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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/07/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1105 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a Parte_1 in PIAZZA RISORGIMENTO 13 82100 BENEVENTO ITALIA presso lo studio dell'Avv.MICHELE TRUPPI e AL VI ( ) Indirizzo Telematico;
che lo C.F._1 rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
Marcella CATALDI (C.F. ), del Foro di C.F._2
Torino, e in virtù di procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito dr. Notaio in Ostia, elettivamente domiciliata Persona_1 in Benevento, Via Michele Fischini, n. 28, presso l' Ufficio Legale della Sede di Benevento. CP_1
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18/03/2025 Parte_1 conveniva in giudizio esponendo che, dipendente con rapporto CP_1
a tempo indeterminato della “DF MEDICA OONE SRL” a decorrere dal 20.09.2021, addetta stabilmente alla sede di riceveva in Pt_2 data 16.07.2024 comunicazione di “provvedimento di trasferimento” della sede di lavoro, da a quella di Gazzaniga, con Pt_2
1 decorrenza, esaurito anche il periodo di preavviso, dal giorno 02.09.2024; che stante la notevole distanza, in data 31.07.2024, presentava, tramite organizzazione sindacale abilitata (Patronato INAS-CISL), dimissioni "per giusta causa'', stante il “Trasferimento lavoratrice a 811 Km dalla sede di assunzione e di abituale lavoro nonché di residenza e rifiuto da parte della stessa al trasferimento”; che in data 10.09.2024, presentava (in modalità on-line) alla sede di Benevento, per il tramite del Patro-nato INAS(CISL), CP_1 domanda di indennità NASpI;
che con provvedimento del 10.12.2024 (comunicato alla lavoratrice e, per conoscenza, al Patronato INAS), respingeva la domanda di NASpI della lavoratrice adducendo (a sostegno della negativa decisione) la seguente motivazione:
< CP_ a giustifica del trasferimento previste dall'art. 2103 c.c. (circ. 163/03)>>; che tale rifiuto era illegittimo atteso il fatto che, come da messaggio del 26 gennaio 2018, n. 369, era previsto l'accesso CP_1 alla NASPI in ipotesi di dimissioni “indotte dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento ad altra sede dell'azienda distante più di 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o (non) raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici (pertanto in tale caso si può riconoscere l'indennità di disoccupazione).” Concludeva chiedendo “1)- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della indennità NASpI, nella misura di legge, come richiesta in via amministrativa, per il periodo massimo legale, co-munque per il tempo di permanenza del proprio stato di disoccupazione entro i limiti temporali di legge;
per l'effetto, condannare l , in persona del suo presidente e legale CP_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore della ricorrente, della relativa prestazione / relativo trattamento economico, per lo stesso suindicato tempo di diritto, oltre - per il ritardo - rivalutazione moneta- ria, da calcolarsi ai sensi degli artt. 429, comma 3, e 150, disp. att., c.p.c., e interessi legali, con decorrenza, per l'una e per gli altri, dal giorno del maturare del relativo singolo diritto sino all'in-tegrale soddisfo;
4)- condannare il convenuto al pagamento delle Controparte_2 spese (ivi compreso l'importo versato per contributo unificato), comunque del compenso dovuto per la controversia, in rela-zione all'opera professionale espletata, alle prestazioni tutte, alle questioni giuridiche trattate, più rimborso forfettario 12,5% per spese generali, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge, con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati che dichiarano di aver anticipate spese e non riscosse competenze”.
2 Regolarmente costituito eccepiva l'infondatezza del ricorso e CP_1 ne chiedeva il rigetto con condanna al pagamento delle spese. Eccepiva che il trasferimento era giustificato e che non risultava impugnato o contestato dalla parte.
Acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni delle parti, la causa, di natura documentale, veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Preliminarmente deve evidenziarsi che il quadro normativo di riferimento, in relazione al requisito della involontarietà della disoccupazione, è stato fatto proprio dal legislatore attraverso l'inserimento dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 04 marzo 2015 n. 22. L'indicata disposizione, nell'ambito della riforma generale degli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria, ha previsto che la nuova prestazione previdenziale correlata alla perdita del posto di lavoro, la c.d. NASpI, (avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione) "è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012".
Quanto alla nozione di giusta causa, la Suprema Corte ha ritenuto costantemente che rientrano in tale genus le dimissioni riconducibili ad una causa insita nel rapporto di lavoro, talmente grave da impedirne la prosecuzione anche provvisoria, (Cass. civile Sez. Lav. 29 novembre 1985 n. 5977; Cass. civile Sez. Lav. 08 febbraio 1999 n. 1074; Cassazione civile, sez. lav., 17 dicembre 2008, n. 29481).
Nella specie la ha dedotto e documentato di essersi Parte_1 dimessa a causa del trasferimento in una sede lontana a 811 Km dalla sede di assunzione e di abituale lavoro nonché di residenza.
Gli argomenti spesi dalla appaiono fondati. E' noto che Parte_1 le dimissioni possono ritenersi per giusta causa laddove la risoluzione del rapporto non possa ricondursi ad un specifica volontà in tal senso del lavoratore che, invece, deve trovarsi nella condizione di essere costretto a risolverlo per comportamenti datoriali incompatibili con la sua prosecuzione.
Nella specie la ricorrente ha documentato di aver rassegnato le dimissioni in data 31.07.2024 a seguito del trasferimento in data
3 16.07.2024 della sede di lavoro, da a quella di Gazzaniga, Pt_2 con decorrenza dal giorno 02.09.2024.
Lo spostamento della sede di lavoro a tale notevole distanza dal luogo di assunzione e svolgimento ininterrotto dell'attività a decorrere dall'assunzione del 20.09.2021, possono ritenersi condizione incompatibile con la prosecuzione del rapporto non potendosi imporre al lavoratore la prosecuzione di un rapporto con modalità e tempi non conformi al contratto di asunzione.
Né a tal fine era necessario impugnare in sede giudiziale o stragiudiziale il trasferimeto.
Per tale ragione tali condizioni possono ritenersi integranti un'ipotesi di disoccupazione involontaria ai fini del riconoscimento della correlata prestazione previdenziale.
Stante la giusta causa delle dimissioni il ricorso dev'essere accolto e, per l'effetto, condannato l' al pagamento dell'indennità di CP_1 disoccupazione NASPI oltre interessi dalla maturazione al soddisfo.
Per il principio della soccombenza l' dev'essere condannato al CP_1 pagamento delle spese di lite che si liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione CP_1 disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, accertata la giusta causa dell dimissioni, condanna al pagamento in favore di CP_1
dell'indennità di disoccupazione Parte_1
NASPI oltre interessi dalla maturazione al soddisfo.
2) condanna al pagamento in favore di CP_1 [...]
delle spese processuali che liquida in Parte_1 complessivi €1.776 oltre rimb.forf. 15%, rimb. cont. unif.
€118,50, IVA e CPA, con distrazione.
Benevento 14.07.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1105 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a Parte_1 in PIAZZA RISORGIMENTO 13 82100 BENEVENTO ITALIA presso lo studio dell'Avv.MICHELE TRUPPI e AL VI ( ) Indirizzo Telematico;
che lo C.F._1 rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
Marcella CATALDI (C.F. ), del Foro di C.F._2
Torino, e in virtù di procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito dr. Notaio in Ostia, elettivamente domiciliata Persona_1 in Benevento, Via Michele Fischini, n. 28, presso l' Ufficio Legale della Sede di Benevento. CP_1
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18/03/2025 Parte_1 conveniva in giudizio esponendo che, dipendente con rapporto CP_1
a tempo indeterminato della “DF MEDICA OONE SRL” a decorrere dal 20.09.2021, addetta stabilmente alla sede di riceveva in Pt_2 data 16.07.2024 comunicazione di “provvedimento di trasferimento” della sede di lavoro, da a quella di Gazzaniga, con Pt_2
1 decorrenza, esaurito anche il periodo di preavviso, dal giorno 02.09.2024; che stante la notevole distanza, in data 31.07.2024, presentava, tramite organizzazione sindacale abilitata (Patronato INAS-CISL), dimissioni "per giusta causa'', stante il “Trasferimento lavoratrice a 811 Km dalla sede di assunzione e di abituale lavoro nonché di residenza e rifiuto da parte della stessa al trasferimento”; che in data 10.09.2024, presentava (in modalità on-line) alla sede di Benevento, per il tramite del Patro-nato INAS(CISL), CP_1 domanda di indennità NASpI;
che con provvedimento del 10.12.2024 (comunicato alla lavoratrice e, per conoscenza, al Patronato INAS), respingeva la domanda di NASpI della lavoratrice adducendo (a sostegno della negativa decisione) la seguente motivazione:
< CP_ a giustifica del trasferimento previste dall'art. 2103 c.c. (circ. 163/03)>>; che tale rifiuto era illegittimo atteso il fatto che, come da messaggio del 26 gennaio 2018, n. 369, era previsto l'accesso CP_1 alla NASPI in ipotesi di dimissioni “indotte dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento ad altra sede dell'azienda distante più di 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o (non) raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici (pertanto in tale caso si può riconoscere l'indennità di disoccupazione).” Concludeva chiedendo “1)- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della indennità NASpI, nella misura di legge, come richiesta in via amministrativa, per il periodo massimo legale, co-munque per il tempo di permanenza del proprio stato di disoccupazione entro i limiti temporali di legge;
per l'effetto, condannare l , in persona del suo presidente e legale CP_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore della ricorrente, della relativa prestazione / relativo trattamento economico, per lo stesso suindicato tempo di diritto, oltre - per il ritardo - rivalutazione moneta- ria, da calcolarsi ai sensi degli artt. 429, comma 3, e 150, disp. att., c.p.c., e interessi legali, con decorrenza, per l'una e per gli altri, dal giorno del maturare del relativo singolo diritto sino all'in-tegrale soddisfo;
4)- condannare il convenuto al pagamento delle Controparte_2 spese (ivi compreso l'importo versato per contributo unificato), comunque del compenso dovuto per la controversia, in rela-zione all'opera professionale espletata, alle prestazioni tutte, alle questioni giuridiche trattate, più rimborso forfettario 12,5% per spese generali, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge, con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati che dichiarano di aver anticipate spese e non riscosse competenze”.
2 Regolarmente costituito eccepiva l'infondatezza del ricorso e CP_1 ne chiedeva il rigetto con condanna al pagamento delle spese. Eccepiva che il trasferimento era giustificato e che non risultava impugnato o contestato dalla parte.
Acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni delle parti, la causa, di natura documentale, veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Preliminarmente deve evidenziarsi che il quadro normativo di riferimento, in relazione al requisito della involontarietà della disoccupazione, è stato fatto proprio dal legislatore attraverso l'inserimento dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 04 marzo 2015 n. 22. L'indicata disposizione, nell'ambito della riforma generale degli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria, ha previsto che la nuova prestazione previdenziale correlata alla perdita del posto di lavoro, la c.d. NASpI, (avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione) "è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012".
Quanto alla nozione di giusta causa, la Suprema Corte ha ritenuto costantemente che rientrano in tale genus le dimissioni riconducibili ad una causa insita nel rapporto di lavoro, talmente grave da impedirne la prosecuzione anche provvisoria, (Cass. civile Sez. Lav. 29 novembre 1985 n. 5977; Cass. civile Sez. Lav. 08 febbraio 1999 n. 1074; Cassazione civile, sez. lav., 17 dicembre 2008, n. 29481).
Nella specie la ha dedotto e documentato di essersi Parte_1 dimessa a causa del trasferimento in una sede lontana a 811 Km dalla sede di assunzione e di abituale lavoro nonché di residenza.
Gli argomenti spesi dalla appaiono fondati. E' noto che Parte_1 le dimissioni possono ritenersi per giusta causa laddove la risoluzione del rapporto non possa ricondursi ad un specifica volontà in tal senso del lavoratore che, invece, deve trovarsi nella condizione di essere costretto a risolverlo per comportamenti datoriali incompatibili con la sua prosecuzione.
Nella specie la ricorrente ha documentato di aver rassegnato le dimissioni in data 31.07.2024 a seguito del trasferimento in data
3 16.07.2024 della sede di lavoro, da a quella di Gazzaniga, Pt_2 con decorrenza dal giorno 02.09.2024.
Lo spostamento della sede di lavoro a tale notevole distanza dal luogo di assunzione e svolgimento ininterrotto dell'attività a decorrere dall'assunzione del 20.09.2021, possono ritenersi condizione incompatibile con la prosecuzione del rapporto non potendosi imporre al lavoratore la prosecuzione di un rapporto con modalità e tempi non conformi al contratto di asunzione.
Né a tal fine era necessario impugnare in sede giudiziale o stragiudiziale il trasferimeto.
Per tale ragione tali condizioni possono ritenersi integranti un'ipotesi di disoccupazione involontaria ai fini del riconoscimento della correlata prestazione previdenziale.
Stante la giusta causa delle dimissioni il ricorso dev'essere accolto e, per l'effetto, condannato l' al pagamento dell'indennità di CP_1 disoccupazione NASPI oltre interessi dalla maturazione al soddisfo.
Per il principio della soccombenza l' dev'essere condannato al CP_1 pagamento delle spese di lite che si liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione CP_1 disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, accertata la giusta causa dell dimissioni, condanna al pagamento in favore di CP_1
dell'indennità di disoccupazione Parte_1
NASPI oltre interessi dalla maturazione al soddisfo.
2) condanna al pagamento in favore di CP_1 [...]
delle spese processuali che liquida in Parte_1 complessivi €1.776 oltre rimb.forf. 15%, rimb. cont. unif.
€118,50, IVA e CPA, con distrazione.
Benevento 14.07.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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