Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/04/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Torre Annunziata Seconda Sezione Civile
…………………………………………………………………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.M., dr.ssa Silvia Pirone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite, iscritte al n. 6233/2020 R.G. e al n. 6387/2021 R.G., aventi ad oggetto: risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, e vertenti
TRA quale erede di , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 Persona_1
Sangiovanni Vincenzo in virtù di procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso presso il suo studio in San Giuseppe Vesuviano in Via
Lavinaio n. 29
ATTORE
E
E , in qualità di esercenti potestà genitoriale sulla CP_1 Controparte_2 minore , quale erede di , rapp.ti e difesi dall'avv. Francesco Persona_2 Persona_1
Sambuso in virtù di mandato apposto in calce all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliati unitamente allo stesso in San Giuseppe Vesuviano, alla Via G. Parini n. 24
ATTORI
NONCHE' in persona del legale rapp.te legale pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. CP_3
Antonio Fusaro in virtù di procura a margine alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Napoli alla via Acitillo n.
160
NONCHE'
Controparte_4
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale del 14-10-2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, nella qualità di erede (nipote) del Parte_1
defunto , deduceva che il giorno 18-11-2017, alle ore 20:45, circa in Torre del Greco, Persona_1 alla via Litoranea all'altezza del civico 128, mentre il proprio de cuius stava attraversando detta strada, in compagnia del proprio cane, sulle apposite strisce pedonali, veniva investito dall'autovettura
Hyundai IX 20 tg EJ709DT, il cui conducente percorreva detta strada ad alta velocità e senza rispettare la dovuta distanza di sicurezza;
che, in seguito all'urto, cadeva al suolo riportando Persona_1
gravi lesioni da richiedere il suo trasporto immediato all'ospedale di Boscoreale e, successivamente, nel reparto di rianimazione intensiva dell'ospedale S.M. di Loreto Nuovo di Napoli dove decedeva.
Su tale assunto, chiedeva, previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità del Parte_1 conducente dell'autovettura Hyundai IX 20 tg EJ709DT nella causazione del sinistro, la condanna di quale proprietario dell'autovettura e della sua compagnia Controparte_4 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al risarcimento di tutti i Controparte_5
danni subiti in seguito alla perdita del defunto . Persona_1
Si costituiva la sola compagnia eccependo preliminarmente la nullità della domanda, CP_3
l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda e, nel merito l'infondatezza della stessa, concludendo per il suo rigetto.
Non si costituiva, invece, il convenuto , seppure regolarmente evocato in Controparte_4
giudizio, per cui se ne dichiara la contumacia.
Con successivo rituale atto di citazione, e , in qualità di esercenti la CP_1 Controparte_2 potestà genitoriale sulla minore , anch'essa nipote e dunque erede di , Persona_2 Persona_1
evocavano in giudizio gli stessi convenuti per sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni i danni morali e/o patrimoniali e/o psicofisici subiti in seguito alla perdita del defunto . Persona_1
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'impresa assicuratrice che contestava la domanda, in rito e nel merito, sulla base delle medesime eccezioni e difese dedotte nel giudizio promosso dal e Pt_1
chiedeva la riunione dei due giudizi. Riuniti i giudizi per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva (richiesta di risarcimento del danno parentale derivante dal decesso a seguito di un unico sinistro promosso da due diversi congiunti), concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c, la causa all'udienza del 13 novembre 2024 passava in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
La domanda, procedibile ai sensi di legge, si palesa infondata e non merita accoglimento.
Per quanto attiene al fatto storico, è pacifico, ancorchè documentato in atti, l'effettivo accadimento dell'evento mortale nel quale sono rimasti coinvolti il veicolo di proprietà di Controparte_4
ed il pedone , nonché la qualità di eredi degli attori (cfr. certificati di famiglia,
[...] Persona_1
rapporto della P.S. di Torre del Greco con allegati rilievi fotografici;
CTU della Procura del
Tribunale di Torre Annunziata espletata nell'ambito del procedimento penale a carico di
[...]
). Controparte_4
In particolare, deve ritenersi provato che il giorno 18 novembre del 2017, alle ore 20:45 circa, mentre stava attraversando la via Litoranea di Torre del Greco, portando al guinzaglio il Persona_1 proprio cane, veniva investito dall'autovettura Hunday IX 20, tg EJ709DT, di proprietà di
[...]
, e, per effetto delle lesioni riportate, decedeva in data 23.11.2017 presso l'ospedale Controparte_4
di S. M. di Loreto Nuovo di Napoli.
Emerge poi dall'istruttoria in atti - in particolare dal rapporto di incidente stradale redatto dagli agenti della Polizia Statale di Torre del Greco, intervenuti sul luogo teatro del sinistro, e dalla CTU cinematica e ricostruttiva dell'incidente in questione - con sufficiente certezza, che la domanda diretta ad attribuire la responsabilità esclusiva al veicolo di parte convenuta, non è accoglibile.
Infatti, in tema di investimento di un pedone, una volta raggiunta la prova che questi sia stato investito da un veicolo, la responsabilità del conducente si presume, a meno che quest'ultimo non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento, ovvero che lo stesso danneggiato abbia realizzato una condotta illecita tale da assumere rilievo eziologico, esaustivo o concorrente rispetto alla verificazione dell'incidente.
Infatti, in ossequio al disposto di cui all'art.190 co.1 e 2, d.lgs. n. 285 del 1992, il pedone deve rispettare particolari regole di diligenza e prudenza nella circolazione stradale.
Coerentemente è stato affermato che: “ in tema di investimento stradale, se pure il conducente del veicolo investitore non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l'art.2054, comma 1, c.c., pone nei suoi confronti, non è preclusa l'indagine, da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'art.1227 co.1 c.c., con quella presunta del conducente. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva ritenuto sussistere – nella misura del 60 per cento – il concorso di colpa del pedone, investito dall'autovettura, perché aveva attraversato la carreggiata al di fuori delle strisce, in presenza di intenso traffico e senza essersi assicurato, al momento dell'inizio dell'attraversamento, di essere stato avvistato dal conducente del mezzo investitore)” (cfr. Cass. civ. sez. III, n.17397/2007;
Cass. civ. sez.III n.11873 del 2007; Cass. civ., sez. III, n.10352 del 2000).
Inoltre, “la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art.2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art.1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. (cfr. Cass. Civ. ord., n.842 del
17.01.2020).
Pertanto, nella ricostruzione della dinamica del fatto, ai fini del riparto delle responsabilità, ai sensi degli artt. 2054 e 1227 c.c., il giudicante deve ponderare tutte le cause imputabili alle condotte imprudenti del pedone ed inesperte o negligenti dei conducenti in relazione agli altri elementi obiettivi riscontrati sul luogo dell'investimento.
Ora, nella fattispecie dedotta in lite, dalla CTU cinematica e ricostruttiva dell'incidente, disposta dalla
Procura di Torre Annunziata, ed alla quale ben può farsi riferimento in quanto esaustiva e coerente dal punto di vista logico e scientifico, pur essendo emerso che il conducente dell'autovettura ha violato la regola di condotta di cui all'art. 140 del Codice della Strada, in quanto, come accertato dal CTU, considerata la velocità tenuta dal veicolo (di poco inferiore ai 40 Km/h), nonché la limitazione della visualità generata dalle autovetture in sosta, il conducente ha avvistato il pedone che attraversava la strada soltanto 15-16 metri prima dell'impatto e, dunque, quando era troppo tardi per evitare l'investimento, tuttavia assume rilievo eziologico concorrenziale la condotta del pedone Per_1
che aveva iniziato una manovra di attraversamento senza avvedersi del sopraggiungere alla sua
[...] sinistra dell'autovettura e senza attendere il transito dello stesso prima di attraversare, ed inoltre non servendosi dell'attraversamento pedonale presente a 10 mt del luogo del sinistro.
Pertanto, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, deve ritenersi che abbia Persona_1 concorso nella misura del 60% alla verificazione dell'incidente che gli ha procurato la morte. Ciò posto, vanno dunque esaminate le domande avanzate da affermato nipote ex filia Parte_1
di , e da e , quali genitori di , affermata Persona_1 CP_1 Controparte_2 Persona_2
nipote ex filio di , aventi ad oggetto il risarcimento del danno da perdita del rapporto Persona_1
parentale.
Su punto, con sentenza n. 7743/2020, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata circa l'indispensabilità o meno della convivenza ai fini della prova della relazione parentale nonni-nipoti risarcibile. In questo caso gli conformandosi ad altre sentenze della stessa Corte in merito a Parte_2 siffatta questione, hanno dato continuità al recente orientamento secondo cui: “in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, “da uccisione” proposta “iure proprio” dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”, il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto
e solidarietà con il familiare defunto”.
Se ne desume che i nipoti hanno il diritto di essere risarciti iure proprio per il danno subìto a causa della perdita del nonno non essendo necessaria la convivenza con la vittima, ma occorrerà pur sempre la prova dell'effettività della relazione parentale e che il legame con il congiunto deceduto fosse essenziale nelle loro vite.
Ora, nel caso di specie, posto che le certificazioni in atti (stato di famiglia e di residenza) non provano in alcun modo la convivenza tra i predetti nipoti ed il nonno, non sono stati provati ed invero neppure specificamente allegati elementi indiziari precisi e concordanti da cui poter desumere l'esistenza di una fitta trama di rapporti tra i nipoti ed il nonno defunto.
Ed invero, sul punto, la prova testimoniale articolata dagli attori non era ammissibile sia in quanto dedotta tardivamente, solo con le terze memorie istruttorie deputate all'articolazione della prova contraria, sia in quanto, in ogni caso, detta prova verteva su circostanze estremamente generiche e non contestualizzate nel tempo e nello spazio.
Le domande formulate dagli attori vanno dunque rigettate. Riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, la particolare delicatezza e drammaticità della vicenda umana sottesa alla presente controversia, unitamente al rapporto parentale esistente tra gli attori ed il defunto, fa ritenere sussistenti le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione risultante all'esito della pronuncia del Giudice delle leggi del 19/4/2018, n. 77, per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. rigetta le domande formulate dagli attori;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata, 10 aprile 2025
Il giudice onorario di pace
(dr.ssa Silvia Pirone)