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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 9105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9105 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'udienza del 9 dicembre 2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n.16797/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA, cui risulta riunita la causa RG 15819\2023 (ATP), TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in San Gennaro Vesuviano (NA) via Ottaviano 254, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Danilo Prisco, da cui è rapp.ta e difesa, giusta mandato in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 CP_ elettivamente domiciliato presso la sede di Napoli, alla via Alcide De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino (RM), rep. N.37875 del 22.3.2024, come da atti Per_1 CONVENUTO
FATTO E DIRITTO L'opponente in epigrafe propone opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio RG 15819/2023, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per il riconoscimento delle prestazioni degli invalidi civili, chiedendo, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto azionato. Si è costituito l' , resistendo al ricorso. CP_1 Codesto Tribunale ha quindi disposto la rinnovazione della perizia di primo fase, ritenendo opportuna tale ulteriore attività istruttoria ai fini della decisione, disponendo rinviarsi la causa ad altra udienza, in attesa del deposito della perizia definitiva. All'odierna udienza, a seguito del deposito della relazione peritale definitiva, la causa viene così decisa. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Osserva, invero, il Tribunale che, come indicato nella relazione del Ctu, dott. , Per_2 depositata il 1 settembre 2025 nel fascicolo telematico “ Occorre in primo luogo rappresentare che nel caso di specie la documentazione - pur se apparentemente copiosa - è sostanzialmente costituita da indagini per imaging (rachide, piedi, mani) in assenza di un organico iter diagnostico e clinico-trattamentale. Sulla base delle risultanze dell'esame clinico-funzionale effettuato e degli attestati medici esaminati è possibile indicare che la storia clinica di Parte_1
si caratterizza essenzialmente per patologia artrosica con aspetti artritici cui derivano
[...] riverberi funzionali di grado moderato in soggetto con indice di massa corporea nei limiti. In anamnesi viene indicato intervento di isterectomia all'età di circa 42 anni per patologia benigna e procedura chirurgica (ascritta a circa 2 anni or sono) per correzione di alluce valgo a sinistra. L'esame clinico-funzionale effettuato dallo scrivente ha escluso difettività obiettivabili con esame neuro-psichico e dell'apparato cardio-vascolare del tutto normale (azione cardiaca valida, euritmia, non dispnea a riposo né con i movimenti attivi, dato ECGrafico nei limiti della norma) in soggetto in buono stato di nutrizione e sanguificazione. Allo stato il quadro invalidante obiettivabile nel caso di specie è così di seguito schematizzabile. • Artrosi diffusa a localizzazione elettiva al rachide sede di processi disco1artrosici in soggetto in normopeso;
quadro cui si associa artrite psoriasica alle piccole articolazioni (mani e piedi). Condizione con riverberi funzionali moderati. • Incontinenza urinaria con uso di piccoli presidi per assorbenza”, e deve ribadirsi tale quadro valutativo induce a ritenere prive di pregio le contestazioni di cui al ricorso introduttivo, stante la genericità di esse e considerato che affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio della stessa è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate , o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta – vedi Cass L, Sentenza n. 7341 del 17/04/2004 -. Dall'esame della perizia di ufficio resa, nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, dal CTU dott. risulta, invero, la specifica valutazione del contenuto della Per_3 certificazione sanitaria così come emerge dalle conclusioni del CTU dr. dove si Per_2 afferma : “La condizione clinica sopra indicata non ha un'incidenza sulla capacità lavorativa attitudinale dell'assicurata in esame, e non è tale da ridurre la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle personali attitudini, permanentemente e a meno di un terzo così come stabilito dall'art. 1 della legge 12.6.84 n.222. Stima del tutto analoga a quella indicata dall'Ente assicuratore ( ) che respingeva la domanda. Stima poi confermata dal CTU nominato nel CP_1 corso del precedente procedimento incardinato dianzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli.” Aggiungasi che per il Ctu dott. : “il quadro di difettività individuabile allo stato non ha Per_2 subito una evoluzione in peius - rispetto alla precedente valutazione tecnica medico-legale effettuata dalla Commissione dell' che respingeva la domanda così come desumibile CP_1 dall'esame clinico-funzionale eseguito e dalla documentazione medica esaminata. Analogamente si dirà per la stima espressa dall'Ausiliario medico nominato nel corso del precedente ATPO. La capacità lavorativa di non risulta (sulla base della documentazione Parte_1 esaminata e dei risultati dell'esame clinico effettuato) ridotta a meno di un terzo nell'occupazione confacente alle sue attitudini, che è quella di operaia alle dipendenze di un'impresa di pulizia che ha dichiarato di essere in possesso di diploma di Istituto tecnico (segretaria d'azienda).” La valutazione risulta adeguatamente motivata in sede di discussione medico legale e il giudizio valutativo delle singole patologie appare immune da vizi, così come appare immune da vizi logici la valutazione complessiva incidente sulla capacità lavorativa del ricorrente. Va, del resto, evidenziato che le conclusioni del Ctu appaiono fondate sul dirimente esame clinico diretto della ricorrente, con considerazione e discussione riferita a ciascuno degli apparati interessati alle patologie ed al grado di limitazione funzionale attribuito. Deve pertanto ritenersi la relazione peritale congruamente motivata, coerente intrinsecamente e con la documentazione sanitaria in atti. Il ricorso va pertanto rigettato. Sussistono i presupposti per l'esonero della parte privata dalle spese di lite di entrambe le fasi processuali, ai sensi dell'art. 152 disp att c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara parte istante esonerata dalle spese di lite ex art. 152 disp att. C.p.c.; liquida le spese di CTU, anche per la fase di ATP, come da separato decreto. Napoli, 9.12.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'udienza del 9 dicembre 2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n.16797/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA, cui risulta riunita la causa RG 15819\2023 (ATP), TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in San Gennaro Vesuviano (NA) via Ottaviano 254, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Danilo Prisco, da cui è rapp.ta e difesa, giusta mandato in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 CP_ elettivamente domiciliato presso la sede di Napoli, alla via Alcide De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino (RM), rep. N.37875 del 22.3.2024, come da atti Per_1 CONVENUTO
FATTO E DIRITTO L'opponente in epigrafe propone opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio RG 15819/2023, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per il riconoscimento delle prestazioni degli invalidi civili, chiedendo, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto azionato. Si è costituito l' , resistendo al ricorso. CP_1 Codesto Tribunale ha quindi disposto la rinnovazione della perizia di primo fase, ritenendo opportuna tale ulteriore attività istruttoria ai fini della decisione, disponendo rinviarsi la causa ad altra udienza, in attesa del deposito della perizia definitiva. All'odierna udienza, a seguito del deposito della relazione peritale definitiva, la causa viene così decisa. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Osserva, invero, il Tribunale che, come indicato nella relazione del Ctu, dott. , Per_2 depositata il 1 settembre 2025 nel fascicolo telematico “ Occorre in primo luogo rappresentare che nel caso di specie la documentazione - pur se apparentemente copiosa - è sostanzialmente costituita da indagini per imaging (rachide, piedi, mani) in assenza di un organico iter diagnostico e clinico-trattamentale. Sulla base delle risultanze dell'esame clinico-funzionale effettuato e degli attestati medici esaminati è possibile indicare che la storia clinica di Parte_1
si caratterizza essenzialmente per patologia artrosica con aspetti artritici cui derivano
[...] riverberi funzionali di grado moderato in soggetto con indice di massa corporea nei limiti. In anamnesi viene indicato intervento di isterectomia all'età di circa 42 anni per patologia benigna e procedura chirurgica (ascritta a circa 2 anni or sono) per correzione di alluce valgo a sinistra. L'esame clinico-funzionale effettuato dallo scrivente ha escluso difettività obiettivabili con esame neuro-psichico e dell'apparato cardio-vascolare del tutto normale (azione cardiaca valida, euritmia, non dispnea a riposo né con i movimenti attivi, dato ECGrafico nei limiti della norma) in soggetto in buono stato di nutrizione e sanguificazione. Allo stato il quadro invalidante obiettivabile nel caso di specie è così di seguito schematizzabile. • Artrosi diffusa a localizzazione elettiva al rachide sede di processi disco1artrosici in soggetto in normopeso;
quadro cui si associa artrite psoriasica alle piccole articolazioni (mani e piedi). Condizione con riverberi funzionali moderati. • Incontinenza urinaria con uso di piccoli presidi per assorbenza”, e deve ribadirsi tale quadro valutativo induce a ritenere prive di pregio le contestazioni di cui al ricorso introduttivo, stante la genericità di esse e considerato che affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio della stessa è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate , o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta – vedi Cass L, Sentenza n. 7341 del 17/04/2004 -. Dall'esame della perizia di ufficio resa, nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, dal CTU dott. risulta, invero, la specifica valutazione del contenuto della Per_3 certificazione sanitaria così come emerge dalle conclusioni del CTU dr. dove si Per_2 afferma : “La condizione clinica sopra indicata non ha un'incidenza sulla capacità lavorativa attitudinale dell'assicurata in esame, e non è tale da ridurre la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle personali attitudini, permanentemente e a meno di un terzo così come stabilito dall'art. 1 della legge 12.6.84 n.222. Stima del tutto analoga a quella indicata dall'Ente assicuratore ( ) che respingeva la domanda. Stima poi confermata dal CTU nominato nel CP_1 corso del precedente procedimento incardinato dianzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli.” Aggiungasi che per il Ctu dott. : “il quadro di difettività individuabile allo stato non ha Per_2 subito una evoluzione in peius - rispetto alla precedente valutazione tecnica medico-legale effettuata dalla Commissione dell' che respingeva la domanda così come desumibile CP_1 dall'esame clinico-funzionale eseguito e dalla documentazione medica esaminata. Analogamente si dirà per la stima espressa dall'Ausiliario medico nominato nel corso del precedente ATPO. La capacità lavorativa di non risulta (sulla base della documentazione Parte_1 esaminata e dei risultati dell'esame clinico effettuato) ridotta a meno di un terzo nell'occupazione confacente alle sue attitudini, che è quella di operaia alle dipendenze di un'impresa di pulizia che ha dichiarato di essere in possesso di diploma di Istituto tecnico (segretaria d'azienda).” La valutazione risulta adeguatamente motivata in sede di discussione medico legale e il giudizio valutativo delle singole patologie appare immune da vizi, così come appare immune da vizi logici la valutazione complessiva incidente sulla capacità lavorativa del ricorrente. Va, del resto, evidenziato che le conclusioni del Ctu appaiono fondate sul dirimente esame clinico diretto della ricorrente, con considerazione e discussione riferita a ciascuno degli apparati interessati alle patologie ed al grado di limitazione funzionale attribuito. Deve pertanto ritenersi la relazione peritale congruamente motivata, coerente intrinsecamente e con la documentazione sanitaria in atti. Il ricorso va pertanto rigettato. Sussistono i presupposti per l'esonero della parte privata dalle spese di lite di entrambe le fasi processuali, ai sensi dell'art. 152 disp att c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara parte istante esonerata dalle spese di lite ex art. 152 disp att. C.p.c.; liquida le spese di CTU, anche per la fase di ATP, come da separato decreto. Napoli, 9.12.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo