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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 28/05/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, Calogero D.
Cammarata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 327/2022 R.G.A.C., promosso da: Parte_1
, (C. F.: ) nato a [...] il [...],
[...] C.F._1
residente in [...], , (C.F. Parte_2 [...]
) nato a [...] il [...], residente in [...], C.F._2
contrada Pispisia 234/f e , (C. F.: ) nata a Parte_3 C.F._3
Brescia il 11 ottobre 1977 residente in Marsala, contrada Gurgo 266, rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente dagli avv. Mario Serio del foro di Palermo e
Pierluigi Zoda, presso il cui studio sito in Caltanissetta Viale Rochester n2/c sono elettivamente domiciliati
Attori
Contro
con sede in Roma, Viale Controparte_1
Mazzini, 14, C.F. e Part. IVA in persona del Direttore della P.IVA_1
Direzione Affari Legali e Societari, avv. (di seguito anche Controparte_2
), e nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_3 [...]
), entrambe rappresentate e difese, in forza di procure alle liti C.F._4
unite al presente atto, dall'avv. Claudio Mangiafico del Foro di LA, ed elettivamente domiciliate presso il domicilio digitale dell'avv. Claudio Mangiafico
Convenuti
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale
Conclusioni
All'udienza del 27.03.2024 i ricorrenti concludevano chiedendo, previo accertamento del reato di diffamazione ex art. 595 c.p. co 1, 2 e 3 in combinato disposto con gli artt. 185 c.p., 2043, 2049 e/o 2059 c.c., e comunque in subordine del solo illecito civile ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 Cost. e 104 Cost., artt. 2043, 2049 e/o 2059 c.c., ritenere e dichiarare la responsabilità extracontrattuale dei convenuti, ciascuno per quanto di competenza secondo il prudente apprezzamento del giudice e, per l'effetto, condannare gli stessi in solido al pagamento della somma di euro 50.000,00 o di quello ritenuto di giustizia, a titolo di risarcimento dei tutti i danni patrimoniali e non, patiti e patiendi (con particolare riferimento all'onore personale e alla reputazione professionale) , in favore di ciascuno dei ricorrenti, con rivalutazioni ed interessi fino al soddisfo.
- Con conseguente condanna dell'ente resistente alla rettifica delle dichiarazioni rese e alla rimozione del contenuto da , qualora fosse ancora CP_4
reperibile dagli utenti
- Con vittoria di spese di giudizio.
La parti convenute concludevano chiedendo:
In via preliminare:
1) accertare e dichiarare la nullità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avversario ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 III comma nn. 3 e 4 c.p.c. e dell'art. 164 c.p.c., per tutti i motivi esposti in sede di comparsa di risposta.
In via principale:
2) nel merito, respingere ogni domanda formulata nei confronti della
[...]
e di in quanto infondata in fatto Controparte_1 Controparte_3
ed in diritto, per le ragioni tutte esposte nei precedenti scritti difensivi;
In via gradata:
3) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dai ricorrenti, accertare e dichiarare il grado lieve o lievissimo dell'eventuale colpa ascrivibile a Controparte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 25.02.2022, ritualmente notificato, i sigg.
, , e evocavano in Parte_1 Parte_2 Parte_3
giudizio le parti convenute, e Controparte_1
Controparte_3
La vicenda trae origine dalle dichiarazioni esternate nel corso della trasmissione televisiva di prima serata del 23 giugno 2021, “Chi l'ha visto?”, condotta da e diffusa su dall'ente Controparte_3 CP_5 CP_1
Nel contesto della predetta trasmissione, incentrata sul tema della sparizione della piccola veniva intervistata la dott.ssa magistrato che Persona_1 Tes_1
nella funzione di pubblico ministero che aveva seguito le fasi iniziali delle indagini riguardanti la scomparsa della predetta minore. Nel contesto in cui si svolgeva tale intervista, veniva investita di particolare enfasi l'iscrizione nel registro degli indagati della dott.ssa atto avvenuto a seguito delle presunte false dichiarazioni Tes_1
dalla stessa rilasciate nel corso della sua escussione a sommarie informazioni presso la Procura della Repubblica di Marsala.
L'iscrizione nel registro degli indagati veniva effettuata dall'ufficio procedente, nelle persone dei magistrati, odierni ricorrenti.
Tale atto, veniva etichettato e definito, nel corso della trasmissione, dalla presentatrice del programma televisivo, quale “atto molto forte Controparte_3
nei confronti del magistrato”. Ad avviso dei ricorrenti, l'intera trasmissione veniva strutturata in modo tale da indurre gli spettatori a ritenere che l'iscrizione nel registro degli indagati prescindesse da una valutazione giuridica relativa alle affermazioni rese a sommarie informazioni dalla dott.ssa e che fosse Tes_1 riconducibile unicamente ad un intento ritorsivo della magistratura nei confronti della dott.ssa per avere quest'ultima presentato un esposto al Consiglio Tes_1
Superiore della Magistratura, sulle modalità con le quali era stata ascoltata dai magistrati ed assunta a sommarie informazioni. Tali conclusioni, secondo gli attori, erano avallate dal tenore delle seguenti affermazioni rese nel corso della trasmissione dalla conduttrice: “quindi chiaramente una specie di ritorsione no, a quello che possiamo dire noi, insomma per andare così con i fatti un po' piu' chiari. Allora esposto suo e la procura fa ... la iscrive nel registro degli indagati. considerate che questo e' uno scontro durissimo perché' è un atto forte iscrivere un magistrato che si stava occupando di nel registro degli Per_1
indagati …ed è uno scontro che possiamo dire viene da lontano, perche' sempre la aveva Tes_1
detto che c'erano alcune persone delle forze dell'ordine di cui non si poteva fidare...”.
Subito dopo tali affermazioni, la trasmissione andava in pausa pubblicitaria e, al ritorno da detto intervallo, la conduttrice, affermava, con toni Controparte_3
più pacati, “Ovviamente quando ho parlato di ritorsione, è una semplificazione giornalistica, no?
Che cosa dico… che cosa ho pensato, sentendo l'AN che dice «vado a fare un esposto e poi guarda caso vengo indagata» … insomma noi semplificando possiamo dire che è una ritorsione. E' evidente che … insomma… c'è qualcosa … non è così, non è una ritorsione… però c'è qualcosa che sta un po' sfuggendo a quella che poi dovrebbe essere secondo noi l'inchiesta sul ritrovamento di
Oppure può darsi pure che questa iscrizione nel registro degli indagati porti… Persona_1
non so… ad aprire altre porte e si arrivi al ritrovamento di . Per_1
Ad avviso dei ricorrenti, tali seconde e susseguenti affermazioni costituivano una sorta di ritrattazione tardiva, che, tuttavia, non incidevano sul contenuto gravemente lesivo e diffamatorio emergente dalle prime dichiarazioni, nonché dal complessivo tenore della puntata, che avrebbe rivolto accuse contro i magistrati della procura di Marsala, odierni attori , i quali avevano disposto l'iscrizione della dott.ssa el registro degli indagati. Tes_1
Alla luce di quanto esposto, i ricorrenti affermavano la sussistenza della diffamazione a mezzo stampa da parte della conduttrice, e di Controparte_3
RAI3, in quanto nel corso della puntata vi sarebbe stata una ricostruzione narrativa gravemente screditante per gli attori, dipinti come promotori di un contrasto interno alla magistratura e animati da puri propositi di rivalsa personale.
Quanto agli elementi della diffamazione, secondo gli attori, essi erano pienamente integrati stante l'assoluta assenza della verità della notizia riportata e la mancanza della continenza della stessa, che veniva riportata in termini esasperati e gravemente lesivi della reputazione degli attori.
Non vi erano dubbi, secondo gli attori, neppure in merito alla riferibilità delle affermazioni alle loro persone, in quanto, pur non essendo stati nominati dalla conduttrice, che aveva utilizzato un riferimento più ampio relativo alla Procura di
Marsala, erano facilmente individuabili in considerazione del fatto che alcuni giornali, nei giorni successivi al programma, riportavano tale notizia facendo espresso riferimento ai loro nomi.
Ancora, ad avviso dei ricorrenti, l'ipotesi del carattere ritorsivo dell'iniziativa giudiziaria affermata dalla conduttrice , era collegata ad uno specifico atto processuale, ossia l'iscrizione nel registro degli indagati della dott.ssa e tale Tes_1
riferimento permetteva con certezza, la riconducibilità a loro dell'attività diffamatoria posta in essere durante lo svolgimento del programma televisivo.
Ai fini dell'attribuzione della responsabilità alla conduttrice e alla stessa
[...]
gli attori sottolineavano che la prima non aveva Controparte_1
riportato dichiarazioni altrui, segnatamente della dott.ssa la quale non Tes_1
aveva mai riferito di essere vittima di ritorsione, ma aveva arbitrariamente interpretato le dichiarazioni rese dal magistrato intervistato, prospettando una sua tesi diffamatoria rispetto all'operato dei tre magistrati della Procura di Marsala, con evidente insinuazione negli spettatori del carattere illecito e deviante delle iniziative poste in essere dai magistrati.
Secondo la tesi degli attori, inoltre, non poteva essere riconosciuta efficacia scriminante al fatto che la conduttrice, dopo lo spazio pubblicitario, affermava con toni meno accesi che la prospettazione dei fatti presentata era da considerarsi come una “semplificazione giornalistica”. Tale contegno, secondo gli attori, non elideva l'antigiuridicità della condotta lesiva, che viceversa doveva ritenersi, a maggior ragione, provata nel suo contenuto diffamatorio dal mero fatto che la giornalista, consapevolmente, avesse cercato di ritrattare le precedenti affermazioni lesive.
Alla luce di quanto esposto, gli attori concludevano come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 08.04.2022, si costituivano in giudizio e l'ente contestando le difese dagli Controparte_3
attori e reputando legittima l'attività posta in essere dalla presentatrice nel corso della trasmissione televisiva. I convenuti preliminarmente eccepivano la nullità del ricorso introduttivo, poiché formulato genericamente, e perché privo degli elementi indefettibili previsti dall'art. 163 del codice di rito, mancando un'esatta individuazione della cosa oggetto della domanda ed una puntuale esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.
Ad avviso dei convenuti, vi era anche una carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti mai nominati nel corso della contestata trasmissione televisiva e nei cui confronti non era possibile riferire le presunte affermazioni lesive, rese nel corso del programma “Chi l'ha visto”, e ciò comportando la carenza di legittimazione attiva degli stessi attori.
Le parti convenute, contestando tutto quanto dedotto dai ricorrenti, affermavano la piena liceità dell'operato della conduttrice della trasmissione televisiva la quale aveva fedelmente riportato le dichiarazioni della ex Pubblico
Ministero, dott.ssa il cui tenore era stato semplificato unicamente per Tes_1
risultare fruibili ad un pubblico generalista, quale quello televisivo. Anche l'uso da parte della del termine “ritorsione”, per qualificare l'operato dei magistrati, CP_3
costituiva una mera semplificazione di quanto dichiarato dalla dott.ssa e Tes_1
non era connotato da alcun intento diffamatorio nei confronti degli attori così come nessuna manipolazione da parte della giornalista e conduttrice televisiva via era stata nel riportare il contenuto delle dichiarazioni della dott.ssa Tes_1
In particolare osservavano i convenuti che la conduttrice del programma televisivo, dopo aver attribuito, correttamente, alla dott.ssa il pensiero di Tes_1
essere vittima di una ritorsione, ne aveva preso le distanze, precisando la precedente esposizione dei fatti in questi termini: “quando ho parlato di ritorsione è una semplificazione giornalistica.” Tale seconda parte dell'intervento della giornalista renderebbe priva di rilevanza diffamatoria la prima parte della trasmissione, a nulla rilevando l'intervenuto stacco pubblicitario, poiché, ad avviso delle convenute, anche quanto affermato nell'ambito di una puntata e rettificato nella puntata successiva doveva interpretarsi come unitaria manifestazione del pensiero.
Pertanto, le parti convenute affermavano la coerenza con i principi consolidati in materia di diritto di cronaca, emersi a seguito dall'attività ermeneutica costituzionalmente orientata della Suprema Corte, del contegno della presentatrice televisiva.
Inoltre, ad avviso delle parti convenute, l'istanza di rettifica, formulata dalle controparti, doveva qualificarsi come richiesta di correzione di una notizia inesatta.
L'istituto è previsto, per la stampa quotidiana e periodica, dall'art. 8 della legge del 1948; per le trasmissioni televisive dall'art. 35 del d.lgs. 177/2005 (Testo unico della radiotelevisione).
In entrambi i casi, la richiesta di rettifica proviene dal soggetto che si sente danneggiato da una trasmissione televisiva.
Ad ogni modo, una tale richiesta, secondo i convenuti, non era mai pervenuta alla né prima della notifica del ricorso né all'interno dell'atto che ha introdotto il presente giudizio, e non poteva controparte demandare tale incombente al
Giudicante, essendo la rettifica un atto “di parte” e che dunque non potrebbe essere rimesso alle determinazioni del Tribunale.
Infine, con riferimento al presunto danno conseguenza subito, la parte ricorrente non avrebbe offerto alcuna dimostrazione del pregiudizio, che risulta quantificato in termini abnormi, anche alla luce delle note Tabelle milanesi 2018, le quali, nel riconoscere un importo tra i 1.000 e 50.000 euro per le diffamazioni, a seconda delle loro diffusione e gravità, secondo l'ordinanza del 5 maggio 2020, n.
8468 della Suprema Corte, costituiscono “regole integratrici del concetto di equità, atte a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante”.
Le parti convenute concludevano come in epigrafe.
La causa veniva istruita con prove documentali. Lo svolgimento del procedimento, e della sua istruttoria, può essere così sintetizzato:
-all'udienza del 22.04.2022, il giudice, preso atto della richiesta dei ricorrenti di mutamento del rito in procedimento ordinario di cognizione, e della non opposizione delle parti convenute in tal senso, disponeva il mutamento del rito, fissando l'udienza a trattazione scritta per il 9 giugno 2022, assegnando alle parti termine fino a 5 giorni prima per il deposito delle relative note scritte.
- Con note scritte, in sostituzione dell'udienza del 9.02.2022, le parti insistevano nelle formulate domande, chiedendo, altresì, la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 vi comma, e il giudice disponeva in tal senso.
- con le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., le parti insistevano nelle formulate richieste e nei mezzi di prova, di natura documentale, articolati nelle predette memorie e nei precedenti atti difensivi.
- All'udienza del 10.03.2023, il giudice rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 21 febbraio 2024.
-La causa veniva poi assegnata, a seguito del trasferimento del precedente giudice, al sottoscritto decidente, e all'udienza del 27.3.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini, ex. art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusivi.
Tanto premesso deve dichiararsi la infondatezza dell'eccezione di nullità ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 III comma nn. 3 e 4 c.p.c. e dell'art. 164 c.p.c. del ricorso introduttivo sollevata dai convenuti atteso che dal tenore dell'atto contestato si evince chiaramente l'oggetto della domanda, ossia le espressioni ritenute diffamatorie utilizzate dalla conduttrice del noto programma televisivo e riportate in grassetto e con caratteri grafici di maggiori dimensioni alle pagine 5 e 6 del ricorso rispetto alle quali i convenuti hanno avuto modo di confrontarsi e replicare e svolgere in tal modo compiutamente le loro difese. Deve così escludersi la nullità dell'atto atteso che sia l'oggetto della domanda che l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda sono chiaramente dedotti e altrettanto chiaramente individuabili così da consentire ai convenuti di comprendere senza incertezze il loro tenore e di approntare le relative difese in maniera compiuta ed articolata.
Gli odierni attori hanno agito in giudizio a tutela della loro reputazione, da intendersi come il riflesso, in termini di considerazione sociale, della loro onorabilità nella loro specifica veste di magistrati la cui azione e attività deve godere della fiducia della collettività. La protezione della reputazione rappresenta, inoltre, uno dei limiti all'esercizio della libertà di espressione e delle altre libertà a essa connesse. Ben noti sono ormai i presupposti che legittimano l'esercizio del diritto di critica e di cronaca giornalistica e in particolare : l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. “pertinenza”), la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti (c.d. continenza), nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro e dunque non deve eccedere rispetto allo scopo informativo da conseguire e la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità, anche solo putativa, del racconto. Laddove uno di questi requisiti manchi non potrà invocarsi utilmente, quale causa di giustificazione per la violazione del diritto all'onore, l'esercizio del diritto di cronaca. Con maggiore rigore, inoltre, deve valutarsi la diffamazione ove questa avvenga con il mezzo televisivo poiché la sua forza di suggestione, il maggior impatto col pubblico e la impossibilità di una riflessione immediata e di critica, conferiscono al messaggio veicolato connotati di incisività, efficacia ben più dannosi della carta stampata.
Tanto premesso la condotta censurata dagli attori e ritenuta diffamatoria deve individuarsi ed enuclearsi nelle affermazioni della conduttrice del programma televisivo “ Chi l'ha visto” , nella puntata del 23/6/2021 la quale ha esordito preannunciando con queste parole il servizio oggetto della parte inziale del programma: “ Vi parliamo di e quel che è successo è incredibile in qualche modo.. “l'ex Per_1
PM che si occupò di che ha parlato in queste settimane di depistaggi ebbene è Persona_1
stata indagata… Era all'aeroporto e l'abbiamo sentita subito dopo che è stata indagata per false dichiarazioni al Pm. Naturalmente è un atto molto forte contro un magistrato…indagarlo” a cui seguiva una intervista telefonica, condotta da un'altra giornalista, alla dott.ssa
[...]
già Pubblico Ministero e che aveva seguito le fasi iniziali delle indagini a Per_2
seguito della scomparsa della piccola avvenuta nel settembre del Persona_1
2004. Quest'ultima forniva la sua versione dei fatti e riferiva di aver presentato un esposto nei confronti dei magistrati della Procura di Marsala ai quali contestava le modalità con le quali era stata ascoltata a sommarie informazioni ( il 3/5/2021) e di aver ricevuto l'informazione di garanzia e di essere stata ascoltata dai magistrati, come persona indagata, il 22/6/2021 e di aver saputo delle contestazioni che le venivano mosse dalla Procura e concludeva l'intervista con queste testuali parole:
“No, lo sapevo già dal 4 giugno. Ho continuato a parlare, altrimenti stavo zitta, no? Ripeto, il
14 maggio avevo già mandato un esposto perché già immaginavo cosa poteva succedere”. Nel commentare l'intervista, quindi al termine del Servizio durante il quale non vi era stata alcuna interlocuzione tra la e l' essendo stata condotta CP_3 Tes_1
l'intervista da un'altra giornalista, la conduttrice convenuta riassume la vicenda e la successione degli eventi e testualmente afferma: “ dopo l'esposto lei dice “io vengo indagata”. Quindi insomma chiaramente una specie di ritorsione…è quello che possiamo dire noi, insomma per andare con i fatti un po' più chiari. Allora esposto suo e la procura fa…la iscrive nel registro degli indagati. Considerate che questo è uno scontro durissimo perché è un atto forte iscrivere un magistrato che si stava occupando di nel registro degli indagati ed è uno scontro Per_1
che viene possiamo dire da lontano perché sempre la aveva detto che c'erano alcune persone Tes_1
delle forze dell'ordine di cui non si poteva fidare. Questo ancora prima della scomparsa di
[...]
”. Segue uno spezzone di repertorio di una precedente intervista sempre Per_3
della dott.ssa in cui l'intervistata riferisce di essersi sentita ostacolata e Tes_1
infastidita e in qualche modo intralciata nel corso delle indagini che lei aveva condotto dopo la scomparsa della piccola Al termine delle Persona_1
immagini di repertorio dell'intervista, il programma è interrotto da uno stacco pubblicitario e alla ripresa la conduttrice esordisce affermando : “ Ovviamente quando ho parlato di ritorsione è una semplificazione giornalistica. Che cosa dico...che cosa ho pensato…
Sentendo la che dice vado a fare un esposto e poi guarda caso vengo indagata...insomma Tes_1
noi semplificando possiamo dire che è una ritorsione. È evidente che non è così, non è una ritorsione, però c'è qualcosa che sta un po' sfuggendo a quello che secondo noi dovrebbe essere dovrebbe essere l'inchiesta sul ritrovamento di Oppure può darsi che questa Persona_1
iscrizione nel registro degli indagati porti ad aprire altre porte e si arrivi al ritrovamento di
. Per_1
Il nucleo della condotta diffamatoria deve individuarsi, secondo la prospettazione attorea, nelle seguenti affermazioni della conduttrice nel commentare l'intervista telefonica della dott.ssa : “ dopo l'esposto lei dice “io Tes_1
vengo indagata”. Quindi insomma chiaramente una specie di ritorsione…è quello che possiamo dire noi, insomma per andare con i fatti un po' più chiari. Allora esposto suo e la procura fa…la iscrive nel registro degli indagati. Considerate che questo è uno scontro durissimo perché è un atto forte iscrivere un magistrato che si stava occupando di nel registro degli indagati”. Nella Per_1
prospettazione difensiva , invece, tali affermazioni devono invece ricondursi ad una manifestazione del pensiero e in particolare all'esercizio del diritto di critica e del diritto di cronaca sottolineando come l'utilizzo del termine “ ritorsione” fosse “ la felice sintesi delle parole pronunciate dalla dott.ssa oltre che il cuore del Tes_1
suo messaggio” (cfr. pag. 30 della comparsa di costituzione). Sempre secondo la tesi difensiva la conduttrice dopo aver sintetizzato le affermazioni della dott.ssa secondo cui la stessa sarebbe stata vittima di una ritorsione, ne avrebbe Tes_1
comunque preso le distanze negando apertamente, dopo la pausa pubblicitaria del programma, che il contegno della Procura di Marsala potesse essere interpretato come “reazione” o “ritorsione”.
In tal modo enucleata la condotta asseritamente diffamatoria di cui si dolgono gli attori è opportuno richiamare alcuni principi espressi dalla Corte Regolatrice, condivisi da questo decidente, che ricalcano quelli più ampiamente riportati dalle parti negli scritti difensivi e alla luce dei quali valutare e qualificare la condotta della conduttrice televisiva odierna convenuta. In particolare la corte Regolatrice ha affermato il principio secondo cui: “ In tema di diffamazione a mezzo stampa,
l'esimente del diritto di cronaca può essere riconosciuta al giornalista che riporti fedelmente le dichiarazioni, oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, rilasciate da un personaggio pubblico nel corso di un'intervista, indipendentemente dalla veridicità e continenza delle espressioni riportate, per il prevalente interesse pubblico a conoscere il pensiero dell'intervistato in relazione alla sua notorietà, che non deve essere intesa necessariamente come sinonimo di autorevolezza "a priori", da cui desumere l'affidabilità delle dichiarazioni, ma valutata anche in ragione della notorietà della persona offesa e delle vicende oggetto di propalazione” ( cfr. Cass. penale sez. V, 17/02/2021, n.19889) . Con altra pronuncia la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare come: “ In tema di diffamazione a mezzo stampa,
l'esercizio del diritto di critica giudiziaria non deve trasmodare nel dileggio e nella gratuita attribuzione di malafede a chi conduce le indagini, ovvero in condotte lesive della reputazione professionale e dell'intangibilità della sfera di onorabilità del pubblico ministero, in quanto ogni provvedimento giudiziario può essere oggetto di critica anche aspra, purché questa non si risolva in un attacco alla stima di cui gode il soggetto criticato” ( cfr. Cassazione pen. sez. V, 07/07/2016, n.41671).
Per configurare l'esimente del diritto di cronaca , secondo l'insegnamento della Corte Regolatrice, è necessario dunque che il giornalista riporti fedelmente le dichiarazioni, eventualmente lesive dell'altrui reputazione, rilasciate da un personaggio la cui notorietà, autorevolezza o conoscenza delle vicende oggetto dell'intervista, perché solo a tali condizioni prevale l'interesse pubblico a conoscere ed essere informato delle dichiarazioni, oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, rilasciate da un personaggio pubblico in relazione a fatti e vicende di interesse pubblico. Sotto altro profilo la critica giudiziaria, per mantenersi entro i canoni della doverosità e correttezza e liceità non deve trasmodare nell'attribuzione gratuita e malevola di condotte poste in essere in violazione dei doveri e obblighi che guidano l'agire del magistrato finendo in tal caso ledere la reputazione professionale e la sfera di onorabilità del pubblico ministero.
A tali canoni e principi non si è attenuta, ad avviso di questo Tribunale, la conduttrice televisiva del noto programma “ Chi l'ha visto” nel riportare ed esporre le vicende che hanno riguardato la dott.ssa nel più vasto contesto delle Tes_1
indagini sulla scomparsa della piccola che ancora a distanza di Persona_1
anni, continua a interessare l'opinione pubblica e su cui continua a convergere l'interesse della stampa e dei mass media. Deve a tal riguardo osservarsi come la notorietà del programma televisivo di cui è conduttrice la giornalista, CP_3
in onda ormai da decenni con interesse sempre costante da parte del
[...]
pubblico televisivo, come si evince dai dati di ascolto documentati dagli attori e la stessa autorevolezza che il programma ha saputo conquistare nel corso degli anni, avrebbero dovuto suggerire una maggiore continenza espressiva e pertanto con maggiore rigore deve valutarsi il requisito della verità putativa (cfr. Cass. Pen.
19/06/2024, n.31698).
La lettura delle trascrizioni della puntata contestata e delle affermazioni della conduttrice, fedelmente riportate nella comparsa di costituzione e il loro ascolto restituiscono, invero, un quadro in cui la sintesi dell'intervista telefonica alla dott.ssa non rappresenta una fedele trasposizione delle sue dichiarazioni. Persona_2
Quest'ultima, infatti, non ha mai utilizzato l'espressione “ ritorsione” per qualificare la sua iscrizione nel registro degli indagati e l'informazione di garanzia ricevuta limitandosi, invece, ad affermare di aspettarsi quella successione degli eventi e di avere per questo depositato un esposto al CSM, di aver contestato i rilievi mossi nei suoi confronti dalla Procura di Marsala e di aver chiesto l'archiviazione e di avere intenzione , sostanzialmente , di andare avanti e continuare a parlare. Il riassunto del tenore della breve intervista telefonica da parte della conduttrice se è corretto e lineare nella parte in cui ribadisce la successione degli eventi che hanno riguardato la dott.ssa e dunque dapprima la sua deposizione in sede di sommarie Tes_1
informazioni, poi la presentazione dell'esposto al CSM e la successiva sua iscrizione nel registro degli indagati e ricezione dell'informazione di garanzia non lo è più e trasmoda nella diffamazione, nella parte in cui nel prosieguo afferma: “ quindi chiaramente una specie di ritorsione no, a quello che possiamo dire noi, insomma per andare così con i fatti un po' più chiari” .
Tali affermazioni non sono infatti riferibili all'intervistata, sono frutto invece di considerazioni e valutazioni autonome della conduttrice e travalicano i limiti della critica di un provvedimento giudiziario, nella fattispecie in esame l'iscrizione nel registro degli indagati della dott.ssa perché qualificata e ritenuta frutto di Tes_1 una ritorsione e dunque non un atto dovuto da parte dei Pubblici Ministeri in presenza di fatti da cui emergono elementi di reità ma il frutto di una volontà di intimidazione se non di vendetta nei confronti della stessa dott.ssa per Tes_1
avere quest'ultima presentato un esposto nei confronti della stessa Procura della
Repubblica di Marsala dopo essere stata sentita a sommarie informazioni. Si tratta di un'affermazione che lede la professionalità e l'onorabilità dei magistrati che hanno disposto l'iscrizione nel registro degli indagati della dott.ssa in Tes_1
quanto attribuisce a costoro una volontà quasi persecutoria e di reazione scomposta oltre che illegittima, in violazione dei doveri di un magistrato e tale da costituire quanto meno illecito disciplinare e tale da rappresentare comunque condotta di rilievo penale. L'affermazione è particolarmente grave perché finisce con l'attribuire ad un atto che l'ordinamento pone a garanzia e tutela della persona indagata una valenza persecutoria connotando negativamente le figure professionali dei magistrati che quell'atto hanno sottoscritto ed a qualificarlo come un vero e proprio abuso di potere posto in essere in assenza dei suoi presupposti e con il solo intento di ledere e compromettere i diritti della persona indagata ed a screditarla. Ulteriormente deve osservarsi che non è corretta e non rappresenta una ricostruzione della vicenda veritiera o per lo meno rispondente ai fatti in quel momento conosciuti ricondurre tale intento ritorsivo ad un presunto “scontro durissimo” come ritenuto dalla giornalista. Non si comprende, infatti, dall'esposizione dei fatti quali avrebbero dovuto essere i protagonisti di questo scontro , non certo i magistrati odierni attori che dalle dichiarazioni rese dalla dott.ssa a proposito di possibili depistaggi nel corso delle indagini avviate Tes_1
dopo la scomparsa della piccola non erano di certo di destinatari Persona_1
in quanto totalmente estranei a tali accadimenti risalenti nel tempo mentre sotto altro profilo i magistrati erano altrettanto estranei alle vicende relative ai riferiti procedimenti avviati , addirittura prima della scomparsa della minore ( lo ricordiamo avvenuta nel settembre 2004) , dalla Procura della Repubblica di
Marsala nei confronti di alcuni esponenti delle forze dell'ordine e poi conclusi con la loro assoluzione. Quindi è scorretta e non veritiera anche la prospettazione e collocazione della iscrizione nel registro degli indagati nell'ambito di un presunto scontro che in verità non esisteva tra i protagonisti della odierna vicenda giudiziaria.
Infine, mette conto rilevare che la stessa conduttrice televisiva , dopo la pausa pubblicitaria, sentiva la necessità alla ripresa del programma di rettificare il tenore delle sue affermazioni, precisando che si era trattato di una “semplificazione giornalistica”, non certo “la felice sintesi delle parole pronunciate dalla Tes_1
come prospettato dalla difesa, negando quanto precedentemente affermato e chiarendo che “E' evidente che non è così, non è una ritorsione”. Ma tale tardiva presa di posizione non vale ad elidere la condotta precedentemente posta in essere. la cui portata lesiva è amplificata e comunque segnata e cristallizzata dalla intervenuta pausa pubblicitaria. Non si è trattato, infatti, di una rettifica immediata e contestuale, di una immediata rivalutazione delle proprie affermazioni, eventualmente inappropriate, nel riassumere l'intervista telefonica della dott.ssa ma di una rimeditazione, dopo i diversi minuti di interruzione Tes_1
pubblicitaria, delle proprie affermazioni tali da non far venir meno il loro carattere lesivo , evidentemente già determinatosi e in qualche modo veicolato al pubblico.
Sul punto vale la pena evidenziare che la nel corso dell'asserita rettifica, CP_3
non ha in maniera chiara e netta riconosciuto di avere utilizzato una espressione non appropriata ovvero che non vi erano elementi di fatto per ipotizzare una volontà ritorsiva da parte dei magistrati della Procura di Marsala, ma ha utilizzato una formula anodina quale “semplificazione giornalistica” non idonea a svilire la capacità offensiva del termine ritorsione, il cui significato negativo è di immediata percezione per chiunque. Del resto è pacifica l'affermazione nella giurisprudenza di legittimità che la rettifica, ove tale si voglia qualificare la condotta della giornalista, non assume efficacia scriminante, in quanto non elimina gli effetti negativi dell'azione criminosa mentre rileva ai fini sanzionatori ( cfr. Cass. Pen. 2019 n.
48077 e 2006 n. 16323). Per inciso deve aggiungersi che la dott.ssa , dopo Tes_1
la sua iscrizione nel registro degli indagati da parte degli odierni attori è stata condannata, nel primo grado di giudizio per il reato a lei ascritto mentre l'esposto al
CSM dalla stessa presentato è stato archiviato come documentato dagli attori nel corso del giudizio.
Affermata la rilevanza e offensività della condotta della conduttrice televisiva , sebbene non caratterizzata da una dolosa volontà di offendere ma da colposa leggerezza espositiva, che non integra tuttavia gli estremi per invocare alcuna scriminante, deve precisarsi che non colgono nel segno le difese dei convenuti nella parte in cui si afferma che la configurabilità della diffamazione doveva ritenersi esclusa dalla mancata indicazione, da parte della conduttrice del programma televisiva, dei nomi dei magistrati dell'ufficio della Procura della Controparte_3
Repubblica di Marsala che avevano iscritto nel registro degli indagati la dott.ssa
Si osserva al riguardo che in conformità al principio costantemente Tes_1
ribadito dalla giurisprudenza di legittimità: “ In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, purché la sua individuazione avvenga, in assenza di un'esplicita indicazione nominativa, attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta (quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili), desumibili anche da fonti informative di pubblico dominio al momento della diffusione della notizia offensiva diverse da quella della cui illiceità si tratta, se la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona alla quale la notizia è riferita” ( cfr.
Cass. Civ. 2023, n.22285). Gli odierni tre attori compongono un ufficio giudiziario di ridotte dimensioni e che nel 2021 vedeva appena sette magistrati in servizio ed ai loro nomi era facile giungere attraverso la consultazione di fonti aperte ed immediatamente reperibili come documentato nelle note scritte depositate il
14/4/2022 e nei relativi allegati.
Affermata la natura diffamatoria delle affermazioni della conduttrice televisiva di queste deve rispondere non solo la predetta convenuta ma anche la
[...]
nella sua veste di editore e concessionario del Controparte_1
servizio pubblico nel cui ambito è stata messa in onda la puntata contestata della trasmissione “ Chi l'ha visto” del 23/6/2021 e che deve risponderne anche ai sensi dell'invocato art. 2049 Cod. Civ. In ordine alla quantificazione del danno, la cui prova incombe sugli attori ben può , farsi ricorso al notorio e alle presunzioni e parametri di riferimento, saranno, nel caso di specie, la diffusione della trasmissione televisiva, la sua notorietà presso il pubblico , la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale delle vittime. In particolare la prova presuntiva, può essere utilizzata per la prova del danno morale che nel caso di specie certamente ricorre per la idoneità della condotta diffamatoria a generare una tensione e sofferenza emotiva negli odierni attori , accusati ingiustamente di aver abusato dei poteri attribuiti dalla legge per un mero intento persecutorio nei confronti dell'indagato ingenerato da senso di rivalsa e tale da incidere sulla reputazione professionale dei magistrati compromessa dalla diffusione nazionale e dalla notorietà del programma televisivo che di tali malcelate accuse si è fatto promotore e dall'ampia risonanza mediatica delle vicende legate alla scomparsa della piccola L'ingiusta attribuzione di un intento Persona_1
ritorsivo nei confronti dei magistrati odierni attori, lo si ribadisce, nel corso di una trasmissione televisiva di successo e di grande seguito di ascolti è tale, nella normalità dei casi, da ingenerare turbamento e sofferenza psicologica per essere stata messa in dubbio la correttezza professionale del proprio operato e tale da riverberarsi nel quotidiano agire professionale sia nei confronti degli operatori del diritto con i quali detti professionisti si confrontano e interloquiscono sia nei confronti degli altri appartenenti all'ordine giudiziario, colleghi di ufficio e responsabili degli uffici direttivi.
E proprio tale turbamento e patimento integra gli estremi del danno non patrimoniale la cui risarcibilità è riconosciuta in forza del combinato disposto di cui agli artt. 185 c.p. e 2059 c.c.
La liquidazione di tale posta di danno non può che determinarsi in via equitativa , ai sensi dell'art. 1226 Cod. Civ. dovendosi al riguardo fare riferimento alle tabelle del Tribunale di LA , aggiornate al giugno del 2024, “ Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa” la cui applicabilità, al fine evidentemente di uniformare e ancora a valori di riferimento certi la misura del risarcimento la cui ammissibilità e applicabilità è stata riconosciuta dalla stessa Corte Regolatrice ( cfr.
Cass. Civ. 2024 n. 29222). In tal senso la condotta diffamatoria qui in esame deve qualificarsi come di media gravità, dovendosi tenere conto della notorietà della giornalista , mediamente diffusa nel pubblico particolarmente sensibile e interessato ai fatti di cronaca trattati nel suo programma televisivo, alla significativa gravità delle accuse mosse ai diffamati e incidenti sul piano professionale, alla unicità della condotta, alla significativa diffusione del programma televisivo i cui ascolti sono sempre di rilievo ( cfr. allegato n. 6 al ricorso introduttivo) mentre gli altri due criteri , “ pregiudizio per il diffamato “ e “ natura del dolo” possono ritenersi temperati dalla ritrattazione da parte della giornalista , dopo la pausa pubblicitaria, che ha poi negato trattarsi di una “ ritorsione” e ricondotto la sua precedente affermazione ad una “ semplificazione giornalistica”. In forza di tali criteri la misura del risarcimento dovuto dai convenuti deve quantificarsi in €
24.000,00, somma assai vicina alla misura minima della forbice di valori di riferimento ( da 23.498,00 ad euro 35.247,00) già rivalutati all'attualità e comprensiva di interessi, da corrispondersi in favore degli attori.
Quale ulteriore misura per elidere la condotta diffamatoria, come richiesto dagli attori, deve disporsi la rimozione dal contenuto di della puntata del CP_4
23/6/2021, ancora reperibile al link indicato dagli attori nella memoria ex art. 183
VI comma n. 2 c.p.c. depositata il 12/9/2022 o, quanto meno, dello spezzone con le affermazioni diffamatorie dal minuto 3.36 al minuto 4:45.
Le spese di lite, determinate avuto riguardo alla misura entro cui la domanda è stata accolta, seguono la soccombenza dei convenuti ed in queste devono ricomprendersi le spese vive sostenute per l'esperimento della mediazione obbligatoria pari ad € 2452,20.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o domanda respinta, nella causa iscritta al n. 327/2022 R.G.A.C.: accoglie le domande proposte dagli attori e per l'effetto condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore degli attori della somma di € 24.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti, oltre interessi legali a far data dal deposito della presente statuizione e sino al soddisfo;
condanna la in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore a rimuovere dal contenuto la puntata del CP_4
23/6/2021 del programma televisivo “ Chi l'ha visto” – con il titolo “Chi l'ha visto?
2020/21 - Pipitone, l'ex pm "Ecco perché sono indagata - 23/06/2021” Per_1 Tes_1 contenente le affermazioni diffamatorie o, in alternativa, alla rimozione dello spezzone compreso tra il minuto 3.36 al minuto 4:45; condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €
5.500,00 per compensi, € 379,50 per rimborso spese vive ed € 2452,20 per rimborso delle spese di mediazione oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Caltanissetta 27 maggio 2025
Il Giudice
Calogero D. Cammarata