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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI Settima Sezione Civile
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Gianpiero Scoppa Presidente dott. Francesco Paolo Feo Giudice dott. Virgilio Dante Bernardi Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della società con sede Controparte_1 legale: Napoli (NA), Via Rua Francesca n. 61 – CAP 81040 - P.IVA. – N. REA NA P.IVA_1
485319 – amministratore unico e rappresentante dell'impresa: (cfr. visura CP_2 camerale estratta il 5.12.2024).
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- Letto il ricorso presentato dai sigg. , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
, , Parte_10 Parte_11 Parte_12
, a mezzo del difensore avv.to Giovanna Cantavenera, per la dichiarazione di
[...] apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
-verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza perfezionatasi mediante posta elettronica certificata, avvenuta in data 4 dicembre 2024, secondo lo schema normativo di cui all'art. 40
CCII;
-ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la società ha la sede legale nel comune di Napoli, perciò, nel circondario del presente ufficio giudiziario;
-rilevato che i ricorrenti hanno azionato un credito pari ad €.48.506,52, fondato sulle sentenze: n.
3246/2024 del Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, emessa in data 08/09/2021; n. 3054/2021 del
Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, emessa in data 15/07/2021; n. 4133/2022 del Tribunale di Palermo,
Sez. Lavoro, emessa in data 19/12/2022;
1 -rilevato, pertanto, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co. 5, CCI (soglia di euro 30.000 relativa debiti scaduti e non pagati emersi nel corso dell'istruttoria);
-considerato, con riferimento ai requisiti dimensionali ex art. 2, lett. d), CCII, che incombe sul debitore/resistente l'onere di dimostrare, mediante il deposito degli ultimi tre bilanci – a datarsi a ritroso dalla data di presentazione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale (come già avveniva in costanza della vecchia legge fallimentare) o eventualmente mediante il deposito di ulteriore documentazione - che l'impresa non raggiunge le soglie dimensionali richieste dalla legge;
-rilevato che la società resistente ha depositato l'ultimo bilancio nel 2006, sebbene risulti formalmente attiva, come si evince dalla visura camerale in atti estratta il 5.12.2024;
-ritenuto pertanto che, per effetto della mancata prova del non avvenuto raggiungimento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, lett. d), CCII incombente sulla resistente – atteso l'omesso deposito dei bilanci sopra indicati relativi agli ultimi tre esercizi – detti limiti dimensionali devono considerarsi presuntivamente integrati;
-ritenuto, infine, che sussista lo stato di insolvenza della società debitrice, quale situazione di incapacità dell'imprenditore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come si desume dal credito azionato superiore ad euro 48.000 e rimasto impagato nonché dall'omesso deposito dei bilanci di esercizio a partire dal 2006 (indice sintomatico fra i più noti dello stato di decozione);
-ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
-tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
-visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI;
Dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale della società con sede legale: Napoli Controparte_1
(NA), Via Rua Francesca n. 61 – CAP 81040 - P.IVA. – N. REA NA 485319 – P.IVA_1
Con amministratore unico e rappresentante dell'impresa: (cfr. visura camerale CP_2 estratta il 5.12.2024).
Nomina
Giudice delegato per la procedura il dott. Francesco Paolo Feo;
Nomina
Curatore avv. , che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei CP_3 rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
2 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
Ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
Fissa il giorno 17 aprile 2025 ore 10,30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
Assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
Avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
Segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
3 Dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCI.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.
Il Giudice rel/est Il Presidente dott. Virgilio Dante Bernardi dott. Gianpiero Scoppa
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