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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 220/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 220/2023 promossa
DA
C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi residenti in [...] ed elettivamente C.F._2
domiciliati in Milano, via Cosimo del Fante n. 6 presso lo studio dell'Avv. Roberto Mangione che li rappresenta e difende come da procura posta in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
ATTORI/OPPONENTI
NEI CONFRONTI DI
C.F. con sede in Burago di Molgora, via Don Minzoni n. 32, in persona CP_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Monza, piazza Diaz n. 2 CP_2 presso lo studio dell'Avv. Vittorio Giuseppe Zappa che la rappresenta e difende come da procura posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
CONVENUTA/OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di spese condominiali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 17.06.2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER E : Parte_1 Email_1
“Nel merito
- Accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in narrativa, l'inesistenza dei crediti vantati da nei confronti dei sig.ri e e, per l'effetto, in CP_1 Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 8 accoglimento della presente opposizione, revocare e/o annullare, dichiarare nullo, infondato e, comunque, disattendere in toto il decreto ingiuntivo opposto D.I. n. 3708/2022 del 24.10.2022 (R.G.
6663/2022 Trib. Monza), emesso dal Tribunale di Monza, in persona del Giudice dott. Longonbardi, poiché infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria, in ogni caso, di spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge.”
PER CP_1
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione o domanda respinta, così giudicare:
- Nel merito, respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto, con la conferma del D.I. n.
3708/2022, dandosi atto dei pagamenti parziali effettuati dagli opponenti di € 1.905,17, in data il
3.1.2023 (successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo del 30.11-12.12.2022), nonché di €
800,00, in data 20.9.2022 (successivamente al deposito del ricorso ingiuntivo del 4.8.2022) e con la condanna degli opponenti al pagamento in favore dell'opposta dell'ulteriore somma di € 600,00, a titolo di 4^ rata consuntivo 1.10.2020-30.9.2021, stante l'errore di fatto dell'opposta nel detrarre doppiamente l'importo in questione, sia in ambito di consuntivo 1.10.2020-30.9.2021 (pag. 2 ricorso monitorio), sia in ambito di ulteriori versamenti ammessi (pag. 5 e 6 comparsa costitutiva).
- In ogni caso, condannare gli opponenti alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione e della fase del decreto ingiuntivo.”
IN FATTO
Con decreto ingiuntivo n. 3708/2022 emesso in data 24.10.2022 il Tribunale di Monza, nell'accogliere il conforme ricorso proposto da aveva intimato a e di CP_1 Parte_1 Parte_2
corrisponderle la complessiva somma di € 5.618,59, oltre interessi e spese legali, a titolo di debito residuo maturato per spese condominiali con riferimento all'unità immobiliare facente parte del complesso “Residenza dei Mulini” sito in Verano Brianza, via Molino Ponte n. 21, loro promessa in vendita con contratto preliminare, a consegna anticipata, stipulato in data 27.05.2014.
Il debito azionato dalla ricorrente era stato così determinato:
• riparto consuntivo 1.10.2020/30.9.2021:
- posizione appartamento € 6.022,86 (di cui € 3.431,17 per conguaglio precedente ed € 2.020,55 a titolo di spesa straordinaria relativa alla “Riqualificazione della Centrale termica”);
- posizione box € 128,73 (di cui € 322,53 per conguaglio precedente);
• riparto preventivo 1.10.2021/30.9.2022:
- posizione appartamento € 3.515,64;
- posizione box € 119,44;
pagina 2 di 8 - rifusione delle spese giudiziali, spese di insoluti e interessi di mora, per € 402,47 ed € 95,67, quali ulteriori spese straordinarie.
Gli opponenti hanno dedotto che dalla complessiva somma di € 7.766,12 avrebbe dovuto essere detratta la somma di € 2.020,55 in quanto spesa straordinaria relativa alla centrale termica, quella di € 402,47 quale addebito personale per spese legali, insoluti e interessi di mora e quella di € 95,67 a titolo di ulteriori spese straordinarie come tali addebitabili alla proprietà.
Inoltre, avendo versato, a partire dal 2.10.2020, la somma non contabilizzata di € 5.100,00 e non essendo stata scomputata l'ulteriore somma di € 260,91 quale disavanzo della gestione precedente, il salso residuo ancora dovuto a era pari ad € 1.905,17, somma, quest'ultima, parimenti CP_1
corrispostale.
Hanno eccepito, pertanto, l'insussistenza della pretesa creditoria azionata con riferimento alle spese straordinarie per riqualificazione della centrale termica nonché l'estinzione e duplicazione della pretesa creditoria con riferimento alle ulteriori somme loro richieste.
Nel costituirsi in giudizio la società opposta ha dedotto che solo in data 3.1.2023, ovverosia successivamente alla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, gli opponenti le avevano corrisposto il minor importo di € 1.905,17, pari a circa il 30% della somma complessivamente azionata nei loro confronti, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione limitatamente al residuo importo di € 3.713,42, e, nel merito, di confermarsi il decreto ingiuntivo n. 3708/2022.
Nel dettaglio, al fine di contrastare i motivi di opposizione, ha eccepito, a propria volta:
- che il credito azionato in via monitoria per rimborso spese condominiali non era contestato minimamente contestato nell'an, essendosi gli opponenti limitati ad eccepire l'estinzione e/o la duplicazione della pretesa creditoria;
- che, con riferimento al saldo e alle rate di preventivo relativo al periodo 1.10.2021-30.9.2022, gli opponenti non avevano versato la somma di € 5.100,00, bensì il minor importo di € 2.500,00
(somma, peraltro, già scomputata con il ricorso per decreto ingiuntivo), ovverosia € 600,00 in data 15-16.11.2021, € 300,00 in data 17-18.11.2021, € 800,00 in data 25.3.2022, ed € 800,00 in data 16.6.2022, e non anche i tre versamenti asseritamente effettuati in data 16.6.2021 per complessive € 1.800,00;
- la spettanza degli oneri condominiali riportati nel consuntivo relativo al periodo 1.10.2020 -
30.9.2021 nonché degli oneri condominiali riportati nel preventivo relativo al periodo
1.10.2021/30.9.2022 in quanto aventi esclusivamente ad oggetto spese ordinarie esclusivamente imputabili ai promissari acquirenti;
pagina 3 di 8 - che gli oneri condominiali per € 95,16, relativi all'installazione di limitatore di assorbimento, sostituzione motore cancello carraio, sostituzione scheda e fornitura cassetta porta chiave, sostituzione ventilatore non avrebbero potuto considerarsi spese straordinarie attesa l'esiguità dell'importo e la natura sostanzialmente manutentiva degli impianti condominiali in uso quotidiano agli opponenti.
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. l'opposta ha, inoltre, riconosciuto l'avvenuto pagamento dell'ulteriore acconto di € 800,00 avvenuto in data 20.9.2022 conseguentemente rimodulando le domande precedentemente proposte.
Tentata senza esito la conciliazione delle parti all'udienza del 17.06.2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe e concessione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
Ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta sia in minima parte fondata e solo nei limiti appresso precisati possa essere accolta non, tuttavia, prima di aver dato atto dell'inammissibilità della domanda, avanzata dall'opposta con la comparsa di risposta, di condanna degli opponenti alla corresponsione in proprio favore dell'ulteriore importo di € 600,00 a titolo di 4^ rata del consuntivo relativo al periodo
1.10.2020 - 30.9.2021.
Infatti, nel giudizio ordinario di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione l'opposta, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può – di regola – avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio salvo il caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, si venga a propria volta a trovare nella posizione processuale di convenuto a cui non può essere negato il diritto di difesa rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte mediante la proposizione di una reconventio reconventionis (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 25/2/2019, n.
5415; Cass. Civ., Sez. I, 22/6/2018, n. 16564; Cass. civ., Sez. III, 4/10/2013, n. 22754; Cass. Civ., Sez.
III, 29/9/2006, n. 21245).
A ben vederela domanda proposta in questa sede da non può ritenersi conseguenza delle CP_1
eccezioni svolte dagli opponenti né, tanto meno, dell'ampliamento del thema decidendum esclusivamente imputabile a questi ultimi, i quali infatti non hanno avanzato alcuna domanda riconvenzionale, di talché, in ossequio ai principi unanimemente accolti nella giurisprudenza di legittimità, dai quali non v'è motivo di discostarsi, la domanda proposta è inammissibile, a maggior ragione se si considera che la richiesta, non dipendendo dalle difese altrui, ben avrebbe potuto essere originariamente proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. in tal senso Cass. Civ. n.
pagina 4 di 8 22754/2013; Cass. Civ. n. 16155/2010; Cass. Civ. n. 5071/2009; Cass. Civ. n. 13086/2007; Cass. Civ.
n. 21245/2006).
Prima di esaminare nel merito la fondatezza del diritto di credito azionato dall'opposta è opportuno precisare che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione volto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere, e non anche se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge (cfr. in tal senso Cass. Civ. n.
16767/2014).
In quest'autonomo giudizio il creditore opposto assume la posizione sostanziale di attore mentre l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto e ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 2421/2006).
Trovano, dunque, applicazione i principi in materia di riparto dell'onere della prova, secondo i quali,
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art.1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (cfr., tra le tante, Cass. Civ. n. 13685/2019 e Cass. Civ. n.
826/2015).
Ciò detto e venendo all'esame del merito, l'opposta ha ammesso che in data 20.09.2022 gli opponenti le hanno corrisposto la somma di € 800,00 e che in data 3.01.2023 le hanno versato l'ulteriore importo di € 1.905,17.
Ne consegue che, detraendo tali somme dall'importo di € 5.618,59 azionato ed ottenuto con il decreto ingiuntivo n. 3708/2022, il saldo ancora dovuto a è pari ad € 2.913,42. CP_1
Effettuata tale precisazione che, a prescindere dalle ragioni di merito, comporta di per sé la revoca del decreto ingiuntivo e la rimodulazione dell'importo oggetto di condanna, a supporto del diritto di credito azionato in sede monitoria l'opposta ha dedotto come la propria pretesa creditoria si fondi sul pagina 5 di 8 consuntivo relativo al periodo 1.10.2020 - 30.9.2021 e sul preventivo relativo all'annata successiva, entrambi regolarmente approvati dall'assemblea condominiale.
Ebbene, per decidere la presente controversia il Tribunale non può che richiamare quanto già affermato con la sentenza n. 1438/2020, sia pur con riferimento ad altri promissari acquirenti (i sig.ri e CP_3
) di un altro immobile di proprietà di osto all'interno del medesimo la Pt_3 CP_1 CP_4
cui motivazione è sufficiente richiamare in questa sede in quanto logica e coerente con il dettato letterale dell'accordo intercorso tra le parti: “Parte attrice ricalcola il dovuto sulla base di due criteri:
a) non tutte le spese di ordinaria amministrazione incombono sugli attori, ma solo quelle che spetterebbero al conduttore;
b) vi sono alcune spese nei bilanci che sono di straordinaria amministrazione. Opera quindi una riduzione su quanto chiesto dal condominio coi rendiconti e in ciò dicendo di aver pagato in più rispetto alle pregresse gestioni. Di contro, se si tiene fede ai bilanci, emerge la morosità di cui al decreto ingiuntivo per il pregresso. Ritiene il giudice che i rilievi sub a) e
b) predetti siano infondati. Detto che il preliminare non è risolto e che la risoluzione è giudiziale e quindi finché non vi sarà la relativa pronuncia continua a valere la clausola del contratto preliminare, con obbligo di pagamento delle spese da parte degli attori, detta clausola” (ovverosia quella secondo cui le spese condominiali ordinarie sono a carico della parte promissaria acquirente a decorrere dalla data di consegna del possesso materiale) “non richiama affatto le tabelle parametrate sulla locazione, né considera gli attori come conduttori. La volontà delle parti è chiara ex art.1362 c.c. e va in un altro senso, ovvero distinguere tra spese ordinarie e spese straordinarie. Tutte le spese ordinarie erano a carico degli attori, le straordinarie della convenuta. Non c'è quindi da distinguere, entro le spese ordinarie, quelle a carico del conduttore e del locatore, perché le parti non vollero una tale ripartizione e scorporo in senso alle spese ordinarie. In caso contrario l'avrebbero specificato. Quanto poi alle spese straordinarie, ha ragione parte convenuta quando dice che nessuna di quelle a bilancio
è straordinaria, trattandosi sempre di interventi di manutenzione ricorrenti di anno in anno. Le spese straordinarie in tema di condominio sono solo quelle menzionate all'art. 1135 n.4 c.c., ovvero le manutenzioni straordinarie, che si richiedano una tantum per far fronte a ristrutturazioni straordinarie”.
D'altro canto, la medesima conclusione è stata già affermata tra le medesime parti oggi in contesa con la sentenza n. 1190/2023 emessa da questo stesso giudicante in data 16.5.2023 con riferimento al riparto consuntivo condominiale 1.10.2018 – 30.9.2019 ed a quello relativo al periodo 1.10.2019 -
30.9.2020.
E, come affermato in quella sede, nessuna delle spese emergenti dal bilancio preventivo approvato dal relativo al periodo 1.10.2021-30.9.2022, ad eccezione di quanto di qui a breve Controparte_5
pagina 6 di 8 si darà conto, ha natura straordinaria, sicché è più che legittima la richiesta di rifusione integrale avanzata da on il ricorso per decreto ingiuntivo. CP_1
L'unico motivo di opposizione che si ritiene fondato è, piuttosto, quello relativo all'ingiustificato addebito della somma di € 95,16 relativa all'installazione di un limitatore di assorbimento, alla sostituzione del motore del cancello carraio e della scheda nonché alla fornitura della cassetta porta chiave.
E, infatti, irrilevante l'esiguità dell'importo sostenuto ed addebitato a tale titolo nel riparto rilevando unicamente, sulla scorta del criterio ermeneutico sopra richiamato e già statuito tra le medesime parti con sentenza a quanto consta non impugnata da alcuna di esse, se tali spese siano qualificabili come ordinarie o straordinarie, solo queste ultime dovendo essere imputate in via esclusiva alla proprietà.
Ebbene, contrariamente a quanto dedotto dall'opposta, non se ne ravvisa la natura manutentiva non rientrando esse nell'alveo delle spese generiche e prevedibili.
Ne consegue che anche l'importo di € 95,16 va detratto dal quantum azionato in sede monitoria.
Da ultimo, con riferimento alla spesa (in tesi) straordinaria, pari ad € 2.020,55, relativa alla
“Riqualificazione della Centrale termica”, gli opponenti hanno dedotto i che sostiene di non CP_1 aver richiesto (in relazione ad essa) la rifusione, atteso che l'importo nel bilancio condominiale è solo
“annotato” e non è stato richiesto ai signori . Ma, se pacificamente la somma di € Parte_4
2.020,55 concorre a formare la somma risultante a consuntivo con riferimento all'appartamento (ndr concorre a formare la somma di € 6.022,86) e ha ingiunto agli odierni esponenti le somme di cui CP_1
al consuntivo, davvero appare addirittura ridicolo che controparte continui a sostenere di non aver addebitato agli odierni opponenti una spesa non dovuta (perché straordinaria e già accertata come tale nell'ambito del giudizio concluso)” (cfr. in tal senso a pagina 6 della comparsa conclusionale).
Sul punto l'opposta ha prodotto in giudizio il relativo bonifico effettuato al in Controparte_5
data 28.11.2021 per complessivi € 2.299,15 avente quale causale “Spese straordinarie caldaia” così smentendo la contraria affermazione avversaria (cfr. in tal senso il documento n. 11 prodotto da la quale, a ben vedere, avrebbe dovuto adeguatamente dimostrare l'addebito a proprio CP_1
carico della relativa spesa.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna degli opponenti, in solido tra loro, sia al pagamento della minor somma di € 2.818,26, oltre interessi nella misura determinata in decreto e maturati sino all'effettivo soddisfo, sia - stante l'immutata soccombenza - alla rifusione integrale delle spese di lite sostenute in sede monitoria e nell'ambito del presente giudizio, queste ultime da liquidarsi sulla base del decisum e dei compensi medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per tutte le fasi espletate ad pagina 7 di 8 eccezione di quella di trattazione ed istruttoria, da liquidarsi al minimo stante il mero deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta con riferimento all'addebito della somma di €
95,16 a titolo di installazione di un limitatore di assorbimento, sostituzione del motore del cancello carraio e della scheda nonché fornitura della cassetta porta chiave, revoca il decreto ingiuntivo n.
3708/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 24.10.2022;
- previa detrazione degli acconti corrisposti successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, condanna e a corrispondere in favore di in Parte_1 Parte_2 CP_1 persona del legale rapp.te p.t., la residua somma di € 2.818,26, oltre interessi nella misura legale maturati a decorrere dalla data di scadenza delle rate pattuite sino a quella del saldo effettivo;
- condanna e a corrispondere in favore di in persona Parte_1 Parte_2 CP_1
del legale rapp.te p.t., le spese di lite liquidate in sede monitoria, pari a complessivi € 975,50, di cui
145,50 per spese esenti, ed i compensi sostenuti nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.127,00, in entrambi i casi oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima solo se ed in quanto dovuta in quanto apparentemente detraibile, come per legge.
Così deciso in Monza in data 3 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 220/2023 promossa
DA
C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi residenti in [...] ed elettivamente C.F._2
domiciliati in Milano, via Cosimo del Fante n. 6 presso lo studio dell'Avv. Roberto Mangione che li rappresenta e difende come da procura posta in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
ATTORI/OPPONENTI
NEI CONFRONTI DI
C.F. con sede in Burago di Molgora, via Don Minzoni n. 32, in persona CP_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Monza, piazza Diaz n. 2 CP_2 presso lo studio dell'Avv. Vittorio Giuseppe Zappa che la rappresenta e difende come da procura posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
CONVENUTA/OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di spese condominiali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 17.06.2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER E : Parte_1 Email_1
“Nel merito
- Accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in narrativa, l'inesistenza dei crediti vantati da nei confronti dei sig.ri e e, per l'effetto, in CP_1 Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 8 accoglimento della presente opposizione, revocare e/o annullare, dichiarare nullo, infondato e, comunque, disattendere in toto il decreto ingiuntivo opposto D.I. n. 3708/2022 del 24.10.2022 (R.G.
6663/2022 Trib. Monza), emesso dal Tribunale di Monza, in persona del Giudice dott. Longonbardi, poiché infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria, in ogni caso, di spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge.”
PER CP_1
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione o domanda respinta, così giudicare:
- Nel merito, respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto, con la conferma del D.I. n.
3708/2022, dandosi atto dei pagamenti parziali effettuati dagli opponenti di € 1.905,17, in data il
3.1.2023 (successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo del 30.11-12.12.2022), nonché di €
800,00, in data 20.9.2022 (successivamente al deposito del ricorso ingiuntivo del 4.8.2022) e con la condanna degli opponenti al pagamento in favore dell'opposta dell'ulteriore somma di € 600,00, a titolo di 4^ rata consuntivo 1.10.2020-30.9.2021, stante l'errore di fatto dell'opposta nel detrarre doppiamente l'importo in questione, sia in ambito di consuntivo 1.10.2020-30.9.2021 (pag. 2 ricorso monitorio), sia in ambito di ulteriori versamenti ammessi (pag. 5 e 6 comparsa costitutiva).
- In ogni caso, condannare gli opponenti alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione e della fase del decreto ingiuntivo.”
IN FATTO
Con decreto ingiuntivo n. 3708/2022 emesso in data 24.10.2022 il Tribunale di Monza, nell'accogliere il conforme ricorso proposto da aveva intimato a e di CP_1 Parte_1 Parte_2
corrisponderle la complessiva somma di € 5.618,59, oltre interessi e spese legali, a titolo di debito residuo maturato per spese condominiali con riferimento all'unità immobiliare facente parte del complesso “Residenza dei Mulini” sito in Verano Brianza, via Molino Ponte n. 21, loro promessa in vendita con contratto preliminare, a consegna anticipata, stipulato in data 27.05.2014.
Il debito azionato dalla ricorrente era stato così determinato:
• riparto consuntivo 1.10.2020/30.9.2021:
- posizione appartamento € 6.022,86 (di cui € 3.431,17 per conguaglio precedente ed € 2.020,55 a titolo di spesa straordinaria relativa alla “Riqualificazione della Centrale termica”);
- posizione box € 128,73 (di cui € 322,53 per conguaglio precedente);
• riparto preventivo 1.10.2021/30.9.2022:
- posizione appartamento € 3.515,64;
- posizione box € 119,44;
pagina 2 di 8 - rifusione delle spese giudiziali, spese di insoluti e interessi di mora, per € 402,47 ed € 95,67, quali ulteriori spese straordinarie.
Gli opponenti hanno dedotto che dalla complessiva somma di € 7.766,12 avrebbe dovuto essere detratta la somma di € 2.020,55 in quanto spesa straordinaria relativa alla centrale termica, quella di € 402,47 quale addebito personale per spese legali, insoluti e interessi di mora e quella di € 95,67 a titolo di ulteriori spese straordinarie come tali addebitabili alla proprietà.
Inoltre, avendo versato, a partire dal 2.10.2020, la somma non contabilizzata di € 5.100,00 e non essendo stata scomputata l'ulteriore somma di € 260,91 quale disavanzo della gestione precedente, il salso residuo ancora dovuto a era pari ad € 1.905,17, somma, quest'ultima, parimenti CP_1
corrispostale.
Hanno eccepito, pertanto, l'insussistenza della pretesa creditoria azionata con riferimento alle spese straordinarie per riqualificazione della centrale termica nonché l'estinzione e duplicazione della pretesa creditoria con riferimento alle ulteriori somme loro richieste.
Nel costituirsi in giudizio la società opposta ha dedotto che solo in data 3.1.2023, ovverosia successivamente alla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, gli opponenti le avevano corrisposto il minor importo di € 1.905,17, pari a circa il 30% della somma complessivamente azionata nei loro confronti, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione limitatamente al residuo importo di € 3.713,42, e, nel merito, di confermarsi il decreto ingiuntivo n. 3708/2022.
Nel dettaglio, al fine di contrastare i motivi di opposizione, ha eccepito, a propria volta:
- che il credito azionato in via monitoria per rimborso spese condominiali non era contestato minimamente contestato nell'an, essendosi gli opponenti limitati ad eccepire l'estinzione e/o la duplicazione della pretesa creditoria;
- che, con riferimento al saldo e alle rate di preventivo relativo al periodo 1.10.2021-30.9.2022, gli opponenti non avevano versato la somma di € 5.100,00, bensì il minor importo di € 2.500,00
(somma, peraltro, già scomputata con il ricorso per decreto ingiuntivo), ovverosia € 600,00 in data 15-16.11.2021, € 300,00 in data 17-18.11.2021, € 800,00 in data 25.3.2022, ed € 800,00 in data 16.6.2022, e non anche i tre versamenti asseritamente effettuati in data 16.6.2021 per complessive € 1.800,00;
- la spettanza degli oneri condominiali riportati nel consuntivo relativo al periodo 1.10.2020 -
30.9.2021 nonché degli oneri condominiali riportati nel preventivo relativo al periodo
1.10.2021/30.9.2022 in quanto aventi esclusivamente ad oggetto spese ordinarie esclusivamente imputabili ai promissari acquirenti;
pagina 3 di 8 - che gli oneri condominiali per € 95,16, relativi all'installazione di limitatore di assorbimento, sostituzione motore cancello carraio, sostituzione scheda e fornitura cassetta porta chiave, sostituzione ventilatore non avrebbero potuto considerarsi spese straordinarie attesa l'esiguità dell'importo e la natura sostanzialmente manutentiva degli impianti condominiali in uso quotidiano agli opponenti.
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. l'opposta ha, inoltre, riconosciuto l'avvenuto pagamento dell'ulteriore acconto di € 800,00 avvenuto in data 20.9.2022 conseguentemente rimodulando le domande precedentemente proposte.
Tentata senza esito la conciliazione delle parti all'udienza del 17.06.2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe e concessione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
Ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta sia in minima parte fondata e solo nei limiti appresso precisati possa essere accolta non, tuttavia, prima di aver dato atto dell'inammissibilità della domanda, avanzata dall'opposta con la comparsa di risposta, di condanna degli opponenti alla corresponsione in proprio favore dell'ulteriore importo di € 600,00 a titolo di 4^ rata del consuntivo relativo al periodo
1.10.2020 - 30.9.2021.
Infatti, nel giudizio ordinario di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione l'opposta, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può – di regola – avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio salvo il caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, si venga a propria volta a trovare nella posizione processuale di convenuto a cui non può essere negato il diritto di difesa rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte mediante la proposizione di una reconventio reconventionis (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 25/2/2019, n.
5415; Cass. Civ., Sez. I, 22/6/2018, n. 16564; Cass. civ., Sez. III, 4/10/2013, n. 22754; Cass. Civ., Sez.
III, 29/9/2006, n. 21245).
A ben vederela domanda proposta in questa sede da non può ritenersi conseguenza delle CP_1
eccezioni svolte dagli opponenti né, tanto meno, dell'ampliamento del thema decidendum esclusivamente imputabile a questi ultimi, i quali infatti non hanno avanzato alcuna domanda riconvenzionale, di talché, in ossequio ai principi unanimemente accolti nella giurisprudenza di legittimità, dai quali non v'è motivo di discostarsi, la domanda proposta è inammissibile, a maggior ragione se si considera che la richiesta, non dipendendo dalle difese altrui, ben avrebbe potuto essere originariamente proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. in tal senso Cass. Civ. n.
pagina 4 di 8 22754/2013; Cass. Civ. n. 16155/2010; Cass. Civ. n. 5071/2009; Cass. Civ. n. 13086/2007; Cass. Civ.
n. 21245/2006).
Prima di esaminare nel merito la fondatezza del diritto di credito azionato dall'opposta è opportuno precisare che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione volto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere, e non anche se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge (cfr. in tal senso Cass. Civ. n.
16767/2014).
In quest'autonomo giudizio il creditore opposto assume la posizione sostanziale di attore mentre l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto e ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 2421/2006).
Trovano, dunque, applicazione i principi in materia di riparto dell'onere della prova, secondo i quali,
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art.1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (cfr., tra le tante, Cass. Civ. n. 13685/2019 e Cass. Civ. n.
826/2015).
Ciò detto e venendo all'esame del merito, l'opposta ha ammesso che in data 20.09.2022 gli opponenti le hanno corrisposto la somma di € 800,00 e che in data 3.01.2023 le hanno versato l'ulteriore importo di € 1.905,17.
Ne consegue che, detraendo tali somme dall'importo di € 5.618,59 azionato ed ottenuto con il decreto ingiuntivo n. 3708/2022, il saldo ancora dovuto a è pari ad € 2.913,42. CP_1
Effettuata tale precisazione che, a prescindere dalle ragioni di merito, comporta di per sé la revoca del decreto ingiuntivo e la rimodulazione dell'importo oggetto di condanna, a supporto del diritto di credito azionato in sede monitoria l'opposta ha dedotto come la propria pretesa creditoria si fondi sul pagina 5 di 8 consuntivo relativo al periodo 1.10.2020 - 30.9.2021 e sul preventivo relativo all'annata successiva, entrambi regolarmente approvati dall'assemblea condominiale.
Ebbene, per decidere la presente controversia il Tribunale non può che richiamare quanto già affermato con la sentenza n. 1438/2020, sia pur con riferimento ad altri promissari acquirenti (i sig.ri e CP_3
) di un altro immobile di proprietà di osto all'interno del medesimo la Pt_3 CP_1 CP_4
cui motivazione è sufficiente richiamare in questa sede in quanto logica e coerente con il dettato letterale dell'accordo intercorso tra le parti: “Parte attrice ricalcola il dovuto sulla base di due criteri:
a) non tutte le spese di ordinaria amministrazione incombono sugli attori, ma solo quelle che spetterebbero al conduttore;
b) vi sono alcune spese nei bilanci che sono di straordinaria amministrazione. Opera quindi una riduzione su quanto chiesto dal condominio coi rendiconti e in ciò dicendo di aver pagato in più rispetto alle pregresse gestioni. Di contro, se si tiene fede ai bilanci, emerge la morosità di cui al decreto ingiuntivo per il pregresso. Ritiene il giudice che i rilievi sub a) e
b) predetti siano infondati. Detto che il preliminare non è risolto e che la risoluzione è giudiziale e quindi finché non vi sarà la relativa pronuncia continua a valere la clausola del contratto preliminare, con obbligo di pagamento delle spese da parte degli attori, detta clausola” (ovverosia quella secondo cui le spese condominiali ordinarie sono a carico della parte promissaria acquirente a decorrere dalla data di consegna del possesso materiale) “non richiama affatto le tabelle parametrate sulla locazione, né considera gli attori come conduttori. La volontà delle parti è chiara ex art.1362 c.c. e va in un altro senso, ovvero distinguere tra spese ordinarie e spese straordinarie. Tutte le spese ordinarie erano a carico degli attori, le straordinarie della convenuta. Non c'è quindi da distinguere, entro le spese ordinarie, quelle a carico del conduttore e del locatore, perché le parti non vollero una tale ripartizione e scorporo in senso alle spese ordinarie. In caso contrario l'avrebbero specificato. Quanto poi alle spese straordinarie, ha ragione parte convenuta quando dice che nessuna di quelle a bilancio
è straordinaria, trattandosi sempre di interventi di manutenzione ricorrenti di anno in anno. Le spese straordinarie in tema di condominio sono solo quelle menzionate all'art. 1135 n.4 c.c., ovvero le manutenzioni straordinarie, che si richiedano una tantum per far fronte a ristrutturazioni straordinarie”.
D'altro canto, la medesima conclusione è stata già affermata tra le medesime parti oggi in contesa con la sentenza n. 1190/2023 emessa da questo stesso giudicante in data 16.5.2023 con riferimento al riparto consuntivo condominiale 1.10.2018 – 30.9.2019 ed a quello relativo al periodo 1.10.2019 -
30.9.2020.
E, come affermato in quella sede, nessuna delle spese emergenti dal bilancio preventivo approvato dal relativo al periodo 1.10.2021-30.9.2022, ad eccezione di quanto di qui a breve Controparte_5
pagina 6 di 8 si darà conto, ha natura straordinaria, sicché è più che legittima la richiesta di rifusione integrale avanzata da on il ricorso per decreto ingiuntivo. CP_1
L'unico motivo di opposizione che si ritiene fondato è, piuttosto, quello relativo all'ingiustificato addebito della somma di € 95,16 relativa all'installazione di un limitatore di assorbimento, alla sostituzione del motore del cancello carraio e della scheda nonché alla fornitura della cassetta porta chiave.
E, infatti, irrilevante l'esiguità dell'importo sostenuto ed addebitato a tale titolo nel riparto rilevando unicamente, sulla scorta del criterio ermeneutico sopra richiamato e già statuito tra le medesime parti con sentenza a quanto consta non impugnata da alcuna di esse, se tali spese siano qualificabili come ordinarie o straordinarie, solo queste ultime dovendo essere imputate in via esclusiva alla proprietà.
Ebbene, contrariamente a quanto dedotto dall'opposta, non se ne ravvisa la natura manutentiva non rientrando esse nell'alveo delle spese generiche e prevedibili.
Ne consegue che anche l'importo di € 95,16 va detratto dal quantum azionato in sede monitoria.
Da ultimo, con riferimento alla spesa (in tesi) straordinaria, pari ad € 2.020,55, relativa alla
“Riqualificazione della Centrale termica”, gli opponenti hanno dedotto i che sostiene di non CP_1 aver richiesto (in relazione ad essa) la rifusione, atteso che l'importo nel bilancio condominiale è solo
“annotato” e non è stato richiesto ai signori . Ma, se pacificamente la somma di € Parte_4
2.020,55 concorre a formare la somma risultante a consuntivo con riferimento all'appartamento (ndr concorre a formare la somma di € 6.022,86) e ha ingiunto agli odierni esponenti le somme di cui CP_1
al consuntivo, davvero appare addirittura ridicolo che controparte continui a sostenere di non aver addebitato agli odierni opponenti una spesa non dovuta (perché straordinaria e già accertata come tale nell'ambito del giudizio concluso)” (cfr. in tal senso a pagina 6 della comparsa conclusionale).
Sul punto l'opposta ha prodotto in giudizio il relativo bonifico effettuato al in Controparte_5
data 28.11.2021 per complessivi € 2.299,15 avente quale causale “Spese straordinarie caldaia” così smentendo la contraria affermazione avversaria (cfr. in tal senso il documento n. 11 prodotto da la quale, a ben vedere, avrebbe dovuto adeguatamente dimostrare l'addebito a proprio CP_1
carico della relativa spesa.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna degli opponenti, in solido tra loro, sia al pagamento della minor somma di € 2.818,26, oltre interessi nella misura determinata in decreto e maturati sino all'effettivo soddisfo, sia - stante l'immutata soccombenza - alla rifusione integrale delle spese di lite sostenute in sede monitoria e nell'ambito del presente giudizio, queste ultime da liquidarsi sulla base del decisum e dei compensi medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per tutte le fasi espletate ad pagina 7 di 8 eccezione di quella di trattazione ed istruttoria, da liquidarsi al minimo stante il mero deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta con riferimento all'addebito della somma di €
95,16 a titolo di installazione di un limitatore di assorbimento, sostituzione del motore del cancello carraio e della scheda nonché fornitura della cassetta porta chiave, revoca il decreto ingiuntivo n.
3708/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 24.10.2022;
- previa detrazione degli acconti corrisposti successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, condanna e a corrispondere in favore di in Parte_1 Parte_2 CP_1 persona del legale rapp.te p.t., la residua somma di € 2.818,26, oltre interessi nella misura legale maturati a decorrere dalla data di scadenza delle rate pattuite sino a quella del saldo effettivo;
- condanna e a corrispondere in favore di in persona Parte_1 Parte_2 CP_1
del legale rapp.te p.t., le spese di lite liquidate in sede monitoria, pari a complessivi € 975,50, di cui
145,50 per spese esenti, ed i compensi sostenuti nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.127,00, in entrambi i casi oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima solo se ed in quanto dovuta in quanto apparentemente detraibile, come per legge.
Così deciso in Monza in data 3 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
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