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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/03/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G: 7132/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7132/2019 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ienco Gianna, presso cui elettivamente Parte_1 domicilia
RICORRENTE
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mercone Silvestro, presso cui elettivamente Controparte_1 domicilia
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI Le parti costituite hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il P.M ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere affinché fosse pronunciata la separazione tra i coniugi.
Le parti avevano contratto matrimonio concordatario in San Prisco (CE) in data 13.06.1994 e dalla loro unione erano nati due figli: , nata il [...] e , nato il [...]. Per_1 Per_2
Le parti comparivano per la prima volta dinanzi al Tribunale all'udienza del 13.11.2019 e il Presidente, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e adottava provvedimenti temporanei ed urgenti. In particolare, disponeva l'affido condiviso del figlio, all'epoca dei fatti minore, , con collocazione privilegiata presso la madre, cui veniva assegnata la Per_2 casa coniugale;
stabiliva l'intervento dei Servizi Sociali, affinché prendessero in carico l'intero nucleo familiare;
poneva a carico del resistente l'obbligo del versamento di un assegno a titolo di contributo al mantenimento pari a 400,00 euro mensili nei confronti del figlio . Per_2
Avverso l'ordinanza presidenziale veniva esperito da parte della ricorrente reclamo dinanzi alla Corte
D'Appello di Napoli, che, in parziale accoglimento delle istanze della ricorrente ed in parziale riforma dell'ordinanza presidenziale, poneva a carico del resistente altresì l'obbligo di versare alla moglie un contributo al mantenimento della figlia pari a 400,00 euro al mese, oltre il 50% delle spese Per_1 straordinarie, tra cui quelle universitarie (cfr. decreto emesso all'esito del procedimento RG. 3210/2019
VG).
Alle udienze successive veniva espletata attività istruttoria attraverso l'escussione testi e l'adozione da parte del G.I. di accertamenti tributari nei confronti di entrambe le parti.
Si rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.09.2024.
In questa sede il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla separazione e sulla reciproca domanda di addebito, sul mantenimento a favore della moglie, sul mantenimento a favore dei figli maggiorenni, ed infine sulla richiesta avanzata da entrambe le parti di risarcimento danni da stress psico-fisico da parte della ricorrente.
Sulla domanda di separazione tra i coniugi
La domanda di separazione è fondata, e pertanto va accolta. Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
Pertanto, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Sulla reciproca domanda di addebito della separazione
Per quanto invece concerne la reciproca domanda di addebito della separazione, parte ricorrente deduceva che la causa della crisi coniugale era da ascriversi al comportamento del resistente, atteso che il 28.07.2019, alla presenza dei figli e di altri familiari, il dopo una lite furibonda, minacciava, CP_1 ingiuriava ed offendeva la moglie costringendo la ricorrente a recarsi in ospedale e pernottare in un albergo, atteso che temeva per la di lei incolumità.
Successivamente, all'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale, la ricorrente così dichiarava: “Mio marito è sempre stato un tipo autoritario ed accentratore: ha sempre preso lui le decisioni e mi ha fatto sentire una donna inutile, negli ultimi tempi mi ha anche picchiato. Ho fatto anche delle denunce che sono state archiviate.”. Inoltre, nel corso del giudizio venivano acquisiti l'avviso ex art. 415 bis cpp e la sentenza di condanna (cfr. RGNR 14089/19 e Sent. 3001/2022) a carico del Sig. per CP_1 maltrattamenti, atti persecutori e lesioni perpetrati ai danni della moglie.
Parte resistente asseriva invece che la causa della crisi coniugale, ed il conseguente addebito della separazione, erano da ascriversi alla moglie, la quale, secondo il resistente, intraprendeva manente matrimonio una relazione extraconiugale con un altro uomo e se ne andava via di casa con i figli all'esito della lite familiare verificatasi in data 28.07.2019.
Si evidenzia che la pronuncia invocata da entrambi i coniugi presupponga che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 14840 del
27.6.2006).
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto.
Peraltro, l'inesistenza di questo nesso di causalità deve costituire oggetto di un accertamento rigoroso, che permetta di affermare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Orbene, la richiesta di separazione con addebito formulata dalla ricorrente nei confronti del marito è fondata e pertanto merita accoglimento.
Nel caso specifico, all'esito dell'istruttoria è stata raggiunta la prova della lesione della integrità psicofisica e del nesso causale tra le condotte perpetrate dal resistente ai danni della ricorrente e la crisi matrimoniale.
Difatti, è provato per tabulas che il resistente abbia posto in essere condotte lesive dalla integrità psicofisica della moglie, anche alla presenza dei di lei genitori e dei figli, come si evince dalla succitata sentenza di condanna. Tale condotta secondo l'id quod plerumque accidit è determinativa della fine dell'unione coniugale e pertanto è fondata la domanda di addebito formulata dalla ricorrente.
Non è invece la causa della separazione ascrivibile alla ricorrente e pertanto è da rigettarsi la richiesta del resistente di addebito della separazione alla moglie.
In particolare, relativamente all'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa (art. 143 c.c., comma 2), la giurisprudenza di legittimità, con orientamento al quale va data continuità, (Cass. n. 13747 del 2003; n. 7859 del 2000; cfr. anche Cass. n. 9472 del 1999), ha più volte affermato che la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale dei coniugi.
Nel caso di specie, all'esito dell'attività istruttoria, non risulta provata la relazione extraconiugale della
. Pt_1
Difatti, all'udienza del 24.06.2022, la teste , escussa sul relativo capitolo di prova, Tes_1 dichiarava: “so perché mi è stato riferito da mia cognata la sorella di che mi ha detto che era andata Controparte_1 via perché aveva una relazione”.
All'udienza del 26.04.2023, la teste sul medesimo punto affermava: “si è vero io Testimone_2 ho accompagnato mio AT al maneggio dove c'era la signora con i figli e altre persone che lavoravano lì ed è successo che ci siamo incrociati al maneggio. Non abbiamo visto nulla però c'era una persona che doveva essere l'amante però non lo abbiamo visto e non ho quindi visto nulla;
Mio AT era stato avvisato da un anonimo”.
Nel caso di specie, le dichiarazioni dai testi rese non offrono elementi di prova idonei a dimostrare la violazione dell'obbligo di fedeltà atteso che il primo teste dichiara di esserne a conoscenza di tale relazione de relato, mentre il secondo teste nulla riferisce in ordine a quanto percepito direttamente, avendo dichiarato di non aver mai visto alcuna condotta della ricorrente che in maniera inequivoca sia riconducibile alla violazione dell'obbligo di fedeltà. Per tali considerazioni la domanda di addebito formulata dal resistente è da rigettarsi.
Sull'assegno di mantenimento in favore della moglie
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, parte ricorrente chiede la corresponsione, a carico del resistente, di un assegno mensile a titolo di mantenimento pari a 400,00 euro mensili.
È noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte che si ritiene di condividere (fr. tra le altre Cass. n.1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005), al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004).
La separazione personale, infatti, diversamente dallo scioglimento del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo matrimoniale e pertanto i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il medesimo tenore di vita goduto manente matrimonio, essendo ancora attuale l'obbligo di assistenza materiale (sul punto v. anche Cass. Civ. n. 21504 del 2021).
Applicando i principi esposti al caso in esame, considerato che emerge ictu oculi una disparità reddituale tra i coniugi piuttosto evidente.
Infatti, come da accertamenti tributari disposti dal G.I. e dalle dichiarazioni dei redditi emerge che il resistente ha un reddito derivante dall'attività lavorativa di circa 2300,00 mensili, ed ha inoltre più rendite da locazione di immobili e complessivamente ha entrate medie mensili di euro 4000,00 euro mentre la ricorrente ha dichiarato un reddito di circa 13.000 euro risalente all'anno di imposta 2018 e non risultano dichiarazioni per gli anni seguenti. Inoltre, la ricorrente ha dichiarato di svolgere l'attività di ceramista solo come hobby e di non aver mai lavorato, se non sporadicamente, mentre il resistente è maresciallo dell'Arma dei Carabinieri, oltre ad essere titolare, come risulta dai succitati accertamenti, di numerose proprietà e conti correnti.
La ricorrente rappresenta in particolare che il marito ha diverse proprietà dalle quali percepisce canoni di locazione e in particolare percepisce un canone di euro 400-500,00 euro mensili per un immobile a
Milano, un canone di euro 1000,00 per un locale sito San Leucio e ha inoltre una rendita relativa ad un altro immobile. Tali circostanze non sono state specificatamente contestate per cui può ritenersi provato che il resistente abbia una capacità economica superiore a quella derivante dal mero reddito da lavoro dipendente.
Orbene stante la prova di una significativa disparità reddituale tra le parti, deve pertanto riconoscersi l'assegno di mantenimento alla moglie, atteso che esso in sede di separazione mira a preservare il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio al coniuge più debole.
Al fine di poter esaminare la misura dell'assegno, occorre dunque tenere in considerazione la condizione economica del coniuge con maggiore capacità reddituale ovvero il resistente, nonché il tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio, che era, alla luce del reddito del CP_1 verosimilmente superiore a quello sostenuto dopo la separazione di fatto dalla ricorrente.
Quanto alla capacità reddituale della ricorrente risulta provato all'esito del giudizio che la stessa svolga l'attività di ceramista non trattandosi di mero hobby avendo peraltro un proprio laboratorio.
Tale circostanza è emersa dall'escussione della teste , la quale sul relativo capitolo di Tes_1 prova così dichiarava :“si è vero io ho anche acquistato degli oggetti lei era bravissima faceva lavori che vendeva nei mercatini, ho comprato diverse cose nel suo laboratorio di ceramica e le ho fatto vendere degli oggetti alle mie colleghe…si io le suggerii di comprarsi il forno per rendersi indipendente perché andava a Caserta ad infornare questi oggetti di ceramica, non so però quanto guadagnava.”.
Anche l'altra teste , escussa sul punto affermava: “era un vero e proprio lavoro, ho Testimone_2 portato anche amiche e accompagnavo le stesse a comprare questi pezzi di ceramica, aveva un proprio giro, faceva vassoi farfalle e altri ornamenti”.
Da tali dichiarazioni, e dal materiale fotografico allegato (foto ritraenti biglietti da visita e laboratorio della ricorrente), si deduce che la eserciti una vera e propria attività lavorativa e che la suddetta Pt_1 attività sia anche fonte di reddito, sebbene da ritenersi non tale da garantirle il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Pertanto, considerate le differenti condizioni economiche, atteso che parte ricorrente è priva di redditi adeguati a mantenere il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio, e parimenti considerata la condizione economica del resistente, va posto a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della ricorrente con un assegno mensile di € 250,00, da versarsi entro, e non oltre, il giorno cinque di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Domanda di assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni
In relazione all'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni e , parte Per_1 Per_2 ricorrente chiede versarsi un contributo al mantenimento dei figli pari a 1.400,00 euro a carico del resistente.
Parte resistente, dal suo canto, si oppone al mantenimento della figlia maggiorenne e chiede Per_1 versarsi un assegno di mantenimento pari a 250,00 euro per il figlio , divenuto nelle more del Per_2 giudizio maggiorenne.
Sul punto, questo Collegio aderisce all'orientamento della Corte di legittimità, in forza del quale l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo, ovvero sino a quando non si consideri ultimato il percorso formativo del figlio sia pur nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni, aspirazioni. La valutazione del requisito è rimessa al prudente apprezzamento del giudice atteso che non è possibile determinare in astratto l'età in cui viene meno l'obbligo genitoriale, poiché a seconda del percorso professionale prescelto dal figlio ed a seconda delle difficoltà di inserimento lavorativo nel contesto sociale in quello specifico settore può definirsi il limite di età con il quale cessa l'obbligo genitoriale.
La giurisprudenza, infatti, da tempo muove dalla finalità di bilanciare due opposte esigenze, da un lato quella di garantire al figlio il sostegno economico per il perseguimento dei suoi obiettivi professionali sino alla loro concreta realizzazione, dall'altro quello di evitare "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993).
Orbene, secondo la più recente traccia giurisprudenziale (Cass. civ. n. 17183 del 14 agosto 2020) a cui il Collegio intende dare continuità, l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. di dimostrare che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica sia dipeso da causa non imputabile al figlio maggiorenne
è a carico del richiedente e non del soggetto obbligato: “In virtù dei principi di autoresponsabilità e di vicinanza della prova l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente l'assegno: raggiunta la maggiore età, invero, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Spetta quindi al soggetto che richiede il mantenimento provare (anche attraverso presunzioni) non soltanto la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso
- ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il soggetto passivo del rapporto onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive”. Nel caso di specie, tuttavia, all'esito dell'istruttoria è emerso che la figlia ha intrapreso il percorso Per_1 di studi universitario presso la Facoltà di Economia e Commercio sita in Capua (CE) e che ha lavorato per un breve lasso di tempo presso un maneggio.
Successivamente, in sede di comparse conclusionali parte ricorrente ha attestato lo svolgimento da parte della figlia maggiore dell'attività di indossatrice, come da documentazione fotografica versata in atti. Tuttavia, la predetta attività deve ritenersi fonte di una entrata saltuaria idonea ad offrire prova della autosufficienza economica.
Pertanto, in ragione dell'età della figlia (24 anni), considerato che non appare ancora terminato Per_1 il percorso universitario, si ritiene fondato l'obbligo, a carico del resistente di contribuire al mantenimento della figlia che stante le condizioni reddituale delle parti si determina in euro Per_1
250,00 da versarsi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat e con partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie (si richiama il Protocollo del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere).
Infine, quanto alla richiesta formulata da parte ricorrente in merito al pagamento a carico del resistente della retta del cavallo della figlia maggiore, trattandosi di spesa straordinaria da concordare tra i coniugi quest'ultima può essere ripartita tra i coniugi nella misura del 50% trattandosi di spesa concordata tra i genitori nell'interesse della figlia maggiorenne, essendo stato condiviso dalle parti lo svolgimento di detta attività sportiva da parte della figlia.
Sulla base dei medesimi presupposti giurisprudenziali, è da accogliere la richiesta avanzata in merito al versamento, a titolo di contributo al mantenimento, del figlio , divenuto maggiorenne nelle Per_2 more del giudizio.
Difatti, data la giovane età (19 anni) dello stesso, se ne presume la non autosufficienza economica, ritenendo che possa essere stato intrapreso un percorso successivo a quello scolastico, quale quello universitario, ovvero dei corsi che consentano al figlio l' accesso al mondo lavorativo. Per_2
Pertanto, si ritiene congruo il versamento di 250,00 euro mensili in favore del figlio da versarsi Per_2 alla ricorrente entro il 5 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e con partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie (si richiama il Protocollo del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere).
Sulla richiesta di risarcimento danni da stress psico-fisico della ricorrente, nonché di danni patrimoniali e non del resistente.
Quanto all'istanza di risarcimento dei danni per stress psico-fisico, la ricorrente ha rappresentato nell'atto introduttivo che il marito non le consentiva il rientro in casa a seguito del suo abbandono determinato dai gravi episodi di violenza e che tale condotta causava un forte stress psicofisico anche ai minori. Il resistente, d'altro canto avanza richiesta di risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali, causatigli dalla ricorrente.
Orbene le domande risarcitorie non possono trovare accoglimento atteso che non è stata svolta sufficiente attività istruttoria sul pregiudizio patito dalla ricorrente mentre con riferimento alla domanda formulata dal resistente quest'ultima è del tutto generica e priva si specifiche allegazioni e pertanto totalmente priva di fondamento.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti,
e, in particolare, sulle domande accessorie alla separazione già pronunciata con sentenza non definitiva, così provvede:
1. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente;
2. Rigetta la domanda di addebito formulata dalla parte resistente nei confronti della ricorrente;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN PRISCO (CE) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396) Ordinamento dello Stato Civile - atto n. 26, parte II, Serie A,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994.
4. Pone a carico del resistente, a titolo di mantenimento, la somma mensile di € 250,00 euro in favore della moglie da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di marzo
2025;
5. Pone a carico del resistente, a titolo di mantenimento dei figli maggiorenni la somma mensile di
€ 500,00 da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di marzo
2025 oltre il contributo al 50% delle spese straordinarie in favore dei figli maggiorenni (Si richiama il Protocollo del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere);
6. Dichiara infondate le richieste di risarcimento danni come formulate da entrambe le parti;
7. Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi € 2600,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere all'esito della camera di consiglio del
24/03/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.Giovanni D'ONofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7132/2019 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ienco Gianna, presso cui elettivamente Parte_1 domicilia
RICORRENTE
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mercone Silvestro, presso cui elettivamente Controparte_1 domicilia
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI Le parti costituite hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il P.M ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere affinché fosse pronunciata la separazione tra i coniugi.
Le parti avevano contratto matrimonio concordatario in San Prisco (CE) in data 13.06.1994 e dalla loro unione erano nati due figli: , nata il [...] e , nato il [...]. Per_1 Per_2
Le parti comparivano per la prima volta dinanzi al Tribunale all'udienza del 13.11.2019 e il Presidente, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e adottava provvedimenti temporanei ed urgenti. In particolare, disponeva l'affido condiviso del figlio, all'epoca dei fatti minore, , con collocazione privilegiata presso la madre, cui veniva assegnata la Per_2 casa coniugale;
stabiliva l'intervento dei Servizi Sociali, affinché prendessero in carico l'intero nucleo familiare;
poneva a carico del resistente l'obbligo del versamento di un assegno a titolo di contributo al mantenimento pari a 400,00 euro mensili nei confronti del figlio . Per_2
Avverso l'ordinanza presidenziale veniva esperito da parte della ricorrente reclamo dinanzi alla Corte
D'Appello di Napoli, che, in parziale accoglimento delle istanze della ricorrente ed in parziale riforma dell'ordinanza presidenziale, poneva a carico del resistente altresì l'obbligo di versare alla moglie un contributo al mantenimento della figlia pari a 400,00 euro al mese, oltre il 50% delle spese Per_1 straordinarie, tra cui quelle universitarie (cfr. decreto emesso all'esito del procedimento RG. 3210/2019
VG).
Alle udienze successive veniva espletata attività istruttoria attraverso l'escussione testi e l'adozione da parte del G.I. di accertamenti tributari nei confronti di entrambe le parti.
Si rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.09.2024.
In questa sede il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla separazione e sulla reciproca domanda di addebito, sul mantenimento a favore della moglie, sul mantenimento a favore dei figli maggiorenni, ed infine sulla richiesta avanzata da entrambe le parti di risarcimento danni da stress psico-fisico da parte della ricorrente.
Sulla domanda di separazione tra i coniugi
La domanda di separazione è fondata, e pertanto va accolta. Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
Pertanto, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Sulla reciproca domanda di addebito della separazione
Per quanto invece concerne la reciproca domanda di addebito della separazione, parte ricorrente deduceva che la causa della crisi coniugale era da ascriversi al comportamento del resistente, atteso che il 28.07.2019, alla presenza dei figli e di altri familiari, il dopo una lite furibonda, minacciava, CP_1 ingiuriava ed offendeva la moglie costringendo la ricorrente a recarsi in ospedale e pernottare in un albergo, atteso che temeva per la di lei incolumità.
Successivamente, all'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale, la ricorrente così dichiarava: “Mio marito è sempre stato un tipo autoritario ed accentratore: ha sempre preso lui le decisioni e mi ha fatto sentire una donna inutile, negli ultimi tempi mi ha anche picchiato. Ho fatto anche delle denunce che sono state archiviate.”. Inoltre, nel corso del giudizio venivano acquisiti l'avviso ex art. 415 bis cpp e la sentenza di condanna (cfr. RGNR 14089/19 e Sent. 3001/2022) a carico del Sig. per CP_1 maltrattamenti, atti persecutori e lesioni perpetrati ai danni della moglie.
Parte resistente asseriva invece che la causa della crisi coniugale, ed il conseguente addebito della separazione, erano da ascriversi alla moglie, la quale, secondo il resistente, intraprendeva manente matrimonio una relazione extraconiugale con un altro uomo e se ne andava via di casa con i figli all'esito della lite familiare verificatasi in data 28.07.2019.
Si evidenzia che la pronuncia invocata da entrambi i coniugi presupponga che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 14840 del
27.6.2006).
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto.
Peraltro, l'inesistenza di questo nesso di causalità deve costituire oggetto di un accertamento rigoroso, che permetta di affermare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Orbene, la richiesta di separazione con addebito formulata dalla ricorrente nei confronti del marito è fondata e pertanto merita accoglimento.
Nel caso specifico, all'esito dell'istruttoria è stata raggiunta la prova della lesione della integrità psicofisica e del nesso causale tra le condotte perpetrate dal resistente ai danni della ricorrente e la crisi matrimoniale.
Difatti, è provato per tabulas che il resistente abbia posto in essere condotte lesive dalla integrità psicofisica della moglie, anche alla presenza dei di lei genitori e dei figli, come si evince dalla succitata sentenza di condanna. Tale condotta secondo l'id quod plerumque accidit è determinativa della fine dell'unione coniugale e pertanto è fondata la domanda di addebito formulata dalla ricorrente.
Non è invece la causa della separazione ascrivibile alla ricorrente e pertanto è da rigettarsi la richiesta del resistente di addebito della separazione alla moglie.
In particolare, relativamente all'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa (art. 143 c.c., comma 2), la giurisprudenza di legittimità, con orientamento al quale va data continuità, (Cass. n. 13747 del 2003; n. 7859 del 2000; cfr. anche Cass. n. 9472 del 1999), ha più volte affermato che la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale dei coniugi.
Nel caso di specie, all'esito dell'attività istruttoria, non risulta provata la relazione extraconiugale della
. Pt_1
Difatti, all'udienza del 24.06.2022, la teste , escussa sul relativo capitolo di prova, Tes_1 dichiarava: “so perché mi è stato riferito da mia cognata la sorella di che mi ha detto che era andata Controparte_1 via perché aveva una relazione”.
All'udienza del 26.04.2023, la teste sul medesimo punto affermava: “si è vero io Testimone_2 ho accompagnato mio AT al maneggio dove c'era la signora con i figli e altre persone che lavoravano lì ed è successo che ci siamo incrociati al maneggio. Non abbiamo visto nulla però c'era una persona che doveva essere l'amante però non lo abbiamo visto e non ho quindi visto nulla;
Mio AT era stato avvisato da un anonimo”.
Nel caso di specie, le dichiarazioni dai testi rese non offrono elementi di prova idonei a dimostrare la violazione dell'obbligo di fedeltà atteso che il primo teste dichiara di esserne a conoscenza di tale relazione de relato, mentre il secondo teste nulla riferisce in ordine a quanto percepito direttamente, avendo dichiarato di non aver mai visto alcuna condotta della ricorrente che in maniera inequivoca sia riconducibile alla violazione dell'obbligo di fedeltà. Per tali considerazioni la domanda di addebito formulata dal resistente è da rigettarsi.
Sull'assegno di mantenimento in favore della moglie
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, parte ricorrente chiede la corresponsione, a carico del resistente, di un assegno mensile a titolo di mantenimento pari a 400,00 euro mensili.
È noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte che si ritiene di condividere (fr. tra le altre Cass. n.1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005), al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004).
La separazione personale, infatti, diversamente dallo scioglimento del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo matrimoniale e pertanto i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il medesimo tenore di vita goduto manente matrimonio, essendo ancora attuale l'obbligo di assistenza materiale (sul punto v. anche Cass. Civ. n. 21504 del 2021).
Applicando i principi esposti al caso in esame, considerato che emerge ictu oculi una disparità reddituale tra i coniugi piuttosto evidente.
Infatti, come da accertamenti tributari disposti dal G.I. e dalle dichiarazioni dei redditi emerge che il resistente ha un reddito derivante dall'attività lavorativa di circa 2300,00 mensili, ed ha inoltre più rendite da locazione di immobili e complessivamente ha entrate medie mensili di euro 4000,00 euro mentre la ricorrente ha dichiarato un reddito di circa 13.000 euro risalente all'anno di imposta 2018 e non risultano dichiarazioni per gli anni seguenti. Inoltre, la ricorrente ha dichiarato di svolgere l'attività di ceramista solo come hobby e di non aver mai lavorato, se non sporadicamente, mentre il resistente è maresciallo dell'Arma dei Carabinieri, oltre ad essere titolare, come risulta dai succitati accertamenti, di numerose proprietà e conti correnti.
La ricorrente rappresenta in particolare che il marito ha diverse proprietà dalle quali percepisce canoni di locazione e in particolare percepisce un canone di euro 400-500,00 euro mensili per un immobile a
Milano, un canone di euro 1000,00 per un locale sito San Leucio e ha inoltre una rendita relativa ad un altro immobile. Tali circostanze non sono state specificatamente contestate per cui può ritenersi provato che il resistente abbia una capacità economica superiore a quella derivante dal mero reddito da lavoro dipendente.
Orbene stante la prova di una significativa disparità reddituale tra le parti, deve pertanto riconoscersi l'assegno di mantenimento alla moglie, atteso che esso in sede di separazione mira a preservare il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio al coniuge più debole.
Al fine di poter esaminare la misura dell'assegno, occorre dunque tenere in considerazione la condizione economica del coniuge con maggiore capacità reddituale ovvero il resistente, nonché il tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio, che era, alla luce del reddito del CP_1 verosimilmente superiore a quello sostenuto dopo la separazione di fatto dalla ricorrente.
Quanto alla capacità reddituale della ricorrente risulta provato all'esito del giudizio che la stessa svolga l'attività di ceramista non trattandosi di mero hobby avendo peraltro un proprio laboratorio.
Tale circostanza è emersa dall'escussione della teste , la quale sul relativo capitolo di Tes_1 prova così dichiarava :“si è vero io ho anche acquistato degli oggetti lei era bravissima faceva lavori che vendeva nei mercatini, ho comprato diverse cose nel suo laboratorio di ceramica e le ho fatto vendere degli oggetti alle mie colleghe…si io le suggerii di comprarsi il forno per rendersi indipendente perché andava a Caserta ad infornare questi oggetti di ceramica, non so però quanto guadagnava.”.
Anche l'altra teste , escussa sul punto affermava: “era un vero e proprio lavoro, ho Testimone_2 portato anche amiche e accompagnavo le stesse a comprare questi pezzi di ceramica, aveva un proprio giro, faceva vassoi farfalle e altri ornamenti”.
Da tali dichiarazioni, e dal materiale fotografico allegato (foto ritraenti biglietti da visita e laboratorio della ricorrente), si deduce che la eserciti una vera e propria attività lavorativa e che la suddetta Pt_1 attività sia anche fonte di reddito, sebbene da ritenersi non tale da garantirle il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Pertanto, considerate le differenti condizioni economiche, atteso che parte ricorrente è priva di redditi adeguati a mantenere il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio, e parimenti considerata la condizione economica del resistente, va posto a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della ricorrente con un assegno mensile di € 250,00, da versarsi entro, e non oltre, il giorno cinque di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Domanda di assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni
In relazione all'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni e , parte Per_1 Per_2 ricorrente chiede versarsi un contributo al mantenimento dei figli pari a 1.400,00 euro a carico del resistente.
Parte resistente, dal suo canto, si oppone al mantenimento della figlia maggiorenne e chiede Per_1 versarsi un assegno di mantenimento pari a 250,00 euro per il figlio , divenuto nelle more del Per_2 giudizio maggiorenne.
Sul punto, questo Collegio aderisce all'orientamento della Corte di legittimità, in forza del quale l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo, ovvero sino a quando non si consideri ultimato il percorso formativo del figlio sia pur nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni, aspirazioni. La valutazione del requisito è rimessa al prudente apprezzamento del giudice atteso che non è possibile determinare in astratto l'età in cui viene meno l'obbligo genitoriale, poiché a seconda del percorso professionale prescelto dal figlio ed a seconda delle difficoltà di inserimento lavorativo nel contesto sociale in quello specifico settore può definirsi il limite di età con il quale cessa l'obbligo genitoriale.
La giurisprudenza, infatti, da tempo muove dalla finalità di bilanciare due opposte esigenze, da un lato quella di garantire al figlio il sostegno economico per il perseguimento dei suoi obiettivi professionali sino alla loro concreta realizzazione, dall'altro quello di evitare "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993).
Orbene, secondo la più recente traccia giurisprudenziale (Cass. civ. n. 17183 del 14 agosto 2020) a cui il Collegio intende dare continuità, l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. di dimostrare che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica sia dipeso da causa non imputabile al figlio maggiorenne
è a carico del richiedente e non del soggetto obbligato: “In virtù dei principi di autoresponsabilità e di vicinanza della prova l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente l'assegno: raggiunta la maggiore età, invero, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Spetta quindi al soggetto che richiede il mantenimento provare (anche attraverso presunzioni) non soltanto la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso
- ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il soggetto passivo del rapporto onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive”. Nel caso di specie, tuttavia, all'esito dell'istruttoria è emerso che la figlia ha intrapreso il percorso Per_1 di studi universitario presso la Facoltà di Economia e Commercio sita in Capua (CE) e che ha lavorato per un breve lasso di tempo presso un maneggio.
Successivamente, in sede di comparse conclusionali parte ricorrente ha attestato lo svolgimento da parte della figlia maggiore dell'attività di indossatrice, come da documentazione fotografica versata in atti. Tuttavia, la predetta attività deve ritenersi fonte di una entrata saltuaria idonea ad offrire prova della autosufficienza economica.
Pertanto, in ragione dell'età della figlia (24 anni), considerato che non appare ancora terminato Per_1 il percorso universitario, si ritiene fondato l'obbligo, a carico del resistente di contribuire al mantenimento della figlia che stante le condizioni reddituale delle parti si determina in euro Per_1
250,00 da versarsi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat e con partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie (si richiama il Protocollo del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere).
Infine, quanto alla richiesta formulata da parte ricorrente in merito al pagamento a carico del resistente della retta del cavallo della figlia maggiore, trattandosi di spesa straordinaria da concordare tra i coniugi quest'ultima può essere ripartita tra i coniugi nella misura del 50% trattandosi di spesa concordata tra i genitori nell'interesse della figlia maggiorenne, essendo stato condiviso dalle parti lo svolgimento di detta attività sportiva da parte della figlia.
Sulla base dei medesimi presupposti giurisprudenziali, è da accogliere la richiesta avanzata in merito al versamento, a titolo di contributo al mantenimento, del figlio , divenuto maggiorenne nelle Per_2 more del giudizio.
Difatti, data la giovane età (19 anni) dello stesso, se ne presume la non autosufficienza economica, ritenendo che possa essere stato intrapreso un percorso successivo a quello scolastico, quale quello universitario, ovvero dei corsi che consentano al figlio l' accesso al mondo lavorativo. Per_2
Pertanto, si ritiene congruo il versamento di 250,00 euro mensili in favore del figlio da versarsi Per_2 alla ricorrente entro il 5 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e con partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie (si richiama il Protocollo del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere).
Sulla richiesta di risarcimento danni da stress psico-fisico della ricorrente, nonché di danni patrimoniali e non del resistente.
Quanto all'istanza di risarcimento dei danni per stress psico-fisico, la ricorrente ha rappresentato nell'atto introduttivo che il marito non le consentiva il rientro in casa a seguito del suo abbandono determinato dai gravi episodi di violenza e che tale condotta causava un forte stress psicofisico anche ai minori. Il resistente, d'altro canto avanza richiesta di risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali, causatigli dalla ricorrente.
Orbene le domande risarcitorie non possono trovare accoglimento atteso che non è stata svolta sufficiente attività istruttoria sul pregiudizio patito dalla ricorrente mentre con riferimento alla domanda formulata dal resistente quest'ultima è del tutto generica e priva si specifiche allegazioni e pertanto totalmente priva di fondamento.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti,
e, in particolare, sulle domande accessorie alla separazione già pronunciata con sentenza non definitiva, così provvede:
1. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente;
2. Rigetta la domanda di addebito formulata dalla parte resistente nei confronti della ricorrente;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN PRISCO (CE) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396) Ordinamento dello Stato Civile - atto n. 26, parte II, Serie A,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994.
4. Pone a carico del resistente, a titolo di mantenimento, la somma mensile di € 250,00 euro in favore della moglie da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di marzo
2025;
5. Pone a carico del resistente, a titolo di mantenimento dei figli maggiorenni la somma mensile di
€ 500,00 da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di marzo
2025 oltre il contributo al 50% delle spese straordinarie in favore dei figli maggiorenni (Si richiama il Protocollo del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere);
6. Dichiara infondate le richieste di risarcimento danni come formulate da entrambe le parti;
7. Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi € 2600,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere all'esito della camera di consiglio del
24/03/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.Giovanni D'ONofrio