Cass. civ., sez. II, sentenza 05/06/2012, n. 9047
CASS
Sentenza 5 giugno 2012

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A norma dell'art. 900 cod. civ., perché un' "apertura" possa qualificarsi come "veduta" occorre che essa sia destinata, per sua normale e prevalente funzione, a guardare e ad affacciarsi verso il fondo del vicino, come accade per le finestre, i balconi, le terrazze e simili. Ne consegue che tale qualifica non spetta ad una botola, la quale non sia stabilmente collegata, mediante una scala o altro manufatto, con il sottostante terrazzo, e la cui destinazione naturale risulti, dunque, non quella di "inspicere", quanto quella di consentire l'accesso, occasionalmente e quando necessario, alla copertura del medesimo terrazzo.

A norma dell'art. 840, secondo comma, cod. civ., l'immissione degli sporti nello spazio aereo sovrastante il fondo del vicino è consentita soltanto quando costui non abbia interesse ad escludere l'immissione stessa. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la lesione possessoria per l'occupazione dello spazio sovrastante un terrazzo ed una tettoia mediante installazione di una caldaia e dei relativi tubi di alimentazione, senza valutare se ed in che misura sussistesse un concreto interesse del proprietario sottostante ad opporsi a tale, pur limitata, occupazione della colonna d'aria).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 05/06/2012, n. 9047
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9047
    Data del deposito : 5 giugno 2012

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