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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 26/07/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai Signori Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente est.
Elisa Pinna Giudice
Valentina Prudente Giudice ha pronunciato il seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 249 Reg. Gen. anno 2025 e promossa da
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'Avv. Sabina Ambrogetti, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Elisa Forfori, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti.
RESISTENTE
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 25.7.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia il Tribunale Ill.mo pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi signor ing. e signora Parte_1
avv.ta alle seguenti condizioni concordate: 1) i coniugi Controparte_1
pagina 1 di 5 continueranno a vivere separati, liberi di fissare la loro residenza ove vorranno. 2) Il figlio continuerà ad essere affidato in Persona_1
maniera condivisa ad entrambi i genitori e avrà residenza anagrafica presso la residenza materna, attualmente in Massa via Guglielmi nr.3. 3) starà Per_1
con il padre con le seguenti modalità di frequentazione: a) a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola (tre pernottamenti). Durante l'estate il padre prenderà il venerdì alle ore 12.00 e lo riporterà dalla mamma il lunedì Per_1
alle ore 12.00. b) Nella settimana in cui starà con la mamma nel fine Per_1
settimana, lo stesso trascorrerà con il padre la giornata del giovedì dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina quando verrà accompagnato direttamente a scuola. Durante l'estate il padre prenderà il giovedì alle ore 12.00 e lo Per_1
riaccompagnerà dalla mamma il venerdì alle ore 12.00. c) Durante le vacanze natalizie: ad anni alterni starà con un genitore la vigilia di Natale e con Per_1
l'altro il giorno di Natale, il 26 dicembre con la madre e sempre ad anni alterni
starà con un genitore il 31 dicembre e il 1° gennaio e con l'altro il 5 e 2 Per_1
e 6 gennaio. Il resto del tempo verrà diviso in maniera paritaria tra i genitori e il periodo verrà concordato tra gli stessi entro il 30 novembre di ogni anno. d)
Durante le vacanze pasquali: - ad anni alterni - trascorrerà la Pasqua Per_1
con un genitore (dalle ore 18.00 del sabato sino alle ore 18.00 della domenica) ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro (dalle ore 18.00 della domenica sino alle ore 18.00 del lunedì). e) Durante le vacanze estive: previo accordo tra i genitori sulle date, trascorrerà due settimane non consecutive con Per_1
ciascun genitore. I genitori per il periodo di propria spettanza potranno decidere di trascorrere le vacanze in luogo diverso dalla propria abitazione - anche all'estero - previa tempestiva comunicazione all'altro genitore. 4)I genitori si impegnano a far continuare a il percorso di sostegno Per_1
psicologico con la sua terapeuta al fine di accompagnarlo nella fase di
pagina 2 di 5 cambiamento del regime di frequentazione sino a quando la stessa terapeuta lo riterrà opportuno. 5) Il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento di la somma mensile di euro 1.000,00 (mille) da Per_1
corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal 1 luglio 2026. Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le linee guida del CNF. Le spese del presente procedimento saranno interamente compensate”.
FATTO E DIRITTO
1.
premesso che in data 19.6.2011 aveva contratto Parte_1
matrimonio in Massa con che dall'unione dei coniugi era Controparte_1
nato il figlio (13.7.2013); che, a causa dell'intollerabilità della Per_1
convivenza, i coniugi avevano promosso giudizio di separazione consensuale, conclusosi con decreto dell'11.12.2018; che era decorso il periodo ex lege ai fini del divorzio;
tanto premesso, chiedeva al Tribunale di Massa di pronunciare lo scioglimento del matrimonio in oggetto.
Si costituiva la parte convenuta, non contestando l'an della domanda.
Le parti raggiungevano quindi un accordo, rassegnando conclusioni congiunte, in ordine ad ogni questione pendente (oltre allo status).
2.
Dai documenti in atti risulta che con decreto 11.12.2018 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi.
Considerato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra le parti, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto.
3.
pagina 3 di 5 Vanno integralmente recepite le concordate conclusioni, di cui alle note scritte congiunte del 23-24.6.2025, in punto di: affidamento condiviso del figlio, con collocazione anagrafica presso la madre;
regime di visita e di permanenza del figlio col padre;
prosecuzione degli interventi di sostegno psicologico;
contributo da parte del padre al mantenimento del figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dall'1.7.2026 e da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese;
regime di partecipazione alle spese straordinarie.
4.
Spese compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Massa il 19.6.2011, tra nato alla Spezia il 10.2.1978, e nata a Parte_1 Controparte_1
Massa il 28.12.1981, trascritto negli Atti dello Stato Civile del Comune di
Massa all'anno 2011, n. 29, Parte II, Serie A;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Massa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
recepisce le concordate condizioni di cui alle conclusioni congiunte, in punto di: affidamento condiviso del figlio minore;
collocazione anagrafica prevalente dello stesso;
diritto di permanenza e di visita in favore del padre;
contributo al mantenimento del minore ad opera del padre;
regime di partecipazione alle spese straordinarie;
prosecuzione del percorso di sostegno psicologico;
compensa le spese.
Così deciso in Massa il 25.7.2025
Il Presidente est.
Giulio Giuntoli
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai Signori Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente est.
Elisa Pinna Giudice
Valentina Prudente Giudice ha pronunciato il seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 249 Reg. Gen. anno 2025 e promossa da
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'Avv. Sabina Ambrogetti, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Elisa Forfori, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti.
RESISTENTE
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 25.7.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia il Tribunale Ill.mo pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi signor ing. e signora Parte_1
avv.ta alle seguenti condizioni concordate: 1) i coniugi Controparte_1
pagina 1 di 5 continueranno a vivere separati, liberi di fissare la loro residenza ove vorranno. 2) Il figlio continuerà ad essere affidato in Persona_1
maniera condivisa ad entrambi i genitori e avrà residenza anagrafica presso la residenza materna, attualmente in Massa via Guglielmi nr.3. 3) starà Per_1
con il padre con le seguenti modalità di frequentazione: a) a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola (tre pernottamenti). Durante l'estate il padre prenderà il venerdì alle ore 12.00 e lo riporterà dalla mamma il lunedì Per_1
alle ore 12.00. b) Nella settimana in cui starà con la mamma nel fine Per_1
settimana, lo stesso trascorrerà con il padre la giornata del giovedì dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina quando verrà accompagnato direttamente a scuola. Durante l'estate il padre prenderà il giovedì alle ore 12.00 e lo Per_1
riaccompagnerà dalla mamma il venerdì alle ore 12.00. c) Durante le vacanze natalizie: ad anni alterni starà con un genitore la vigilia di Natale e con Per_1
l'altro il giorno di Natale, il 26 dicembre con la madre e sempre ad anni alterni
starà con un genitore il 31 dicembre e il 1° gennaio e con l'altro il 5 e 2 Per_1
e 6 gennaio. Il resto del tempo verrà diviso in maniera paritaria tra i genitori e il periodo verrà concordato tra gli stessi entro il 30 novembre di ogni anno. d)
Durante le vacanze pasquali: - ad anni alterni - trascorrerà la Pasqua Per_1
con un genitore (dalle ore 18.00 del sabato sino alle ore 18.00 della domenica) ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro (dalle ore 18.00 della domenica sino alle ore 18.00 del lunedì). e) Durante le vacanze estive: previo accordo tra i genitori sulle date, trascorrerà due settimane non consecutive con Per_1
ciascun genitore. I genitori per il periodo di propria spettanza potranno decidere di trascorrere le vacanze in luogo diverso dalla propria abitazione - anche all'estero - previa tempestiva comunicazione all'altro genitore. 4)I genitori si impegnano a far continuare a il percorso di sostegno Per_1
psicologico con la sua terapeuta al fine di accompagnarlo nella fase di
pagina 2 di 5 cambiamento del regime di frequentazione sino a quando la stessa terapeuta lo riterrà opportuno. 5) Il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento di la somma mensile di euro 1.000,00 (mille) da Per_1
corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal 1 luglio 2026. Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le linee guida del CNF. Le spese del presente procedimento saranno interamente compensate”.
FATTO E DIRITTO
1.
premesso che in data 19.6.2011 aveva contratto Parte_1
matrimonio in Massa con che dall'unione dei coniugi era Controparte_1
nato il figlio (13.7.2013); che, a causa dell'intollerabilità della Per_1
convivenza, i coniugi avevano promosso giudizio di separazione consensuale, conclusosi con decreto dell'11.12.2018; che era decorso il periodo ex lege ai fini del divorzio;
tanto premesso, chiedeva al Tribunale di Massa di pronunciare lo scioglimento del matrimonio in oggetto.
Si costituiva la parte convenuta, non contestando l'an della domanda.
Le parti raggiungevano quindi un accordo, rassegnando conclusioni congiunte, in ordine ad ogni questione pendente (oltre allo status).
2.
Dai documenti in atti risulta che con decreto 11.12.2018 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi.
Considerato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra le parti, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto.
3.
pagina 3 di 5 Vanno integralmente recepite le concordate conclusioni, di cui alle note scritte congiunte del 23-24.6.2025, in punto di: affidamento condiviso del figlio, con collocazione anagrafica presso la madre;
regime di visita e di permanenza del figlio col padre;
prosecuzione degli interventi di sostegno psicologico;
contributo da parte del padre al mantenimento del figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dall'1.7.2026 e da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese;
regime di partecipazione alle spese straordinarie.
4.
Spese compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Massa il 19.6.2011, tra nato alla Spezia il 10.2.1978, e nata a Parte_1 Controparte_1
Massa il 28.12.1981, trascritto negli Atti dello Stato Civile del Comune di
Massa all'anno 2011, n. 29, Parte II, Serie A;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Massa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
recepisce le concordate condizioni di cui alle conclusioni congiunte, in punto di: affidamento condiviso del figlio minore;
collocazione anagrafica prevalente dello stesso;
diritto di permanenza e di visita in favore del padre;
contributo al mantenimento del minore ad opera del padre;
regime di partecipazione alle spese straordinarie;
prosecuzione del percorso di sostegno psicologico;
compensa le spese.
Così deciso in Massa il 25.7.2025
Il Presidente est.
Giulio Giuntoli
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