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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/06/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di IC
Il Tribunale Ordinario di IC , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.931/2024 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 5.3.2024 da:
C.F.: ) Email_1 C.F._1 nata a [...]à di Piave il 22.03.1966 e residente in [...], C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
ENRICO MARIOTTO del Foro di IC, C.F. , ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo professionista, sito in 36100 - IC (VI), Contrà Porti n. 21, fax 0444 526252 email:
pec: Email_2 Ema_3 Email_4
attrice
CONTRO
Avv. , (C.F.: ), Controparte_1 C.F._3 nata a [...], il [...] e con studio a IC, Contrà Vescovado, n. 8, a mezzo dell'avv. ROBERTA VIERO, cod.fisc. , giusto il C.F._4 mandato allegato e depositato telematicamente e con elezione di domicilio presso il suo studio Venezia Mestre, Riviera Magellano, n. 5
convenuta
In punto : responsabilità professionale conclusioni delle parti:
1 CONCLUSIONI PER LA PARTE ATTRICE
In via principale: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare il grave inadempimento dell'Avv. al contratto di prestazione d'opera intellettuale Controparte_1 intercorrente con la sig.ra , per i motivi di cui nella narrativa dell'atto CP_2 introduttivo e nelle successive memorie di questa difesa;
E, per l'effetto, condannare l'Avv. alla rifusione della cifra pari ad € CP_1
540.171,55, di cui:
€ 500.000,00 corrispondenti alla somma non recuperata dalla sig.ra in CP_2 conseguenza delle errate strategie difensive messe in atto dall'odierna convenuta;
€ 15.576,50 corrispondenti alle spese, liquidate nella sentenza 1389/2019 proc. 6392/2016 R.G. VI, che la sig.ra è stata condannata a pagare all'esito del CP_2 predetto procedimento;
€ 24.595,05 oltre accessori, già pagati dalla sig.ra all'Avv. a CP_2 CP_1 titolo di onorario. Con vittoria di spese e competenze di causa.
CONCLUSIONI PER LA PARTE CONVENUTA In via pregiudiziale e di rito, dichiararsi inammissibile la domanda attorea per la nullità dell'atto di citazione, carente dei presupposti minimi di legge di cui all'art. 163 n.
4-5 cpc, per le causali esposte nella narrativa del presente atto.
Nel merito: in via principale, rigettarsi per inammissibilità, carenza di interesse, infondatezza e per tutto quanto esposto in fatto e in diritto nella narrativa del presente atto, le domande formulate dall'attrice nei confronti dell'Avv. . Controparte_1
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande della parte attrice, contenersi la condanna dell'avv. nei limiti CP_1 dell'accertanda responsabilità ascrivibile al suo operato e per la quota di danno eventualmente alla stessa imputabile e con rigetto di ogni maggiore richiesta. In ogni caso spese, anche forfettarie, e competenze di causa con iva e cpa rifuse. In via istruttoria, in via subordinata all'eventuale e denegata rimessione in istruttoria della causa, a parziale revoca dell'ordinanza del 1.10.2024, si chiede ammettersi prova per testi sui capitoli di cui alla seconda memoria ex art. 171 ter cpc.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice CP_2 esponeva:
-che in data 31.12.2008 aveva concluso con un contratto di Parte_1 mutuo con il quale concedeva a detta società l'importo pari ad € 500.000,00 per il periodo di anni 1 a far data dal 01.01.2009 e con scadenza al 31.12.2009, a tasso annuo del 6,00%, da pagarsi in rate mensili di € 2.500,00 cadauna decurtate dalla ritenuta d'acconto di legge.
2 -che LL CA, il quale agiva per conto di prestava a garanzia del Parte_1 mutuo concesso la propria fideiussione personale;
-che in data 09.04.2010 e il marito di quest'ultima, Parte_1 CP_2
, sottoscrivevano un contratto preliminare di compravendita Controparte_3 immobiliare con il quale si impegnava a cedere a ed Parte_1 CP_2 CP_3
l'unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in 36100 IC, Via Petrarca, piano terra, 1° e 2°, per una superficie approssimativamente pari a mq 250, eventuali logge e garage per intero, per il prezzo di € 1.000.000,00 da pagarsi “quanto a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) alla firma della presente mediante rinuncia a favore della venditrice [ della somma mutuata alla stessa da Parte_1 CP_2
con contratto in essere stipulato in data 31/12/2008 che dal 1° aprile 2010
[...] cesserà di ogni effetto” ;
-che a seguito della sottoscrizione del preliminare del 09.04.2010, si Parte_1 rendeva inadempiente a tutti gli obblighi assunti e veniva ammessa alla procedura di concordato preventivo con provvedimento del Tribunale di IC depositato il 04.04.2014 ;
-che seguiva l'apertura di una procedura di fallimento, ed emergeva che gli immobili oggetto del preliminare risultavano gravati da ipoteche iscritte da terzi per valori superiori a quello vantato dalla sig.ra odierna attrice. CP_2
- che decideva di rivolgersi ad un legale e dava mandato all'Avv. CP_1
, la quale però “incomprensibilmente, soprassedeva su quanto concordato da
[...]
e dai sig.ri ed nel succitato punto 4 del preliminare di Parte_1 CP_2 CP_3 compravendita del 09.04.2010; decideva, invece, di avvalorare il contratto di mutuo precedentemente stipulato il 31.12.2008, procedendo con la presentazione di un ricorso per ingiunzione nei confronti del sig. LL CA in qualità di fideiussore del predetto mutuo “;
- che il decreto ingiuntivo n. 1901/2016 veniva opposto da LL CA che eccepiva l'inefficacia del contratto di mutuo alla base del decreto ingiuntivo, per intervenuta novazione oggettiva ex art. 1230 c.c. ad opera del preliminare di compravendita;
- che nel proc. 6392/2016 R.G. si costituiva per il tramite dell'Avv. CP_2 CP_1 la quale sosteneva che il preliminare di compravendita dell'aprile 2010 non aveva determinato una novazione oggettiva ma integrava una datio in solutum, in quanto la avrebbe inteso, in tale sede, conferire il proprio credito basato sul precedente CP_2 contratto di mutuo a parziale pagamento del prezzo dell'immobile, e che in virtù dell'irrealizzabilità della promessa di vendita immobiliare, in ogni caso il preliminare di compravendita sarebbe stato nullo e comunque “privo di data certa e mai registrato” , con la conseguente piena validità del precedente contratto di mutuo;
-che “in ogni caso, a prescindere dalle relative valutazioni di merito, si manifestava sotto il profilo del rito la necessità di chiamare in causa, ai fini della valutazione della validità del preliminare, le altre parti del contratto medesimo”;
- che le affermazioni relative a validità ed efficacia del contratto preliminare contraddicevano la strategia difensiva che l'Avv. aveva adottato, solo CP_1 pochi mesi prima, a tutela della sig.ra nel procedimento di fallimento di CP_2
3 proc. 81/2016 R.G. Tribunale di IC, nel quale aveva chiesto, nel Parte_1 settembre 2016, l'ammissione al passivo per i suoi assistiti sulla base dello stesso preliminare del quale, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, pretendeva di sostenere la nullità;
-che a sostegno della propria tesi, la difesa del LL produceva un documento sottoscritto dai sig.ri ed , da cui si evinceva l'interesse dei medesimi CP_2 CP_3 all'esecuzione del preliminare, nonché una e-mail dell'Avv. in cui si CP_1 faceva riferimento al preliminare senza in alcun modo metterne in dubbio la validità ; parte convenuta opposta insisteva nel sostenere la natura di datio in solutum (e non novativa) della prestazione dedotta nel preliminare di compravendita, preliminare comunque, a suo dire, da ritenersi nullo, come confermato dalla circostanza che il curatore fallimentare di avesse ammesso i sig.ri ed al Parte_1 CP_2 CP_3 fallimento per i soli importi versati in acconto;
-che la sentenza 1389/2019 dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale relativa alla nullità del preliminare di compravendita, formulata dalla convenuta opposta per difetto di legittimazione passiva nei confronti dell'attore CP_2 opponente LL – che non era stato parte del preliminare – e dalla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari – Fallimento Agricola Maine S.r.l. ed;
riconosceva il carattere novativo del Controparte_3 preliminare, osservando che l'invalidità e l'inefficacia del preliminare di compravendita, oltre ad essere questioni inammissibili, erano anche irrilevanti per la vicenda, atteso che anche in caso di dichiarazione di nullità del preliminare, ciò non avrebbe affatto comportato “una reviviscenza del contratto precedente e della garanzia fideiussoria, ma solo il venir meno degli effetti propri del contratto rivelatosi nullo e il sorgere di eventuali obbligazioni restitutorie di quanto versato”; revocava il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, originariamente emesso in favore della sig.ra dichiarava l'inammissibilità delle domande di inefficacia, CP_2 nullità ed invalidità del preliminare di compravendita proposte dalla medesima;
condannava alla rifusione in favore dell'opponente delle spese di lite, CP_2 liquidate in complessivi € 15.576,50, di cui € 634,00 per esborsi in senso stretto ed € 14.942,50 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A;
-che l'attrice decideva di farsi seguire da un diverso legale nel giudizio di appello – che pure si concludeva a suo sfavore, “stante la totale inconsistenza degli assunti da cui muoveva il primo grado” Tutto ciò premesso, parte attrice rilevava “ un errato inquadramento, da parte dell'Avv. , della fattispecie sottopostale, perché, anziché riconoscere il CP_1 carattere novativo del preliminare di compravendita, infatti, la convenuta, presupponendone erroneamente la natura di datio in solutum, ha ritenuto di agire richiedendo un decreto ingiuntivo sulla base del precedente contratto di mutuo… travisando totalmente alcuni elementi giuridici fondamentali e, con ciò, di fatto annullando le possibilità della sua assistita di veder tutelata la propria posizione, il tutto, peraltro, senza adeguare la misura del proprio compenso al mancato risultato.
4 Il corretto inquadramento del preliminare di compravendita come contratto che dà luogo a novazione oggettiva, infatti, avrebbe condotto ad una strategia difensiva totalmente differente da quella effettivamente dispiegata. Ancora, e soprattutto, avrebbe portato ad escludere in toto l'azionabilità del precedente contratto di mutuo, che le parti avevano palesemente inteso eliminare, evitando altresì al sig. LL CA, divenuto estraneo alla vicenda a seguito della novazione, di doversi difendere in opposizione ad un decreto ingiuntivo”.
-che, ravvisando responsabilità professionale dell'avv. , l'attrice si CP_1 rivolgeva ad un nuovo legale e intraprendeva un procedimento di mediazione, che dava tuttavia esito negativo Tutto ciò premesso, l'attrice formulava le seguenti conclusioni :
“ accertare il grave inadempimento dell'Avv. al contratto di Controparte_1 prestazione d'opera intellettuale intercorrente con la sig.ra per i CP_2 motivi di cui in narrativa;
e, per l'effetto, condannare l'Avv. alla rifusione della cifra pari ad € CP_1
540.171,55, di cui:
€ 500.000,00 corrispondenti alla somma non recuperata dalla sig.ra CP_2 in conseguenza delle errate strategie difensive messe in atto dall'odierna convenuta.
€ 15.576,50 corrispondenti alle spese, liquidate nella sentenza 1389/2019 proc. 6392/2016 R.G. VI, che la sig.ra è stata condannata a pagare all'esito CP_2 del predetto procedimento
€ 24.595,05 oltre accessori, già pagati dalla sig.ra all'Avv. CP_2 CP_1
a titolo di onorario (doc. 13 - Nota spese Avv. ) CP_1
Con vittoria di spese e competenze di causa.”
Parte convenuta, costituitasi, chiedeva il rigetto delle domande attoree esponendo: - che il giorno 30.07.2013, la sig. si recava presso lo studio dell'avv. CP_2 CP_1
e le rappresentava di avere sottoscritto il 31.12.2008 un contratto di mutuo con la società Agricola Maine SR , con scadenza 31.12.2009, per la somma di € 500.000,00 al tasso annuo del 6% e che il geom. CA LL aveva garantito l'operazione con una fideiussione personale;
che il successivo 9.4.2010, insieme al marito sig.
, aveva sottoscritto un preliminare di compravendita immobiliare Controparte_3 sempre con la che l'Avv. rilevava non registrato, non Parte_1 CP_1 trascritto e neppure sottoscritto dal legale rappresentante della promissaria venditrice;
-che l'immobile doveva essere consegnato ai coniugi entro il 31.12.2010 data entro cui si prevedeva anche la stipula del rogito notarile e che il pagamento del prezzo pattuito era avvenuto mediante il riconoscimento di quanto portato dal precedente contratto di mutuo la cui somma prestata non era mai stata restituita alla medesima, nè da nè dal fideiussore;
Parte_1
-che la sig. riferiva alla legale che, nonostante fossero passati due anni e CP_2 mezzo dalla scadenza del contratto il bene oggetto del preliminare non era mai stato consegnato e di avere saputo che la aveva presentato domanda di Parte_1
Concordato Preventivo, e faceva presente che avrebbe voluto principalmente ottenere
5 l'esecuzione del preliminare e acquisire l'immobile, di cui però non conosceva nemmeno la situazione catastale;
-che l'avv. assunto il mandato si attivava immediatamente per verificare i CP_1 dettagli della procedura avviata da;
dopo la comunicazione ex art. Parte_1
171 L.F. da parte del Commissario designato e l'avvio del procedimento di Concordato Preventivo, concordava con la cliente la precisazione del credito come da documento allegato trasmesso alla procedura in data 8.5.2014 ; svolgeva approfondite attività di verifica sullo stato dell'immobile , rilevando l'esistenza di un contenzioso in essere tra gli eredi della precedente proprietaria con iscrizione di sequestro conservativo a carico proprio dell'immobile in questione e verificava presso il Commissario Giudiziale e l'Avv. Marcello Letter , la realtà della situazione;
-che vista la vicenda molto critica ed essendo prevedibile il fallimento di Parte_1
l'avv concordava con la Sig. di operare su due fronti
[...] CP_1 CP_2 cercando la massima tutela , e concordava sia di agire sulla base delle garanzie fideiussorie prestate con il contratto di mutuo con una richiesta monitoria nei confronti del geom. LL fideiussore per sia, contestualmente, di Parte_1 insinuarsi al passivo del fallimento Agricola Maine sulla base del preliminare di compravendita immobiliare per il credito indicato nel medesimo, con l'intento di eventualmente rinunciare all'una o all'altra domanda in base all'andamento delle cause, o a seguito di eventuali transazioni;
-che a seguito della notifica del decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del fideiussore CA LL sulla base del contratto di mutuo, riceveva anche CP_2 proposte di componimento della situazione da parte del fideiussore stesso che, più volte ricevuto in studio dall'Avv. , continuava tuttavia ad assicurare la CP_1 possibilità di portare a compimento il preliminare di compravendita immobiliare;
-che la legale in accordo con la cliente, previa consultazione col Curatore del Fallimento Agricola Maine, dott. , pur a fronte delle criticità Persona_1 recate dal contratto preliminare di compravendita immobiliare (da tempo scaduto) che potevano del tutto impedire il riconoscimento dell'accordo in sede concorsuale, presentava istanza di insinuazione al passivo del Fallimento per il credito risultante dal preliminare di compravendita immobiliare e del contratto di mutuo: nella domanda di insinuazione al passivo veniva specificato che la Sig. aveva CP_2 ottenuto dal Tribunale di IC il decreto ingiuntivo n. 1901/2016 nei confronti del geom. LL avente ad oggetto l'importo di € 500.000,00 di cui al contratto di mutuo, con la precisazione che l'istante si impegnava a comunicare al Curatore eventuali cifre incassate in esito al procedimento monitorio da decurtare dal credito insinuato, e la domanda di insinuazione al passivo veniva accolta solo in chirografo per l'importo pari ad € 581.200,00;
- che nel frattempo si presentavano alcune possibilità transattive della questione, per le quali c'erano stati diversi incontri e scambi con professionisti e anche con il Geom. LL e ogni scelta, anche relativa alle controproposte conciliative da avanzare, era sempre concertata dall'Avv. con la Sig. ma il geom. LL a CP_1 CP_2 mezzo dell'Avv. Silvia LL notificava atto di citazione in opposizione al decreto
6 ingiuntivo, eccependo l'inefficacia del contratto di mutuo ex art. 1230 cc e il conseguente venir meno della garanzia fideiussoria, chiedendo la revoca dell'ingiunzione; veniva, così, radicato avanti il Tribunale di IC il giudizio di merito, e nel corso del procedimento vi furono ulteriori trattative di componimento tra l'Avv. e l'Avv. Silvia LL, con anche un tentativo di Concordato CP_1
Fallimentare; il procedimento si concludeva con la sentenza n. 1389/2019 .
- che l'Avv. , ravvisando diverse criticità nella sentenza emessa, proponeva CP_1 alla cliente l'impugnazione del provvedimento, ma decideva di proporre CP_2 appello avverso detta sentenza con l'assistenza di un diverso professionista e nel mese di settembre 2019, l'Avv. Vincenzo Garzia di IC, incaricato dalla Sig.ra per la fase di gravame, richiedeva tutta la documentazione necessaria che CP_2
l'avv puntualmente forniva con diversi scambi epistolari pur non avendo CP_1 ottenuto dalla cliente il pagamento delle proprie competenze;
- che la successiva sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Venezia aveva dichiarato inammissibile ex art 342 cpc il gravame proposto dall'Avv. Garzia per non essere stati articolati gli specifici motivi di appello, né indicati i capi della sentenza di cui il nuovo difensore della sig. aveva chiesto la riforma, con condanna della CP_2 medesima alla rifusione delle spese di soccombenza nel gravame, liquidate a favore del geom. LL. Tutto ciò premesso, la convenuta eccepiva: la nullita' della domanda ex art. 163 nn.
4-5 cpc, mancando del tutto l'esplicazione della causa petendi là dove l'attrice omette di indicare l'inadempimento in cui sarebbe incorso il legale e il nesso causale tra la condotta della professionista ed il preteso pregiudizio subito;
l' infondatezza della domanda di risarcimento da “perdita di chance” atteso che la perdita di una chance favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto se la chance perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento da desumersi in base ad elementi certi e obiettivi perchè che trattandosi di evento non verificatosi, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale non espletata (cfr.Cass. 13.1.2021 n. 410; Cass.
6.5.2020 n. 8516); l'assenza di responsabilita' della convenuta in esito al giudizio d'appello atteso che l'atto di appello era stato predisposto da diverso difensore incaricato dalla Sig. , ed era stato dichiarato inammissibile ex art 342 cpc CP_2 per la inadeguata formulazione dell'atto di appello e dei motivi di gravame, non essendo stati indicati dal professionista incaricato in modo specifico nei termini e presupposti di cui all'art. 342 cpc, e nemmeno essendo stati indicati i capi della sentenza di cui è stata chiesta la riforma . La convenuta rilevava di avere svolto solo il giudizio di primo grado essendole “stata inibita l'azione di gravame avverso una sentenza che, per come formulata e resa, avrebbe avuto buone possibilità di riforma” e che la convenuta aveva “fatto tutto quanto poteva fare in modo diligente per conservare la ragione del credito della cliente che aveva sottoscritto tutti i contratti per suo conto senza mai rivolgersi alla professionista.
Fermo in ogni caso che ogni scelta è stata sempre condivisa con la medesima e che le scelte adottate hanno comunque portato al riconoscimento in favore della Sig.
7 in sede concorsuale dell'intero credito recato nel contratto di mutuo. Di CP_2 talchè nemmeno sarebbe addebitabile quale preteso danno l'importo recato dal contratto di mutuo all'odierna convenuta, a meno di non voler incorrere in un indebito arricchimento.” Osservava che nel momento in cui la sig. si era CP_2 rivolta alla legale convenuta chiedendole aiuto per potere ottenere l'esecuzione di quel preliminare e la consegna dell'immobile, la società venditrice era stata già ammessa al concordato preventivo, l'immobile era gravato da ipoteche iscritte dal sig. (precedente venditore dell'immobile non soddisfatto del Persona_2 proprio credito) e da un sequestro conservativo ottenuto dagli eredi dell'originaria proprietaria per valori ben superiori al credito della sig. Parte_2 CP_2
Inoltre, quel preliminare non era stato trascritto, né registrato, né era stato sottoscritto dal legale rappresentante della società ed aveva perduto la sua efficacia. Pertanto sarebbe stato impossibile per la sig. ottenere l'esecuzione di quel contratto, e CP_2 per questo si era concordato con la cliente di avviare anche un'azione verso il geom. LL sulla base delle garanzie fideiussorie prestate con il precedente contratto di mutuo. Dopo il fallimento il 9.6.2016 della la legale aveva Parte_1 concordato con la cliente di insinuarsi al passivo del fallimento sulla base del preliminare di compravendita immobiliare per il credito ivi indicato, con l'intento concordato di eventualmente rinunciare all'una o all'altra domanda in base all'andamento delle cause o di eventuali transazioni. Con l'atto di citazione nell'ambito del giudizio di opposizione, il fideiussore aveva eccepito l'inefficacia del contratto di mutuo per intervenuta novazione oggettiva ex art. 1230 cc. A quel punto l'avv. che aveva utilizzato quel documento per insinuare al passivo del CP_1
Fallimento Agricola Maine il credito, pur con le precisazioni in merito al procedimento monitorio e al giudizio di opposizione, poteva solo contestarlo e negare l'effetto novativo dello stesso rispetto al contratto di mutuo oggetto di decreto ingiuntivo e così faceva argomentando con chiarezza che, nella fattispecie, non vi era stata alcuna sostituzione di una obbligazione con un'altra, ma la cessione di un credito in adempimento a diversa obbligazione assunta, sostenendo quindi che si trattasse di una datio in solutum che non liberava il fideiussore dalla sua obbligazione di garanzia. Anche la chiamata in causa del Fallimento che l'attrice contesta non essere stata formulata dall'avv. non sarebbe stata utile, né peraltro CP_1 opportuna, in quanto avrebbe pregiudicato l'ammissione al passivo e, in caso di soccombenza nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (come già anticipato dal Giudice nel decreto 5.6.2017), la Sig. non avrebbe più avuto CP_2 alcuna speranza di recuperare alcunchè neppure dal Fallimento. In ogni caso, l'avv.
nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo aveva indicato il Curatore CP_1 del Fallimento e il Sig. (marito dell'attrice) quali testimoni e aveva sollevato CP_3
l'eccezione di litisconsorzio necessario nei confronti del Fallimento proprio sulla scorta delle eccezioni proposte dall'opponente, al fine di provocare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 secondo comma cpc, ma il giudice, che non si era avveduto della questione durante il processo, limitandosi a respingere la richiesta di
8 concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto sulla base di questione di merito, non vi aveva provveduto. La convenuta contestava anche il quantum della pretesa osservando che il credito di euro 500.000,00 era già stato anche ammesso al Fallimento Agricola Maine in accoglimento della domanda di insinuazione al passivo pari ad € 581.200,00 (di cui € 500.000,00 recati dal contratto di mutuo oggetto di decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore) ammesso in chirografo;
quanto all'importo di € 15.576,50 per le spese di soccombenza liquidate nella sentenza n. 1389/2019, non vi era in atti alcuna prova che tale importo fosse stato pagato al alle;
quanto, infine, ai compensi CP_4 dell'avv indicati in € 24.595,05 oltre accessori, trattavasi di importo mai CP_1 corrisposto dalla alla convenuta e che, pertanto, non potrà essere oggetto di CP_2 alcun risarcimento, né rimborso all'attrice. Infatti aveva pagato all'avv. CP_2
il solo fondo spese per il procedimento relativo al decreto ingiuntivo e la CP_1 successiva fase di merito, come da nota 17.9.2016 cui hanno fatto seguito le fatture n. 19/2016 e n. 27/2016, per complessivi € 1.411,28 (doc. 21). Aggiungeva che mai in alcun modo la Sig. aveva contestato l'operato dell'Avv. nel corso CP_2 CP_1 del lungo ed articolato rapporto professionale intercorso, e che solo dopo la ricezione della Liquidazione dei compensi del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di IC in favore della professionista, ha fatto seguito specifico riscontro 11.6.2020 a mezzo dell'attuale difensore(doc. 33).
La causa, documentalmente istruita, veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 13.5.2025. Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto irrilevanti perché relative a circostanze non contestate, ed essendo la causa documentalmente istruita. Va osservato, sul piano generale, che la responsabilità professionale dell'avvocato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio professionale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art.1176 co.II c.c. da commisurare alla natura dell'attività esercitata;
egli, pertanto, deve essere considerato responsabile nei confronti del proprio cliente in caso di incuria e di ignoranza di disposizioni di leggi e in genere nei casi in cui, per negligenza o imperizia, comprometta il buon esito del giudizio, mentre deve escludersi la responsabilità nelle ipotesi di interpretazioni di leggi e di risoluzione di questioni opinabili, a meno che non abbia agito con dolo o colpa grave. È stato ancora precisato che, non potendo il professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente (cfr. ex multis tra le altre Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 28903 del 11/11/2024 ; Cass. n. 6967/2006; Cass. n. 16846/2005; Cass. n. 2836/2002), la sua responsabilità non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato sia riconducibile alla condotta tenuta, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se il cliente, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni qualora il
9 difensore avesse tenuto il comportamento dovuto, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (così Cass., n. 1984/2016). Ribadito che la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, e posto che l'affermazione della responsabilità dell'avvocato implica l'indagine - positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire - circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata, era preciso onere della parte attrice provare che gli effetti di una diversa attività da parte del difensore sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente (cfr., ex multis, Cass. n. 13873/2020); onere certamente non assolto nel caso di specie, attesa l'estrema genericità della contestazione sollevata dalla cliente, odierna attrice. Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, da cui non è motivo di discostarsi, “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, l'imperizia del professionista è configurabile allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito ex ante e non ex post, sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità (in astratto o con riferimento al caso concreto) tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale, ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente. (Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 7462 del 20/03/2025; Sez. 3, Sentenza n. 11906 del 10/06/2016 ) Nel caso di specie non sono contestate da parte dell'attrice violazioni di precise disposizioni di legge o errori nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, né omissione di attività dovute o dell'obbligo di informazione e consiglio, comprendente se del caso anche la dissuasione, nei confronti del cliente. In realtà nell'atto di citazione non vengono formulati precisi addebiti, dolendosi l'attrice genericamente dell'infausto esito della lite in primo grado e in grado di appello. Nella prima memoria ex art. 171 bis, replicando all'eccezione di nullità dell'atto di citazione, parte attrice ha affermato che “Il contenuto del contratto preliminare del 09.04.2010 non veniva avvalorato dall'Avv. come novazione oggettiva, CP_1 quale invece effettivamente era;
diversamente, l'Avv. decideva di azionare CP_1 il precedente contratto di mutuo del 31.12.2008, il quale, tuttavia, non poteva ricoprire più alcuna rilevanza proprio in virtù dell'avvenuta novazione. È questa l'inequivocabile dimostrazione che una diversa – e più centrata – domanda processuale, incentrata sul novativo preliminare di compravendita, ben avrebbe potuto trovare accoglimento, e che ciò non è avvenuto perché l'Avv. , CP_1 focalizzandosi su diversi ed erronei presupposti, non l'ha proposta: tale
10 considerazione valga anche come indicazione degli invocati “elementi che avrebbero cambiato l'esito del giudizio”. In realtà la convenuta ha allegato , senza incontrare contestazione nelle successive difese, che il preliminare di compravendita è stato fatto valere unitamente al contratto di mutuo, ottenendo l'ammissione al passivo del fallimento di Parte_1
per l'importo di euro 581.200,00 che comprende appunto l'importo della
[...] somma mutuata, e ciò in attuazione della scelta, concordata con la cliente, di agire
“su entrambi i fronti” al fine della maggior tutela della cliente. Pertanto la scelta della strategia processuale, se valutata ex ante, non appare inadeguata al raggiungimento del risultato perseguito dalla cliente. D'altra parte l'odierna attrice aveva concluso, in modo assai poco prudente, in data 9.4.2010 il contratto preliminare con soggetto cui aveva già prestato in data 31.12.2008 ingente somma, che non era stata restituita nel termine previsto dal contratto (31.12.2009) nonostante la fideiussione personale , e ciò aveva fatto non solo senza previamente accertarsi della titolarità dell'immobile e della inesistenza di ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, ma anche sottoscrivendo il testo contrattuale che prevedeva “alla firma della presente mediante rinuncia a favore della venditrice della somma mutuata” di euro 500.000,00. Inoltre il preliminare appare firmato con firma identica di quella del soggetto che aveva firmato il mutuo, e che è diverso dal legale rappresentante nominativamente indicato nell'atto stesso, e, pur Controparte_5 essendo datato 9.4.2010, prevede che il mutuo “cesserà ogni effetto dal 1.4.2010”.
La conseguita ammissione al passivo è quindi risultato apprezzabile per l'attrice , e in ogni caso, stante la sostanziale identità delle controparti contrattuali dei due contratti (Agricola Maine- LL CA) vista anche la conclamata insolvenza, accertata dal fallimento, nessuna diversa strategia processuale avrebbe potuto portare a migliori risultati. Ciò posto, si osserva che nessuna perdita di chance di conseguimento di migliori risultati è ravvisabile , e, dal punto di vista dei lamentati esborsi, la parte attrice, nonostante la tempestiva contestazione della convenuta, non ha provato di avere effettivamente pagato a LL CA le spese di soccombenza di cui chiede il ristoro alla convenuta, né ha provato di avere pagato alla convenuta i compensi professionali di cui chiede la restituzione.
L'esito sfavorevole dell'appello non è imputabile all'odierna convenuta, atteso che l'impugnazione è stata proposta da un nuovo difensore. Secondo parte attrice l'appello “si concludeva a suo sfavore, stante la totale inconsistenza degli assunti da cui muoveva il primo grado” . In realtà nella Sentenza della Corte d'appello di Venezia del 5.3.2021 nel proc. n. 2470/2019 RG (doc. 11 attoreo) si legge : “L'appello in esame è inammissibile per violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. Detta norma, che nel suo testo originario si limitava ad imporre che l'appello fosse sorretto da motivi specifici, nel testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 esige che l'appello indichi: 1) le parti del provvedimento che si intende appellare;
11 2) le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
3) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge;
4) la rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione impugnata.
…. Nel caso di specie l'atto di appello si limita a riproporre le allegazioni difensive svolte in primo grado, senza illustrare in alcun modo i passaggi argomentativi che sorreggono la sentenza impugnata che si intendono censurare e che hanno condotto il giudice di prime cure a ritenere irrilevante, ai fini della risoluzione della controversia, l'accertamento della eventuale nullità ed inefficacia del contratto preliminare di compravendita ed a dichiarare comunque l'inammissibilità delle relative domande, nonché a reputare che il mutuo fosse stato novato e che si fosse estinta l'obbligazione fideiussoria assunta dall'appellato, di guisa che non è possibile stabilire se gli argomenti esposti nell'atto di appello siano idonei a determinare la modifica della decisione impugnata. L'atto di appello è, invero, conformato come se non fosse intervenuta la sentenza di prime cure, esaurendosi in una pedissequa reiterazione degli argomenti svolti innanzi al tribunale (è sufficiente porlo a comparazione con la comparsa conclusionale in primo grado), senza prendere in esame e tanto meno confutare gli argomenti che il primo giudice ha formulato per pervenire al rigetto e all'inammissibilità delle domande della Nell'impugnazione non si rinviene CP_2 alcuna ragionata critica delle motivazioni che hanno condotto il tribunale a disattendere la richiesta di restituzione della somma. Senza la denuncia degli errori nei quali sarebbe in corso il giudice vicentino e senza così neppure prendere in esame e sottoporre a censura, quand'anche sinteticamente, la ratio decidendi espressa dalla sentenza appellata (a mero titolo esemplificativo, ma di per sé solo già dirimente: il punto relativo alla ritenuta non reviviscenza del rapporto contrattuale precedente e della connessa garanzia fideiussoria anche in ipotesi di nullità del contratto preliminare del 09.04.2010: sentenza appellata, pag. 9 s.), non è consentito alla corte pervenire a una decisione di merito sull'impugnazione, che non supera il preliminare scrutinio di ammissibilità.” Pertanto anche sotto tale profilo nessun profilo di responsabilità è addebitabile alla convenuta, e le domande attoree debbono essere rigettate.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014, DM 37/2018 e DM 147/2022, ai valori minimi in base alle attività espletate e alla semplicità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede: 1) rigetta le domande attoree;
12 2) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in euro
14.598,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in IC il 6.6.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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