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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/12/2024, n. 5916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5916 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2535 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato presso l'Avv. GERACI ROSA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nata a [...], in data [...], elettiva- CP_1 mente domiciliata presso l'Avv. CICERO GIUSEPPINA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18/06/2024 alle quali si rinvia.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. A seguito della emissione, in data 08.15/05/2023, della sentenza non de- finitiva n. 2315/2023, con la quale è stata pronunciata da questo Tribunale la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle stesse.
2. In particolare, devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, attinenti alla richiesta avanzata da di correspon- CP_1 sione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia (nato a [...] il [...]) e Per_1 Persona_2
(nato a [...] il [...]) entrambi maggiorenni ma non economica- mente autosufficienti, e conviventi con la madre, secondo le allegazioni della resistente stessa.
3. A tal proposito, preme rilevare che parte ricorrente, sia in fase presiden- ziale, che nell'ulteriore corso del procedimento, non ha fornito alcuna prova circa il raggiungimento dell'indipendenza economica dei due figli, nonché del fatto che viva altrove (costituendo, quanto ad , fatto pacifico Per_1 Per_2 tra le parti che quest'ultimo convive con la madre presso la casa coniugale).
4. Ragion per cui devono confermarsi le statuizioni di cui all'ordinanza pre- sidenziale del 10.11.2022, sia in punto di contributo al mantenimento dei fi- gli ed da parte del padre (nella misura infra specificata), sia Per_1 Per_2 in punto di assegnazione alla resistente della casa coniugale, atteso che con riguardo a tale ultimo aspetto - come è ampiamente noto ed è stato ribadito in innumerevoli occasioni dalla giurisprudenza della Suprema Corte di cas- sazione - l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniuga- le è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosuf- ficienti (come nel caso di specie) e conviventi con i coniugi (cfr. Cassazione civile, sez. I, 18 febbraio 2008, n. 3934).
5. Segnatamente, in ordine al quantum dell'assegno dovuto dal ricorrente a titolo di contributo al mantenimento dei figli, sulla scorta delle dichiarazioni rese da quest'ultimo in sede di udienza presidenziale del 04.11.2002, ove il ha, tra l'alto, dichiarato di lavorare saltuariamente e di non per- Parte_1 cepire sussidi, in ragione del fatto di convivere con il padre ed in mancanza
2 di ulteriori dati certi circa le condizioni economico - reddituali del ricorrente stesso, appare equo fissare il contributo da porre a carico di Parte_2 vatore per il mantenimento dei due figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e in € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun Per_1 Per_2 figlio), da corrispondere alla moglie entro il giorno 5 di ciascun mese, an- nualmente rivalutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, confermandosi, pertanto, quanto stabilito dall'ordinanza presidenziale de qua anche in ordine alla misura di detto as- segno.
La parte ricorrente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordi- narie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvo- cati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
6. In considerazione del complessivo esito del giudizio, delle condotte pro- sessuali delle parti e delle rispettive richieste, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
richiamata la sentenza 2315/2023 dei 08.15/05/2023 del Tribunale di
Palermo, con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e da Parte_1 [...]
; Parte_3 pone a carico di l'obbligo di corrispondere in fa- Parte_1 vore di un assegno mensile di euro 300,00 (€ 150,00 per CP_1 ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia, maggiorenni non economicamente autosufficienti, (nato a [...] Per_1 il 13.01.1999) e (nato a [...] il [...]), somma da versare Per_2 entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
3 dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Pro- tocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019; dispone l'assegnazione della casa coniugale in favore di;
CP_1 compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al com- petente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P.
R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribu- nale di Palermo, in data 03/12/2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Michele Guarnotta Francesco Micela
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2535 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato presso l'Avv. GERACI ROSA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nata a [...], in data [...], elettiva- CP_1 mente domiciliata presso l'Avv. CICERO GIUSEPPINA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18/06/2024 alle quali si rinvia.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. A seguito della emissione, in data 08.15/05/2023, della sentenza non de- finitiva n. 2315/2023, con la quale è stata pronunciata da questo Tribunale la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle stesse.
2. In particolare, devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, attinenti alla richiesta avanzata da di correspon- CP_1 sione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia (nato a [...] il [...]) e Per_1 Persona_2
(nato a [...] il [...]) entrambi maggiorenni ma non economica- mente autosufficienti, e conviventi con la madre, secondo le allegazioni della resistente stessa.
3. A tal proposito, preme rilevare che parte ricorrente, sia in fase presiden- ziale, che nell'ulteriore corso del procedimento, non ha fornito alcuna prova circa il raggiungimento dell'indipendenza economica dei due figli, nonché del fatto che viva altrove (costituendo, quanto ad , fatto pacifico Per_1 Per_2 tra le parti che quest'ultimo convive con la madre presso la casa coniugale).
4. Ragion per cui devono confermarsi le statuizioni di cui all'ordinanza pre- sidenziale del 10.11.2022, sia in punto di contributo al mantenimento dei fi- gli ed da parte del padre (nella misura infra specificata), sia Per_1 Per_2 in punto di assegnazione alla resistente della casa coniugale, atteso che con riguardo a tale ultimo aspetto - come è ampiamente noto ed è stato ribadito in innumerevoli occasioni dalla giurisprudenza della Suprema Corte di cas- sazione - l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniuga- le è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosuf- ficienti (come nel caso di specie) e conviventi con i coniugi (cfr. Cassazione civile, sez. I, 18 febbraio 2008, n. 3934).
5. Segnatamente, in ordine al quantum dell'assegno dovuto dal ricorrente a titolo di contributo al mantenimento dei figli, sulla scorta delle dichiarazioni rese da quest'ultimo in sede di udienza presidenziale del 04.11.2002, ove il ha, tra l'alto, dichiarato di lavorare saltuariamente e di non per- Parte_1 cepire sussidi, in ragione del fatto di convivere con il padre ed in mancanza
2 di ulteriori dati certi circa le condizioni economico - reddituali del ricorrente stesso, appare equo fissare il contributo da porre a carico di Parte_2 vatore per il mantenimento dei due figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e in € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun Per_1 Per_2 figlio), da corrispondere alla moglie entro il giorno 5 di ciascun mese, an- nualmente rivalutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, confermandosi, pertanto, quanto stabilito dall'ordinanza presidenziale de qua anche in ordine alla misura di detto as- segno.
La parte ricorrente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordi- narie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvo- cati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
6. In considerazione del complessivo esito del giudizio, delle condotte pro- sessuali delle parti e delle rispettive richieste, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
richiamata la sentenza 2315/2023 dei 08.15/05/2023 del Tribunale di
Palermo, con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e da Parte_1 [...]
; Parte_3 pone a carico di l'obbligo di corrispondere in fa- Parte_1 vore di un assegno mensile di euro 300,00 (€ 150,00 per CP_1 ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia, maggiorenni non economicamente autosufficienti, (nato a [...] Per_1 il 13.01.1999) e (nato a [...] il [...]), somma da versare Per_2 entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
3 dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Pro- tocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019; dispone l'assegnazione della casa coniugale in favore di;
CP_1 compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al com- petente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P.
R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribu- nale di Palermo, in data 03/12/2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Michele Guarnotta Francesco Micela
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