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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/04/2025, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - nel procedimento iscritto al n. R.G. 10429/2023, promosso con ricorso depositato in data
21 luglio 2023 da
Parte_1
nato a [...] il [...], residente in [...], Rua Maria Vidal, 187 – 01253040
– ÃO Paulo (SP),
Parte_2
nata a [...] il [...] e residente in [...], Rua Maria Vidal, 187 –
01253040 – ÃO Paulo (SP),
Parte_3
nata a [...] il [...], residente in [...], Rua Maria Vidal, 187 – 01253040
– ÃO Paulo (SP),
Parte_4
nata a [...] il [...], residente in [...], Rua Maria Vidal, 185 – 01253040
– ÃO Paulo (SP),
Parte_5
nata a [...] il [...], residente in [...], Rua Xiró, 168/35 –
02517030 – ÃO Paulo (SP),
Parte_6
Nato SA AO (Brasile) il 17.08.1992, residente in [...], Avenida SÉ da Silva Sé,
2007/411 – 15056730 – ÃO SÉ do IO PR (SP)
1
Parte_7
nata a [...] il [...], residente in [...], Rua Xiró, 168/35 – 02517030 –
ÃO Paulo (SP), rappresentati dall'adv. Diego Sottili e dall'avv. AO Antonini, entrambi del Foro di
Mantova,
- r i c o r r e n t i -
C O N T R O
, Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Venezia (C.F. – p.e.c. P.IVA_1
e domiciliato sempre ex lege presso gli uffici di Email_1
quest'ultima ubicati in (30124) Venezia Piazza SA Marco n.63, contumace resistente nonché con
Controparte_2
Intervenuto
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito della discussione in data 3 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta, dal comune avo , italiano, nato il [...] a [...], provincia di Padova Persona_1
(DOC.1) ed emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Ad integrazione della domanda i ricorrenti precisavano che in Brasile si è Persona_1
sposato e ha avuto il figlio, , nato il [...], che a sua volta ha Persona_2
contratto matrimonio nel 1939 e ha avuto una figlia di nome , nata il Persona_3
2 24.07.1942; deducevano, inoltre, che si è sposata nel 1962 con Parte_8 [...]
e ha avuto tre figli: e odierni ricorrenti;
Persona_4 Pt_5 Pt_1 Pt_4 Pt_5
ha contratto matrimonio nel 1990 e dall'unione sono nati i ricorrenti , il 17.08.1992 e Pt_6
, il 12.06.1994 (DOC11), mentre ha avuto due figlie, le ricorrenti , Pt_7 Pt_1 Pt_2
nata il [...] e , nata il [...]. Pt_3
Precisavano, infine, i ricorrenti che decedeva senza mai acquisire la Persona_1
cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione e che, pertanto, mantenendo la cittadinanza d'origine l'ha trasmessa, iure sanguinis ai propri discendenti fino agli odierni ricorrenti.
I ricorrenti hanno adito il Tribunale adducendo di non essere riusciti ad ottenere alcun appuntamento presso il competente di SA AO, a causa della situazione di Parte_9
paralisi in cui versa tale ufficio, che prevede liste di attesa superiore ai dieci anni per poter esaminare le richieste di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Il resistente regolarmente invitato in giudizio non si è costituito e va dichiarato CP_1
contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che è intervenuto, ma che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, come nel caso in esame, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in
3 materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...]
Padova, da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione che, all'art. 1, stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato.
Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”, principio che veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita,. Si ricorda, peraltro, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce n. 30/1983, che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e n. 151/1975, che ha abrogato la disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Ne consegue che per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare, con i certificati del registro civile, la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Ciò premesso, si rileva che è stato prodotto il certificato di nascita di e Persona_1
che la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso, come comprovato dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, costituita dai certificati integrali di nascita e matrimonio, con le rettifiche dei cognomi nel corso degli anni modificate per effetto degli adattamenti alla lingua straniera, tutti debitamente tradotti e muniti di apostille.
Nello specifico si rileva che era cittadino italiano, in quanto nato in Persona_1
territorio italiano da genitori italiani e risulta avere sempre conservato la cittadinanza
4 italiana nel corso della sua vita, non avendo mai acquisito volontariamente la cittadinanza brasiliana o rinunciato espressamente alla cittadinanza italiana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto quale doc. 2; di conseguenza, al momento della nascita del figlio , era in possesso della Per_2 Persona_1
cittadinanza italiana, che ha trasmesso iure sanguinis al predetto figlio e questi, a sua volta, alla figlia , che a sua volta, per effetto degli interventi della Corte Parte_8
Costituzionale, ha potuto trasmettere la cittadinanza ai propri figli. Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne abbia fatto eccezione, la prova CP_1
dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Ciò premesso, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile intervenuti in epoca pre-costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983 sopra citate). Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , Controparte_1
i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, comunque, a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Consolato di SA AO, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Tuttavia, parte ricorrente ha dato prova della situazione in cui versa il Consolato generale d'Italia di SA AO, fatto peraltro notorio, che ha accumulato un ritardo di più di dieci anni nell'evasione delle richieste di accertamento della cittadinanza.
Sul punto si osserva che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini
5 determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante, peraltro, una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, alla luce della documentazione in atti, deve essere accolta la domanda dei ricorrenti, dichiarando che i medesimi come indicati in epigrafe sono cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative depositate nel corso degli ultimi anni non ne consente la tempestiva evasione e la mancata costituzione del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia, il 10 aprile 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
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