Rigetto
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17/09/2025, n. 7346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7346 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07346/2025REG.PROV.COLL.
N. 01939/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1939 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Maria Lauro, Cecilia Savona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Università degli studi di Cagliari e l’Agenzia regionale per la Ricerca in Agricoltura - Agris, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (sezione seconda) n. 581, pubblicata il 23 luglio 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agris - Agenzia regionale per la Ricerca in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il consigliere Marina Perrelli e udito per le parti l’avvocato Savona;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante chiede la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso la graduatoria finale relativa alla procedura selettiva interna, per titoli e colloquio, per titoli e colloquio, “per la progressione verticale tra le aree riservate al personale di ruolo dell’Agenzia Agris, inquadrato nella categoria C, attraverso una selezione interna, per titoli e colloquio, per n. 3 posti, per l’accesso al livello economico iniziale della categoria D” .
1.2. L’appellante, posizionatosi al sesto posto della graduatoria con un punteggio complessivo di 95,51, deduce l’erroneità della sentenza:
1) per mancato rispetto delle preclusioni istruttorie, per omessa pronuncia, per carenza di motivazione sulla valutazione dei titoli, per ingiustizia manifesta, per illogicità, irragionevolezza e travisamento del fatto e delle risultanze istruttorie, per violazione dell’art. 64 c.p.a., per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., del principio della par condicio e per disparità di trattamento.
Ad avviso dell’appellante il giudice di primo grado avrebbe accolto la ricostruzione dei fatti proposta dalla controinteressata senza aver proceduto all’istruttoria sulla idoneità della documentazione universitaria relativa all’esame di inglese sostenuto dal ricorrente e, per contro, utilizzando la documentazione depositata dalla controparte il 7 giugno 2024 dopo la scadenza del termine perentorio di cui all’art. 73 c.p.a.. In particolare, la documentazione prodotta dall’appellante dimostrerebbe che lo stesso ha sostenuto un esame di livello B2 del QRE per contenuto del programma e per tipologia della prova vertente sulle quattro abilità linguistiche - speaking, listening, reading, writing. Sarebbe stato, pertanto, dimostrato il possesso da parte dell’appellante di una certificazione linguistica perfettamente conforme al livello di conoscenza richiesto dal bando per la valutazione del titolo correlato alla conoscenza di una lingua straniera - artt. 4, punto 6, e 8 del bando – con conseguente erroneità della mancata attribuzione di due punti in più rispetto a quelli che la commissione gli ha riconosciuto per i titoli posseduti. Di qui l’erroneità della sentenza appellata sia nella parte in cui non ha rilevato la detta illegittimità, sia nella parte in cui ha riconosciuto al titolo Trinity College London – Gese 7 , esibito dalla controinteressata, l’idoneità a dimostrare il possesso del requisito, senza considerare che riguarderebbe solo due delle abilità richieste - speaking e listening – con decurtazione dal punteggio attribuitole di 97,50 dei due punti relativi alla lingua inglese e con il suo ricollocamento in posizione deteriore della graduatoria rispetto a quella dell’attuale appellante;
2) per invasione della sfera riservata alla discrezionalità amministrativa, per violazione dell’art. 7 c.p.a. in combinato disposto con l’art. 4 del bando, per ingiustizia manifesta per illogicità, irragionevolezza, travisamento del fatto e delle risultanze istruttorie, per violazione dei principi in materia di par condicio e per disparità di trattamento, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost..
Ad avviso dell’appellante, il giudice di primo grado avrebbe messo in discussione la validità temporale della certificazione prodotta invadendo la sfera valutativa riservata alla commissione e all’AGRIS che di tale aspetto non avrebbero mai fatto cenno esorbitando dal proprio ambito di competenza.
1.3. Sulla base delle predette censure, attraverso le quali sono stati riproposti, ai sensi dell’art. 101 c.p.a., tutti i motivi articolati in primo grado, l’appellante ha concluso per l’accoglimento dell’appello, previa apposita istanza istruttoria volta a dimostrare l’interesse a ricorrere mediante l’acquisizione della documentazione relativa allo scorrimento della graduatoria e all’inquadramento della controinteressata nel livello economico iniziale della categoria D a decorrere dall’1 gennaio 2024.
2. L’Università degli studi di Cagliari e l’Agenzia regionale per la Ricerca in Agricoltura - Agris si sono costituite in giudizio, hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva dell’Università appellata, atteso che tutti i provvedimenti impugnati sono di esclusiva competenza di Agris, e nel merito hanno concluso per il rigetto dell’appello.
3. In vista dell’udienza di discussione l’appellante ha depositato memorie ex art. 73 c.p.a..
4. Alla pubblica udienza del 3 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. L’appello non è fondato nel merito e deve essere respinto, ragione che esime il Collegio dall’esame dell’eccezione preliminare sollevata dalle amministrazioni appellate.
6. Oggetto di contestazione è la mancata attribuzione di due punti per la conoscenza certificata della lingua inglese al livello B2 del QRE all’appellante che ne ha determinato il collocamento al sesto posto della graduatoria con 95,51 punti, preceduto dalla controinteressata -OMISSIS- che ha, invece, ottenuto il punteggio di 97,50.
7. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso perché:
- manca la dimostrazione dell’ “esistenza di alcun documento attestante l’oggetto, il programma, i verbali e le risultanze di registro dell’esame di lingua inglese che quest’ultimo ha dichiarato ai fini del concorso ora in esame, essendo emerso, invece, che l’esame in questione, sostenuto dal ricorrente nell’anno 2013, aveva una durata solo triennale, per cui il titolo in questione è scaduto nell’anno 2016, come da attestazione del Direttore del Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi di Cagliari” ;
- con deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni dell’Università degli Studi di Cagliari n. 11 del 22 novembre 2018, ratione temporis non applicabile al titolo conseguito dall’appellante nel 2013 e scaduto nel 2016, è stato previsto che la Segreteria indicasse nei certificati relativi agli esami i corrispondenti livelli di conoscenza linguistica;
-la controinteressata ha prodotto un certificato privo di scadenza ed idoneo a comprovare il livello di conoscenza della lingua straniera richiesto dal bando implicando “il superamento di due prove scritte e di una prova orale (…) “1° test scritto buono, 2° test scritto buono 3° test orale ottimo e l’attestato finale” .
8. E’ da disattendere il primo motivo con il quale l’appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata sia per l’istruttoria asseritamente carente sulla idoneità della documentazione universitaria relativa all’esame di inglese sostenuto, sia per l’utilizzazione della documentazione depositata dalla controinteressata in violazione dei termini perentori di cui all’art. 73 c.p.a..
Entrambe le doglianze sono infondate.
8.1. Il combinato disposto degli articoli 4 - “Titoli valutabili e preferenziali” - e 8 - “Verifica possesso requisiti e valutazione preliminare dei titoli dell’avviso relativo alla procedura in questione” - prevede l’attribuzione di due punti per la “conoscenza di lingue straniere”, dimostrata con “gli attestati di conoscenza di lingue straniere (livello B2 o superiore) secondo parametri di riferimento dell’Associazione europea di esperti di testing linguistico (ALTE) e del Quadro di riferimento europeo (QRE) curato dal Consiglio d’Europa nonché, relativamente alla lingua inglese, del TOEFL – “Test of English as a Foreign Language” .
8.2. Dal tenore letterale dell’avviso si evince che per attestare il livello minimo, B2, ovvero superiore della lingua straniera e ottenere il correlato punteggio è necessario avere una certificazione che utilizzi una serie di parametri di riferimento.
A fronte di tale previsione il superamento degli esami di lingua obbligatori nei vari percorsi di laurea, indipendentemente dall’indirizzo di studi, pur richiedendo una conoscenza della lingua pari o superiore al livello B2, non implica l’acquisizione di un titolo utile ai fini concorsuali.
Tale conclusione emerge anche dalla specifica istruttoria condotta dalla Commissione a seguito della diffida presentata dall’appellante per il riesame dell’attribuzione del punteggio.
8.3. Dalla documentazione allegata emerge, infatti, che con nota n. 203526 del 5 settembre 2023 l’Università di Cagliari, a fronte della richiesta di chiarimenti da parte di Agris in data 1 settembre 2023, ha specificato che “devono essere considerate valide ai fini del concorso le certificazioni che dichiarano il raggiungimento delle quattro competenze linguistiche a un determinato livello (A1, A2, B1, B2, C1o C2 secondo il QCER)” e che “il certificato degli esami non specifica né un programma, né la tipologia di esame sostenuto (scritto e/o orale)” .
Infine, a seguito della specifica domanda sulla possibilità per l’Università di Cagliari di rilasciare idonea attestazione, valida nel sistema QCER, della conoscenza di lingua inglese nel livello B2 per il candidato, anche in considerazione degli atti presentati dallo stesso, l’Università ha evidenziato che “si tratta di un esame conseguito nel 2013 e quindi troppo datato per poter avere una valenza linguistica. Normalmente le certificazioni riportano una durata di due o tre anni e, in ogni caso, a prescindere da questa loro eventuale scadenza, vengono considerate valide per tre anni” .
8.4. Sono, pertanto, infondate le censure relative alla carenza di istruttoria e al difetto di motivazione in merito all’idoneità della documentazione universitaria relativa all’esame di inglese sostenuto dall’appellante. Né è fondata la censura nella parte della decisione relativa alla valutazione del titolo prodotto dalla controinteressata sia perché l’inidoneità del titolo prodotto dall’appellante è da sola sufficiente a supportare la mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo per la lingua straniera, sia perché non sussiste alcuna disparità di trattamento configurabile solo a fronte di perfetta identità delle situazioni messe a confronto.
A prescindere dall’esame della documentazione depositata ai sensi dell’art. 73 c.p.a. in primo grado è, infatti, chiara la differenza dei titoli prodotti dai due candidati: da un lato l’attestazione del superamento di un esame universitario e dall’altro la certificazione Trinity College London – Gese 7 .
Né spettava al giudicante, a fronte di una certificazione che rispetta i criteri prescritti dal bando e che è stata rilasciata da un ente certificatore riconosciuto, andare a vagliare la tipologia e il numero di test sostenuti dalla controinteressata, nonché i contenuti dell’esame, pena lo sconfinamento in un ambito esorbitante dalla propria sfera di competenza, limitata a sindacare la legittimità dell’azione amministrativa e l’assenza di manifesta illogicità e irragionevolezza, ipotesi tutte non ricorrenti nel caso di specie.
9. Per le esposte ragioni è altresì infondato anche il secondo motivo di appello con il quale l’appellante deduce che il giudice di primo grado avrebbe messo in discussione la validità temporale della certificazione prodotta invadendo la sfera valutativa riservata alla commissione e all’AGRIS che di tale aspetto non avrebbero mai fatto cenno esorbitando dal proprio ambito di competenza.
9.1. Dalla nota n. 203526 del 5 settembre 2023 dell’Università di Cagliari emerge che “si tratta di un esame conseguito nel 2013 e quindi troppo datato per poter avere una valenza linguistica. Normalmente le certificazioni riportano una durata di due o tre anni e, in ogni caso, a prescindere da questa loro eventuale scadenza, vengono considerate valide per tre anni” .
E’, quindi, evidente che il giudice di primo grado si è limitato a dare atto delle risultanze dell’istruttoria condotta dall’amministrazione, senza invaderne l’ambito di valutazione della documentazione prodotta dall’appellante, con conseguente infondatezza della censura articolata.
10. Per le esposte ragioni l’appello deve essere respinto.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite in favore delle amministrazioni appellate costituite, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marina Perrelli | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.