Articolo 1 della Legge 11 luglio 2002, n. 169
Articolo 2
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8 agosto 2002
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kiev il 26 febbraio 1997.
Entrata in vigore il 8 agosto 2002