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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/06/2025, n. 4781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4781 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., a seguito dell'udienza cartolare pronuncia la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 7270 /2024 vertente tra:
, rappr. e dif. dall' avv.SCHIANO Parte_1
LOMORIELLO ROSARIO presso il cui studio in Napoli è elettivamente dom.to, giusta mandato a margine del ricorso ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
ROMANO ANNANTONIA elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio di quest'ultimo
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. nato a [...] il [...] Ed il sig. Parte_1 Controparte_2 con il ricorso, nella dichiarata qualità di dipendenti della deducevano Controparte_1
Che il sig. ed il sig. sono entrambi dipendenti della Parte_1 Controparte_2 [...]
e ciò a far data dal 18.11.2016 ed inqua-drati al 3° livello di cui al CCNL servizi di pulizia CP_1
e servizi integrati/multiservizi con orario di lavoro Full Time pari a 40 ore settimanali;
Che Relativamente all'orario in base alle norme contrattuali i ricorrenti avrebbero dovuto osservare un orario di lavoro corrispondente alle 173 ore men-sili ma per disposizione aziendale, a far data dall'assunzione a tutt'oggi, essi hanno osservato mese per mese gli orari analiticamente indicati nei rispettivi pro-spetti paga allegati ( doc. 1);
Che la retribuzione mensile percepita risulta essere erogata in ragione delle 173 ore mensili e ciò a prescindere dal numero di ore che sono state effettivamente lavorate;
Che è possibile evidenziare dai prospetti paga consegnati ai dipendenti dalla come Controparte_1 essa, mese per mese, al fine di parametrare la retri-buzione alle 173 ore mensili, contabilizza la voce
“conguaglio ore” come trat-tenuta nell'ipotesi in cui la somma delle ore lavorate con quelle retribuite a titolo di ferie, festività etc., sia superiore al valore di 173; Evidenziavano che nell'ipotesi in cui la somma delle ore lavorate con quelle retribuite a titolo di ferie, festività etc. sia inferiore alle 173 ore mensili, la convenuta datrice contabilizza la voce “conguaglio ore” come competenza sempre al medesimo scopo di retribuire solo le predette 173 ore mensili.
Che sino a tutto l'anno 2016 la datrice di lavoro – secondo usi aziendali - ha provveduto nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione a calcolare ed erogare sotto la voce "conguaglio ore anno" il compenso per le ore effettivamente prestate ed eccedenti l'orario contrattuale, una volta applicato il meccanismo sopra descritto;
Che a decorrere dal mese di gennaio del 2017, la datrice di lavoro ha unila-teralmente deciso di abbandonare tale prassi aziendale- alla quale, pur in assenza di un pregresso vincolo giuridico e/o legale, aveva dato reiterata e spontanea ese-cuzione sin dalla formale assunzione dei ricorrenti - provvedendo ad effettuare il già menzionato conguaglio non più su base annua nel mese di gennaio di cia-scun anno, bensì mensilmente, così come si evince dalle allegate buste paga;
Che, come emerge documentalmente, per ciascun mese, la ha trattenuto dalla Controparte_1 retribuzione mensile, spettante al lavoratore, le compe-tenze retributive eccedenti le 173 ore mensili;
Che la datrice di lavoro con tale comportamento, ha violato disposizioni pre-viste dal CCNL applicato
(doc. 2 art 42 e art. 31), come meglio esporremo nel prosieguo;
Che alla luce di tutto quanto esposto per il periodo lavorativo dal 01.01.2017 al 31.12.2022, dall'esame dee i prospetti paga si evince che:
-per il sig. il totale delle competenze erogate su base annua a titolo di “conguaglio ore” Parte_1
è pari a € 1909,82; il totale delle trattenute effettuate a titolo di “conguaglio ore” è pari a € 2481,03; pertanto, la differenza dovuta alla ricorrente quale conguaglio complessivo è di € 571,21;
-per il sig. il totale delle competenze erogate su base an-nua a titolo di Controparte_2
“conguaglio ore” è pari a € 2048,99; il totale delle trattenute effettuate a titolo di “conguaglio ore” è pari a €
2536,08 pertanto, la differenza dovuta alla ricorrente quale “conguaglio annuo” è di € 487,09;
Si costituiva la resistente che chiedeva il rigetto del ricorso
Nel resistere alla domanda, la convenuta dopo una ricostruzione in fatto ed Controparte_1 un excursus sul contesto normativo di riferimento, ne ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto oltre l'inammissibilità della domanda per difetto di prova concludendo per l'integrale rigetto.
In particolare, ha rappresentato di essere una società in house del del quale è l'unico Controparte_3 azionista e committente;
che il c.d. conguaglio ore si inserisce nel contesto di una politica di revisione del sistema retributivo ispirato ai principi della spending review ed alla stretta osservanza delle norme contrattuali collettive, nelle quali non trova alcun riscontro tale voce asseritamente retributiva;
che i ricorrenti si sono sempre attenuti all'ordinario orario di lavoro, così come emergente dalle buste paga prodotte in atti e non hanno mai svolto lavoro straordinario;
che la pretesa azionata si fonda su una interpretazione errata dei dati, che omette di considerare che il trattamento stipendiale viene corrisposto su base mensile ed è calcolato facendo applicazione del metodo della mensilizzazione;
ha rilevato che l'analisi dei fogli di presenza e del calcolo delle ore lavorate consente di determinare che il numero di ore annuali lavorate non supera le 2080 ore , evidenziando in ogni caso il difetto di prova in ordine alla eventuale violazione del principio di proporzionalità della retribuzione rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato dai ricorrenti.
Preliminarmente va evidenziato che costituisce dato incontestato che, fino a gennaio 2016, la CP_4 resistente ha operato indicando nel cedolini paga alla voce conguaglio l'importo derivante dal confronto tra le ore lavorate in ciascun mese dell'anno e quelle comunque retribuite secondo contratto ( 173 ore mensili).
E' del pari pacifico in causa che al rapporto di lavoro venga applicato il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati / multiservizi del 31 maggio 2011 e sue ss. mm. e ii, secondo il quale il trattamento retributivo viene corrisposto su base mensile ed è calcolato facendo applicazione del metodo della mensilizzazione, in applicazione delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva applicata ( cfr punto 'D' della memoria di costituzione della spa). Co Ciò posto, quanto alla natura di società in house, le eccezioni formulate dalla resistente risultando destituite di fondamento.
Le società qualificate in house providing nel corso degli ultimi anni, prima dell'entrata in vigore del d.lgs
175/2016 si sono viste applicare, in certi casi, il regime giuridico pubblico delle PP.AA. (come fossero enti pubblici non economici ai sensi dell'art. 165/2001), in altri casi, il regime privatistico, come previsto, per gli enti pubblici economici, anche dall'art. 2093 c.c..
L'orientamento pubblicistico sembra oramai definitivamente superato proprio in virtù del d.lgs.
175/2016 sulle società partecipate che comprende nel suo raggio d'azione anche le società in house (art. 16) e la cui filosofia di fondo è proprio quella di applicare alle società partecipate o controllate da enti pubblici il regime di diritto comune, salve le disposizioni speciali appositamente apprestate dal legislatore.
Invero, il d.lgs. n. 175/2016 sulle società partecipate non ha creato un nuovo modello o tipo di società a partecipazione pubblica da affiancare alle società commerciali disciplinate dal codice civile, bensì ha consolidato il sistema previgente, confermando il principio per cui l'amministrazione può “continuare a fare uso di alcune delle società disciplinate dal codice civile”.
Il principio generale in materia di società a partecipazione pubblica è quello della riconduzione delle stesse alla disciplina delle società contenute nel codice civile e alle norme generali di diritto privato, salve le diverse disposizioni contenute nel Testo unico Art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016. Il principio privatistico era già contenuto nella Relazione al codice civile del 1942 che, nell'illustrare la disciplina delle società partecipate dallo Stato, affermava: “... in questi casi è lo Stato medesimo che si assoggetta alla legge della società per azioni, per assicurare alla propria gestione maggiore snellezza di forme;
la disciplina comune della società per azioni deve, pertanto, applicarsi anche alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, senza eccezioni, in quanto norme speciali non dispongano diversamente”.
La coerenza di tale orientamento (privatistico) ne ha determinato la ricezione in via legislativa avvenuta dapprima nell'art. 4, comma 13 del d.l. 95/2012 (Art.
4. Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche), convertito con modificazioni dalla L.
7.8.2012 n. 135 (poi abrogato dall'art. 217 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), quindi nell'art. 14 D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175
(TU in materia di società a partecipazione pubblica), come modificato dal D.lgs. 16.6.2017 n. 100
(Pubblicato nella GU 26.6.2017), correttivo imposto dalla sentenza della Corte Cost. n. 251/2016, oltre che dalla necessità di riscontrare le esigenze emerse dagli operatori di settore a quasi un anno dalla entrata in vigore del TU. Tale decreto costituisce l'attuazione di alcune delle deleghe che la legge n. 124 del 7 agosto 2015 (la c.d. “Riforma Madia”) aveva conferito al Governo in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione.
Tanto premesso, va evidenziato che i rapporti di lavoro nell'ambito delle società in house sono regolati dal diritto del lavoro nell'impresa privata (ovvero dal codice civile, dallo statuto dei lavoratori e dalle altre leggi extra-codicistiche applicabili all'impresa privata); tuttavia tale regime è derogato ed integrato dalle regole speciali approntate -da ultimo- dal d.lgs. 175/2016 come integrato dal d.l.gs. 100/2017).
Come è naturale che sia, le società pubbliche, controllate o, a maggior ragione, solo partecipate applicano ai propri dipendenti la contrattazione collettiva del settore privato di riferimento, non quella dei comparti pubblici. Lo stesso d.lgs. 175/2016 all'art. 19 comma 1, salvo quanto previsto dallo stesso decreto, rinvia alla contrattazione collettiva applicabile. Tuttavia, l'art. 11 comma 6 del d.lgs. 175/2016 e l'art. 19 commi 5 e 6 pongono delle discipline speciali in materia di retribuzione e di contenimento della spesa per il personale che, naturalmente, interferiscono pesantemente sulla dinamica della contrattazione collettiva, senza riconoscere alcun ruolo ai sindacati.
In definitiva deve ritenersi applicabile la disciplina privatistica e conseguentemente infondate le deduzioni espresse sul punto dalla società resistente.
Tanto chiarito, la norma cui fa riferimento parte ricorrente è l'art 31 del CCNL che nel testo ratione temporis vigente stabilisce:
“Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa, la durata dell'orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco dell'anno con i limiti massimi di 45 ore settimanali e 10 ore giornaliere e con una durata minima di 35 ore settimanali.
Gli scostamenti del programma con le relative motivazioni saranno portati a conoscenza della r.s.u., e, ove ancora non costituita, alle r.s.a.. In tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, giornaliero e settimanale non daranno luogo a compensi per lavoro supplementare / straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare.
Nell'ambito delle flessibilità sopra previste, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione.
Ciascun lavoratore può far confluire in una "banca individuale delle ore" le ore di lavoro eccedenti la
45° ora, che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese successivo a quello in cui tali prestazioni sono state effettuate.
Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, per iscritto, la sua volontà di recupero delle ore accumulate nella banca;
in tal caso i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro 6 mesi successivi a quello di effettuazione della prestazione, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno cinque giorni, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del
3% del personale, e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione all'infungibilità delle mansioni svolte.
Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso, le ore di riposo richieste saranno concesse compatibilmente con le esigenze aziendali.
Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo, entro 12 mesi, delle ore così accumulate, l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore interessato sulla base della retribuzione oraria in vigore a quella data.
Resta inteso che, in caso di cambio d'appalto, saranno retribuite le ore relative al riposo compensativo non fruite.
Per quanto concerne l'articolazione dell'orario di lavoro su base multiperiodale per i servizi di pulizia negli impianti industriali, sono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti”. ( cfr art 31 ccnl in atti la sottolineatura è di questo estensore) “
La norma, nella fattispecie in esame, assume specifica rilevanza, dal momento che essa evidenzia come, in base alla volontà delle parti sociali, il rapporto di lavoro può essere caratterizzato da 'flessibilità' dell'orario, con la particolarità del pagamento della retribuzione relativa all'orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione.
Per la delimitazione del thema decidendum va ancora chiarito che le questioni sottoposte al vaglio giudiziale conseguono dall'esame delle risultanze degli statini paga, sulla scorta dei quali parte ricorrente ha rivendicato il pagamento delle somme corrispondenti al “conguaglio ore” in attivo al lavoratore, La società di contro, pur confermando di dare applicazione al sistema della retribuzione in CP_1 base al criterio della 'mensilizzazione' ha eccepito la erroneità del computo operato nel ricorso, dovendosi fare distinzione tra ore lavorate ed ore retribuite a vario titolo – permessi, ferie, malattia ecc – in assenza di prestazione lavorativa.
La prospettazione interpretativa della società, tuttavia, non risulta corretta- pur senza fare direttamente riferimento all'art. 31 sopra riportato - alla luce dei dati riportati nei cedolini paga emessi dalla stessa spa e versati agli atti.
Ed infatti ne è riprova la circostanza per cui, nei mesi in cui i ricorrenti hanno fruito di ore di assenza retribuite a vario titolo (ferie, ex festività, festività infrasettimanali, ROL, permessi) per le quali un lavoratore può assentarsi senza che questo incida sulla sua retribuzione mensile, si dovrebbe riscontrare in busta paga una corrispondente riduzione delle ore effettivamente lavorate, tale che la somma delle ore retribuite e di quelle lavorate sia sempre pari a 173, per effetto della 'mensilizzazione' della retribuzione.
Questo meccanismo, che consente quindi di erogare una retribuzione 'mensilizzata', allo stesso tempo non può anche comportare l'azzeramento delle ore eccedenti o difettive, che ogni mese vengono contabilizzate in busta paga rispetto al costante divisore orario ( 173), dal momento che una siffatta asserzione finirebbe con il determinare un oggettivo svantaggio ora per l'una ora per l'altra parte contrattuale. che può essere scongiurato solo da un conguaglio annuale. Pt_2
Risulta pertanto smentita in punto di fatto, dalla documentazione versata in atti, ogni eccezione circa la insussistenza di un obbligo contrattuale al pagamento degli importi in questa sede rivendicati a titolo di
'conguaglio ore', dal momento che dalla modalità organizzativa dell'orario di lavoro discende necessariamente il conguaglio tra ore effettuate in più o in meno nell'arco di ciascun mese di lavoro, in relazione al quale ciascun lavoratore ha comunque percepito, in base al CCNL, sempre la retribuzione per il normale orario di lavoro contrattuale ( 173 ore).
Conclusivamente, l'esame delle buste paga e del conteggio depositato consente di ritenere dimostrato il diritto dei ricorrente al pagamento delle ore di lavoro eccedenti le ordinarie, che risultano non retribuite all'esito della somma algebrica delle ore prestate in meno e di quelle prestate in più, per un totale per per il sig. il totale delle competenze erogate su base annua a titolo di “conguaglio ore” è Parte_1 pari a € 1909,82; il totale delle trattenute effettuate a titolo di “conguaglio ore” è pari a € 2481,03; pertanto, la differenza dovuta alla ricorrente quale conguaglio complessivo è di € 571,21;
-per il sig. il totale delle competenze erogate su base an-nua a titolo di Controparte_2
“conguaglio ore” è pari a € 2048,99; il totale delle trattenute effettuate a titolo di “conguaglio ore” è pari a €
2536,08 pertanto, la differenza dovuta alla ricorrente quale “conguaglio annuo” è di € 487,09;
Conclusivamente nell'assenza di alcuna puntuale contestazione contabile delle poste creditorie riportate Co in ricorso, tenuto conto dei cedolini paga, la va condannata al pagamento dell'importo così calcolato per il periodo oggetto di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione mensile di ciascuna componente del credito fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come a dispositivo.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna al pagamento per il sig. Controparte_1 Pt_1 di € 571,21; -per il sig. di € 487,09 , a titolo di differenze retributive
[...] Controparte_2 per "conguaglio ore", maturate da ciascun ricorrente nel periodo lavorativo dedotto in giudizio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione mensile di ciascuna componente del credito al soddisfo b) condanna al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € Controparte_1
621,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Napoli, 14/06/2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., a seguito dell'udienza cartolare pronuncia la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 7270 /2024 vertente tra:
, rappr. e dif. dall' avv.SCHIANO Parte_1
LOMORIELLO ROSARIO presso il cui studio in Napoli è elettivamente dom.to, giusta mandato a margine del ricorso ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
ROMANO ANNANTONIA elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio di quest'ultimo
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. nato a [...] il [...] Ed il sig. Parte_1 Controparte_2 con il ricorso, nella dichiarata qualità di dipendenti della deducevano Controparte_1
Che il sig. ed il sig. sono entrambi dipendenti della Parte_1 Controparte_2 [...]
e ciò a far data dal 18.11.2016 ed inqua-drati al 3° livello di cui al CCNL servizi di pulizia CP_1
e servizi integrati/multiservizi con orario di lavoro Full Time pari a 40 ore settimanali;
Che Relativamente all'orario in base alle norme contrattuali i ricorrenti avrebbero dovuto osservare un orario di lavoro corrispondente alle 173 ore men-sili ma per disposizione aziendale, a far data dall'assunzione a tutt'oggi, essi hanno osservato mese per mese gli orari analiticamente indicati nei rispettivi pro-spetti paga allegati ( doc. 1);
Che la retribuzione mensile percepita risulta essere erogata in ragione delle 173 ore mensili e ciò a prescindere dal numero di ore che sono state effettivamente lavorate;
Che è possibile evidenziare dai prospetti paga consegnati ai dipendenti dalla come Controparte_1 essa, mese per mese, al fine di parametrare la retri-buzione alle 173 ore mensili, contabilizza la voce
“conguaglio ore” come trat-tenuta nell'ipotesi in cui la somma delle ore lavorate con quelle retribuite a titolo di ferie, festività etc., sia superiore al valore di 173; Evidenziavano che nell'ipotesi in cui la somma delle ore lavorate con quelle retribuite a titolo di ferie, festività etc. sia inferiore alle 173 ore mensili, la convenuta datrice contabilizza la voce “conguaglio ore” come competenza sempre al medesimo scopo di retribuire solo le predette 173 ore mensili.
Che sino a tutto l'anno 2016 la datrice di lavoro – secondo usi aziendali - ha provveduto nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione a calcolare ed erogare sotto la voce "conguaglio ore anno" il compenso per le ore effettivamente prestate ed eccedenti l'orario contrattuale, una volta applicato il meccanismo sopra descritto;
Che a decorrere dal mese di gennaio del 2017, la datrice di lavoro ha unila-teralmente deciso di abbandonare tale prassi aziendale- alla quale, pur in assenza di un pregresso vincolo giuridico e/o legale, aveva dato reiterata e spontanea ese-cuzione sin dalla formale assunzione dei ricorrenti - provvedendo ad effettuare il già menzionato conguaglio non più su base annua nel mese di gennaio di cia-scun anno, bensì mensilmente, così come si evince dalle allegate buste paga;
Che, come emerge documentalmente, per ciascun mese, la ha trattenuto dalla Controparte_1 retribuzione mensile, spettante al lavoratore, le compe-tenze retributive eccedenti le 173 ore mensili;
Che la datrice di lavoro con tale comportamento, ha violato disposizioni pre-viste dal CCNL applicato
(doc. 2 art 42 e art. 31), come meglio esporremo nel prosieguo;
Che alla luce di tutto quanto esposto per il periodo lavorativo dal 01.01.2017 al 31.12.2022, dall'esame dee i prospetti paga si evince che:
-per il sig. il totale delle competenze erogate su base annua a titolo di “conguaglio ore” Parte_1
è pari a € 1909,82; il totale delle trattenute effettuate a titolo di “conguaglio ore” è pari a € 2481,03; pertanto, la differenza dovuta alla ricorrente quale conguaglio complessivo è di € 571,21;
-per il sig. il totale delle competenze erogate su base an-nua a titolo di Controparte_2
“conguaglio ore” è pari a € 2048,99; il totale delle trattenute effettuate a titolo di “conguaglio ore” è pari a €
2536,08 pertanto, la differenza dovuta alla ricorrente quale “conguaglio annuo” è di € 487,09;
Si costituiva la resistente che chiedeva il rigetto del ricorso
Nel resistere alla domanda, la convenuta dopo una ricostruzione in fatto ed Controparte_1 un excursus sul contesto normativo di riferimento, ne ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto oltre l'inammissibilità della domanda per difetto di prova concludendo per l'integrale rigetto.
In particolare, ha rappresentato di essere una società in house del del quale è l'unico Controparte_3 azionista e committente;
che il c.d. conguaglio ore si inserisce nel contesto di una politica di revisione del sistema retributivo ispirato ai principi della spending review ed alla stretta osservanza delle norme contrattuali collettive, nelle quali non trova alcun riscontro tale voce asseritamente retributiva;
che i ricorrenti si sono sempre attenuti all'ordinario orario di lavoro, così come emergente dalle buste paga prodotte in atti e non hanno mai svolto lavoro straordinario;
che la pretesa azionata si fonda su una interpretazione errata dei dati, che omette di considerare che il trattamento stipendiale viene corrisposto su base mensile ed è calcolato facendo applicazione del metodo della mensilizzazione;
ha rilevato che l'analisi dei fogli di presenza e del calcolo delle ore lavorate consente di determinare che il numero di ore annuali lavorate non supera le 2080 ore , evidenziando in ogni caso il difetto di prova in ordine alla eventuale violazione del principio di proporzionalità della retribuzione rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato dai ricorrenti.
Preliminarmente va evidenziato che costituisce dato incontestato che, fino a gennaio 2016, la CP_4 resistente ha operato indicando nel cedolini paga alla voce conguaglio l'importo derivante dal confronto tra le ore lavorate in ciascun mese dell'anno e quelle comunque retribuite secondo contratto ( 173 ore mensili).
E' del pari pacifico in causa che al rapporto di lavoro venga applicato il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati / multiservizi del 31 maggio 2011 e sue ss. mm. e ii, secondo il quale il trattamento retributivo viene corrisposto su base mensile ed è calcolato facendo applicazione del metodo della mensilizzazione, in applicazione delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva applicata ( cfr punto 'D' della memoria di costituzione della spa). Co Ciò posto, quanto alla natura di società in house, le eccezioni formulate dalla resistente risultando destituite di fondamento.
Le società qualificate in house providing nel corso degli ultimi anni, prima dell'entrata in vigore del d.lgs
175/2016 si sono viste applicare, in certi casi, il regime giuridico pubblico delle PP.AA. (come fossero enti pubblici non economici ai sensi dell'art. 165/2001), in altri casi, il regime privatistico, come previsto, per gli enti pubblici economici, anche dall'art. 2093 c.c..
L'orientamento pubblicistico sembra oramai definitivamente superato proprio in virtù del d.lgs.
175/2016 sulle società partecipate che comprende nel suo raggio d'azione anche le società in house (art. 16) e la cui filosofia di fondo è proprio quella di applicare alle società partecipate o controllate da enti pubblici il regime di diritto comune, salve le disposizioni speciali appositamente apprestate dal legislatore.
Invero, il d.lgs. n. 175/2016 sulle società partecipate non ha creato un nuovo modello o tipo di società a partecipazione pubblica da affiancare alle società commerciali disciplinate dal codice civile, bensì ha consolidato il sistema previgente, confermando il principio per cui l'amministrazione può “continuare a fare uso di alcune delle società disciplinate dal codice civile”.
Il principio generale in materia di società a partecipazione pubblica è quello della riconduzione delle stesse alla disciplina delle società contenute nel codice civile e alle norme generali di diritto privato, salve le diverse disposizioni contenute nel Testo unico Art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016. Il principio privatistico era già contenuto nella Relazione al codice civile del 1942 che, nell'illustrare la disciplina delle società partecipate dallo Stato, affermava: “... in questi casi è lo Stato medesimo che si assoggetta alla legge della società per azioni, per assicurare alla propria gestione maggiore snellezza di forme;
la disciplina comune della società per azioni deve, pertanto, applicarsi anche alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, senza eccezioni, in quanto norme speciali non dispongano diversamente”.
La coerenza di tale orientamento (privatistico) ne ha determinato la ricezione in via legislativa avvenuta dapprima nell'art. 4, comma 13 del d.l. 95/2012 (Art.
4. Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche), convertito con modificazioni dalla L.
7.8.2012 n. 135 (poi abrogato dall'art. 217 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), quindi nell'art. 14 D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175
(TU in materia di società a partecipazione pubblica), come modificato dal D.lgs. 16.6.2017 n. 100
(Pubblicato nella GU 26.6.2017), correttivo imposto dalla sentenza della Corte Cost. n. 251/2016, oltre che dalla necessità di riscontrare le esigenze emerse dagli operatori di settore a quasi un anno dalla entrata in vigore del TU. Tale decreto costituisce l'attuazione di alcune delle deleghe che la legge n. 124 del 7 agosto 2015 (la c.d. “Riforma Madia”) aveva conferito al Governo in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione.
Tanto premesso, va evidenziato che i rapporti di lavoro nell'ambito delle società in house sono regolati dal diritto del lavoro nell'impresa privata (ovvero dal codice civile, dallo statuto dei lavoratori e dalle altre leggi extra-codicistiche applicabili all'impresa privata); tuttavia tale regime è derogato ed integrato dalle regole speciali approntate -da ultimo- dal d.lgs. 175/2016 come integrato dal d.l.gs. 100/2017).
Come è naturale che sia, le società pubbliche, controllate o, a maggior ragione, solo partecipate applicano ai propri dipendenti la contrattazione collettiva del settore privato di riferimento, non quella dei comparti pubblici. Lo stesso d.lgs. 175/2016 all'art. 19 comma 1, salvo quanto previsto dallo stesso decreto, rinvia alla contrattazione collettiva applicabile. Tuttavia, l'art. 11 comma 6 del d.lgs. 175/2016 e l'art. 19 commi 5 e 6 pongono delle discipline speciali in materia di retribuzione e di contenimento della spesa per il personale che, naturalmente, interferiscono pesantemente sulla dinamica della contrattazione collettiva, senza riconoscere alcun ruolo ai sindacati.
In definitiva deve ritenersi applicabile la disciplina privatistica e conseguentemente infondate le deduzioni espresse sul punto dalla società resistente.
Tanto chiarito, la norma cui fa riferimento parte ricorrente è l'art 31 del CCNL che nel testo ratione temporis vigente stabilisce:
“Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa, la durata dell'orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco dell'anno con i limiti massimi di 45 ore settimanali e 10 ore giornaliere e con una durata minima di 35 ore settimanali.
Gli scostamenti del programma con le relative motivazioni saranno portati a conoscenza della r.s.u., e, ove ancora non costituita, alle r.s.a.. In tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, giornaliero e settimanale non daranno luogo a compensi per lavoro supplementare / straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare.
Nell'ambito delle flessibilità sopra previste, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione.
Ciascun lavoratore può far confluire in una "banca individuale delle ore" le ore di lavoro eccedenti la
45° ora, che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese successivo a quello in cui tali prestazioni sono state effettuate.
Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, per iscritto, la sua volontà di recupero delle ore accumulate nella banca;
in tal caso i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro 6 mesi successivi a quello di effettuazione della prestazione, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno cinque giorni, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del
3% del personale, e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione all'infungibilità delle mansioni svolte.
Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso, le ore di riposo richieste saranno concesse compatibilmente con le esigenze aziendali.
Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo, entro 12 mesi, delle ore così accumulate, l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore interessato sulla base della retribuzione oraria in vigore a quella data.
Resta inteso che, in caso di cambio d'appalto, saranno retribuite le ore relative al riposo compensativo non fruite.
Per quanto concerne l'articolazione dell'orario di lavoro su base multiperiodale per i servizi di pulizia negli impianti industriali, sono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti”. ( cfr art 31 ccnl in atti la sottolineatura è di questo estensore) “
La norma, nella fattispecie in esame, assume specifica rilevanza, dal momento che essa evidenzia come, in base alla volontà delle parti sociali, il rapporto di lavoro può essere caratterizzato da 'flessibilità' dell'orario, con la particolarità del pagamento della retribuzione relativa all'orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione.
Per la delimitazione del thema decidendum va ancora chiarito che le questioni sottoposte al vaglio giudiziale conseguono dall'esame delle risultanze degli statini paga, sulla scorta dei quali parte ricorrente ha rivendicato il pagamento delle somme corrispondenti al “conguaglio ore” in attivo al lavoratore, La società di contro, pur confermando di dare applicazione al sistema della retribuzione in CP_1 base al criterio della 'mensilizzazione' ha eccepito la erroneità del computo operato nel ricorso, dovendosi fare distinzione tra ore lavorate ed ore retribuite a vario titolo – permessi, ferie, malattia ecc – in assenza di prestazione lavorativa.
La prospettazione interpretativa della società, tuttavia, non risulta corretta- pur senza fare direttamente riferimento all'art. 31 sopra riportato - alla luce dei dati riportati nei cedolini paga emessi dalla stessa spa e versati agli atti.
Ed infatti ne è riprova la circostanza per cui, nei mesi in cui i ricorrenti hanno fruito di ore di assenza retribuite a vario titolo (ferie, ex festività, festività infrasettimanali, ROL, permessi) per le quali un lavoratore può assentarsi senza che questo incida sulla sua retribuzione mensile, si dovrebbe riscontrare in busta paga una corrispondente riduzione delle ore effettivamente lavorate, tale che la somma delle ore retribuite e di quelle lavorate sia sempre pari a 173, per effetto della 'mensilizzazione' della retribuzione.
Questo meccanismo, che consente quindi di erogare una retribuzione 'mensilizzata', allo stesso tempo non può anche comportare l'azzeramento delle ore eccedenti o difettive, che ogni mese vengono contabilizzate in busta paga rispetto al costante divisore orario ( 173), dal momento che una siffatta asserzione finirebbe con il determinare un oggettivo svantaggio ora per l'una ora per l'altra parte contrattuale. che può essere scongiurato solo da un conguaglio annuale. Pt_2
Risulta pertanto smentita in punto di fatto, dalla documentazione versata in atti, ogni eccezione circa la insussistenza di un obbligo contrattuale al pagamento degli importi in questa sede rivendicati a titolo di
'conguaglio ore', dal momento che dalla modalità organizzativa dell'orario di lavoro discende necessariamente il conguaglio tra ore effettuate in più o in meno nell'arco di ciascun mese di lavoro, in relazione al quale ciascun lavoratore ha comunque percepito, in base al CCNL, sempre la retribuzione per il normale orario di lavoro contrattuale ( 173 ore).
Conclusivamente, l'esame delle buste paga e del conteggio depositato consente di ritenere dimostrato il diritto dei ricorrente al pagamento delle ore di lavoro eccedenti le ordinarie, che risultano non retribuite all'esito della somma algebrica delle ore prestate in meno e di quelle prestate in più, per un totale per per il sig. il totale delle competenze erogate su base annua a titolo di “conguaglio ore” è Parte_1 pari a € 1909,82; il totale delle trattenute effettuate a titolo di “conguaglio ore” è pari a € 2481,03; pertanto, la differenza dovuta alla ricorrente quale conguaglio complessivo è di € 571,21;
-per il sig. il totale delle competenze erogate su base an-nua a titolo di Controparte_2
“conguaglio ore” è pari a € 2048,99; il totale delle trattenute effettuate a titolo di “conguaglio ore” è pari a €
2536,08 pertanto, la differenza dovuta alla ricorrente quale “conguaglio annuo” è di € 487,09;
Conclusivamente nell'assenza di alcuna puntuale contestazione contabile delle poste creditorie riportate Co in ricorso, tenuto conto dei cedolini paga, la va condannata al pagamento dell'importo così calcolato per il periodo oggetto di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione mensile di ciascuna componente del credito fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come a dispositivo.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna al pagamento per il sig. Controparte_1 Pt_1 di € 571,21; -per il sig. di € 487,09 , a titolo di differenze retributive
[...] Controparte_2 per "conguaglio ore", maturate da ciascun ricorrente nel periodo lavorativo dedotto in giudizio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione mensile di ciascuna componente del credito al soddisfo b) condanna al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € Controparte_1
621,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Napoli, 14/06/2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)