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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/12/2025, n. 3968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3968 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Sezione I civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Enrica de Sire - Presidente
2) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Giudice est.
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di R.G. n. 2283 / 2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale
PROMOSSO DA
(nata in [...] il [...] ), rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1
ZE NG in forza di procura in atti
RICORRENTE
E
(nato in [...] il [...] ) rapp.to e difeso Controparte_1 dall'avv. NAPOLETANO GIUSEPPINA e in forza di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/06/2025 ha chiesto che fosse pronunciata la Parte_1 separazione dal coniuge , con cui aveva contratto matrimonio Napoli il Controparte_1
07/08/1997 in e dalla cui unione sono nati due figli: , nato a [...] il Persona_1
11.10.2002 e nata a [...] il [...], entrambi studenti. Per_2
Regolarmente si costituiva in giudizio , il quale non si è opposto alla Controparte_1 pronuncia di separazione. Preso poi atto della impossibilità della riconciliazione, il G.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status e riserva di rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio.
*
Tanto premesso in punto di fatto, il Collegio ritiene di dover pronunciare la separazione tra le parti, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, nonché dal comportamento processuale delle parti, l'impossibilità di giungere ad una conciliazione.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Quanto ai provvedimenti accessori, sulla scorta delle conclusioni rese dalle parti, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice istruttore, ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) Pronuncia la separazione tra (nata a [...] il [...] ) Parte_1
e (nato a [...] il [...] ) in Napoli Controparte_1 il 07/08/1997 (Atto n. 95 Parte I del Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 1997 );
2) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l' annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
3) Rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
4) Spese al definitivo.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 18.12.2025.
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica de Sire