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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 27/05/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2620/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 2620/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIURLI NICOLA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHI Controparte_1 C.F._2
ALBERTO
Cpn l'intervento del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dalla coniuge, , con la quale aveva contratto matrimonio in Controparte_1
Senerchia (AV), con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Senerchia (AV), Anno
1979, Parte II, Serie A, n°5 e dall'unione con la quale erano nati i figli, , il 26 agosto 1980 e Per_1
, il 19 dicembre 1983. Per_2
Allegava il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerlo ad introdurre il presente giudizio di separazione personale, in seno al quale domandava pronunciarsi solamente sullo status, senza condizioni accessorie.
In data 17 dicembre 2024, si costituiva in giudizio , nulla opponendo alla pronunzia Controparte_1
di separazione personale ma domandando, in via riconvenzionale, riconoscersi un assegno di mantenimento in suo favore pari ad € 350,00 mensili, più Istat. A seguito di un rinvio in pendenza di trattative, all'udienza del 22 maggio 2025 le parti raggiungevano un accordo per la soluzione bonaria della presente vicenda e la causa, pertanto, veniva rimessa al
Collegio senza termini.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico, risolvendosi, essenzialmente, nella sola richiesta di separazione personale.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 Controparte_1
in matrimonio in Senerchia (AV), il 26 agosto 1979, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Senerchia (AV), Anno 1979, Parte II, Serie A, n°5, alle seguenti condizioni:
1) Le parti dichiarano reciprocamente di rinunciare a qualsivoglia forma di contributo al mantenimento.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 27/05/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 2620/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIURLI NICOLA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHI Controparte_1 C.F._2
ALBERTO
Cpn l'intervento del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dalla coniuge, , con la quale aveva contratto matrimonio in Controparte_1
Senerchia (AV), con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Senerchia (AV), Anno
1979, Parte II, Serie A, n°5 e dall'unione con la quale erano nati i figli, , il 26 agosto 1980 e Per_1
, il 19 dicembre 1983. Per_2
Allegava il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerlo ad introdurre il presente giudizio di separazione personale, in seno al quale domandava pronunciarsi solamente sullo status, senza condizioni accessorie.
In data 17 dicembre 2024, si costituiva in giudizio , nulla opponendo alla pronunzia Controparte_1
di separazione personale ma domandando, in via riconvenzionale, riconoscersi un assegno di mantenimento in suo favore pari ad € 350,00 mensili, più Istat. A seguito di un rinvio in pendenza di trattative, all'udienza del 22 maggio 2025 le parti raggiungevano un accordo per la soluzione bonaria della presente vicenda e la causa, pertanto, veniva rimessa al
Collegio senza termini.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico, risolvendosi, essenzialmente, nella sola richiesta di separazione personale.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 Controparte_1
in matrimonio in Senerchia (AV), il 26 agosto 1979, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Senerchia (AV), Anno 1979, Parte II, Serie A, n°5, alle seguenti condizioni:
1) Le parti dichiarano reciprocamente di rinunciare a qualsivoglia forma di contributo al mantenimento.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 27/05/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina