Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/04/2025, n. 2241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2241 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei IGg:
dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 11582/2024 R.G. promossa da:
n. a Catania (CT) il 23/07/1985 (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. dall' avv. Antoci Basilio, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
ricorrente nei confronti di
, n. a Catania (CT) il 22/06/1987 (C.F.: , dif. CP_1 C.F._2 dall'avv. Castiglia Pilar Maria Dolores, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/11/2024 ai sensi dell'art. 4 legge 1970 n. 898,
[...]
chiedeva e a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili Parte_1
del matrimonio contratto con e celebrato in Tremestieri Etneo (CT) il CP_1
16/07/2016; matrimonio dal quale è nato il figlio il 03/01/2022. Per_1
Esponeva di essersi separato dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e che non si erano più riconciliati, a tal fine allegava sentenza di omologa della separazione emessa da questo Tribunale il
13.10.2023.
si costituiva aderendo alla domanda di divorzio nonché chiedendo CP_1
l'omologa delle condizioni concordate dalle parti successivamente alla presentazione del ricorso.
All'esito dell'udienza all'uopo fissata, le parti – presenti personalmente - precisavano le conclusioni alle condizioni concordemente raggiunte tra le parti e depositate al fascicolo telematico, come da verbale di udienza del 09.04.2025, chiedendo la conversione del rito da giudiziale in consensuale.
Il G.D., quindi, alla medesima udienza e previo mutamento del rito come da richiesta delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per il Parte_1 CP_1
prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di omologa della separazione emessa da questo Tribunale il 13.10.2023, e provvista di passaggio in giudicato.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Con riguardo alle statuizioni relative all'affidamento e mantenimento della prole minore, nonché a quelle d'ordine accessorio ed economico, le parti chiedevano congiuntamente l'omologa delle condizioni tra di esse raggiunte con accordo depositato al fascicolo telematico e che si riportano di seguito: “1) la casa coniugale sita in Misterbianco, via
Umbria n. 3, sarà assegnata alla IG.ra , che ne è proprietaria, con tutti gli CP_1
arredi e suppellettili, nella sua qualità di genitore collocatario del figlio minore Per_1
2) il figlio resta collocato anche anagraficamente nel domicilio familiare di Per_1
Misterbianco via Umbria n. 38, e verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo il regime dell'affido condiviso;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione;
le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e. interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
3. il padre salvo liberi accordi tra le parti più estensivi e compatibilmente con la disponibilità lavorativa e organizzativa di entrambi i genitori, e sempre nel rispetto delle eIGenze preminenti del figlio potrà trascorrere con il piccolo due pomeriggi a Per_1
settimana dalle ore 16:00 alle ore 19.00, nei giorni di lunedì e giovedì, prevedendosi, in considerazione della tenerissima età del piccolo, gli incontri con il minore per lo più presso l'abitazione delle madre, rinviando, per il momento, di tenere con sé il figlio presso
l'abitazione della madre, rinviando per il momento, di tenere con sé il figlio nei fine settimana o nelle festività, mantenendo tuttavia ferma la possibilità di tenere con sé il figlio anche presso e con i nonni paterni;
i due coniugi si impegnano a continuare ad applicare il piano genitoriale concordato in sede di separazione che si allega;
4. in ordine alla misura del contributo di mantenimento, non essendo cambiata la condizione economico – lavorativa dei due coniugi rispetto agli accordi di separazione i due coniugi intendono confermare le stesse condizioni e cioè: il Sig. si impegna Pt_1
a versare alla IG.ra , quale genitore collocatario, in via anticipata entro il CP_1 giorno di ogni mese, l'importo mensile di Euro 200,00, importo sottoposto a rivalutazione
ISTAT, tenendo a proprio carico, o rimborsando alla IG.ra , per il caso di CP_1
anticipazione, il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo adottato dal Tribunale di Catania il 25.07.2018, che qui deve intendersi integramente riportato, in particolare secondo la distinzione ivi adottata tra spese sottoposte a previo accordo e quelle non sottoposte ad accordo preventivo che attendono a ragioni scolastiche, di istruzione e di formazione, mediche, sportive;
5. l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla IG.ra .” CP_1
Tali accordi vanno modificati ed integrati con quanto dichiarato congiuntamente dalle parti in seno al verbale di udienza, ovvero:
“Fanno presente che nell'accordo vi è un refuso nella parte in cui si vincola il diritto di visita presso l'abitazione della madre, mentre invece potrà essere esercitato ovunque il padre lo ritenga, come già peraltro sta avvenendo.”
Ciò posto, tali condizioni per come concordate dalle parti in seno al verbale di udienza di precisazione delle conclusioni, vanno integralmente condivise e recepite da questo
Collegio non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguate a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006,
n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al citato D.lgs n. 154/2013.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
In ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza le spese processuali vanno compensate tra le parti.
Il P.M. nulla ha opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, previa conversione del rito da contenzioso a consensuale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 11582/2024 R.G.:
-Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e , in Tremestieri Etneo il 16.07.2016 e trascritto nei registri dello stato CP_1
civile del Comune di Tremestieri Etneo, al n. 58, parte II, Serie A, anno 2016, alle condizioni di cui in parte motiva.
-Ordina all'ufficiale di stato di civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente Per_1
presso la madre e regolamenta la presenza con il padre secondo quanto indicato in parte motiva;
-Pone a carico di l'obbligo di versare ad la somma Parte_1 CP_1
mensile di euro 200,00, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
-Pone a carico del padre l'obbligo di versare le spese straordinarie, nella misura del cinquanta percento, come in parte motiva;
-Autorizza a percepire per intero l'importo dell'assegno unico universale CP_1
come da accordo tra le parti.
Spese compensate.
Così deciso in Catania in data 11.04.2025, nella camera di conIGlio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Sonia Di Gesu