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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/01/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7924/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alice Zorzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7924/2021 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Menegazzo del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Dolo, Via Vittorio
Veneto n. 23A, giusta procura in atti;
ATTORE contro
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Michele Zatta del CP_1 C.F._2
Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mira, Via Miranese n. 1, giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha citato in giudizio la figlia al fine di ottenere la revocazione per Parte_1 CP_1
ingratitudine della donazione della quota di immobile stipulata in data 16.07.20 in Dolo con atto di donazione avanti al Notaio dott. n.rep 28044 e racc. 22174; deducendo che, Persona_1
a partire dal mese di ottobre 2020, la convenuta ha cambiato il proprio atteggiamento nei confronti della madre, apostrofandola pesantemente in sua presenza e alle spalle, negando il proprio aiuto per le faccende domestiche e per la spesa, ingiuriandola con frasi del tipo “tu sei fuori di testa”, “ti hanno lavato il cervello” “sei pazza”; ritenendo pertanto sussistenti i presupposti di cui all'art. 801 c.c..
2. Si è costituita contestando quanto dedotto da parte attrice e negando di aver CP_1
tenuto i comportamenti che le sono stati addebitati;
precisando che in più momenti ha cercato di ricostruire il rapporto con la madre stante anche la vicinanza fisica delle loro abitazioni;
deducendo l'insussistenza dei presupposti per la revocazione non avendo mai ingiuriato gravemente la madre;
chiedendo il rigetto delle domande attoree e la condanna alle spese anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
3. La causa veniva istruita con l'escussione testimoniale.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 01.10.2024, celebrata in modalità cartolare, il
Giudice assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
La causa viene ora decisa come segue.
4. La domanda di parte attrice è fondata è pertanto viene accolta.
L'art. 801 c.c. prevede espressamente la possibilità di proporre domanda di revocazione della donazione per ingratitudine qualora il donatario si sia reso colpevole di ingiuria grave verso il donante.
La domanda di ingratitudine può essere proposta non già a fronte di qualsivoglia atto che dimostri irriconoscenza del donatario ma solo nei casi tassativamente previsti dalla legge.
Nel caso in esame, pacifica ed incontestata l'intervenuta donazione della quota di un terzo della nuda proprietà dell'immobile sito nel Comune di Roana ed iscritto al catasto fabbricati al foglio
69, mapp. 253 sub 2, Via OI (più esattamente Roi) 11- p. S1-T-1-2-3- A/2- CL5-VANI 8;
pagina 2 di 5 mapp. 253 sub 3 via OI (più esattamente ROI) 11b- p. T. C/6, CL 4; mapp. 253 sub 1, Via
OI (più esattamente Roi) – p.T, b.c.n.c, alla figlia con atto di donazione CP_1
avanti al Notaio n. rep 28044 racc. 22174 (doc. 1 fascicolo di parte attrice), Persona_1 permane la necessità di esaminare la sussistenza o meno del presupposto dell'ingiuria grave richiesto dalla norma azionata in questa sede e oggetto della doglianza odierna.
La nozione di ingiuria grave è senza dubbio elastica e viene definita dalla giurisprudenza di legittimità come il consapevole e volontario attentato al patrimonio morale del donante che richiede pertanto che il giudice, il quale, nella sua indagine, colga un chiaro sentimento di avversione verso il donante, espressione appunto di ingratitudine.
Gli estremi dell'ingiuria grave si ravvisano nella costante pronuncia di parole ingiuriose, nonché nella omessa cooperazione a che il donante possa usufruire di una casa abitabile.
Ebbene la giurisprudenza ha in più momenti chiarito che “L'ingiuria grave, richiesta quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, resa palese ai terzi mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento. In presenza di tali presupposti, resta indifferente la legittimità del comportamento del donatario dovendo verificare se, in concreto, il comportamento del beneficiato abbia arrecato all'onore e al decoro del donante un'offesa rivelatasi idonea a provocare una grave lesione del suo patrimonio morale.” (Corte d'Appello di Bari n. 1627/2021).
In senso conforme anche la pronuncia della Suprema Corte laddove afferma che l'ingiuria grave richiesta dalla norma prescinda dalla nozione che assume rilievo in materia penale (Cass.civ.
17188/2008, cass.civ. 7033/2005).
Si precisa che il comportamento ingiurioso non dev'essere necessariamente continuato bastando anche un solo fatto particolarmente significativo.
Si ritiene che parte attrice sia riuscita a provare per testi il verificarsi dei presupposti per l'applicazione dell'art. 801 c.c., in particolare, la teste ha dichiarato “sub.3: in mia Tes_1
pagina 3 di 5 presenza ed in presenza della madre la convenuta si riferiva alla madre con queste frasi;
ADR vivo lì vicino e vado tutti i giorni. So riferire solo del 12 febbraio;
sub. 4 e 5, 6: mi ricordo che mia suocera aveva chiesto a sua figlia di fare la spesa e le faccende
domestiche e che la figlia si è rifiutata da quella volta siamo io e mia cognata a dare una mano,
(moglie di;
” Inoltre la teste ha dichiarato Testimone_2 Parte_2 Testimone_2
“sub 3: non ricordo il giorno esatto ma ricordo la circostanza. Ci sono stati tanti episodi non solo quelli di ottobre e febbraio 2020; sub. 4,5,6: la madre ha chiesto di essere aiutata dalla figlia ma lei non l'ha mai aiutata;
io e mia cognata ci occupiamo di fare la spesa e di fare le pulizie. Tes_1
ADR i figli e aiutano la madre con la spesa e le varie commissioni.” (si Parte_2 Per_2
veda verbale del 07.03.2023).
Non appare condivisibile la contestazione di incapacità a testimoniare formulata da parte convenuta solo nelle comparse conclusionali, in quanto le mogli degli altri figli non sono di per sé interessate all'esito della vicenda, bensì le loro dichiarazioni potranno essere valutate solo in termini di attendibilità.
L'accoglimento della revocazione comporta la restituzione della quota alla donante e non anche agli altri fratelli senza conseguenze dirette per gli altri fratelli né per le coniugi.
A voler sondare l'attendibilità delle testimoni , non può che ritenersi soddisfatto Tes_1 Tes_2
detto requisito nelle dichiarazioni rese in modo preciso e puntuale e concordante tra loro;
non vi sono pertanto ragioni per escludere le testimonianze riportate.
Dal canto suo, parte convenuta si è limitata ad allegare di aver chiesto per iscritto alla madre di rivedersi e di appianare le controversie senza tuttavia aver dato seguito a comportamenti fattivi o ad atteggiamenti di costernazione per gli episodi accaduti.
Alla luce di quanto esposto la domanda di parte attrice risulta adeguatamente provata e fondata, pertanto trova accoglimento.
6. Le spese di lite di seguono la soccombenza ed, in applicazione del DM 55/2014 e successive modifiche, vengono liquidate secondo i valori minimi per tutte le fasi, tenuto conto dello scaglione di riferimento, posto che le questioni giuridiche esaminate non presentavano particolare difficoltà e l'istruttoria è stata piuttosto celere e limitata all'esame di tre testimoni pagina 4 di 5 complessivamente, in una somma pari ad € 2540,00 oltre rimborso forfettario pari al 15% oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE le domande di parte attrice e per l'effetto REVOCA la donazione per la quota di CP_1
dell'immobile sito in Roana, Via OI, meglio descritto in atti, stipulata in data 16.07.2020 in
[...]
Dolo avanti al Notaio n. rep. 28044 n.racc. 22174 ed ORDINA la trascrizione della Persona_1
presente sentenza presso la competente Agenzia del Territorio;
CONDANNA parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice liquidate in una somma pari ad € 2540,00 oltre rimborso forfettario pari al 15% oltre accessori come per legge.
Venezia, 24 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Alice Zorzi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alice Zorzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7924/2021 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Menegazzo del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Dolo, Via Vittorio
Veneto n. 23A, giusta procura in atti;
ATTORE contro
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Michele Zatta del CP_1 C.F._2
Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mira, Via Miranese n. 1, giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha citato in giudizio la figlia al fine di ottenere la revocazione per Parte_1 CP_1
ingratitudine della donazione della quota di immobile stipulata in data 16.07.20 in Dolo con atto di donazione avanti al Notaio dott. n.rep 28044 e racc. 22174; deducendo che, Persona_1
a partire dal mese di ottobre 2020, la convenuta ha cambiato il proprio atteggiamento nei confronti della madre, apostrofandola pesantemente in sua presenza e alle spalle, negando il proprio aiuto per le faccende domestiche e per la spesa, ingiuriandola con frasi del tipo “tu sei fuori di testa”, “ti hanno lavato il cervello” “sei pazza”; ritenendo pertanto sussistenti i presupposti di cui all'art. 801 c.c..
2. Si è costituita contestando quanto dedotto da parte attrice e negando di aver CP_1
tenuto i comportamenti che le sono stati addebitati;
precisando che in più momenti ha cercato di ricostruire il rapporto con la madre stante anche la vicinanza fisica delle loro abitazioni;
deducendo l'insussistenza dei presupposti per la revocazione non avendo mai ingiuriato gravemente la madre;
chiedendo il rigetto delle domande attoree e la condanna alle spese anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
3. La causa veniva istruita con l'escussione testimoniale.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 01.10.2024, celebrata in modalità cartolare, il
Giudice assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
La causa viene ora decisa come segue.
4. La domanda di parte attrice è fondata è pertanto viene accolta.
L'art. 801 c.c. prevede espressamente la possibilità di proporre domanda di revocazione della donazione per ingratitudine qualora il donatario si sia reso colpevole di ingiuria grave verso il donante.
La domanda di ingratitudine può essere proposta non già a fronte di qualsivoglia atto che dimostri irriconoscenza del donatario ma solo nei casi tassativamente previsti dalla legge.
Nel caso in esame, pacifica ed incontestata l'intervenuta donazione della quota di un terzo della nuda proprietà dell'immobile sito nel Comune di Roana ed iscritto al catasto fabbricati al foglio
69, mapp. 253 sub 2, Via OI (più esattamente Roi) 11- p. S1-T-1-2-3- A/2- CL5-VANI 8;
pagina 2 di 5 mapp. 253 sub 3 via OI (più esattamente ROI) 11b- p. T. C/6, CL 4; mapp. 253 sub 1, Via
OI (più esattamente Roi) – p.T, b.c.n.c, alla figlia con atto di donazione CP_1
avanti al Notaio n. rep 28044 racc. 22174 (doc. 1 fascicolo di parte attrice), Persona_1 permane la necessità di esaminare la sussistenza o meno del presupposto dell'ingiuria grave richiesto dalla norma azionata in questa sede e oggetto della doglianza odierna.
La nozione di ingiuria grave è senza dubbio elastica e viene definita dalla giurisprudenza di legittimità come il consapevole e volontario attentato al patrimonio morale del donante che richiede pertanto che il giudice, il quale, nella sua indagine, colga un chiaro sentimento di avversione verso il donante, espressione appunto di ingratitudine.
Gli estremi dell'ingiuria grave si ravvisano nella costante pronuncia di parole ingiuriose, nonché nella omessa cooperazione a che il donante possa usufruire di una casa abitabile.
Ebbene la giurisprudenza ha in più momenti chiarito che “L'ingiuria grave, richiesta quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, resa palese ai terzi mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento. In presenza di tali presupposti, resta indifferente la legittimità del comportamento del donatario dovendo verificare se, in concreto, il comportamento del beneficiato abbia arrecato all'onore e al decoro del donante un'offesa rivelatasi idonea a provocare una grave lesione del suo patrimonio morale.” (Corte d'Appello di Bari n. 1627/2021).
In senso conforme anche la pronuncia della Suprema Corte laddove afferma che l'ingiuria grave richiesta dalla norma prescinda dalla nozione che assume rilievo in materia penale (Cass.civ.
17188/2008, cass.civ. 7033/2005).
Si precisa che il comportamento ingiurioso non dev'essere necessariamente continuato bastando anche un solo fatto particolarmente significativo.
Si ritiene che parte attrice sia riuscita a provare per testi il verificarsi dei presupposti per l'applicazione dell'art. 801 c.c., in particolare, la teste ha dichiarato “sub.3: in mia Tes_1
pagina 3 di 5 presenza ed in presenza della madre la convenuta si riferiva alla madre con queste frasi;
ADR vivo lì vicino e vado tutti i giorni. So riferire solo del 12 febbraio;
sub. 4 e 5, 6: mi ricordo che mia suocera aveva chiesto a sua figlia di fare la spesa e le faccende
domestiche e che la figlia si è rifiutata da quella volta siamo io e mia cognata a dare una mano,
(moglie di;
” Inoltre la teste ha dichiarato Testimone_2 Parte_2 Testimone_2
“sub 3: non ricordo il giorno esatto ma ricordo la circostanza. Ci sono stati tanti episodi non solo quelli di ottobre e febbraio 2020; sub. 4,5,6: la madre ha chiesto di essere aiutata dalla figlia ma lei non l'ha mai aiutata;
io e mia cognata ci occupiamo di fare la spesa e di fare le pulizie. Tes_1
ADR i figli e aiutano la madre con la spesa e le varie commissioni.” (si Parte_2 Per_2
veda verbale del 07.03.2023).
Non appare condivisibile la contestazione di incapacità a testimoniare formulata da parte convenuta solo nelle comparse conclusionali, in quanto le mogli degli altri figli non sono di per sé interessate all'esito della vicenda, bensì le loro dichiarazioni potranno essere valutate solo in termini di attendibilità.
L'accoglimento della revocazione comporta la restituzione della quota alla donante e non anche agli altri fratelli senza conseguenze dirette per gli altri fratelli né per le coniugi.
A voler sondare l'attendibilità delle testimoni , non può che ritenersi soddisfatto Tes_1 Tes_2
detto requisito nelle dichiarazioni rese in modo preciso e puntuale e concordante tra loro;
non vi sono pertanto ragioni per escludere le testimonianze riportate.
Dal canto suo, parte convenuta si è limitata ad allegare di aver chiesto per iscritto alla madre di rivedersi e di appianare le controversie senza tuttavia aver dato seguito a comportamenti fattivi o ad atteggiamenti di costernazione per gli episodi accaduti.
Alla luce di quanto esposto la domanda di parte attrice risulta adeguatamente provata e fondata, pertanto trova accoglimento.
6. Le spese di lite di seguono la soccombenza ed, in applicazione del DM 55/2014 e successive modifiche, vengono liquidate secondo i valori minimi per tutte le fasi, tenuto conto dello scaglione di riferimento, posto che le questioni giuridiche esaminate non presentavano particolare difficoltà e l'istruttoria è stata piuttosto celere e limitata all'esame di tre testimoni pagina 4 di 5 complessivamente, in una somma pari ad € 2540,00 oltre rimborso forfettario pari al 15% oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE le domande di parte attrice e per l'effetto REVOCA la donazione per la quota di CP_1
dell'immobile sito in Roana, Via OI, meglio descritto in atti, stipulata in data 16.07.2020 in
[...]
Dolo avanti al Notaio n. rep. 28044 n.racc. 22174 ed ORDINA la trascrizione della Persona_1
presente sentenza presso la competente Agenzia del Territorio;
CONDANNA parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice liquidate in una somma pari ad € 2540,00 oltre rimborso forfettario pari al 15% oltre accessori come per legge.
Venezia, 24 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Alice Zorzi
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