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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/04/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1544/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Luisa Poppi Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 1544/2024 promosso da:
(C.F. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. SS Sottili del foro di Reggio Emilia, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Guastalla (RE) alla via Passerini n. 9;
APPELLANTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
HI (PR) in via Wagner n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Zeppelli del foro di
Modena, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Modena alla via Cesena n. 51;
APPELLATA
Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1189/2024 del 19.07.2024, pubblicata in data 18.09.2024, del Tribunale di Parma, avente ad oggetto divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti nella discussione;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 12.05.2023 dinanzi al Tribunale di Parma, il Sig. Parte_1
premesso di avere contratto matrimonio concordatario con a HI (PR) in Controparte_1
data 18.02.2006, che dall'unione matrimoniale erano nati i figli il 18.05.2006 e SS in Per_1 data 26.06.2010, che, dopo anni di serena convivenza, venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi decidevano di separarsi, che con decreto emesso in data 14.09.2021 erano omologate dal Tribunale di
Parma le condizioni di separazione consensuale ove si prevedevano l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre alla quale era assegnata la casa familiare di HI e regolamentazione degli incontri e visite del padre ai figli, e un contributo mensile al mantenimento dei figli da versarsi da parte del padre pari ad € 1.000,00, oltre il 50% delle spese straordinarie e che dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale il ricorrente non si era riconciliato con la moglie, neppure temporaneamente, avendo i coniugi mantenuto le rispettive residenze in luoghi diversi, tutto ciò premesso, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la Sig.ra con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di HI di provvedere alla trascrizione CP_1
della sentenza sui pubblici registri anagrafici. Insisteva inoltre per una collocazione paritetica, a settimane alterne, dei figli minori presso i genitori con conseguente revoca della contribuzione a suo carico.
Emesso decreto ex art. 473-bis.14 c.p.c., si costituiva in data 28.07.2023 la Sig.ra Controparte_1
nulla opponendo alla pronuncia relativa al vincolo matrimoniale, chiedendo invece la conferma sia delle modalità di frequentazione padre-figli minori, sia dell'assegno mensile posto a carico dello stesso.
Regolarmente depositate le memorie di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c., alla prima udienza celebratasi in data
27.09.2023 alla quale comparivano entrambe le parti, il tentativo di conciliazione dava esito negativo. Con ordinanza emessa in data 11.10.2023, il Giudice relatore delegato confermava le condizioni che avevano regolamentato la separazione personale tra i coniugi quanto al regime di affidamento e collocazione dei minori nonché contribuzione economica del padre al loro mantenimento, disponendo l'audizione dei minori Per_1
e SS. All'udienza allo scopo fissata e svoltasi in data 22.11.2023 erano dunque sentiti i due minori.
La causa veniva istruita tramite produzione documentale. Con provvedimento emesso il 23.02.2024, all'esito dell'udienza del 19.02.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, il giudice relatore rinviava il procedimento per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte ed eventuali integrazioni documentali, di comparse conclusionali e memorie di replica. All'udienza allo scopo fissata e svoltasi il 15.05.2024, le parti si riportavano ai rispettivi atti e alle proprie istanze, insistendo per il loro accoglimento e il Giudice relatore delegato si riservava di riferire al
Collegio.
2 Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 1189/2024 del 18.09.2024, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a HI (PR) in data 18.02.2006 da ed Parte_1 CP_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di tale Comune di procedere all'annotazione della
[...]
sentenza nel registro degli atti di matrimonio, affidava il figlio minore SS ad entrambi i genitori, secondo la disciplina propria dell'affido condiviso, con collocazione abitativa prevalente presso la madre alla quale era assegnata la casa familiare di HI (PR), via Wagner n. 5 (di proprietà di entrambi i coniugi), e regolamentazione visite del padre e tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore secondo l'attuale calendarizzazione, tenuto conto al riguardo delle risultanze dell'ascolto del minore, e poneva a carico del l'obbligo di corrispondere entro il 15 di ogni mese un assegno mensile a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento dei due figli di complessivi € 1.000,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat e da versarsi quanto ad € 850,00 tramite bonifico bancario alla quanto ad € 100,00 (€ 50,00 a ciascun CP_1 figlio) con bonifici bancari intestati rispettivamente ad SS e a e quanto ad € 50,00 (€ 25,00 Per_1
a figlio) con bonifici bancari intestati sempre ai due figli, oltre il 50% delle spese straordinarie da sostenersi per i minori, attribuiva per l'intero l'assegno unico al genitore collocatario (circa € 50,00 mensili) e condannava il ricorrente a rifondere ad le spese del giudizio liquidate in € Parte_2 Controparte_1
5.077,00 per compenso professionale, oltre ad oneri di legge.
2.- Con appello depositato in data 18.10.2024, il Sig. ha impugnato detta sentenza Parte_2
chiedendone la parziale riforma, ritenendo la decisione del Tribunale di Parma ingiusta e meritevole di censura in ordine agli aspetti economici, in particolare laddove è stato posto a suo carico l'obbligo di versare contributo mensile per il mantenimento dei figli di € 1.000,00 e nella parte in cui è stata disposta la sua condanna alle spese di lite.
In primo luogo, l'appellante si duole di una errata ricostruzione logico-giuridica e di una omissione da parte del Giudice di prime cure di valutazione di elementi di fatto determinanti. Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Parma, la ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali delle parti non sarebbe certamente attendibile posto che nelle repliche la parte ricorrente esponeva e documentava il transito di ingenti somme negli estratti conto della di cui nulla di preciso è dato sapere. La resistente, ad avviso del CP_1
non avrebbe depositato tutta la documentazione necessaria e richiesta dal giudice nel decreto di Parte_1
fissazione di udienza e dal codice di rito allorquando si controverta di contributo economico per il coniuge o per i figli. Pertanto, se solo una parte ha correttamente adempiuto alla richiesta e l'altra no, il giudice dovrebbe dare conto nella motivazione dell'avvenuta valutazione del contegno processuale della parte inadempiente.
Deduce poi l'odierno appellante, quale secondo motivo di gravame, una erronea valutazione dei criteri indicati dall'art. 337-ter c.c. al fine di determinare la misura dell'assegno periodico da versare per il mantenimento dei figli. Non sarebbe corretto infatti quanto ritenuto dal Giudice di primo grado allorquando afferma che la retribuzione mensile del sarebbe, sia pur leggermente, aumentata;
una tale circostanza sarebbe Parte_1
3 smentita dal calcolo della media dei cedolini versati in atti. Inoltre nel considerare la retribuzione dei genitori, si sarebbero dovuti valutare non solo i prospetti paga ma anche le Certificazioni Uniche annuali (C.U.) che documentano introiti da lavoro non riportati negli unici documenti valutati dal giudicante. Ma vi sarebbe di più: il Giudice di prime cure avrebbe dovuto tenere in debito conto la complessiva situazione economico- reddituale delle parti e dunque non solo le retribuzioni, ma anche i conti correnti, i risparmi, le polizze assicurative nonché il vantaggio economico per l'assegnatario della casa familiare. La somma che attualmente il deve corrispondere sarebbe troppo elevata, anche con riferimento alle tabelle con le Parte_1
quantificazioni predisposte dai vari Tribunali. Secondo la prospettazione difensiva dell'appellante, l'assegno per i minori deve essere ricalcolato tenendo conto di criteri oggettivi, prescritti dalla legge e valutando come argomento di prova la mancata produzione da parte della di tutta la documentazione necessaria. A CP_1
ciò aggiungasi sia il fatto che in sede separativa il pur di giungere ad un accordo che riguardasse Parte_1
anche gli orari di visita ai minori, accettava la corresponsione di somme evidentemente maggiori di quelle che un giudice avrebbe quantificato nell'ambito di un giudizio contenzioso, sia la circostanza che se le esigenze dei figli si ritengono implicitamente aumentate con l'età, allora le aumentate spese straordinarie restano comunque a carico del padre nella misura del 50%. Per quanto concerne il capo della sentenza relativo alle spese processuali, rileva l'appellante come il Giudice di prime cure adotti il principio della soccombenza pur a fronte di una violazione da parte della resistente ei doveri di lealtà e probità, non avendo prodotto CP_1
tutta la documentazione necessaria.
Tanto dedotto, chiede alla Corte, in riforma della sentenza n. 1189/2024 emessa dal Parte_1
Tribunale di Modena in data 13.09.2024, di:
• “Ridurre il contributo al mantenimento dei figli a carico del ricorrente nella somma che sarà ritenuta di giustizia”;
• “Accertata e dichiarata la violazione dell'art. 473-bis.18 c.p.c., condannare alle spese Controparte_1
processuali del primo e secondo grado e nel caso di mancata condanna della resistente alla corresponsione delle spese processuali di primo e secondo grado, disporne la compensazione”.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 13.01.2025, si è costituita la Sig.ra la quale - Controparte_1
dopo avere fatto rilevare come il Sig. impugnando la sentenza del Tribunale di Parma Parte_2
solo in relazione al mantenimento stabilito in favore dei figli e alla condanna alle spese, abbia implicitamente prestato acquiescenza all'affidamento e collocazione del figlio minore e ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori nella misura del 50% ciascuno - ha contestato decisamente l'avverso gravame chiedendone il rigetto in quanto manifestamente infondato. Secondo l'appellata, la sentenza di primo grado avrebbe ricostruito in modo ineccepibile la situazione familiare ed economica delle parti, prendendo in considerazione tutti gli elementi fattuali e le allegazioni fornite dalle parti ed emerse da un'istruttoria piena ed esaustiva, espletata nei modi e nei limiti richiesti dalle parti nei termini ex lege concessi, il provvedimento impugnato
4 sarebbe privo di vizi logico-giuridici o motivazionali di talché dovrebbe essere confermato con conseguente condanna alle spese Quanto al primo motivo di appello, osserva la come il Giudice di prime cure CP_1
abbia, mediante le allegazioni e produzioni documentali delle parti, effettuato un'attenta analisi nonché un dettagliato confronto delle dichiarazioni dei redditi, dei conti correnti e dei prospetti paga del ricorrente e della resistente dalla quale sarebbe emerso che il percepisce una retribuzione aumentata sia pur di poco Parte_1
rispetto al tempo della separazione e tenuto conto degli esborsi a suo carico ha mantenuto un saldo positivo dei propri investimenti e che la ha visto migliorata la propria situazione economica per il nuovo CP_1 inquadramento. A differenza di quanto sostenuto dall'appellante, risulterebbe evidente che la decisione a cui
è giunto il Giudice di prime cure non è il frutto di una errata nonché superficiale valutazione dei dati patrimoniali e reddituali dei coniugi ovvero di una omessa produzione documentale imputabile alla convenuta, bensì del fatto che la richiesta di revoca e/o di riduzione del contributo al mantenimento da porsi in favore di ed SS, contributo concordato in separazione, risultava del tutto infondata vista l'età ed i Per_1
prevalenti tempi di permanenza dei ragazzi presso la madre collocataria, come attestatati dal piano genitoriale depositato. A confutazione della tesi avversaria circa la violazione da parte della convenuta dell'art. 473-bis.18
c.p.c., fa rimarcare la parte appellata di non avere celato nulla della propria condizione economica, vista l'ampia e dettagliata documentazione versata in atti nel corso del giudizio di primo grado, e ciò nella comparsa di costituzione e nella successiva memoria ex art. 473-bis.17. Peraltro, mai il avrebbe avanzato Parte_1
richiesta ex art. 210 c.p.c. nel corso del primo grado di giudizio: del tutto inutile e pretestuoso sarebbe quindi chiedersi ora perché il Giudice di prime cure non abbia disposto in tal senso, risultando presumibile dedurre che per il predetto Giudicante fossero del tutto sufficienti ed attendibili i documenti depositati dalla CP_1
Privo di pregio, ad avviso dell'appellata, si rileva anche il secondo motivo di appello. Non solo infatti la retribuzione del non sarebbe peggiorata ma, anzi, leggermente aumentata ma anche, ad oggi, non Parte_1
sarebbero emerse circostanze tali da rendere modificata in peius la condizione economica dell'appellante tanto da dover rimodulare il mantenimento stabilito in € 1.000,00 il quale, da attenta valutazione effettuata dal
Giudice di prime cure, con riferimento a quanto stabilito dall'art. 337 ter c.c., risulterebbe del tutto coerente ed in linea con la maggioritaria giurisprudenza al riguardo. Vista l'età dei ragazzi, aumentati gli oneri legati alla crescita di ed SS, i quali hanno diritto di mantenere inalterato il loro tenore di vita anche Per_1
in caso di divorzio dei genitori, secondo l'appellata appare equo il permanere dell'importo del mantenimento per i ragazzi stabilito in sede separativa.
Corretta ed esente da censure anche la statuizione sulle spese di lite operata in primo grado. Il Tribunale di
Parma ha evidentemente disatteso le considerazioni svolte da controparte con riferimento ad un comportamento processuale scorretto e in violazione dell'art. 473-bis.18 c.p.c. asseritamente tenuto dalla convenuta.
Tanto premesso, l'appellata domanda quindi alla Corte di Appello di volere accogliere le seguenti conclusioni:
5 ● “Respingere integralmente e in ogni sua parte l'appello proposto da nei confronti Parte_3
della Sentenza n. 1189/2024 del 13.09.2024 emessa dal Tribunale di Parma, dott. Nicola Sinisi, pubblicata in data 18.09.2024, pronunciata nella causa civile di primo grado n. R.G. 1790/2023;
● “Conseguentemente, confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 1189/2024 emessa dal Tribunale di Parma in data 13.09.2024…..”;
● “Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio”.
4.- All'udienza del 17 aprile 2025, le parti si sono riportate ai propri atti e alle rispettive istanze, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
5.- Ciò premesso in punto allo svolgimento del processo, per quanto riguarda il primo e secondo motivo di gravame con i quali l'appellante si duole di una omessa valutazione di elementi fattuali e di una errata applicazione dei criteri indicati dall'art. 337 ter c.c. da parte del Giudice di prime cure, reputa la Corte come gli stessi possano essere esaminati congiuntamente, afferendo in buona sostanza alla questione del contributo mensile al mantenimento dei figli posto a carico del padre e agli elementi di fatto, produzioni documentali e criteri previsti dalla legge per la sua determinazione. In primo luogo giova osservare, quanto alla dedotta violazione dell'art. 473-bis.18 c.p.c. da parte della posta alla base sia del primo motivo di appello CP_1
che del terzo sulla condanna alle spese, come tale deduzione non colga nel segno e vada pertanto disattesa. La convenuta ha infatti regolarmente depositato nel corso del giudizio di primo grado i documenti necessari e prescritti dal codice civile ovvero le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, la documentazione comprovante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati ovvero di quote sociali nonché gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari. Occorre poi rilevare che le doglianze dell'appellante in merito al mancato esperimento di una indagine da svolgersi anche tramite ordine ex art. 210 c.p.c. si rivelano infondate per un duplice ordine di motivi: il primo di natura rituale posto che l'odierno appellante né nel ricorso introduttivo, né nelle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c. ha avanzato la richiesta di eseguire tale indagine istruttoria, il secondo di natura più sostanziale e derivante dalla circostanza che, considerate ed analizzate le risultanze di causa, come si dirà meglio in seguito, emergevano, come rilevato dal Giudice di prime cure, i dati patrimoniali e reddituali necessari per una ricostruzione adeguata della situazione economica delle parti.
Ancora, quanto ai transiti di somme di denaro di importo non trascurabile nei conti correnti della parte convenuta, la stessa ne fornisce una credibile giustificazione legata alla esecuzione di lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico della casa già familiare usufruendo del c.d. bonus 110, circostanza, questa, non oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente. Come noto, inoltre, nell'ambito dei giudizi di separazione e divorzio, le condizioni economiche dei genitori cui deve guardarsi per la determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento per i figli non devono essere necessariamente accertate mediante una rigorosa comparazione dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (vedasi, Cass. civ. sez. VI-I 28.03.2019 n.
6 8744, Cass. civ. Sez. VI- I, 15.11.2016 n. 23263, Cass. civ. Sez. I 06.06.2013 n. 14336), valutata congiuntamente agli altri criteri indicati dall'art. 337 ter codice civile. Ciò posto in ordine alla documentazione prodotta ed esaminata in primo grado, opportunamente il Tribunale di Parma ha preliminarmente rilevato come, al tempo dell'accordo di separazione, il impiegato presso la banca con qualifica Parte_1 CP_2 di “quadro direttivo liv. 3, percepisse una retribuzione di circa € 3.150 al mese e la impiegata presso CP_1
la banca con medesima qualifica, uno stipendio mensile di circa € 2.500/2.600 mentre nel Controparte_3
giudizio di divorzio, sulla base degli estratti del conto corrente e dei prospetti paga allegati dalle parti, il ricorrente, rimasto nel precedente inquadramento, abbia goduto di introiti mensili di € 3.250,00 tra settembre e novembre 2022 e di € 3.203 tra gennaio e marzo 2023 e la resistente, dopo un miglioramento dell'inquadramento lavorativo, essendo divenuta “quadro direttivo liv. 4”, abbia ricevuto uno stipendio mensile tra gennaio e maggio 2023 di circa € 3.400, in agosto di € 2.793.
Proprio muovendo da siffatto incremento di entrata lavorativa mensile per la convenuta, l'odierno appellante ha chiesto di “ridurre il contributo al mantenimento a carico del ricorrente della somma che sarà ritenuta di giustizia tenendo conto che allo stato, come documentato, gli rimangono a disposizione per il proprio mantenimento ed i propri fabbisogni personali circa € 470,00 mensili”. Come correttamente argomentato e ritenuto dal Giudice di prime cure, trattasi di domanda che non merita accoglimento. In primis, devono essere svolte due considerazioni: la prima è che l'eventuale miglioramento delle condizioni economiche del genitore collocatario dei figli va a vantaggio dei figli medesimi, non potendo evidentemente andare a detrimento di questi, diminuendo per ciò solo l'importo del contributo mensile posto a carico dell'altro genitore, in assenza di diminuzione dei suoi redditi, la seconda è che il nel calcolare la somma che gli resta a Parte_1
disposizione per il proprio mantenimento, include anche spese c.d. “ordinarie” in quanto tali, gravanti, anche sulla quali oneri condominiali, bollette per utenze e assicurazione obbligatoria autoveicolo. Ora, le CP_1
complessive condizioni economico-reddituali del sono rimaste sostanzialmente immutate dal tempo Parte_1
della separazione. La retribuzione percepita non solo non è diminuita ma è anzi, sia pur leggermente, aumentata, gli oneri mensili sono rimasti gli stessi ovvero la rata mensile del mutuo ipotecario relativo alla casa già familiare pari ad € 415,00 che andrà a scadere nel marzo 2026 e il canone per l'immobile condotto in locazione di € 800,00 mensili, e gli investimenti in titoli mantengono saldo positivo (€ 33.658 al 30.09.2022 ed € 43.484 al 31.03.2023). A conclusioni non dissimili si perviene analizzando le dichiarazioni dei redditi versate in atti dalle quali risulta che il Sig. ha percepito nell'anno di imposta 2019 un reddito lordo Parte_1 di € 67.500,68 con ritenuta Irpef di € 21.978, nell'anno di imposta 2020 un reddito lordo pari ad € 68.376,40, nell'anno di imposta 2021 un reddito lordo di € 65.293,35 e nell'anno di imposta 2022 un reddito lordo pari ad € 88.300,30, con ritenuta Irpef di € 30.837, reddito annuale, questo, superiore rispetto ai precedenti in ragione di un premio aziendale che “viene eventualmente riconosciuto ogni 4 anni solo al raggiungimento del piano industriale, quindi provento non certo”. Di par suo, l'appellata madre ha documentato redditi lordi di €
7 61.823,90 con ritenuta Irpef di € 19.375,00 per l'anno di imposta 2020, di € 48.672,00 per l'anno di imposta
2021 e di € 68.306 con ritenuta Irpef di € 22.211 per l'anno di imposta 2022. Peraltro, è lo stesso appellante ad affermare che “dalla media dei rispettivi ultimi 3 CUD emerge che il reddito mensile netto del è Parte_1
di 3.784 euro mentre per la di 3.262 euro….” evidenziando in ogni caso che il calcolo del reddito CP_1
medio della tiene conto anche degli anni in cui percepiva una retribuzione minore. A fronte di una CP_1
situazione economica del sostanzialmente invariata, non sussistono ragioni per disporre una Parte_1 riduzione dell'assegno mensile posto a carico dell'appellante, contributo che, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale di Parma anche con riferimento ai criteri indicati dall'art. 337 ter c.c., è del tutto congruo ed in linea con la prevalente giurisprudenza di legittimità che in più occasioni ha avuto modo di affermare che “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell' art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con
l'assunzione del pagamento delle c.d. spese straordinarie, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (così si è espressa Cass. civ. Sez. I, 29.04.2022 n. 13664) e che
“L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza….” (vedasi Cass. civ. Sez. I,
11.12.2023, n. 34382). Applicando tali principi alla fattispecie in esame, condivisibilmente il Giudice di prime cure ha rilevato che, pur a fronte dell'insorgenza di maggiori oneri e spese legate alla crescita dei figli, ora di
18 e 14 anni, i quali hanno diritto al mantenimento del pregresso tenore di vita in caso di separazione o divorzio dei genitori, la madre, a fronte dell'incremento del proprio reddito mensile, non ha chiesto alcun aumento della contribuzione mensile posta a carico del padre. Detto contributo mensile peraltro risulta tenere conto oltre che dell'età dei ragazzi e delle loro esigenze di vita, del pregresso tenore di vita in costanza di convivenza con entrambi i genitori e delle risorse economiche di entrambi i genitori, anche dei tempi di permanenza presso ciascun genitore (collocazione prevalente presso la madre) e della valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ognuno dei genitori Ne deriva quindi che i primi due motivi di appello non sono accoglibili e vanno rigettati.
Parimenti non merita accoglimento pure il terzo motivo di gravame in ordine alla disposta condanna alle spese processuali, non ravvisandosi alcun motivo per una loro compensazione anche parziale, stante la soccombenza del ricorrente e non sussistendo alcuna violazione dei doveri di lealtà e probità da parte della CP_1
8 Conclusivamente, l'appello proposto da deve essere rigettato, con conseguente integrale Parte_1
conferma della sentenza impugnata.
Il totale rigetto dell'appello induce a non discostarsi dal criterio della soccombenza in punto a spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, all'assenza di attività istruttoria e di trattazione e alla ridotta attività per la fase decisionale, stante l'assenza di difese conclusive scritte (dunque, valore indeterminabile - complessità bassa, importo medio per le fasi di studio ed introduttiva e minimo per quella decisionale).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi
Cass. Civ. Sez. Un. n. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I - RESPINGE l'appello proposto da;
Parte_1
II - CONDANNA l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata Parte_1
, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.211,00, oltre al 15% rimborso Controparte_1 forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
III - DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
17.04.2025.
Il Presidente
(Dott.ssa Luisa Poppi)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Luisa Poppi Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 1544/2024 promosso da:
(C.F. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. SS Sottili del foro di Reggio Emilia, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Guastalla (RE) alla via Passerini n. 9;
APPELLANTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
HI (PR) in via Wagner n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Zeppelli del foro di
Modena, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Modena alla via Cesena n. 51;
APPELLATA
Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1189/2024 del 19.07.2024, pubblicata in data 18.09.2024, del Tribunale di Parma, avente ad oggetto divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti nella discussione;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 12.05.2023 dinanzi al Tribunale di Parma, il Sig. Parte_1
premesso di avere contratto matrimonio concordatario con a HI (PR) in Controparte_1
data 18.02.2006, che dall'unione matrimoniale erano nati i figli il 18.05.2006 e SS in Per_1 data 26.06.2010, che, dopo anni di serena convivenza, venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi decidevano di separarsi, che con decreto emesso in data 14.09.2021 erano omologate dal Tribunale di
Parma le condizioni di separazione consensuale ove si prevedevano l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre alla quale era assegnata la casa familiare di HI e regolamentazione degli incontri e visite del padre ai figli, e un contributo mensile al mantenimento dei figli da versarsi da parte del padre pari ad € 1.000,00, oltre il 50% delle spese straordinarie e che dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale il ricorrente non si era riconciliato con la moglie, neppure temporaneamente, avendo i coniugi mantenuto le rispettive residenze in luoghi diversi, tutto ciò premesso, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la Sig.ra con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di HI di provvedere alla trascrizione CP_1
della sentenza sui pubblici registri anagrafici. Insisteva inoltre per una collocazione paritetica, a settimane alterne, dei figli minori presso i genitori con conseguente revoca della contribuzione a suo carico.
Emesso decreto ex art. 473-bis.14 c.p.c., si costituiva in data 28.07.2023 la Sig.ra Controparte_1
nulla opponendo alla pronuncia relativa al vincolo matrimoniale, chiedendo invece la conferma sia delle modalità di frequentazione padre-figli minori, sia dell'assegno mensile posto a carico dello stesso.
Regolarmente depositate le memorie di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c., alla prima udienza celebratasi in data
27.09.2023 alla quale comparivano entrambe le parti, il tentativo di conciliazione dava esito negativo. Con ordinanza emessa in data 11.10.2023, il Giudice relatore delegato confermava le condizioni che avevano regolamentato la separazione personale tra i coniugi quanto al regime di affidamento e collocazione dei minori nonché contribuzione economica del padre al loro mantenimento, disponendo l'audizione dei minori Per_1
e SS. All'udienza allo scopo fissata e svoltasi in data 22.11.2023 erano dunque sentiti i due minori.
La causa veniva istruita tramite produzione documentale. Con provvedimento emesso il 23.02.2024, all'esito dell'udienza del 19.02.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, il giudice relatore rinviava il procedimento per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte ed eventuali integrazioni documentali, di comparse conclusionali e memorie di replica. All'udienza allo scopo fissata e svoltasi il 15.05.2024, le parti si riportavano ai rispettivi atti e alle proprie istanze, insistendo per il loro accoglimento e il Giudice relatore delegato si riservava di riferire al
Collegio.
2 Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 1189/2024 del 18.09.2024, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a HI (PR) in data 18.02.2006 da ed Parte_1 CP_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di tale Comune di procedere all'annotazione della
[...]
sentenza nel registro degli atti di matrimonio, affidava il figlio minore SS ad entrambi i genitori, secondo la disciplina propria dell'affido condiviso, con collocazione abitativa prevalente presso la madre alla quale era assegnata la casa familiare di HI (PR), via Wagner n. 5 (di proprietà di entrambi i coniugi), e regolamentazione visite del padre e tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore secondo l'attuale calendarizzazione, tenuto conto al riguardo delle risultanze dell'ascolto del minore, e poneva a carico del l'obbligo di corrispondere entro il 15 di ogni mese un assegno mensile a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento dei due figli di complessivi € 1.000,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat e da versarsi quanto ad € 850,00 tramite bonifico bancario alla quanto ad € 100,00 (€ 50,00 a ciascun CP_1 figlio) con bonifici bancari intestati rispettivamente ad SS e a e quanto ad € 50,00 (€ 25,00 Per_1
a figlio) con bonifici bancari intestati sempre ai due figli, oltre il 50% delle spese straordinarie da sostenersi per i minori, attribuiva per l'intero l'assegno unico al genitore collocatario (circa € 50,00 mensili) e condannava il ricorrente a rifondere ad le spese del giudizio liquidate in € Parte_2 Controparte_1
5.077,00 per compenso professionale, oltre ad oneri di legge.
2.- Con appello depositato in data 18.10.2024, il Sig. ha impugnato detta sentenza Parte_2
chiedendone la parziale riforma, ritenendo la decisione del Tribunale di Parma ingiusta e meritevole di censura in ordine agli aspetti economici, in particolare laddove è stato posto a suo carico l'obbligo di versare contributo mensile per il mantenimento dei figli di € 1.000,00 e nella parte in cui è stata disposta la sua condanna alle spese di lite.
In primo luogo, l'appellante si duole di una errata ricostruzione logico-giuridica e di una omissione da parte del Giudice di prime cure di valutazione di elementi di fatto determinanti. Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Parma, la ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali delle parti non sarebbe certamente attendibile posto che nelle repliche la parte ricorrente esponeva e documentava il transito di ingenti somme negli estratti conto della di cui nulla di preciso è dato sapere. La resistente, ad avviso del CP_1
non avrebbe depositato tutta la documentazione necessaria e richiesta dal giudice nel decreto di Parte_1
fissazione di udienza e dal codice di rito allorquando si controverta di contributo economico per il coniuge o per i figli. Pertanto, se solo una parte ha correttamente adempiuto alla richiesta e l'altra no, il giudice dovrebbe dare conto nella motivazione dell'avvenuta valutazione del contegno processuale della parte inadempiente.
Deduce poi l'odierno appellante, quale secondo motivo di gravame, una erronea valutazione dei criteri indicati dall'art. 337-ter c.c. al fine di determinare la misura dell'assegno periodico da versare per il mantenimento dei figli. Non sarebbe corretto infatti quanto ritenuto dal Giudice di primo grado allorquando afferma che la retribuzione mensile del sarebbe, sia pur leggermente, aumentata;
una tale circostanza sarebbe Parte_1
3 smentita dal calcolo della media dei cedolini versati in atti. Inoltre nel considerare la retribuzione dei genitori, si sarebbero dovuti valutare non solo i prospetti paga ma anche le Certificazioni Uniche annuali (C.U.) che documentano introiti da lavoro non riportati negli unici documenti valutati dal giudicante. Ma vi sarebbe di più: il Giudice di prime cure avrebbe dovuto tenere in debito conto la complessiva situazione economico- reddituale delle parti e dunque non solo le retribuzioni, ma anche i conti correnti, i risparmi, le polizze assicurative nonché il vantaggio economico per l'assegnatario della casa familiare. La somma che attualmente il deve corrispondere sarebbe troppo elevata, anche con riferimento alle tabelle con le Parte_1
quantificazioni predisposte dai vari Tribunali. Secondo la prospettazione difensiva dell'appellante, l'assegno per i minori deve essere ricalcolato tenendo conto di criteri oggettivi, prescritti dalla legge e valutando come argomento di prova la mancata produzione da parte della di tutta la documentazione necessaria. A CP_1
ciò aggiungasi sia il fatto che in sede separativa il pur di giungere ad un accordo che riguardasse Parte_1
anche gli orari di visita ai minori, accettava la corresponsione di somme evidentemente maggiori di quelle che un giudice avrebbe quantificato nell'ambito di un giudizio contenzioso, sia la circostanza che se le esigenze dei figli si ritengono implicitamente aumentate con l'età, allora le aumentate spese straordinarie restano comunque a carico del padre nella misura del 50%. Per quanto concerne il capo della sentenza relativo alle spese processuali, rileva l'appellante come il Giudice di prime cure adotti il principio della soccombenza pur a fronte di una violazione da parte della resistente ei doveri di lealtà e probità, non avendo prodotto CP_1
tutta la documentazione necessaria.
Tanto dedotto, chiede alla Corte, in riforma della sentenza n. 1189/2024 emessa dal Parte_1
Tribunale di Modena in data 13.09.2024, di:
• “Ridurre il contributo al mantenimento dei figli a carico del ricorrente nella somma che sarà ritenuta di giustizia”;
• “Accertata e dichiarata la violazione dell'art. 473-bis.18 c.p.c., condannare alle spese Controparte_1
processuali del primo e secondo grado e nel caso di mancata condanna della resistente alla corresponsione delle spese processuali di primo e secondo grado, disporne la compensazione”.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 13.01.2025, si è costituita la Sig.ra la quale - Controparte_1
dopo avere fatto rilevare come il Sig. impugnando la sentenza del Tribunale di Parma Parte_2
solo in relazione al mantenimento stabilito in favore dei figli e alla condanna alle spese, abbia implicitamente prestato acquiescenza all'affidamento e collocazione del figlio minore e ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori nella misura del 50% ciascuno - ha contestato decisamente l'avverso gravame chiedendone il rigetto in quanto manifestamente infondato. Secondo l'appellata, la sentenza di primo grado avrebbe ricostruito in modo ineccepibile la situazione familiare ed economica delle parti, prendendo in considerazione tutti gli elementi fattuali e le allegazioni fornite dalle parti ed emerse da un'istruttoria piena ed esaustiva, espletata nei modi e nei limiti richiesti dalle parti nei termini ex lege concessi, il provvedimento impugnato
4 sarebbe privo di vizi logico-giuridici o motivazionali di talché dovrebbe essere confermato con conseguente condanna alle spese Quanto al primo motivo di appello, osserva la come il Giudice di prime cure CP_1
abbia, mediante le allegazioni e produzioni documentali delle parti, effettuato un'attenta analisi nonché un dettagliato confronto delle dichiarazioni dei redditi, dei conti correnti e dei prospetti paga del ricorrente e della resistente dalla quale sarebbe emerso che il percepisce una retribuzione aumentata sia pur di poco Parte_1
rispetto al tempo della separazione e tenuto conto degli esborsi a suo carico ha mantenuto un saldo positivo dei propri investimenti e che la ha visto migliorata la propria situazione economica per il nuovo CP_1 inquadramento. A differenza di quanto sostenuto dall'appellante, risulterebbe evidente che la decisione a cui
è giunto il Giudice di prime cure non è il frutto di una errata nonché superficiale valutazione dei dati patrimoniali e reddituali dei coniugi ovvero di una omessa produzione documentale imputabile alla convenuta, bensì del fatto che la richiesta di revoca e/o di riduzione del contributo al mantenimento da porsi in favore di ed SS, contributo concordato in separazione, risultava del tutto infondata vista l'età ed i Per_1
prevalenti tempi di permanenza dei ragazzi presso la madre collocataria, come attestatati dal piano genitoriale depositato. A confutazione della tesi avversaria circa la violazione da parte della convenuta dell'art. 473-bis.18
c.p.c., fa rimarcare la parte appellata di non avere celato nulla della propria condizione economica, vista l'ampia e dettagliata documentazione versata in atti nel corso del giudizio di primo grado, e ciò nella comparsa di costituzione e nella successiva memoria ex art. 473-bis.17. Peraltro, mai il avrebbe avanzato Parte_1
richiesta ex art. 210 c.p.c. nel corso del primo grado di giudizio: del tutto inutile e pretestuoso sarebbe quindi chiedersi ora perché il Giudice di prime cure non abbia disposto in tal senso, risultando presumibile dedurre che per il predetto Giudicante fossero del tutto sufficienti ed attendibili i documenti depositati dalla CP_1
Privo di pregio, ad avviso dell'appellata, si rileva anche il secondo motivo di appello. Non solo infatti la retribuzione del non sarebbe peggiorata ma, anzi, leggermente aumentata ma anche, ad oggi, non Parte_1
sarebbero emerse circostanze tali da rendere modificata in peius la condizione economica dell'appellante tanto da dover rimodulare il mantenimento stabilito in € 1.000,00 il quale, da attenta valutazione effettuata dal
Giudice di prime cure, con riferimento a quanto stabilito dall'art. 337 ter c.c., risulterebbe del tutto coerente ed in linea con la maggioritaria giurisprudenza al riguardo. Vista l'età dei ragazzi, aumentati gli oneri legati alla crescita di ed SS, i quali hanno diritto di mantenere inalterato il loro tenore di vita anche Per_1
in caso di divorzio dei genitori, secondo l'appellata appare equo il permanere dell'importo del mantenimento per i ragazzi stabilito in sede separativa.
Corretta ed esente da censure anche la statuizione sulle spese di lite operata in primo grado. Il Tribunale di
Parma ha evidentemente disatteso le considerazioni svolte da controparte con riferimento ad un comportamento processuale scorretto e in violazione dell'art. 473-bis.18 c.p.c. asseritamente tenuto dalla convenuta.
Tanto premesso, l'appellata domanda quindi alla Corte di Appello di volere accogliere le seguenti conclusioni:
5 ● “Respingere integralmente e in ogni sua parte l'appello proposto da nei confronti Parte_3
della Sentenza n. 1189/2024 del 13.09.2024 emessa dal Tribunale di Parma, dott. Nicola Sinisi, pubblicata in data 18.09.2024, pronunciata nella causa civile di primo grado n. R.G. 1790/2023;
● “Conseguentemente, confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 1189/2024 emessa dal Tribunale di Parma in data 13.09.2024…..”;
● “Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio”.
4.- All'udienza del 17 aprile 2025, le parti si sono riportate ai propri atti e alle rispettive istanze, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
5.- Ciò premesso in punto allo svolgimento del processo, per quanto riguarda il primo e secondo motivo di gravame con i quali l'appellante si duole di una omessa valutazione di elementi fattuali e di una errata applicazione dei criteri indicati dall'art. 337 ter c.c. da parte del Giudice di prime cure, reputa la Corte come gli stessi possano essere esaminati congiuntamente, afferendo in buona sostanza alla questione del contributo mensile al mantenimento dei figli posto a carico del padre e agli elementi di fatto, produzioni documentali e criteri previsti dalla legge per la sua determinazione. In primo luogo giova osservare, quanto alla dedotta violazione dell'art. 473-bis.18 c.p.c. da parte della posta alla base sia del primo motivo di appello CP_1
che del terzo sulla condanna alle spese, come tale deduzione non colga nel segno e vada pertanto disattesa. La convenuta ha infatti regolarmente depositato nel corso del giudizio di primo grado i documenti necessari e prescritti dal codice civile ovvero le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, la documentazione comprovante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati ovvero di quote sociali nonché gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari. Occorre poi rilevare che le doglianze dell'appellante in merito al mancato esperimento di una indagine da svolgersi anche tramite ordine ex art. 210 c.p.c. si rivelano infondate per un duplice ordine di motivi: il primo di natura rituale posto che l'odierno appellante né nel ricorso introduttivo, né nelle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c. ha avanzato la richiesta di eseguire tale indagine istruttoria, il secondo di natura più sostanziale e derivante dalla circostanza che, considerate ed analizzate le risultanze di causa, come si dirà meglio in seguito, emergevano, come rilevato dal Giudice di prime cure, i dati patrimoniali e reddituali necessari per una ricostruzione adeguata della situazione economica delle parti.
Ancora, quanto ai transiti di somme di denaro di importo non trascurabile nei conti correnti della parte convenuta, la stessa ne fornisce una credibile giustificazione legata alla esecuzione di lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico della casa già familiare usufruendo del c.d. bonus 110, circostanza, questa, non oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente. Come noto, inoltre, nell'ambito dei giudizi di separazione e divorzio, le condizioni economiche dei genitori cui deve guardarsi per la determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento per i figli non devono essere necessariamente accertate mediante una rigorosa comparazione dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (vedasi, Cass. civ. sez. VI-I 28.03.2019 n.
6 8744, Cass. civ. Sez. VI- I, 15.11.2016 n. 23263, Cass. civ. Sez. I 06.06.2013 n. 14336), valutata congiuntamente agli altri criteri indicati dall'art. 337 ter codice civile. Ciò posto in ordine alla documentazione prodotta ed esaminata in primo grado, opportunamente il Tribunale di Parma ha preliminarmente rilevato come, al tempo dell'accordo di separazione, il impiegato presso la banca con qualifica Parte_1 CP_2 di “quadro direttivo liv. 3, percepisse una retribuzione di circa € 3.150 al mese e la impiegata presso CP_1
la banca con medesima qualifica, uno stipendio mensile di circa € 2.500/2.600 mentre nel Controparte_3
giudizio di divorzio, sulla base degli estratti del conto corrente e dei prospetti paga allegati dalle parti, il ricorrente, rimasto nel precedente inquadramento, abbia goduto di introiti mensili di € 3.250,00 tra settembre e novembre 2022 e di € 3.203 tra gennaio e marzo 2023 e la resistente, dopo un miglioramento dell'inquadramento lavorativo, essendo divenuta “quadro direttivo liv. 4”, abbia ricevuto uno stipendio mensile tra gennaio e maggio 2023 di circa € 3.400, in agosto di € 2.793.
Proprio muovendo da siffatto incremento di entrata lavorativa mensile per la convenuta, l'odierno appellante ha chiesto di “ridurre il contributo al mantenimento a carico del ricorrente della somma che sarà ritenuta di giustizia tenendo conto che allo stato, come documentato, gli rimangono a disposizione per il proprio mantenimento ed i propri fabbisogni personali circa € 470,00 mensili”. Come correttamente argomentato e ritenuto dal Giudice di prime cure, trattasi di domanda che non merita accoglimento. In primis, devono essere svolte due considerazioni: la prima è che l'eventuale miglioramento delle condizioni economiche del genitore collocatario dei figli va a vantaggio dei figli medesimi, non potendo evidentemente andare a detrimento di questi, diminuendo per ciò solo l'importo del contributo mensile posto a carico dell'altro genitore, in assenza di diminuzione dei suoi redditi, la seconda è che il nel calcolare la somma che gli resta a Parte_1
disposizione per il proprio mantenimento, include anche spese c.d. “ordinarie” in quanto tali, gravanti, anche sulla quali oneri condominiali, bollette per utenze e assicurazione obbligatoria autoveicolo. Ora, le CP_1
complessive condizioni economico-reddituali del sono rimaste sostanzialmente immutate dal tempo Parte_1
della separazione. La retribuzione percepita non solo non è diminuita ma è anzi, sia pur leggermente, aumentata, gli oneri mensili sono rimasti gli stessi ovvero la rata mensile del mutuo ipotecario relativo alla casa già familiare pari ad € 415,00 che andrà a scadere nel marzo 2026 e il canone per l'immobile condotto in locazione di € 800,00 mensili, e gli investimenti in titoli mantengono saldo positivo (€ 33.658 al 30.09.2022 ed € 43.484 al 31.03.2023). A conclusioni non dissimili si perviene analizzando le dichiarazioni dei redditi versate in atti dalle quali risulta che il Sig. ha percepito nell'anno di imposta 2019 un reddito lordo Parte_1 di € 67.500,68 con ritenuta Irpef di € 21.978, nell'anno di imposta 2020 un reddito lordo pari ad € 68.376,40, nell'anno di imposta 2021 un reddito lordo di € 65.293,35 e nell'anno di imposta 2022 un reddito lordo pari ad € 88.300,30, con ritenuta Irpef di € 30.837, reddito annuale, questo, superiore rispetto ai precedenti in ragione di un premio aziendale che “viene eventualmente riconosciuto ogni 4 anni solo al raggiungimento del piano industriale, quindi provento non certo”. Di par suo, l'appellata madre ha documentato redditi lordi di €
7 61.823,90 con ritenuta Irpef di € 19.375,00 per l'anno di imposta 2020, di € 48.672,00 per l'anno di imposta
2021 e di € 68.306 con ritenuta Irpef di € 22.211 per l'anno di imposta 2022. Peraltro, è lo stesso appellante ad affermare che “dalla media dei rispettivi ultimi 3 CUD emerge che il reddito mensile netto del è Parte_1
di 3.784 euro mentre per la di 3.262 euro….” evidenziando in ogni caso che il calcolo del reddito CP_1
medio della tiene conto anche degli anni in cui percepiva una retribuzione minore. A fronte di una CP_1
situazione economica del sostanzialmente invariata, non sussistono ragioni per disporre una Parte_1 riduzione dell'assegno mensile posto a carico dell'appellante, contributo che, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale di Parma anche con riferimento ai criteri indicati dall'art. 337 ter c.c., è del tutto congruo ed in linea con la prevalente giurisprudenza di legittimità che in più occasioni ha avuto modo di affermare che “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell' art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con
l'assunzione del pagamento delle c.d. spese straordinarie, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (così si è espressa Cass. civ. Sez. I, 29.04.2022 n. 13664) e che
“L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza….” (vedasi Cass. civ. Sez. I,
11.12.2023, n. 34382). Applicando tali principi alla fattispecie in esame, condivisibilmente il Giudice di prime cure ha rilevato che, pur a fronte dell'insorgenza di maggiori oneri e spese legate alla crescita dei figli, ora di
18 e 14 anni, i quali hanno diritto al mantenimento del pregresso tenore di vita in caso di separazione o divorzio dei genitori, la madre, a fronte dell'incremento del proprio reddito mensile, non ha chiesto alcun aumento della contribuzione mensile posta a carico del padre. Detto contributo mensile peraltro risulta tenere conto oltre che dell'età dei ragazzi e delle loro esigenze di vita, del pregresso tenore di vita in costanza di convivenza con entrambi i genitori e delle risorse economiche di entrambi i genitori, anche dei tempi di permanenza presso ciascun genitore (collocazione prevalente presso la madre) e della valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ognuno dei genitori Ne deriva quindi che i primi due motivi di appello non sono accoglibili e vanno rigettati.
Parimenti non merita accoglimento pure il terzo motivo di gravame in ordine alla disposta condanna alle spese processuali, non ravvisandosi alcun motivo per una loro compensazione anche parziale, stante la soccombenza del ricorrente e non sussistendo alcuna violazione dei doveri di lealtà e probità da parte della CP_1
8 Conclusivamente, l'appello proposto da deve essere rigettato, con conseguente integrale Parte_1
conferma della sentenza impugnata.
Il totale rigetto dell'appello induce a non discostarsi dal criterio della soccombenza in punto a spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, all'assenza di attività istruttoria e di trattazione e alla ridotta attività per la fase decisionale, stante l'assenza di difese conclusive scritte (dunque, valore indeterminabile - complessità bassa, importo medio per le fasi di studio ed introduttiva e minimo per quella decisionale).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi
Cass. Civ. Sez. Un. n. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I - RESPINGE l'appello proposto da;
Parte_1
II - CONDANNA l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata Parte_1
, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.211,00, oltre al 15% rimborso Controparte_1 forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
III - DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
17.04.2025.
Il Presidente
(Dott.ssa Luisa Poppi)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
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