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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 21/05/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 1679 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. IEZZI MARIA, giusta delega in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. COPPOLA DANILO, giusta delega in Controparte_1
atti
RICORRENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in data 31.08.2013 in Savona, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del CP_1
Comune di Savona al numero 94, parte I, anno 2013, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Savona di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“ La dimora coniugale ubicata nel Comune di Savona in via Montenotte, 27, unitamente ai mobili e agli arredi e pertinenze viene assegnata a nell'interesse dei figli minori ivi Controparte_1
stabilmente conviventi e, in ogni caso, fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. Resta inteso che tutto l'arredamento rimarrà in ogni caso nella disponibilità e/o nel possesso della signora , pertanto, nel caso in cui decidesse di trasferirsi altrove, sarà onere e cura di CP_1
quest'ultima liberare l'immobile dall'arredamento esistente. La madre si farà carico relativamente a detta abitazione di tutte le spese per le utenze luce acqua gas, delle spese condominiali ordinarie e della Tari provvedendo entro la data dell'udienza a modificare la carta di credito sulla quale sono appoggiati detti pagamenti. In caso di inadempimento, fino a che non verrà modificata la modalità
di pagamento le descritte spese continueranno ad essere corrisposte dal padre e quest'ultimo, tenuto conto di quanto comprende l'assegno di contributo al mantenimento dei figli relativamente alla casa assegnata al coniuge, decurterà relativo importo dal mensile stabilito per i figli stessi, versando alla madre la relativa differenza.
I figli minorenni , , restano affidati Persona_1 Persona_2 Persona_3
ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare e per la loro equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita seguendo nelle naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
I figli restano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà stare con i figli:
a) quando il padre rientrerà a Savona da Bologna il sabato, dal sabato stesso dall'orario di arrivo entro le 18,00 fino al lunedì successivo alle ore 18,00. Se il padre dovesse arrivare a Savona il sabato dopo le ore 18,00 prenderà i bambini la domenica mattina alle ore 9 e li terrà con sé fino al lunedì
successivo alle ore 18,00, fatti salvi diversi accordi.
b) Nel caso in cui il padre arrivasse a Savona il venerdì potrà stare con i bambini dal venerdì dall'ora di arrivo entro le 18,00 fino al lunedì successivo alle ore 18,00. Se l'orario di arrivo a Savona fosse dopo le ore 18,00 prenderà i bambini il sabato mattina alle ore 9 e li terrà con sé fino al lunedì alle ore 18,00, fatti salvi diversi accordi. Nei fine settimana in cui il padre non potrà far rientro a Savona per impegni di lavoro sia il sabato sia la domenica riconoscerà alla madre la somma di euro 50,00 almeno che i figli, con l'accordo della madre, non stiano presso i nonni.
Durante le vacanze estive i figli saranno collocati presso il padre con facoltà per la madre di vederli e stare con loro tre giorni alla settimana o quando lo riterrà previ accordi con il padre stesso. Ogni
genitore avrà la possibilità di fare una vacanza al di fuori della città di residenza con i figli comunicandolo all'altro con anticipo di almeno due mesi.
Le vacanze natalizie e pasquali verranno divise a metà tra i genitori con alternanza annuale per quanto riguarda il giorno del Natale e della Pasqua.
Il padre verserà alla madre entro i primi dieci giorni di ogni mese, quale contributo al mantenimento dei figli, la somma totale di euro 1.050,00 (euro 350,00 per ciascun figlio).
La madre sarà beneficiaria in toto degli assegni famigliari.
La pensione per la figlia verrà impiegata per le cure necessarie alla stessa. Per_3
Le spese straordinarie nell'interesse dei figli, come previste e disciplinate dalle linee guida del tribunale di Savona, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50 % ciascuno.
Precisamente, secondo quanto stabilito dal Tribunale Adito l'assegno di mantenimento periodico è
destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto,
l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a)
occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c)
voluttuarietà (requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle,
invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale,
delle spese extra assegno. Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
*SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
*SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche,
rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c)
prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
*SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b)
spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e l';ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
*SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b)
accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es,
fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g)
ticket sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti
(ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.);
l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida: * Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà
inteso come consenso. * Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30
giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Confermare, altresì, le
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto ad ogni pretesa reciproca. Le parti dichiarano altresì di aver definito ogni questione economico patrimoniale pendente tra gli stessi e pertanto dichiarano di non aver reciprocamente nulla più a pretendere per qualsiasi titolo e/o ragione e/o causa.
Le spese legali relative al presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 21.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo