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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/04/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13863/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Perla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13863/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CALVANELLI Parte_1 C.F._1
MELISSA, elettivamente domiciliato in VIA J. ISOLANI 18 40061 MINERBIO presso il difensore avv. CALVANELLI MELISSA
e (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALVANELLI Controparte_1 C.F._2
MELISSA, elettivamente domiciliato in VIA J. ISOLANI 18 40061 MINERBIO presso il difensore avv. CALVANELLI MELISSA
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07.11.2024 (nata a [...], il [...]) e Parte_1
(nato a [...], il [...]) si rivolgevano al Tribunale per chiedere la Controparte_1 separazione personale e la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse dei figli minori.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a RB (BO), in data 11.09.2021, con atto regolarmente iscritto nei registri dello Stato Civile al n. 18, Parte I, anno 2021.
Dalla loro unione sono nati tre figli: (nato a [...], il [...]), (nato a Per_1 Per_2
Bentivoglio, Bo, il 04.05.2020) e (nato a [...], Bo, il 14.10.2022). Per_3
Con il ricorso, le parti chiedevano pronuncia sul vincolo e l'accoglimento delle condizioni relative alla regolamentazione dei rapporti nell'interesse dei figli minori.
Con decreto (23.12.2024), il Giudice fissava udienza di trattazione per il giorno 14.02.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter cpc.
pagina 1 di 7 Allo scadere del termine, ritenuta la regolarità del deposito delle note, con le quali le parti ribadivano espressamente la volontà di riconciliarsi e insistevano nell'accoglimento delle conclusioni congiunte, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Queste le conclusioni delle parti:
1. i coniugi vivranno separati con l'impegno del reciproco rispetto;
2. il sig. rimarrà nella casa coniugale di RB (BO), Via Melo n. 30, in quanto Controparte_1 di sua esclusiva proprietà;
3. la sig.ra ha già trasferito la collocazione abitativa e la residenza propria e dei Parte_1 figli minori , e in RB (BO), alla Via Fratelli Cervi n. 68; Per_1 Per_2 Per_3
4. i figli , e minorenni ed economicamente non autosufficienti, saranno affidati Per_1 Per_2 Per_3 ad entrambi i genitori, ai sensi e per gli effetti della L. 54/2006, in quanto maggiormente rispondente all'interesse morale e materiale degli stessi. La responsabilità genitoriale sugli stessi verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi, mentre le decisioni afferenti all'ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma da ciascun genitore con il quale i figli si troveranno di volta in volta;
5. i figli minori , e saranno collocati prevalentemente presso l'abitazione della Per_1 Per_2 Per_3 madre sita in RB (BO), Via Fratelli Cervi n. 68;
6. i sigg.ri e , nell'ambito del regime di affido condiviso dei figli Parte_1 Controparte_1 minori , e ritengono di poter regolamentare i rapporti di visita e Per_1 Per_2 Per_3 frequentazione tra padre e figli compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludico- ricreativi degli stessi e, quindi, tenendo conto che:
- il figlio , che ora ha 7 anni e frequenta la classe seconda della scuola primaria “Achille Per_1
Casanova” di RB, località Cà de' Fabbri, è impegnato nelle attività didattiche dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,15 alle ore 16,15; non pratica alcuna attività sportiva e ludico-ricreativa;
- il figlio , che ora ha 4 anni e frequenta la scuola dell'infanzia “Alberto Manzi” di Per_2 RB, località Cà de' Fabbri, è impegnato nelle attività didattiche dal lunedì al venerdì, dalle ore 8-9 alle ore 16 – 16,30; non pratica alcuna attività sportiva e ludico-ricreativa;
- il figlio che ora ha 2 anni e frequenta l'asilo nido “L'Isola di Peter Pan” di RB, Per_3 località Cà de' Fabbri, è impegnato nelle attività didattiche dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 - 9 alle ore 16 – 16,30; non pratica alcuna attività sportiva e ludico-ricreativa.
Pertanto, come di fatto già avviene e salvo diverso accordo tra i coniugi:
a) fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio dalle ore 14,00 sino al lunedì mattina successivo, quando il padre riaccompagnerà a scuola i figli minori. Nei periodi non scolastici, il sig. provvederà, a seconda delle circostanze, ad accompagnare i figli minori presso la casa CP_1 materna o i centri estivi o in altro luogo concordato con la sig.ra Pt_1
b) ogni mercoledì, dall'uscita da scuola e sino al giovedì mattina, quando il padre riaccompagnerà a scuola i figli minori. Nei periodi non scolastici, il sig. provvederà, a seconda delle CP_1 circostanze, ad accompagnare le figlie minori presso la casa materna o i centri estivi o in altro luogo concordato con la sig.ra Pt_1
c) ferie estive: , e trascorreranno 20 giorni consecutivi con ogni genitore, Per_1 Per_2 Per_3 avendo cura i sigg.ri e di comunicarsi i periodi di vacanza entro il 30 aprile di Pt_1 CP_1
pagina 2 di 7 ogni anno di riferimento, tenendo conto che ciascun genitore, ad anni alterni, avrà priorità di scelta rispetto all'altro e che per l'anno 2025 avrà priorità di scelta il sig. CP_1
d) vacanze natalizie: , e trascorreranno una settimana continuativa Per_1 Per_2 Per_3
(indicativamente dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 6.01) con ciascun genitore, in modo che, ad anni alterni, trascorrano il giorno di Natale con un genitore e quello di Capodanno con l'altro. In ogni caso, e salva l'ipotesi in cui, nei detti periodi di competenza dei rispettivi genitori, non vengano organizzate periodi di soggiorno e vacanza lontano dalle rispettive residenze, i figli minori trascorreranno la Vigilia di Natale con il padre ed il giorno di Natale con la madre;
e) vacanze pasquali: , e trascorreranno 3 giorni consecutivi con ciascun Per_1 Per_2 Per_3 genitore in modo che, ad anni alterni, trascorrano il giorno di Pasqua con un genitore ed il
Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
In tutti i periodi suddetti, e comunque ogni qualvolta ciascun genitore si trasferisca con i figli fuori della propria residenza per un periodo superiore a tre giorni, avrà l'obbligo di comunicare all'altro genitore l'indirizzo esatto della propria destinazione e dovrà consentire che l'altro si metta in contatto telefonico con le minori;
7. il sig. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli minori , e Controparte_1 Per_1 Per_2
sino al raggiungimento della loro maggiore età ed autosufficienza economica, mediante Per_3 versamento, entro il giorno 15 di ogni mese ed a mezzo bonifico bancario, in favore della sig.ra
, della somma mensile complessiva di € 810,00 (ottocentodieci/00), ovvero € Parte_1
270,00 (duecentosettanta/00) mensili per ciascun figlio. La predetta somma sarà soggetta a rivalutazione annua in base agli indici ISTAT;
8. i sig.ri e concorreranno, rispettivamente nella misura del 50% ciascuno, alle Pt_1 CP_1 spese straordinarie rispondenti all'interesse dei figli minori, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Bologna del 9.8.2017
9. i sig.ri e si accordano affinché le somme loro riconosciute a titolo di assegni Pt_1 CP_1 familiari o Assegno Unico per i figli a carico e/o altre somme equipollenti riconosciute a titolo di sostegno economico per le famiglie saranno percepite interamente dalla sig.ra , Parte_1 con la quale i figli minori convivranno e risiederanno in via prevalente;
10. entrambi i coniugi si obbligano a comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambio di residenza
e/o di domicilio;
11. i sig.ri e sin d'ora, si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio/rinnovo Pt_1 CP_1 del passaporto e l'autorizzazione all'espatrio, anche per i figli minori, per la richiesta di autorizzazione alla autorità competente;
12. i sig.ri e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'una dall'altro a titolo di Pt_1 CP_1 mantenimento personale;
13. salvo quanto disciplinato nel presente ricorso, i sig.ri e Parte_1 Controparte_1 dichiarano che ogni altro rapporto economico e patrimoniale tra gli stessi intercorrente è già stato regolato e definito a parte e di null'altro avere, conseguentemente, l'uno dall'altro a che pretendere ad alcun titolo e ragione, ogni azione ed eccezione al riguardo sin d'ora rimossa e rinunziata.
****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui all'accordo delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti i figli della coppia, ancora minorenni, sia in termini di loro mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del loro diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti pagina 3 di 7 con entrambi i genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse dei minori l'affido condiviso con collocamento prevalente presso il domicilio della madre.
In punto di frequentazione dei figli con il genitore non collocatario, si osserva che gli odierni ricorrenti hanno predisposto un ampio calendario di visite padre-figli che tiene conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, ma, al tempo stesso, garantisce loro di mantenere e coltivare una relazione affettiva stabile e duratura con il padre.
Quindi, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età dei figli e dei tempi di permanenza dei medesimi con ciascun genitore: le parti, infatti, concordano nel porre a capo del sig. l'obbligo di contribuire versando alla madre, sig. la somma mensile complessiva di CP_1 Pt_1
€ 810,00 (€ 270,00 per ogni figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna (di cui al dispositivo).
Le parti, inoltre, precisano che qualsiasi altra somma riconosciuta a titolo di Assegno Unico o Assegno familiare per il nucleo, verrà percepita interamente dalla sig.ra quale genitore collocatario. Pt_1
Vista la natura e i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese del procedimento siano interamente compensate.
PQM
Il Tribunale definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione personale tra
(nata a [...], il [...]) Parte_1
e
(nato a [...], il [...]) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a RB (BO), in data 11.09.2021, con atto regolarmente iscritto nei registri dello Stato Civile al n. 18, Parte I, anno 2021
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza dà atto che il sig. rimarrà nella casa coniugale di RB (BO), Via Melo n. 30, in Controparte_1 quanto di sua esclusiva proprietà; dà atto che la sig.ra ha già trasferito la collocazione abitativa e la residenza propria Parte_1
e dei figli minori , e in RB (BO), alla Via Fratelli Cervi n. 68; Per_1 Per_2 Per_3
pagina 4 di 7 dà atto e dispone che i figli , e minorenni, saranno affidati ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3 genitori.
La responsabilità genitoriale sugli stessi verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi, mentre le decisioni afferenti all'ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma da ciascun genitore con il quale i figli si troveranno di volta in volta;
dà atto e dispone che i figli minori , e saranno collocati prevalentemente presso Per_1 Per_2 Per_3 l'abitazione della madre sita in RB (BO), Via Fratelli Cervi n. 68; dà atto e dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo diversi accordi con la madre:
- a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio dalle ore 14,00 sino al lunedì mattina successivo, quando il padre riaccompagnerà a scuola i figli minori. Nei periodi non scolastici, il sig. CP_1 provvederà, a seconda delle circostanze, ad accompagnare i figli minori presso la casa materna o i centri estivi o in altro luogo concordato con la sig.ra Pt_1
- ogni mercoledì, dall'uscita da scuola e sino al giovedì mattina, quando il padre riaccompagnerà a scuola i figli minori. Nei periodi non scolastici, il sig. provvederà, a seconda delle CP_1 circostanze, ad accompagnare le figlie minori presso la casa materna o i centri estivi o in altro luogo concordato con la sig.ra Pt_1
- ferie estive: , e trascorreranno 20 giorni consecutivi con ogni genitore, Per_1 Per_2 Per_3 avendo cura i sigg.ri e di comunicarsi i periodi di vacanza entro il 30 aprile di Pt_1 CP_1 ogni anno di riferimento, tenendo conto che ciascun genitore, ad anni alterni, avrà priorità di scelta rispetto all'altro e che per l'anno 2025 avrà priorità di scelta il sig. CP_1
- vacanze natalizie: , e trascorreranno una settimana continuativa Per_1 Per_2 Per_3
(indicativamente dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 6.01) con ciascun genitore, in modo che, ad anni alterni, trascorrano il giorno di Natale con un genitore e quello di Capodanno con l'altro. In ogni caso, e salva l'ipotesi in cui, nei detti periodi di competenza dei rispettivi genitori, non vengano organizzate periodi di soggiorno e vacanza lontano dalle rispettive residenze, i figli minori trascorreranno la Vigilia di Natale con il padre ed il giorno di Natale con la madre;
- vacanze pasquali: , e trascorreranno 3 giorni consecutivi con ciascun Per_1 Per_2 Per_3 genitore in modo che, ad anni alterni, trascorrano il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
- In tutti i periodi suddetti, e comunque ogni qualvolta ciascun genitore si trasferisca con i figli fuori della propria residenza per un periodo superiore a tre giorni, avrà l'obbligo di comunicare all'altro genitore l'indirizzo esatto della propria destinazione e dovrà consentire che l'altro si metta in contatto telefonico con le minori;
dà atto e dispone che il sig. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli minori Controparte_1
, e sino al raggiungimento della loro maggiore età ed autosufficienza Per_1 Per_2 Per_3 economica, mediante versamento, entro il giorno 15 di ogni mese ed a mezzo bonifico bancario, in favore della sig.ra della somma mensile complessiva di € 810,00 Parte_1 (ottocentodieci/00), ovvero € 270,00 (duecentosettanta/00) mensili per ciascun figlio. La predetta somma sarà soggetta a rivalutazione annua in base agli indici ISTAT;
dà atto e dispone che i sig.ri e concorreranno, rispettivamente nella misura del 50% Pt_1 CP_1 ciascuno, alle spese straordinarie rispondenti all'interesse dei figli minori, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Bologna del 9.8.2017.
pagina 5 di 7 Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie. dà atto che i sig.ri e si accordano affinché le somme loro riconosciute a titolo di Pt_1 CP_1 assegni familiari o Assegno Unico per i figli a carico e/o altre somme equipollenti riconosciute a titolo di sostegno economico per le famiglie saranno percepite interamente dalla sig.ra , Parte_1 con la quale i figli minori convivranno e risiederanno in via prevalente;
pagina 6 di 7 dà atto che entrambi i coniugi si obbligano a comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambio di residenza e/o di domicilio;
dà atto che i sig.ri e sin d'ora, si concedono reciprocamente l'assenso al Pt_1 CP_1 rilascio/rinnovo del passaporto e l'autorizzazione all'espatrio, anche per i figli minori, per la richiesta di autorizzazione alla autorità competente;
dà atto che i sig.ri e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'una dall'altro a titolo Pt_1 CP_1 di mantenimento personale;
dà atto che, salvo quanto disciplinato nel presente ricorso, i sig.ri e Parte_1 CP_1
dichiarano che ogni altro rapporto economico e patrimoniale tra gli stessi intercorrente è già
[...] stato regolato e definito a parte e di null'altro avere, conseguentemente, l'uno dall'altro a che pretendere ad alcun titolo e ragione, ogni azione ed eccezione al riguardo sin d'ora rimossa e rinunziata.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile del 09.04.2025
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Perla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13863/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CALVANELLI Parte_1 C.F._1
MELISSA, elettivamente domiciliato in VIA J. ISOLANI 18 40061 MINERBIO presso il difensore avv. CALVANELLI MELISSA
e (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALVANELLI Controparte_1 C.F._2
MELISSA, elettivamente domiciliato in VIA J. ISOLANI 18 40061 MINERBIO presso il difensore avv. CALVANELLI MELISSA
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07.11.2024 (nata a [...], il [...]) e Parte_1
(nato a [...], il [...]) si rivolgevano al Tribunale per chiedere la Controparte_1 separazione personale e la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse dei figli minori.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a RB (BO), in data 11.09.2021, con atto regolarmente iscritto nei registri dello Stato Civile al n. 18, Parte I, anno 2021.
Dalla loro unione sono nati tre figli: (nato a [...], il [...]), (nato a Per_1 Per_2
Bentivoglio, Bo, il 04.05.2020) e (nato a [...], Bo, il 14.10.2022). Per_3
Con il ricorso, le parti chiedevano pronuncia sul vincolo e l'accoglimento delle condizioni relative alla regolamentazione dei rapporti nell'interesse dei figli minori.
Con decreto (23.12.2024), il Giudice fissava udienza di trattazione per il giorno 14.02.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter cpc.
pagina 1 di 7 Allo scadere del termine, ritenuta la regolarità del deposito delle note, con le quali le parti ribadivano espressamente la volontà di riconciliarsi e insistevano nell'accoglimento delle conclusioni congiunte, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Queste le conclusioni delle parti:
1. i coniugi vivranno separati con l'impegno del reciproco rispetto;
2. il sig. rimarrà nella casa coniugale di RB (BO), Via Melo n. 30, in quanto Controparte_1 di sua esclusiva proprietà;
3. la sig.ra ha già trasferito la collocazione abitativa e la residenza propria e dei Parte_1 figli minori , e in RB (BO), alla Via Fratelli Cervi n. 68; Per_1 Per_2 Per_3
4. i figli , e minorenni ed economicamente non autosufficienti, saranno affidati Per_1 Per_2 Per_3 ad entrambi i genitori, ai sensi e per gli effetti della L. 54/2006, in quanto maggiormente rispondente all'interesse morale e materiale degli stessi. La responsabilità genitoriale sugli stessi verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi, mentre le decisioni afferenti all'ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma da ciascun genitore con il quale i figli si troveranno di volta in volta;
5. i figli minori , e saranno collocati prevalentemente presso l'abitazione della Per_1 Per_2 Per_3 madre sita in RB (BO), Via Fratelli Cervi n. 68;
6. i sigg.ri e , nell'ambito del regime di affido condiviso dei figli Parte_1 Controparte_1 minori , e ritengono di poter regolamentare i rapporti di visita e Per_1 Per_2 Per_3 frequentazione tra padre e figli compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludico- ricreativi degli stessi e, quindi, tenendo conto che:
- il figlio , che ora ha 7 anni e frequenta la classe seconda della scuola primaria “Achille Per_1
Casanova” di RB, località Cà de' Fabbri, è impegnato nelle attività didattiche dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,15 alle ore 16,15; non pratica alcuna attività sportiva e ludico-ricreativa;
- il figlio , che ora ha 4 anni e frequenta la scuola dell'infanzia “Alberto Manzi” di Per_2 RB, località Cà de' Fabbri, è impegnato nelle attività didattiche dal lunedì al venerdì, dalle ore 8-9 alle ore 16 – 16,30; non pratica alcuna attività sportiva e ludico-ricreativa;
- il figlio che ora ha 2 anni e frequenta l'asilo nido “L'Isola di Peter Pan” di RB, Per_3 località Cà de' Fabbri, è impegnato nelle attività didattiche dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 - 9 alle ore 16 – 16,30; non pratica alcuna attività sportiva e ludico-ricreativa.
Pertanto, come di fatto già avviene e salvo diverso accordo tra i coniugi:
a) fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio dalle ore 14,00 sino al lunedì mattina successivo, quando il padre riaccompagnerà a scuola i figli minori. Nei periodi non scolastici, il sig. provvederà, a seconda delle circostanze, ad accompagnare i figli minori presso la casa CP_1 materna o i centri estivi o in altro luogo concordato con la sig.ra Pt_1
b) ogni mercoledì, dall'uscita da scuola e sino al giovedì mattina, quando il padre riaccompagnerà a scuola i figli minori. Nei periodi non scolastici, il sig. provvederà, a seconda delle CP_1 circostanze, ad accompagnare le figlie minori presso la casa materna o i centri estivi o in altro luogo concordato con la sig.ra Pt_1
c) ferie estive: , e trascorreranno 20 giorni consecutivi con ogni genitore, Per_1 Per_2 Per_3 avendo cura i sigg.ri e di comunicarsi i periodi di vacanza entro il 30 aprile di Pt_1 CP_1
pagina 2 di 7 ogni anno di riferimento, tenendo conto che ciascun genitore, ad anni alterni, avrà priorità di scelta rispetto all'altro e che per l'anno 2025 avrà priorità di scelta il sig. CP_1
d) vacanze natalizie: , e trascorreranno una settimana continuativa Per_1 Per_2 Per_3
(indicativamente dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 6.01) con ciascun genitore, in modo che, ad anni alterni, trascorrano il giorno di Natale con un genitore e quello di Capodanno con l'altro. In ogni caso, e salva l'ipotesi in cui, nei detti periodi di competenza dei rispettivi genitori, non vengano organizzate periodi di soggiorno e vacanza lontano dalle rispettive residenze, i figli minori trascorreranno la Vigilia di Natale con il padre ed il giorno di Natale con la madre;
e) vacanze pasquali: , e trascorreranno 3 giorni consecutivi con ciascun Per_1 Per_2 Per_3 genitore in modo che, ad anni alterni, trascorrano il giorno di Pasqua con un genitore ed il
Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
In tutti i periodi suddetti, e comunque ogni qualvolta ciascun genitore si trasferisca con i figli fuori della propria residenza per un periodo superiore a tre giorni, avrà l'obbligo di comunicare all'altro genitore l'indirizzo esatto della propria destinazione e dovrà consentire che l'altro si metta in contatto telefonico con le minori;
7. il sig. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli minori , e Controparte_1 Per_1 Per_2
sino al raggiungimento della loro maggiore età ed autosufficienza economica, mediante Per_3 versamento, entro il giorno 15 di ogni mese ed a mezzo bonifico bancario, in favore della sig.ra
, della somma mensile complessiva di € 810,00 (ottocentodieci/00), ovvero € Parte_1
270,00 (duecentosettanta/00) mensili per ciascun figlio. La predetta somma sarà soggetta a rivalutazione annua in base agli indici ISTAT;
8. i sig.ri e concorreranno, rispettivamente nella misura del 50% ciascuno, alle Pt_1 CP_1 spese straordinarie rispondenti all'interesse dei figli minori, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Bologna del 9.8.2017
9. i sig.ri e si accordano affinché le somme loro riconosciute a titolo di assegni Pt_1 CP_1 familiari o Assegno Unico per i figli a carico e/o altre somme equipollenti riconosciute a titolo di sostegno economico per le famiglie saranno percepite interamente dalla sig.ra , Parte_1 con la quale i figli minori convivranno e risiederanno in via prevalente;
10. entrambi i coniugi si obbligano a comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambio di residenza
e/o di domicilio;
11. i sig.ri e sin d'ora, si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio/rinnovo Pt_1 CP_1 del passaporto e l'autorizzazione all'espatrio, anche per i figli minori, per la richiesta di autorizzazione alla autorità competente;
12. i sig.ri e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'una dall'altro a titolo di Pt_1 CP_1 mantenimento personale;
13. salvo quanto disciplinato nel presente ricorso, i sig.ri e Parte_1 Controparte_1 dichiarano che ogni altro rapporto economico e patrimoniale tra gli stessi intercorrente è già stato regolato e definito a parte e di null'altro avere, conseguentemente, l'uno dall'altro a che pretendere ad alcun titolo e ragione, ogni azione ed eccezione al riguardo sin d'ora rimossa e rinunziata.
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Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui all'accordo delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti i figli della coppia, ancora minorenni, sia in termini di loro mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del loro diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti pagina 3 di 7 con entrambi i genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse dei minori l'affido condiviso con collocamento prevalente presso il domicilio della madre.
In punto di frequentazione dei figli con il genitore non collocatario, si osserva che gli odierni ricorrenti hanno predisposto un ampio calendario di visite padre-figli che tiene conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, ma, al tempo stesso, garantisce loro di mantenere e coltivare una relazione affettiva stabile e duratura con il padre.
Quindi, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età dei figli e dei tempi di permanenza dei medesimi con ciascun genitore: le parti, infatti, concordano nel porre a capo del sig. l'obbligo di contribuire versando alla madre, sig. la somma mensile complessiva di CP_1 Pt_1
€ 810,00 (€ 270,00 per ogni figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna (di cui al dispositivo).
Le parti, inoltre, precisano che qualsiasi altra somma riconosciuta a titolo di Assegno Unico o Assegno familiare per il nucleo, verrà percepita interamente dalla sig.ra quale genitore collocatario. Pt_1
Vista la natura e i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese del procedimento siano interamente compensate.
PQM
Il Tribunale definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione personale tra
(nata a [...], il [...]) Parte_1
e
(nato a [...], il [...]) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a RB (BO), in data 11.09.2021, con atto regolarmente iscritto nei registri dello Stato Civile al n. 18, Parte I, anno 2021
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza dà atto che il sig. rimarrà nella casa coniugale di RB (BO), Via Melo n. 30, in Controparte_1 quanto di sua esclusiva proprietà; dà atto che la sig.ra ha già trasferito la collocazione abitativa e la residenza propria Parte_1
e dei figli minori , e in RB (BO), alla Via Fratelli Cervi n. 68; Per_1 Per_2 Per_3
pagina 4 di 7 dà atto e dispone che i figli , e minorenni, saranno affidati ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3 genitori.
La responsabilità genitoriale sugli stessi verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi, mentre le decisioni afferenti all'ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma da ciascun genitore con il quale i figli si troveranno di volta in volta;
dà atto e dispone che i figli minori , e saranno collocati prevalentemente presso Per_1 Per_2 Per_3 l'abitazione della madre sita in RB (BO), Via Fratelli Cervi n. 68; dà atto e dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo diversi accordi con la madre:
- a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio dalle ore 14,00 sino al lunedì mattina successivo, quando il padre riaccompagnerà a scuola i figli minori. Nei periodi non scolastici, il sig. CP_1 provvederà, a seconda delle circostanze, ad accompagnare i figli minori presso la casa materna o i centri estivi o in altro luogo concordato con la sig.ra Pt_1
- ogni mercoledì, dall'uscita da scuola e sino al giovedì mattina, quando il padre riaccompagnerà a scuola i figli minori. Nei periodi non scolastici, il sig. provvederà, a seconda delle CP_1 circostanze, ad accompagnare le figlie minori presso la casa materna o i centri estivi o in altro luogo concordato con la sig.ra Pt_1
- ferie estive: , e trascorreranno 20 giorni consecutivi con ogni genitore, Per_1 Per_2 Per_3 avendo cura i sigg.ri e di comunicarsi i periodi di vacanza entro il 30 aprile di Pt_1 CP_1 ogni anno di riferimento, tenendo conto che ciascun genitore, ad anni alterni, avrà priorità di scelta rispetto all'altro e che per l'anno 2025 avrà priorità di scelta il sig. CP_1
- vacanze natalizie: , e trascorreranno una settimana continuativa Per_1 Per_2 Per_3
(indicativamente dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 6.01) con ciascun genitore, in modo che, ad anni alterni, trascorrano il giorno di Natale con un genitore e quello di Capodanno con l'altro. In ogni caso, e salva l'ipotesi in cui, nei detti periodi di competenza dei rispettivi genitori, non vengano organizzate periodi di soggiorno e vacanza lontano dalle rispettive residenze, i figli minori trascorreranno la Vigilia di Natale con il padre ed il giorno di Natale con la madre;
- vacanze pasquali: , e trascorreranno 3 giorni consecutivi con ciascun Per_1 Per_2 Per_3 genitore in modo che, ad anni alterni, trascorrano il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
- In tutti i periodi suddetti, e comunque ogni qualvolta ciascun genitore si trasferisca con i figli fuori della propria residenza per un periodo superiore a tre giorni, avrà l'obbligo di comunicare all'altro genitore l'indirizzo esatto della propria destinazione e dovrà consentire che l'altro si metta in contatto telefonico con le minori;
dà atto e dispone che il sig. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli minori Controparte_1
, e sino al raggiungimento della loro maggiore età ed autosufficienza Per_1 Per_2 Per_3 economica, mediante versamento, entro il giorno 15 di ogni mese ed a mezzo bonifico bancario, in favore della sig.ra della somma mensile complessiva di € 810,00 Parte_1 (ottocentodieci/00), ovvero € 270,00 (duecentosettanta/00) mensili per ciascun figlio. La predetta somma sarà soggetta a rivalutazione annua in base agli indici ISTAT;
dà atto e dispone che i sig.ri e concorreranno, rispettivamente nella misura del 50% Pt_1 CP_1 ciascuno, alle spese straordinarie rispondenti all'interesse dei figli minori, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Bologna del 9.8.2017.
pagina 5 di 7 Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie. dà atto che i sig.ri e si accordano affinché le somme loro riconosciute a titolo di Pt_1 CP_1 assegni familiari o Assegno Unico per i figli a carico e/o altre somme equipollenti riconosciute a titolo di sostegno economico per le famiglie saranno percepite interamente dalla sig.ra , Parte_1 con la quale i figli minori convivranno e risiederanno in via prevalente;
pagina 6 di 7 dà atto che entrambi i coniugi si obbligano a comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambio di residenza e/o di domicilio;
dà atto che i sig.ri e sin d'ora, si concedono reciprocamente l'assenso al Pt_1 CP_1 rilascio/rinnovo del passaporto e l'autorizzazione all'espatrio, anche per i figli minori, per la richiesta di autorizzazione alla autorità competente;
dà atto che i sig.ri e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'una dall'altro a titolo Pt_1 CP_1 di mantenimento personale;
dà atto che, salvo quanto disciplinato nel presente ricorso, i sig.ri e Parte_1 CP_1
dichiarano che ogni altro rapporto economico e patrimoniale tra gli stessi intercorrente è già
[...] stato regolato e definito a parte e di null'altro avere, conseguentemente, l'uno dall'altro a che pretendere ad alcun titolo e ragione, ogni azione ed eccezione al riguardo sin d'ora rimossa e rinunziata.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile del 09.04.2025
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
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