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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 6104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6104 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1196 del ruolo generale degli affari contenziosi dell' anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del
06.06.2025 e vertente
T R A
(C.F. , con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in Alatri (FR), Via Aia Nuova n.56, in persona dell'Amministratore unico p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Bergamini Parte_2
RECLAMANTE
E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE Controparte_1
(n. 5/2025 Tribunale di Frosinone), in persona del curatore p.t.
[...]
Dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Parte_3
NI
RECLAMATA
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._1 CP_3
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Aldo Sipala, Mario CodiceFiscale_2
DA e RI AN
r.g. n. 1196/2025 1 RECLAMATI
OGGETTO: Reclamo ex art. 51 CCII avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI
RECLAMANTE) ”CHIEDE Che l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma Voglia
-in via preliminare, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione;
-nel merito, accogliere il presente reclamo e per l'effetto annullare e/o revocare la
Sentenza del Tribunale di Frosinone n.5/2025, depositata il 06.02.2025, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della reclamante;
- ordinare al Conservatore, passata in giudicato la sentenza che revoca la liquidazione giudiziale, la cancellazione della trascrizione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
n.5/2025 depositata dal Tribunale di Frosinone il 06.02.2025 (trascrizione del
24.02.2025 Reg. particolare 2497, Registro generale 2318 di formalità).
Con vittoria di spese e competenze da liquidarsi in favore del difensore antistatario”.
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE) “Voglia l'Eccellentissima adita Corte, per le causali esposte:
– in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile il reclamo;
– in subordine, nel merito, rigettare il reclamo in quanto destituito di fondamento, in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari di procedimento”.
e ) “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: Controparte_2 CP_3
Rigettare il reclamo ex art.51 C.C.I.I. proposto dalla società Parte_1
in quanto infondato in fatto e in diritto;
con vittoria dei compensi
[...]
professionali del presente procedimento, oltre rimborso spese forfettario del 15%, IVA e
CPA come per legge.
r.g. n. 1196/2025 2 In via subordinata, in ipotesi di accoglimento del reclamo, compensare integralmente, per le ragioni esposte, le spese legali del presente procedimento”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
La ha proposto tempestivo reclamo Parte_1
avverso la sentenza n. 5/2025, pubblicata il 06.02.2025, con la quale il Tribunale di Cassino ha dichiarato aperta la sua liquidazione giudiziale, chiedendone la revoca, previa sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento degli altri atti di gestione, per essere in possesso dei requisiti dimensionali della c.d. impresa minore di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII, come documentato dai bilanci nonché dai registri e libri contabili e dalle dichiarazioni fiscali del triennio antecedente la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale (2021 – 2023).
In data 23.05.2025 si sono tempestivamente costituiti i creditori istanti CP_2
e , i quali hanno chiesto il rigetto del reclamo
[...] CP_3
evidenziando come i bilanci degli esercizi 2022 e 2023 siano stati approvati dopo l'apertura della liquidazione giudiziale, come parimenti siano state trasmesse dopo l'assoggettamento alla procedura liquidatoria anche le dichiarazioni fiscali, con conseguente inidoneità di detti documenti a dimostrare il mancato superamento delle soglie dimensionali, al pari della restante documentazione contabile della società, che afferisce ai ricavi ma non fornisce alcuna indicazione in merito ad attivo patrimoniale e debiti.
In data 25.05.2025 si è tempestivamente costituita la curatela della liquidazione giudiziale di , che ha Parte_1
eccepito l'inammissibilità del reclamo in quanto proposto dalla società in liquidazione giudiziale e ne ha chiesto comunque il rigetto nel merito, evidenziando come i bilanci degli esercizi 2022 e 2023 approvati dopo l'apertura della liquidazione giudiziale siano privi di qualsiasi valore giuridico e siano inattendibili, così come le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IVA
r.g. n. 1196/2025 3 trasmessi all'Agenzia delle Entrate dopo l'apertura della procedura e la restante documentazione contabile, non tenuta regolarmente.
Il reclamo non è fondato e deve essere respinto.
La società debitrice ha inteso fornire prova nel presente giudizio della propria non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, allegando i bilanci degli esercizi 2021, 2022, 2023 e 2024, gli ultimi tre approvati dall'assemblea dei soci tra il 14 e il 21 febbraio 2025, dopo l'apertura della liquidazione giudiziale
(intervenuta il 6 febbraio 2025), le dichiarazioni dei redditi relative alle annualità 2020 – 2023, le dichiarazioni IRAP 2022, 2023 e 2024, le dichiarazioni
IVA relative ai periodi d'imposta 2021, 2022 e 2023, le dichiarazioni Modello 770
2021, 2022 e 2023, tutte trasmesse all'Agenzia delle Entrate in data successiva alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, i registri IVA, il libro giornale, il libro degli inventari ed i mastrini contabili relativi alle annualità 2021 – 2024.
Ora, a fronte di un quadro probatorio apparentemente esaustivo che dimostrerebbe come la sia un'impresa minore, occorre evidenziare Parte_1
che tale apparato documentale è del tutto inidoneo a dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) CCII per le seguenti ragioni.
I bilanci degli esercizi 2022 e 2023 (così come il bilancio dell'esercizio 2024) sono stati approvati dall'assemblea ordinaria dei soci riunitasi il 14.02.2025, quando la era già sottoposta alla Parte_1
liquidazione giudiziale, in forza della sentenza del Tribunale di Frosinone pubblicata il 06.02.2025.
Benché la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale non determini l'estinzione della società e la decadenza dei suoi organi, tant'è che, contrariamente a quanto dedotto dalla curatela reclamata, la stessa società per il tramite del suo organo amministrativo è legittimata a proporre reclamo avverso detta sentenza, ciò non di meno produce uno stato di quiescenza di detti organi,
i quali potranno agire solo nei limiti delle prerogative proprie del curatore, in coerenza con l'effetto di spossessamento, cioè di perdita dell'amministrazione e della disponibilità dei beni, che viene a subire il debitore. Deve quindi escludersi che l'organo amministrativo possa predisporre il progetto di bilancio r.g. n. 1196/2025 4 e convocare l'assemblea dei soci per la sua approvazione e che l'assemblea dei soci possa riunirsi per approvare il bilancio di esercizio. Non può farlo nemmeno per il bilancio dell'esercizio precedente all'apertura della procedura, dal momento che l'art. 198 comma 2 CCII prevede che il debitore debba presentare, non approvare, il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale, con facoltà per il curatore di apportarvi rettifiche e correzioni. L'utilizzo del verbo “presentare” induce a ritenere che la norma faccia riferimento alla trasmissione al curatore o al deposito in cancelleria del documento contabile, sì da consentire al curatore l'esercizio delle facoltà riconosciutegli dall'art. 198 comma 2 CCII.
I bilanci degli esercizi 2022 e 2023 non hanno dunque alcun valore né alcuna idoneità dimostrativa dei dati contabili in essi riportati, onerando così la debitrice a fornire positiva dimostrazione della propria non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale con strumenti probatori alternativi capaci di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati patrimoniali ed economici della società. Non possono non sottacersi al riguardo i principi a più riprese affermati dalla Suprema Corte, secondo i quali anche le “tempistiche osservate (o non osservate) nell'esecuzione” degli adempimenti prescritti in materia di approvazione e pubblicazione dei bilanci rappresentano indicatori della loro inattendibilità, in considerazione delle ragioni di tutela di coloro che siano venuti a contatto con l'impresa potendo fare affidamento sulla fallibilità o meno dell'imprenditore in base ai dati di bilancio, onerando in tal modo il debitore di fornire prova alternativa della sussistenza dei requisiti di non fallibilità attraverso, ad esempio, l'allegazione di ulteriori documenti contabili (v. Cass.
n. 13746/2017, conf. Cass. n. 30516/2018, Cass. n. 18141/2024).
Senonché, i documenti fiscali prodotti dalla reclamante risultano essere stati trasmessi alle competenti Agenzie in data successiva all'apertura della liquidazione giudiziale ad opera dell'organo amministrativo, che, così come già avvenuto per la predisposizione dei bilanci di esercizio, ha fatto indebitamente uso di poteri che non gli competevano. E' noto infatti che agli adempimenti fiscali dopo l'apertura della liquidazione giudiziale debba provvedere il curatore, sul quale si concentrano tutti i poteri gestori e di amministrazione del patrimonio sociale sottoposto alla liquidazione. Anche i predetti documenti r.g. n. 1196/2025 5 fiscali (dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IRAP, dichiarazioni Modello 770, dichiarazioni IVA) non hanno dunque alcuna valenza dimostrativa in ordine ai dati in essi riportati.
La residua documentazione contabile prodotta (libro giornale, libro degli inventari, mastrini contabili, registri IVA, elenco fatture) non è sufficiente a fornire prova del possesso dei requisiti della c.d. impresa minore, giacché da essa non sono ricavabili informazioni afferenti l'attivo patrimoniale e l'ammontare complessivo dei debiti.
Ne consegue che, non avendo la reclamante assolto al proprio onere probatorio, sancito dall'art. 121 CCII e non potendo questa Corte senz'altro supplire al mancato assolvimento di questo onere, non essendo stati raccolti dai documenti in atti elementi sufficienti a ritenere il mancato superamento delle soglie dimensionali, l'impugnazione deve essere respinta.
Segue la soccombenza la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n. 115/2002, per il pagamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il reclamo;
2) Condanna la società reclamante al pagamento in favore dei reclamati e delle spese di lite da questi anticipate, che Controparte_2 CP_3
liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del
15%, IVA e CPA come per legge;
3) Condanna la società reclamante al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite anticipate dalla curatela della liquidazione giudiziale, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie del
15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
r.g. n. 1196/2025 6 Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
22.10.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 1196/2025 7