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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/02/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 3701/2024
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione Civile, in persona del dott. Andrea Marchesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- ex art. 281 sexies c.p.c. - nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
assistiti e difesi dall'Avv. SOTTINI ADRIANO attori contro
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._4
ANDREOZZI GIOVANBATTISTA convenuto e
C.F. - P.Iva ), assistita e difesa dall'Avv. ANDREOZZI CP_2 P.IVA_1
GIOVANBATTISTA intervenuta
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 25/2/2025, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 25/03/2024 parte attrice ha dedotto quanto segue: i) di essere usufruttuario, quanto al sig. , e nude proprietarie pro quota (1/3) Parte_1
indivisa, quanto alle sig.re e dei beni immobili siti in Parte_2 Parte_3
Cologne (BS), via Kennedy 65, censiti al foglio 11, particella 4, sub 15 (cat. A/7), sub
16 (cat. A/7), sub 19 (cat. C/6) e sub 20 (cat. C/6), nonché dell'area urbana ad essi pertinenziale censita al foglio 11, particella 4, sub 14; ii) detti beni sono oggetto di procedura esecutiva immobiliare n. 314/2020; iii) nell'ambito di tale procedura il sig.
ha proposto opposizione ex art. 619 c.p.c. allegando di essere Controparte_1
proprietario del fondo di cui al foglio 11, particella 4, sub 14, avendolo acquisito per usucapione, o comunque di essere titolare di diritto di servitù pedonale e carraio sul ridetto fondo (in via alternativa, per maturata usucapione, per destinazione del padre di famiglia, per interclusione assoluta del preteso fondo dominante); iv) nonostante la rinuncia dell'opponente agli atti dell'opposizione, gli attori hanno promosso domanda di accertamento negativo delle avverse pretese al fine di escludere eventuali ricadute pregiudizievoli in fase di vendita all'asta.
Con comparsa in data 31/5/2024 si è costituito in giudizio il convenuto chiedendo dichiararsi l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda attorea per assoluta carenza di interesse e, comunque, respingersi le avverse pretese in quanto infondate con condanna ex art. 96 c.p.c..
Con atto di intervento in data 23/9/2024 si è costituita allegando di essere CP_2
stata dichiarata aggiudicataria, tra gli altri beni, dell'area di cui al foglio 11, mappale
4, sub 14 (doc. 1), sicché essa è divenuta titolare di un'aspettativa del diritto di proprietà su detto bene, con ciò privando definitivamente di interesse e legittimazione l'iniziativa attorea. Ha quindi chiesto il rigetto delle domande formulate dagli attori, con vittoria di spese e condanna ex art. 96 c.p.c..
Disposto lo scambio di memorie ex art. 171-ter c.p.c., all'udienza odierna, acquisito il decreto di trasferimento emesso il 3/12/2024, il Giudice ha riservato la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.. pag. 2/5 * * *
L'eccezione di carenza di interesse sollevata dalle parti convenuta e intervenuta è fondata e merita accoglimento.
L'azione di accertamento negativo delle pretese vantate dal sig. in sede CP_1
di opposizione ex art. 619 c.p.c. sull'area pertinenziale censita al foglio 11, particella
4, sub 14, presuppone infatti in capo a colui che agisce la titolarità “dell'interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa” (cfr.
Cass. Civ. n. 16162/2015).
Tale interesse deve pacificamente sussistere tanto al momento della domanda quanto al momento della decisione (cfr. Cass. Civ. n. 9201/2021, id. SS.UU. n. 10553/2017), ammettendosi tuttavia che detto requisito, qualificabile quale condizione dell'azione,
“possa anche non esservi all'inizio e possa sopravvenire nel corso del giudizio”.
Ebbene, nel caso in esame l'interesse ad agire, astrattamente sussistente all'epoca dell'introduzione del giudizio essendo gli attori rispettivamente usufruttuario e nude proprietarie del bene controverso, è in seguito definitivamente venuto meno a fronte della pronuncia del decreto di trasferimento dei suddetti beni in capo a CP_2
(cfr. deposito 28/1/2025), di talché gli attori non possono aspirare ad alcun risultato utile conseguibile esclusivamente attraverso il ricorso all'Autorità giudiziaria.
La sopravvenuta carenza di interesse impone l'adozione di una pronuncia di cessata materia del contendere. La Suprema Corte ha, infatti, specificato che: “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti
e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio” (cfr. Cass. Civ. n. 30251/2023). pag. 3/5 La sussistenza dei presupposti enucleati dalla giurisprudenza per l'adozione di una pronuncia di cessata materia del contendere trova conferma anche nella difesa della parte intervenuta la quale, pur essendo aggiudicataria del lotto, non ha inteso aderire alle domande attoree, ma ne ha chiesto il rigetto a riprova del fatto che non sussiste alcun residuo interesse alla pronuncia di accertamento negativo rispetto alle pretese fatte valere dal sig. sul fondo di cui al foglio 11, particella 4, sub 14. CP_1
Ciò comporta l'assorbimento dell'eccezione di improcedibilità per mancato previo esperimento della procedura di mediazione. È pur vero, infatti, che la parte convenuta ha tempestivamente sollevato la relativa eccezione con conseguente necessità per il
Giudice di assegnare il termine di cui all'art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010 (cfr. Cass.
Civ. n. 22805/2023), tuttavia nella fattispecie in esame tale adempimento frustrerebbe la stessa ratio deflattiva sottesa all'istituto.
Si tratterebbe, infatti, di sollecitare l'avvio di una fase di mediazione per dirimere una controversia rispetto alla quale è medio tempore venuto meno l'interesse ad agire e, quanto agli attori, la stessa legittimazione a promuovere la domanda.
Attesa la richiesta di condanna alla rifusione delle spese va esaminata, sia pure in via sommaria (cfr. C.d.S. n. 2208/2019), la cd. soccombenza virtuale.
In quest'ottica, la prospettazione attorea è apparsa infondata in quanto, da un lato, il sig. ha rinunciato alla pretesa usucapione del sub 14 (doc. 18), mentre, CP_1
quanto alla servitù, la stessa è stata individuata nell'ambito delle perizie espletate in fase esecutiva (doc. 11 pag. 34 e doc. 19 pagg. 10-11), di talché le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice quanto alla posizione del convenuto.
Quanto invece alla parte intervenuta, si rileva che, essendo la condizione dell'azione venuta a mancare in corso di causa, le spese di lite vanno compensate.
Deve essere, invece, respinta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. non ricorrendo i presupposti della mala fede o colpa grave solo genericamente allegati dall'istante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede: pag. 4/5 dichiara cessata la materia del contendere;
condanna gli attori, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in complessivi € 3.808,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio;
€ 1.204,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase di trattazione in cui
è assorbita la fase decisionale non avendo le parti svolto attività ulteriore);
compensa le spese di lite nei confronti della parte intervenuta;
rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.;
ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale n. 17563 Reg. generale - n. 12284 Reg. particolare, presentazione n. 47, del 23/4/2024, con esonero dal Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità.
Si comunichi.
Brescia, lì 25/02/2025.
Il Giudice
Andrea Marchesi
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 3701/2024
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione Civile, in persona del dott. Andrea Marchesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- ex art. 281 sexies c.p.c. - nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
assistiti e difesi dall'Avv. SOTTINI ADRIANO attori contro
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._4
ANDREOZZI GIOVANBATTISTA convenuto e
C.F. - P.Iva ), assistita e difesa dall'Avv. ANDREOZZI CP_2 P.IVA_1
GIOVANBATTISTA intervenuta
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 25/2/2025, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 25/03/2024 parte attrice ha dedotto quanto segue: i) di essere usufruttuario, quanto al sig. , e nude proprietarie pro quota (1/3) Parte_1
indivisa, quanto alle sig.re e dei beni immobili siti in Parte_2 Parte_3
Cologne (BS), via Kennedy 65, censiti al foglio 11, particella 4, sub 15 (cat. A/7), sub
16 (cat. A/7), sub 19 (cat. C/6) e sub 20 (cat. C/6), nonché dell'area urbana ad essi pertinenziale censita al foglio 11, particella 4, sub 14; ii) detti beni sono oggetto di procedura esecutiva immobiliare n. 314/2020; iii) nell'ambito di tale procedura il sig.
ha proposto opposizione ex art. 619 c.p.c. allegando di essere Controparte_1
proprietario del fondo di cui al foglio 11, particella 4, sub 14, avendolo acquisito per usucapione, o comunque di essere titolare di diritto di servitù pedonale e carraio sul ridetto fondo (in via alternativa, per maturata usucapione, per destinazione del padre di famiglia, per interclusione assoluta del preteso fondo dominante); iv) nonostante la rinuncia dell'opponente agli atti dell'opposizione, gli attori hanno promosso domanda di accertamento negativo delle avverse pretese al fine di escludere eventuali ricadute pregiudizievoli in fase di vendita all'asta.
Con comparsa in data 31/5/2024 si è costituito in giudizio il convenuto chiedendo dichiararsi l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda attorea per assoluta carenza di interesse e, comunque, respingersi le avverse pretese in quanto infondate con condanna ex art. 96 c.p.c..
Con atto di intervento in data 23/9/2024 si è costituita allegando di essere CP_2
stata dichiarata aggiudicataria, tra gli altri beni, dell'area di cui al foglio 11, mappale
4, sub 14 (doc. 1), sicché essa è divenuta titolare di un'aspettativa del diritto di proprietà su detto bene, con ciò privando definitivamente di interesse e legittimazione l'iniziativa attorea. Ha quindi chiesto il rigetto delle domande formulate dagli attori, con vittoria di spese e condanna ex art. 96 c.p.c..
Disposto lo scambio di memorie ex art. 171-ter c.p.c., all'udienza odierna, acquisito il decreto di trasferimento emesso il 3/12/2024, il Giudice ha riservato la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.. pag. 2/5 * * *
L'eccezione di carenza di interesse sollevata dalle parti convenuta e intervenuta è fondata e merita accoglimento.
L'azione di accertamento negativo delle pretese vantate dal sig. in sede CP_1
di opposizione ex art. 619 c.p.c. sull'area pertinenziale censita al foglio 11, particella
4, sub 14, presuppone infatti in capo a colui che agisce la titolarità “dell'interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa” (cfr.
Cass. Civ. n. 16162/2015).
Tale interesse deve pacificamente sussistere tanto al momento della domanda quanto al momento della decisione (cfr. Cass. Civ. n. 9201/2021, id. SS.UU. n. 10553/2017), ammettendosi tuttavia che detto requisito, qualificabile quale condizione dell'azione,
“possa anche non esservi all'inizio e possa sopravvenire nel corso del giudizio”.
Ebbene, nel caso in esame l'interesse ad agire, astrattamente sussistente all'epoca dell'introduzione del giudizio essendo gli attori rispettivamente usufruttuario e nude proprietarie del bene controverso, è in seguito definitivamente venuto meno a fronte della pronuncia del decreto di trasferimento dei suddetti beni in capo a CP_2
(cfr. deposito 28/1/2025), di talché gli attori non possono aspirare ad alcun risultato utile conseguibile esclusivamente attraverso il ricorso all'Autorità giudiziaria.
La sopravvenuta carenza di interesse impone l'adozione di una pronuncia di cessata materia del contendere. La Suprema Corte ha, infatti, specificato che: “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti
e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio” (cfr. Cass. Civ. n. 30251/2023). pag. 3/5 La sussistenza dei presupposti enucleati dalla giurisprudenza per l'adozione di una pronuncia di cessata materia del contendere trova conferma anche nella difesa della parte intervenuta la quale, pur essendo aggiudicataria del lotto, non ha inteso aderire alle domande attoree, ma ne ha chiesto il rigetto a riprova del fatto che non sussiste alcun residuo interesse alla pronuncia di accertamento negativo rispetto alle pretese fatte valere dal sig. sul fondo di cui al foglio 11, particella 4, sub 14. CP_1
Ciò comporta l'assorbimento dell'eccezione di improcedibilità per mancato previo esperimento della procedura di mediazione. È pur vero, infatti, che la parte convenuta ha tempestivamente sollevato la relativa eccezione con conseguente necessità per il
Giudice di assegnare il termine di cui all'art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010 (cfr. Cass.
Civ. n. 22805/2023), tuttavia nella fattispecie in esame tale adempimento frustrerebbe la stessa ratio deflattiva sottesa all'istituto.
Si tratterebbe, infatti, di sollecitare l'avvio di una fase di mediazione per dirimere una controversia rispetto alla quale è medio tempore venuto meno l'interesse ad agire e, quanto agli attori, la stessa legittimazione a promuovere la domanda.
Attesa la richiesta di condanna alla rifusione delle spese va esaminata, sia pure in via sommaria (cfr. C.d.S. n. 2208/2019), la cd. soccombenza virtuale.
In quest'ottica, la prospettazione attorea è apparsa infondata in quanto, da un lato, il sig. ha rinunciato alla pretesa usucapione del sub 14 (doc. 18), mentre, CP_1
quanto alla servitù, la stessa è stata individuata nell'ambito delle perizie espletate in fase esecutiva (doc. 11 pag. 34 e doc. 19 pagg. 10-11), di talché le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice quanto alla posizione del convenuto.
Quanto invece alla parte intervenuta, si rileva che, essendo la condizione dell'azione venuta a mancare in corso di causa, le spese di lite vanno compensate.
Deve essere, invece, respinta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. non ricorrendo i presupposti della mala fede o colpa grave solo genericamente allegati dall'istante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede: pag. 4/5 dichiara cessata la materia del contendere;
condanna gli attori, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in complessivi € 3.808,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio;
€ 1.204,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase di trattazione in cui
è assorbita la fase decisionale non avendo le parti svolto attività ulteriore);
compensa le spese di lite nei confronti della parte intervenuta;
rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.;
ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale n. 17563 Reg. generale - n. 12284 Reg. particolare, presentazione n. 47, del 23/4/2024, con esonero dal Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità.
Si comunichi.
Brescia, lì 25/02/2025.
Il Giudice
Andrea Marchesi
pag. 5/5