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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/05/2025, n. 2111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2111 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 23/05/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 1045 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI;
Ricorrente
E
, Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. SANTANGELO LUIGI;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
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Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 5.12.2022 , in qualità di dipendente Controparte_1 del , in servizio quale collaboratore scolastico presso l' Controparte_2 [...]
” (d'ora in poi anche solo “ ”), premesso, per Parte_1 Parte_1 quanto qui rileva, che con nota 003976 dell'11.04.2022 il Dirigente scolastico confermava “… quanto comunicato con Ns. nota 3705 del 04/04/2022 … il giudizio di inidoneità alle mansioni specifiche di collaboratore scolastico … ” allegando “… il prospetto riepilogativo delle assenze con specifica della retribuzione spettante…” e che esso ricorrente con missiva avente ad oggetto “richiesta chiarimenti”, indirizzata al Dirigente scolastico, chiedeva che gli fosse trasmessa la certificazione medica attestante l'asserita assenza per malattia dal “26 marzo u.s. e sino al 30.06.2022”, richiesta reiterata con la successiva nota del
5.09.2022, adiva questo giudice del Lavoro affinché, con decreto provvisoriamente esecutivo, fosse ingiunto all' , in persona del Dirigente, di consegnare la documentazione inutilmente richiesta. Parte_1
1 In data 15.12.2022 era emesso il decreto ingiuntivo n. 1514/2022, con il quale si ingiungeva all'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t., <di consegnare Parte_2 alla parte istante copia del provvedimento emesso in data 11.4.2022 di “assenza per malattia” dal 26.3.2022 al 30.6.2022, nonché della certificazione medica posta a fondamento del predetto provvedimento>>.
Con ricorso depositato in data 26/01/2023 l' ha proposto Parte_2 opposizione eccependo, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo.
Ha dedotto l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che, nella specie, si verte in materia di “diritto di accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa”, materia per cui ai sensi dell'art. 133, co. 1, n. 6, D. lgs. 104/2010 (c.d. c.p.a.), vi è la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Ha resistito il deducendo che la giurisdizione ordinaria derivava tanto dall'art. 5, co. 2, D.P.R. CP_1
171/2011, che dallo stesso art. 63 del D. lgs. 165/2001 laddove, quest'ultima norma, ricomprende nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro le controversie in materia di responsabilità dirigenziale.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
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La eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dall'opponente è fondata e, come tale, va accolta.
Va condivisa la tesi difensiva dell'opponente.
Innanzitutto vi è da dire che il thema decidendum esula dai riferimenti normativi richiamati dall'opposto che riguardano, invece, la regolamentazione della procedura di idoneità al servizio (art. 5, co. 2, D.P.R. 171/2011)
e la giurisdizione in materia di controversie aventi ad oggetto l'accertamento di responsabilità dirigenziali (art. 63 del D. lgs. 165/2001).
Nella specie, invece, ciò che è oggetto del vaglio giudiziale è il diritto del all'accesso alla CP_1 documentazione in possesso dell'Amministrazione, ipotesi regolata specificamente dall'art. 133, del D. lgs.
104/2010, rubricato “Materie di giurisdizione esclusiva”, il quale, infatti, al comma 1, n. 6, prevede la giurisdizione del g.a. nelle controversie in materia di << diritto di accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa >>.
Ne consegue che deve dichiararsi il difetto di giurisdizione di questo giudice in favore del giudice amministrativo e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n. 1415/2022.
Ogni altra questione rimane assorbita.
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Le spese di lite, attesa la particolarità della fattispecie e la natura interpretativa della questione trattata, vanno compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda presentata l Parte_1
nei confronti di , con ricorso depositato il 26/01/2023, così provvede:
[...] Controparte_1
- accoglie l'opposizione;
2 - dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1415/2022;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Bari, in data 23/05/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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