Articolo 1 della Legge 5 maggio 1977, n. 209
Articolo 2
Versione
5 giugno 1977
Art. 1.
Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115 , per l'applicazione dell' articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 , a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita' e' elevato da lire 11.000 milioni a lire 15.000 milioni.
Il limite di spesa di lire 7.050 milioni, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1971, n. 582 , per l'applicazione delle provvidenze di cui all' articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 , e' elevato a lire 9.050 milioni.
Il limite di spesa di lire 2.730 milioni, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115 , per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 , e' elevato, a lire, 3.230 milioni.
La maggiore spesa prevista dal primo e secondo comma del presente articolo sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo anno 1977; quella di cui al terzo comma in quello del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1977.
Entrata in vigore il 5 giugno 1977