanto Controparte_2 inammissibili e/o infondate, con condanna di quest'ultima ex art. 96 c.p.c. per la evidente pretestuosità delle sue domande. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari. Chiede, introitarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..” Per parte appellata, sig. , come da note scritte CP_1 del 19.06.2024, riportandosi agli scritti difensivi ed impugnando e contestando tutto quanto ex adverso ed eccepito dall'appellante, insistendo per il rigetto dell'appello e chiede che la causa venga decisa con concessione dei termini 190 cpc.
La causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. all'udienza cartolare del 20.06.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto d'appello iscritto a ruolo in data 27.04.2017 presso l'intestata Autorità
Giudiziaria, le interponevano gravame avverso la sentenza Parte_1
n. 443/2016 (Cron. 1297/2016-Rep. 252/16), resa dal Giudice di Pace di Agropoli, in data 19.10.2016, con la quale veniva accolta la domanda proposta da Sig. nei confronti dell'appellante medesima e della CP_1 Controparte_2
[...] Il giudizio di prime cure, iscritto dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Agropoli al n. di RG. 443/2016, aveva in particolare ad oggetto la domanda avanzata dal sig. e volta alla declaratoria di nullità o, comunque, di annullabilità CP_1 dei contratti di partecipazione a varie lotterie istantanee, nel caso di specie cd.
“Nuovo Miliardario”, “Nuovo Maxi Miliardario”, “Nuovo Mega Miliardario”,
“Assopigliatutto”, “Oroscopo”, “Superportafortuna”, “Mappa dei Pirati”, “Goal
Mondiale”, “Natale in Famiglia”, “Battaglia Navale”, “Nuovo Turista per sempre”,
“Texas Casinò”, complessivamente in numero pari a 362, conclusi mediante l'acquisto dei tagliandi di partecipazione allegati, con contestuale richiesta di condanna delle alla restituzione del prezzo pagato per Parte_1
l'acquisto degli stessi, pari ad € 4.626,00; in via subordinata, poi, l'attore in primo grado aveva richiesto l'accertamento della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. della convenuta con conseguente richiesta di Parte_1 risarcimento del danno da commisurarsi al prezzo pagato per l'acquisto dei tagliandi sopra elencati. Chiedeva, inoltre, la condanna alle spese e competenze del giudizio con richiesta di attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Entrambe le domande, articolate in via subordinata tra loro, erano fondate sulla pretesa violazione dell'art. 7, comma V, del D.L. 158/2012, cd. Decreto Balduzzi, che aveva introdotto l'obbligo, a decorrere dall'1/1/2013, di inserire su tutti i tagliandi delle lotterie istantanee l'indicazione di alcuni avvertimenti, ed in particolare, quello avente ad oggetto la dipendenza patologica del gioco nonché le informazioni dettagliate sulle probabilità di vincita.
Nell'ambito del giudizio di primo grado interveniva mediante atto di intervento volontario del 03.07.2016, la che, chiarita la funzione Controparte_2 principale quale associazione maggiormente rappresentativa degli interessi della collettività sul territorio nazionale, aderiva alle domande ed eccezioni formulate dall'attore Sig. e, per l'effetto, chiedeva la reiezione delle istanze ed CP_1 eccezioni della convenuta con richiesta di condanna alle Parte_1 spese e competenze del grado di giudizio in favore del procuratore antistatario per dichiarato anticipo.
Il Giudice di Pace, con la sentenza oggetto del presente gravame, respinte la eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva sollevata da
[...]
e ritenuto ammissibile l'atto di intervento spiegato da Parte_1 [...] accoglieva la domanda principale, dichiarando, sul presupposto CP_2 della natura imperativa della norma violata di cui al citato art. 7, comma V del
Decreto Balduzzi, la nullità ex art. 1418 C.C. dei contratti di scommessa istantanei conclusi e, per l'effetto, condannava la alla restituzione, in Parte_1 favore del sig. della somma di € 4.626,00, oltre interessi dalla CP_1 domanda, nonché alla refusione delle spese e competenze del giudizio di primo grado, della complessiva somma di €. 1.650,00, di cui €. 150,00 per spese oltre accessori come per legge, in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Con l'atto introduttivo del presente gravame, in punto di diritto, le
[...] deducevano: che il Giudice di prime cure era incorso in vizio di Parte_1 errata e contraddittoria ricostruzione del fatto, nella misura in cui aveva rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attore sulla argomentazione che il semplice possesso dei 362 tagliandi di scommessa istantanea non poteva valere a fondare la legittimazione attiva del Sig. che il Decreto Balduzzi non CP_1 risultava applicabile – ratione temporis- ai tagliandi di scommessa istantanea denominati “Oroscopo” sul rilevo che essi erano stati commercializzati prima della data dello 10.01.2013, data di entrata in vigore del D.l. del 2012; che il Giudice di
Pace adito aveva fornito un'errata interpretazione dell'art. 7, comma 5 del d.l. n.
158/2012, poiché, in primo luogo, il precetto ivi contenuto non può essere interpretato come norma di validità, avendo esso ad oggetto semplici obblighi informativi, ed in quanto poi, proprio relativamente a tale versante, le informazioni relative alle probabilità di vincita erano state rese note, non solo con il rinvio ai
Decreti Direttoriali a mezzo dei quali erano state indette le lotterie de quo vertitur, debitamente esposto nelle sale di vendita e costituendone, per l'effetto, una presunzione di conoscenza delle condizioni contrattuali, ma soprattutto dalla formula apposta a tergo dei tagliandi la quale rinviava – ai fini di essere informati sulle percentuali di vincita e sulla patologia del gioco- ai siti web dell'Amministrazione www.agenziedoganemonipoli.gov.it e del concessionario www.grattaevinci.com. Reiterava, inoltre, l'irritualità e l'infondatezza nel merito dell'intervento spiegato dalla dolendosi della circostanza per cui il CP_2
Giudice di prime cure non aveva considerato la sollevata eccezione. Concludeva, pertanto, l'appellante per la riforma integrale della sentenza impugnata ed il consequenziale rigetto della domanda articolata in primo grado, previa restituzione in favore di dell'importo pari ad €. 6.804,05, ottenuto in Parte_1 forza della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado. Chiedeva, inoltre, il rigetto delle domande formulate dall'interventrice volontaria Con CP_2 vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata presso l'intestato
Tribunale addì 11.10.2017 si costituiva in giudizio il sig. CP_1 contestando le deduzioni in fatto ed in diritto articolate dalla odierna appellante e, sul presupposto della correttezza della pronuncia di prime cure, ne chiedeva la conferma integrale, con conseguente rigetto del proposto appello.
In via subordinata, chiedeva annullarsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1427 e
1439 C.C. i contratti di partecipazione alle lotterie istantanee conclusi dall'odierno appellato. In via ulteriormente gradata chiedeva, inoltre, accertarsi e dichiararsi la violazione da parte di del precetto di cui all'art. 1337 C.C. Parte_1
Con vittoria di spese ed onorari del secondo grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore per dichiarato anticipo.
Previa acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, a seguito di una serie di rinvii per carico di ruolo, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., all'udienza cartolare del 20.06.2024.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della parte appellata,
[...] che, sebbene regolarmente citata nell'ambito del presente giudizio CP_2 di appello, non ha inteso costituirsi.
Nel merito, l'appello proposto dalle è fondato e deve, Parte_1 pertanto, trovare accoglimento, con conseguente, integrale riforma della sentenza resa dal Giudice di Pace di Agropoli.
In via del tutto preliminare, deve darsi atto che la presente motivazione viene redatta sulla base del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., in applicazione del quale deve ritenersi consentito al Giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass., S.U., n. 9936/2014). Il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente, infatti, di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(Cass. n. 12002/2014).
Nel merito, giova rappresentare che il contratto di lotteria istantanea è inquadrabile nella fattispecie disciplinata dall'articolo 1935 del codice civile, rubricato “lotterie autorizzate” e rientra nell'alveo dei contratti aleatori per i quali la vincita costituisce un evento incerto e consente una vincita istantanea.
La legge 62/1990 aveva autorizzato il Ministero ad istituire con proprio decreto le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento;
il regolamento è contenuto nell'art.1 del D.M. 183/1991, istitutivo delle lotterie istantanee, integrato dal D.L. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, che al comma 5 dell'articolo 7, ha statuito che le formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite di denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi e che, qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non poter essere contenuta nelle dimensioni delle schedine, ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita sui siti istituzionali dell' Controparte_3
e di seguito, per successiva sua incorporazione, della
[...] [...]
e, ancora, che le note informative devono essere Controparte_4 esposte e disponibili presso i punti di vendita dei biglietti di gioco. Sono, dunque ammesse due forme di informativa: la prima costituita dalla espressa indicazione sul tagliando di gioco delle probabilità di vincita e la seconda dalla indicazione, sempre sul tagliando, del sito internet nel quale reperire le informazioni.
Il Giudice di prime cure accoglieva la domanda proposta in primo grado dal sig.
ritenendo che l'articolo 7, comma 5 del d.l. 158/2018, convertito CP_1 dalla legge n. 189/2012, cd. Decreto Balduzzi, fosse norma imperativa e che, non comparendo nei tagliandi prodotti nel giudizio alcun avvertimento, ma soltanto l'indicazione di rinvio al sito web, ne faceva derivare la nullità del contratto a norma dell'articolo 1418 c.c..
Per quanto, infatti, sia innegabile la valenza imperativa di detta norma, ne è altrettanto evidente la natura di condotta, giacché scaturente dal generale obbligo di buona fede che permea i rapporti negoziali proprio in considerazione del fatto che tali obblighi informativi afferiscono all'esplicitazione, da un lato, dei rischi che il gioco comporta per la salute delle persone e delle probabilità di vincita, dall'altro, quale espressione diretta di trasparenza, in quanto precipitato immediato della correttezza contrattuale.
Del resto, la Suprema Corte ha avuto modo, in un caso analogo a quello attualmente al vaglio del Tribunale, di precisare che “…L'obbligo di informazione imposto dalle norme sopra ricordate costituisce dunque una regola di condotta per il concessionario, punita con una sanzione amministrativa, non una regola conformativa del contenuto del contratto. È indubbio che quell'obbligo sia stato introdotto al fine di contrastare la dipendenza patologica dal gioco, ma questo ovviamente non è sufficiente per poter affermare che la mancanza della stampigliatura sui tagliandi comporti la nullità del contratto di scommessa…” (Cass., sez. VI-III, n. 26999/2021).
Giova, innanzitutto, precisare che, ormai da tempo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito la fondamentale divergenza che caratterizza i differenti effetti scaturenti dal mancato rispetto di norme imperative, a seconda che esse siano norme imperative di validità o norme imperative di comportamento.
La qualificazione di una norma come norma imperativa, invero, non comporta, di per sé, che la sanzione prevista per la relativa violazione sia la nullità del contratto nel cui ambito essa sia stata perpetrata, giacché ciò che rileva sul punto è, in verità, la qualifica della norma imperativa come norma di validità o norma di comportamento. Solo la violazione delle prime, in particolare, comporta la configurabilità dell'ipotesi contemplata dall'art. 1418, comma 1 c.c., di nullità cd.
“virtuale”, pur in assenza di un'espressa sanzione che sancisca esplicitamente la configurabilità della più grave forma di patologia negoziale, nel qual caso, come noto, è dato discorrere di nullità cd. “testuale”. Per contro, la violazione di norme di comportamento determina solo ed esclusivamente la responsabilità in capo al contraente che abbia posto in essere la relativa violazione. La distinzione è stata più volte ribadita dalla Suprema Corte, a partire dalla nota pronuncia resa dalle Sezioni Unite, n. 26724 del 19/12/2007 – che, nell'attribuire valenza costituzionale al principio di buona fede, ha, comunque, ribadito la natura di norma di condotta delle disposizioni che di essa sono espressione, salvi i casi puntualmente previsti dalla legge, facendone discendere, quale sanzione per il comportamento di esse violativo, la sola responsabilità, contrattuale o precontrattuale della parte che quella violazione ha perpetrato.
Più di recente, la giurisprudenza ha precisato che “…In tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità…” (Cass., sez. III, 31/5/2021, n. 15099).
Le conclusioni cui è pervenuta la Corte di legittimità sono condivisibili, atteso che la nullità del contratto per violazione di norme imperative si configura come un rimedio eccezionale, per i casi tassativamente indicati dalla legge e che lo stesso articolo 7 citato, al successivo comma 6, prevede che la sanzione per la violazione dell'obbligo di informazione è unicamente di carattere pecuniario.
Deve, inoltre, soggiungersi che l'articolo 7, comma 5, del D.L. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, prevede che “…qualora l'entità dei dati da riportare è tale da non poter essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e di seguito, per successiva sua incorporazione, della
” e che, dunque, il richiamo al sito internet Controparte_5 possa, peraltro, ritenersi sufficiente quanto all'assolvimento della regola di condotta che secondo i Giudici di legittimità grava sul concessionario, tenuto conto delle dimensioni dei tagliandi oggetto di causa.
Ha, dunque, certamente errato il Giudice di Pace di Agropoli nel ritenere che la presunta violazione dell'art. 7, comma 5 del d.l. n. 158/2012 potesse condurre alla nullità dei contratti stipulati tra l'attore e la odierna appellante, sul presupposto che tale norma avesse carattere imperativo.
Chiarito quanto sopra, il piano dell'analisi avrebbe dovuto, già in primo grado, essere spostato sulla configurabilità della responsabilità della odierna appellante, ai sensi dell'art. 1337 c.c., pure eccepita dal sig. nel giudizio di CP_1 prime cure e ribadita nel corso del giudizio di gravame;
di conseguenza, il principio devolutivo che governa il processo d'appello impone al Tribunale di vagliare compiutamente l'eccezione ritualmente reiterata.
Sul punto, in via del tutto preliminare, è opportuno evidenziare che gli obblighi informativi imposti dal più volte citato art. 7 si considerano correttamente adempiuti anche se - pur in assenza dell'indicazione sul tagliando stesso delle probabilità percentuali di vincita e degli avvisi sulla nocività del gioco- sia ivi riportato il sito internet, consultando il quale è possibile reperire le medesime informazioni.
Ebbene, anche sotto tale profilo, la domanda articolata già in primo grado dall'odierno appellato è infondata e non può trovare accoglimento.
In proposito, è appena il caso di ricordare che la responsabilità precontrattuale, in quanto ancorata ai criteri probatori che regolano l'illecito aquiliano, comporta che l'onere probandi sia a carico di colui che si pretende danneggiato, il quale è tenuto a provare la sussistenza della condotta illecita, il danno concretamente subito ed il nesso eziologico che avvince i due precitati elementi e che si sostanzia, nello specifico caso della responsabilità precontrattuale da violazione di obblighi informativi, stante la natura omissiva della stessa, nella dimostrazione che, qualora il danneggiante avesse tenuto il comportamento alternativo lecito, il danneggiato non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso – ma non può certo essere questo il caso per evidenti ragioni date dalla natura del contratto da gioco – a condizioni diverse. Ebbene, nel caso di specie, risultano totalmente manchevoli, tanto la prova della condotta illecita perpetrata, quanto quella del nesso causale, nei termini innanzi specificati.
Per quanto sopra indicato, dunque, non ricorre alcuna ipotesi di responsabilità precontrattuale in virtù della argomentazione per cui il giocatore è stato correttamente informato delle probabilità di vincita nonché dei rischi connessi al gioco, e per le medesime ragioni, non è configurabile la sussistenza di alcun vizio del consenso come preteso dall'appellato, dovendosi, per l'effetto, respingere le domande formulate dall'appellato in via subordinata. CP_1
La pronuncia di riforma comporta l'annullamento della sentenza di primo grado e, dunque, in presenza di espressa domanda in tal senso, la condanna alla restituzione di quanto versato.
Così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la richiesta di restituzione di somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado consegue alla richiesta di modifica della decisione impugnata, sicché non costituisce domanda nuova ed è ammissibile in appello, ma deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di gravame se, a tale momento, la sentenza sia stata già eseguita, ovvero nel corso del giudizio qualora l'esecuzione sia avvenuta dopo la proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 1324/2016; Cass. n. 7144/2021). Ebbene, tale domanda risulta articolata dalle sin dal proprio atto Parte_1 introduttivo.
Richiamate le considerazioni che precedono in punto di diritto sulle domande ed eccezioni formulate dall'attore nell'ambito del giudizio di prime CP_1 cure, si indagano, infine, le doglianze mosse avverso alla sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'intervento del pur nulla statuendo CP_2 in merito alle domande ivi proposte e sul regime delle spese.
Si ritiene che anche con riguardo a tale autonoma doglianza possa decidersi in ossequio alla ragione più liquida.
Si osserva difatti che l'intervento spiegato dalla da Controparte_2 considerarsi ad adiuvandum per come articolato segue, inevitabilmente, le sorti delle domande e delle eccezioni formulate dal . Non vi è luogo, a parere del CP_1
Tribunale, per la condanna pure avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a carico dello stesso, non ravvisandosi i presupposti di legge.
Circa il regolamento delle spese processuali, si ritiene che le stesse possano essere compensate integralmente per entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti, anche quanto alla posizione dell'interventore tenuto conto della peculiarità CP_2 della vicenda e dell'intervenuta citata pronuncia della Corte di Cassazione, che, nelle more dell'appello, ha fornito una soluzione definitiva circa la natura della norma.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia in appello di in persona del Controparte_2 suo legale rappresentante p.t.;
- accoglie l'appello proposto da in persona del l.r.p.t. Parte_1
e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n.1032/2016 pronunciata dal
Giudice di Pace di Agropoli, rigetta tutte le domande proposte con l'atto di citazione di primo grado da e dal nel proprio atto di CP_1 Controparte_2 intervento;
- condanna alla restituzione in favore di CP_1 Parte_1 della somma ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre
[...] interessi legali dal pagamento sino all'effettiva restituzione;
- compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio fra tutte le parti in causa.
Così deciso, in Vallo della Lucania il 21.1.2025
Il Giudice
Dr.ssa Marianna Frangiosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania – in funzione di Giudice di appello- nella persona del Giudice dr.ssa Marianna Frangiosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 701 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 vertente
TRA
(P. I.V.A.: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma (RM), al Viale Campo Boario, n.
56/D, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati
Arturo Leone (C.F. ), Alessandro Berti Arnoladi (C.F. C.F._1
e Marco D'Aragona (C.F. ), ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, n. 58 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e riposta in appello;
APPELLANTE
E
, (C.F. ), residente a[...] C.F._4
Cuono, n. 3, in Castellabate (Sa), rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Siniscalco
(C.F. ) e dall'avv. Antonio Musio (C.F. ) C.F._5 C.F._6 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Siniscalco, sito in Salerno
(SA), alla Via Velia, n. 47, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
NONCHÉ (c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Salerno (Sa), alla Via M. De Angelis, n. 1;
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza dell'Ufficio del Giudice di Pace di Agropoli,
n. 1032/2016 emessa nell'ambito del giudizio civile iscritto al n. di RG. 443/2016.
CONCLUSIONI
Per parte appellante, come da note scritte del Parte_1
20.06.2024 “…in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore con conseguente inammissibilità e/o infondatezza delle sue domande;
- in via principale: salve le suddette eccezioni, - disporre l'integrale rigetto di tutte le domande dell'attore in quanto infondate in fatto e diritto e conseguentemente condannare il sig. alla restituzione in favore di CP_1 [...] dell'importo di Euro 6.804,05 ricevuto in forza della sentenza Parte_1 appellata.. - disporre il rigetto delle domande del in quanto Controparte_2 inammissibili e/o infondate, con condanna di quest'ultima ex art. 96 c.p.c. per la evidente pretestuosità delle sue domande. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari. Chiede, introitarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..” Per parte appellata, sig. , come da note scritte CP_1 del 19.06.2024, riportandosi agli scritti difensivi ed impugnando e contestando tutto quanto ex adverso ed eccepito dall'appellante, insistendo per il rigetto dell'appello e chiede che la causa venga decisa con concessione dei termini 190 cpc.
La causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. all'udienza cartolare del 20.06.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto d'appello iscritto a ruolo in data 27.04.2017 presso l'intestata Autorità
Giudiziaria, le interponevano gravame avverso la sentenza Parte_1
n. 443/2016 (Cron. 1297/2016-Rep. 252/16), resa dal Giudice di Pace di Agropoli, in data 19.10.2016, con la quale veniva accolta la domanda proposta da Sig. nei confronti dell'appellante medesima e della CP_1 Controparte_2
[...] Il giudizio di prime cure, iscritto dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Agropoli al n. di RG. 443/2016, aveva in particolare ad oggetto la domanda avanzata dal sig. e volta alla declaratoria di nullità o, comunque, di annullabilità CP_1 dei contratti di partecipazione a varie lotterie istantanee, nel caso di specie cd.
“Nuovo Miliardario”, “Nuovo Maxi Miliardario”, “Nuovo Mega Miliardario”,
“Assopigliatutto”, “Oroscopo”, “Superportafortuna”, “Mappa dei Pirati”, “Goal
Mondiale”, “Natale in Famiglia”, “Battaglia Navale”, “Nuovo Turista per sempre”,
“Texas Casinò”, complessivamente in numero pari a 362, conclusi mediante l'acquisto dei tagliandi di partecipazione allegati, con contestuale richiesta di condanna delle alla restituzione del prezzo pagato per Parte_1
l'acquisto degli stessi, pari ad € 4.626,00; in via subordinata, poi, l'attore in primo grado aveva richiesto l'accertamento della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. della convenuta con conseguente richiesta di Parte_1 risarcimento del danno da commisurarsi al prezzo pagato per l'acquisto dei tagliandi sopra elencati. Chiedeva, inoltre, la condanna alle spese e competenze del giudizio con richiesta di attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Entrambe le domande, articolate in via subordinata tra loro, erano fondate sulla pretesa violazione dell'art. 7, comma V, del D.L. 158/2012, cd. Decreto Balduzzi, che aveva introdotto l'obbligo, a decorrere dall'1/1/2013, di inserire su tutti i tagliandi delle lotterie istantanee l'indicazione di alcuni avvertimenti, ed in particolare, quello avente ad oggetto la dipendenza patologica del gioco nonché le informazioni dettagliate sulle probabilità di vincita.
Nell'ambito del giudizio di primo grado interveniva mediante atto di intervento volontario del 03.07.2016, la che, chiarita la funzione Controparte_2 principale quale associazione maggiormente rappresentativa degli interessi della collettività sul territorio nazionale, aderiva alle domande ed eccezioni formulate dall'attore Sig. e, per l'effetto, chiedeva la reiezione delle istanze ed CP_1 eccezioni della convenuta con richiesta di condanna alle Parte_1 spese e competenze del grado di giudizio in favore del procuratore antistatario per dichiarato anticipo.
Il Giudice di Pace, con la sentenza oggetto del presente gravame, respinte la eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva sollevata da
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e ritenuto ammissibile l'atto di intervento spiegato da Parte_1 [...] accoglieva la domanda principale, dichiarando, sul presupposto CP_2 della natura imperativa della norma violata di cui al citato art. 7, comma V del
Decreto Balduzzi, la nullità ex art. 1418 C.C. dei contratti di scommessa istantanei conclusi e, per l'effetto, condannava la alla restituzione, in Parte_1 favore del sig. della somma di € 4.626,00, oltre interessi dalla CP_1 domanda, nonché alla refusione delle spese e competenze del giudizio di primo grado, della complessiva somma di €. 1.650,00, di cui €. 150,00 per spese oltre accessori come per legge, in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Con l'atto introduttivo del presente gravame, in punto di diritto, le
[...] deducevano: che il Giudice di prime cure era incorso in vizio di Parte_1 errata e contraddittoria ricostruzione del fatto, nella misura in cui aveva rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attore sulla argomentazione che il semplice possesso dei 362 tagliandi di scommessa istantanea non poteva valere a fondare la legittimazione attiva del Sig. che il Decreto Balduzzi non CP_1 risultava applicabile – ratione temporis- ai tagliandi di scommessa istantanea denominati “Oroscopo” sul rilevo che essi erano stati commercializzati prima della data dello 10.01.2013, data di entrata in vigore del D.l. del 2012; che il Giudice di
Pace adito aveva fornito un'errata interpretazione dell'art. 7, comma 5 del d.l. n.
158/2012, poiché, in primo luogo, il precetto ivi contenuto non può essere interpretato come norma di validità, avendo esso ad oggetto semplici obblighi informativi, ed in quanto poi, proprio relativamente a tale versante, le informazioni relative alle probabilità di vincita erano state rese note, non solo con il rinvio ai
Decreti Direttoriali a mezzo dei quali erano state indette le lotterie de quo vertitur, debitamente esposto nelle sale di vendita e costituendone, per l'effetto, una presunzione di conoscenza delle condizioni contrattuali, ma soprattutto dalla formula apposta a tergo dei tagliandi la quale rinviava – ai fini di essere informati sulle percentuali di vincita e sulla patologia del gioco- ai siti web dell'Amministrazione www.agenziedoganemonipoli.gov.it e del concessionario www.grattaevinci.com. Reiterava, inoltre, l'irritualità e l'infondatezza nel merito dell'intervento spiegato dalla dolendosi della circostanza per cui il CP_2
Giudice di prime cure non aveva considerato la sollevata eccezione. Concludeva, pertanto, l'appellante per la riforma integrale della sentenza impugnata ed il consequenziale rigetto della domanda articolata in primo grado, previa restituzione in favore di dell'importo pari ad €. 6.804,05, ottenuto in Parte_1 forza della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado. Chiedeva, inoltre, il rigetto delle domande formulate dall'interventrice volontaria Con CP_2 vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata presso l'intestato
Tribunale addì 11.10.2017 si costituiva in giudizio il sig. CP_1 contestando le deduzioni in fatto ed in diritto articolate dalla odierna appellante e, sul presupposto della correttezza della pronuncia di prime cure, ne chiedeva la conferma integrale, con conseguente rigetto del proposto appello.
In via subordinata, chiedeva annullarsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1427 e
1439 C.C. i contratti di partecipazione alle lotterie istantanee conclusi dall'odierno appellato. In via ulteriormente gradata chiedeva, inoltre, accertarsi e dichiararsi la violazione da parte di del precetto di cui all'art. 1337 C.C. Parte_1
Con vittoria di spese ed onorari del secondo grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore per dichiarato anticipo.
Previa acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, a seguito di una serie di rinvii per carico di ruolo, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., all'udienza cartolare del 20.06.2024.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della parte appellata,
[...] che, sebbene regolarmente citata nell'ambito del presente giudizio CP_2 di appello, non ha inteso costituirsi.
Nel merito, l'appello proposto dalle è fondato e deve, Parte_1 pertanto, trovare accoglimento, con conseguente, integrale riforma della sentenza resa dal Giudice di Pace di Agropoli.
In via del tutto preliminare, deve darsi atto che la presente motivazione viene redatta sulla base del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., in applicazione del quale deve ritenersi consentito al Giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass., S.U., n. 9936/2014). Il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente, infatti, di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(Cass. n. 12002/2014).
Nel merito, giova rappresentare che il contratto di lotteria istantanea è inquadrabile nella fattispecie disciplinata dall'articolo 1935 del codice civile, rubricato “lotterie autorizzate” e rientra nell'alveo dei contratti aleatori per i quali la vincita costituisce un evento incerto e consente una vincita istantanea.
La legge 62/1990 aveva autorizzato il Ministero ad istituire con proprio decreto le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento;
il regolamento è contenuto nell'art.1 del D.M. 183/1991, istitutivo delle lotterie istantanee, integrato dal D.L. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, che al comma 5 dell'articolo 7, ha statuito che le formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite di denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi e che, qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non poter essere contenuta nelle dimensioni delle schedine, ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita sui siti istituzionali dell' Controparte_3
e di seguito, per successiva sua incorporazione, della
[...] [...]
e, ancora, che le note informative devono essere Controparte_4 esposte e disponibili presso i punti di vendita dei biglietti di gioco. Sono, dunque ammesse due forme di informativa: la prima costituita dalla espressa indicazione sul tagliando di gioco delle probabilità di vincita e la seconda dalla indicazione, sempre sul tagliando, del sito internet nel quale reperire le informazioni.
Il Giudice di prime cure accoglieva la domanda proposta in primo grado dal sig.
ritenendo che l'articolo 7, comma 5 del d.l. 158/2018, convertito CP_1 dalla legge n. 189/2012, cd. Decreto Balduzzi, fosse norma imperativa e che, non comparendo nei tagliandi prodotti nel giudizio alcun avvertimento, ma soltanto l'indicazione di rinvio al sito web, ne faceva derivare la nullità del contratto a norma dell'articolo 1418 c.c..
Per quanto, infatti, sia innegabile la valenza imperativa di detta norma, ne è altrettanto evidente la natura di condotta, giacché scaturente dal generale obbligo di buona fede che permea i rapporti negoziali proprio in considerazione del fatto che tali obblighi informativi afferiscono all'esplicitazione, da un lato, dei rischi che il gioco comporta per la salute delle persone e delle probabilità di vincita, dall'altro, quale espressione diretta di trasparenza, in quanto precipitato immediato della correttezza contrattuale.
Del resto, la Suprema Corte ha avuto modo, in un caso analogo a quello attualmente al vaglio del Tribunale, di precisare che “…L'obbligo di informazione imposto dalle norme sopra ricordate costituisce dunque una regola di condotta per il concessionario, punita con una sanzione amministrativa, non una regola conformativa del contenuto del contratto. È indubbio che quell'obbligo sia stato introdotto al fine di contrastare la dipendenza patologica dal gioco, ma questo ovviamente non è sufficiente per poter affermare che la mancanza della stampigliatura sui tagliandi comporti la nullità del contratto di scommessa…” (Cass., sez. VI-III, n. 26999/2021).
Giova, innanzitutto, precisare che, ormai da tempo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito la fondamentale divergenza che caratterizza i differenti effetti scaturenti dal mancato rispetto di norme imperative, a seconda che esse siano norme imperative di validità o norme imperative di comportamento.
La qualificazione di una norma come norma imperativa, invero, non comporta, di per sé, che la sanzione prevista per la relativa violazione sia la nullità del contratto nel cui ambito essa sia stata perpetrata, giacché ciò che rileva sul punto è, in verità, la qualifica della norma imperativa come norma di validità o norma di comportamento. Solo la violazione delle prime, in particolare, comporta la configurabilità dell'ipotesi contemplata dall'art. 1418, comma 1 c.c., di nullità cd.
“virtuale”, pur in assenza di un'espressa sanzione che sancisca esplicitamente la configurabilità della più grave forma di patologia negoziale, nel qual caso, come noto, è dato discorrere di nullità cd. “testuale”. Per contro, la violazione di norme di comportamento determina solo ed esclusivamente la responsabilità in capo al contraente che abbia posto in essere la relativa violazione. La distinzione è stata più volte ribadita dalla Suprema Corte, a partire dalla nota pronuncia resa dalle Sezioni Unite, n. 26724 del 19/12/2007 – che, nell'attribuire valenza costituzionale al principio di buona fede, ha, comunque, ribadito la natura di norma di condotta delle disposizioni che di essa sono espressione, salvi i casi puntualmente previsti dalla legge, facendone discendere, quale sanzione per il comportamento di esse violativo, la sola responsabilità, contrattuale o precontrattuale della parte che quella violazione ha perpetrato.
Più di recente, la giurisprudenza ha precisato che “…In tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità…” (Cass., sez. III, 31/5/2021, n. 15099).
Le conclusioni cui è pervenuta la Corte di legittimità sono condivisibili, atteso che la nullità del contratto per violazione di norme imperative si configura come un rimedio eccezionale, per i casi tassativamente indicati dalla legge e che lo stesso articolo 7 citato, al successivo comma 6, prevede che la sanzione per la violazione dell'obbligo di informazione è unicamente di carattere pecuniario.
Deve, inoltre, soggiungersi che l'articolo 7, comma 5, del D.L. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, prevede che “…qualora l'entità dei dati da riportare è tale da non poter essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e di seguito, per successiva sua incorporazione, della
” e che, dunque, il richiamo al sito internet Controparte_5 possa, peraltro, ritenersi sufficiente quanto all'assolvimento della regola di condotta che secondo i Giudici di legittimità grava sul concessionario, tenuto conto delle dimensioni dei tagliandi oggetto di causa.
Ha, dunque, certamente errato il Giudice di Pace di Agropoli nel ritenere che la presunta violazione dell'art. 7, comma 5 del d.l. n. 158/2012 potesse condurre alla nullità dei contratti stipulati tra l'attore e la odierna appellante, sul presupposto che tale norma avesse carattere imperativo.
Chiarito quanto sopra, il piano dell'analisi avrebbe dovuto, già in primo grado, essere spostato sulla configurabilità della responsabilità della odierna appellante, ai sensi dell'art. 1337 c.c., pure eccepita dal sig. nel giudizio di CP_1 prime cure e ribadita nel corso del giudizio di gravame;
di conseguenza, il principio devolutivo che governa il processo d'appello impone al Tribunale di vagliare compiutamente l'eccezione ritualmente reiterata.
Sul punto, in via del tutto preliminare, è opportuno evidenziare che gli obblighi informativi imposti dal più volte citato art. 7 si considerano correttamente adempiuti anche se - pur in assenza dell'indicazione sul tagliando stesso delle probabilità percentuali di vincita e degli avvisi sulla nocività del gioco- sia ivi riportato il sito internet, consultando il quale è possibile reperire le medesime informazioni.
Ebbene, anche sotto tale profilo, la domanda articolata già in primo grado dall'odierno appellato è infondata e non può trovare accoglimento.
In proposito, è appena il caso di ricordare che la responsabilità precontrattuale, in quanto ancorata ai criteri probatori che regolano l'illecito aquiliano, comporta che l'onere probandi sia a carico di colui che si pretende danneggiato, il quale è tenuto a provare la sussistenza della condotta illecita, il danno concretamente subito ed il nesso eziologico che avvince i due precitati elementi e che si sostanzia, nello specifico caso della responsabilità precontrattuale da violazione di obblighi informativi, stante la natura omissiva della stessa, nella dimostrazione che, qualora il danneggiante avesse tenuto il comportamento alternativo lecito, il danneggiato non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso – ma non può certo essere questo il caso per evidenti ragioni date dalla natura del contratto da gioco – a condizioni diverse. Ebbene, nel caso di specie, risultano totalmente manchevoli, tanto la prova della condotta illecita perpetrata, quanto quella del nesso causale, nei termini innanzi specificati.
Per quanto sopra indicato, dunque, non ricorre alcuna ipotesi di responsabilità precontrattuale in virtù della argomentazione per cui il giocatore è stato correttamente informato delle probabilità di vincita nonché dei rischi connessi al gioco, e per le medesime ragioni, non è configurabile la sussistenza di alcun vizio del consenso come preteso dall'appellato, dovendosi, per l'effetto, respingere le domande formulate dall'appellato in via subordinata. CP_1
La pronuncia di riforma comporta l'annullamento della sentenza di primo grado e, dunque, in presenza di espressa domanda in tal senso, la condanna alla restituzione di quanto versato.
Così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la richiesta di restituzione di somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado consegue alla richiesta di modifica della decisione impugnata, sicché non costituisce domanda nuova ed è ammissibile in appello, ma deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di gravame se, a tale momento, la sentenza sia stata già eseguita, ovvero nel corso del giudizio qualora l'esecuzione sia avvenuta dopo la proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 1324/2016; Cass. n. 7144/2021). Ebbene, tale domanda risulta articolata dalle sin dal proprio atto Parte_1 introduttivo.
Richiamate le considerazioni che precedono in punto di diritto sulle domande ed eccezioni formulate dall'attore nell'ambito del giudizio di prime CP_1 cure, si indagano, infine, le doglianze mosse avverso alla sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'intervento del pur nulla statuendo CP_2 in merito alle domande ivi proposte e sul regime delle spese.
Si ritiene che anche con riguardo a tale autonoma doglianza possa decidersi in ossequio alla ragione più liquida.
Si osserva difatti che l'intervento spiegato dalla da Controparte_2 considerarsi ad adiuvandum per come articolato segue, inevitabilmente, le sorti delle domande e delle eccezioni formulate dal . Non vi è luogo, a parere del CP_1
Tribunale, per la condanna pure avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a carico dello stesso, non ravvisandosi i presupposti di legge.
Circa il regolamento delle spese processuali, si ritiene che le stesse possano essere compensate integralmente per entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti, anche quanto alla posizione dell'interventore tenuto conto della peculiarità CP_2 della vicenda e dell'intervenuta citata pronuncia della Corte di Cassazione, che, nelle more dell'appello, ha fornito una soluzione definitiva circa la natura della norma.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia in appello di in persona del Controparte_2 suo legale rappresentante p.t.;
- accoglie l'appello proposto da in persona del l.r.p.t. Parte_1
e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n.1032/2016 pronunciata dal
Giudice di Pace di Agropoli, rigetta tutte le domande proposte con l'atto di citazione di primo grado da e dal nel proprio atto di CP_1 Controparte_2 intervento;
- condanna alla restituzione in favore di CP_1 Parte_1 della somma ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre
[...] interessi legali dal pagamento sino all'effettiva restituzione;
- compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio fra tutte le parti in causa.
Così deciso, in Vallo della Lucania il 21.1.2025
Il Giudice
Dr.ssa Marianna Frangiosa