Decreto cautelare 13 settembre 2024
Ordinanza cautelare 14 ottobre 2024
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 04/06/2025, n. 4230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4230 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04230/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04164/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4164 del 2024, proposto da -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Luciano Pennacchio e dall’Avv. Gianluca Pennacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano ex lege ;
per l’annullamento
A) del Decreto prot.n. AOODRCA -OMISSIS-, a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale, con il quale è stata disposta la revoca, a decorrere dall’anno scolastico 2024/25, dello statu s di scuola paritaria relativamente agli indirizzi: 1) Istituto Professionale - Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera – c.m. -OMISSIS-; 2) Istituto Tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo Meccanica, Meccatronica e Energia - Articolazione Meccanica e Meccatronica – c.m. -OMISSIS-;
B) della Relazione ispettiva prot.n. AOODRCA -OMISSIS-, atto del quale si ignora il contenuto e per il quale ci si riserva sin d’ora la proposizione di motivi aggiunti, redatta al termine delle visite relative al piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica disposto dal Ministero per l’a.s. 2023/24, recante presunta sussistenza di gravi irregolarità di funzionamento legittimanti la disposta revoca;
C) della Nota prot.n. AOODRCA -OMISSIS-(doc.2), con la quale, sulla scorta delle risultanze istruttorie indicate nella relazione ispettiva di cui al precedente punto B), sono state elevate
contestazioni sulla regolarità dell’attività didattica;
D) di tutti i verbali contenenti le risultanze di cui alla disposta attività ispettiva, redatti all’esito delle attuate visite;
F) del Decreto 29/11/07 n.267 recante “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'art.1bis, comma 2, del decreto -legge 5/12/05 n.250, convertito con modificazioni, dalla L.n.27/06”, nella parte in cui ha determinato la revoca adottata;
G) del Decreto Ministeriale n.83 del 10/10/08, recante “Linee guida per l’attuazione del decreto ministeriale contenente la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento”, quale atto preordinato alla disposta revoca;
H) di tutti gli ulteriori atti istruttori preordinati, connessi e consequenziali a quello gravato sub A).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visto il D.P. n.1747 del 13 settembre 2024;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 1998 del 14 ottobre 2024;
Vista la memoria depositata da parte ricorrente il 13 maggio 2025;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso notificato e depositato l’11 settembre 2024, il -OMISSIS- (di seguito anche solo Centro) impugnava, unitamente agli atti connessi, in epigrafe meglio specificati, il Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Campania, Direzione Generale, prot.n. AOODRCA -OMISSIS-, con cui era stata disposta la revoca del suo status di scuola paritaria, con decorrenza dall’ a.s. 2024/2025;
- a sostegno del gravame, il ricorrente adduceva l’insussistenza, sotto vari profili, dei presupposti per l’adozione del provvedimento;
- con D.P. n.1747 del 13 settembre 2024 era accolta l’istanza di tutela cautelare monocratica;
- il 19 settembre 2024 si costituiva in giudizio l’Amministrazione scolastica, successivamente depositando memoria e documenti (4 ottobre 2024);
- il 3 ed il 7 ottobre 2024 parte ricorrente depositava documenti;
- con ordinanza n. 1998 del 14 ottobre 2024, questo Tribunale: “Premesso che, anche in considerazione della significativa mole di atti e documenti versati in giudizio dalle parti la presente cognizione è limitata alla valutazione sommaria devoluta alla presente fase cautelare; Ritenuto che l’istanza cautelare non possa essere accolta poiché, a prescindere dal periculum in mora , non sussiste il fumus boni iuris , emergendo dalla analitica motivazione del provvedimento finale le ragioni per cui, anche alla luce del riscontro del preavviso di revoca prot. n. 34280 del 13 giugno 2024 e delle giustificazioni ed osservazioni prodotte da parte ricorrente, “permangono le carenze” elencate nel medesimo provvedimento, riscontrate in sede ispettiva dall’amministrazione e più analiticamente riportate nella relazione del 7 maggio 2024, depositata dal Ministero; Osservato, in particolare, che: - tra le predette irregolarità, da valutarsi anche complessivamente e non in maniera parcellizzata, sono comunque annoverati aspetti cruciali concernenti, non solo la sede (mancanza certificazione di agibilità, laddove la segnalazione certificata di agibilità protocollo n. 6169 “coerente con lo stato di fatto dei locali” è soltanto del luglio 2024) ma anche la didattica ed il sostanziale funzionamento del servizio erogato (cfr. Cons. Stato, Sez., VII, 5 luglio 2023, n. 6561), che non consentono di ritenere, prima facie , verosimilmente fondati i motivi di ricorso (tra cui, a titolo meramente esemplificativo: mancata copertura delle ore di insegnamento da parte di personale docente; insufficienza di personale ATA; significativa assenza di alunni in sede; plurime irregolarità nella gestione e tenuta della documentazione amministrativa); -anche quanto all’evoluzione procedimentale, la stessa produzione documentale versata in giudizio conferma la complessa attività istruttoria svolta dai funzionari preposti, che non si è limitata alle diverse visite ispettive in loco, ma ha comportato l’esame e la valutazione della documentazione, ivi compresa quella prodotta in sede di osservazioni endoprocedimentali; Ritenuto che pertanto l’istanza non possa essere accolta anche nell’ ottica di bilanciamento degli interessi in gioco, a tutela della medesima collettività degli studenti ai quali deve essere garantita, anche da parte degli istituti scolastici paritari, la qualità dell’offerta formativa, funzionale all’esercizio del diritto fondamentale allo studio, costituzionalmente riconosciuto”, non confermava la tutela resa in sede monocratica;
- con ordinanza n. 4499 del 28 novembre 2024 il Consiglio di Stato, adito in sede di appello cautelare, riformava la decisione, invitando l’Amministrazione scolastica a rivalutare [all’esito del processo di adeguamento delle strutture e delle attività didattiche del Centro] “l’assetto organizzativo risultante dagli aggiornamenti e dagli adeguamenti approntati, entro un termine congruo, comunque non superiore a due mesi decorrenti dalla scadenza del termine suindicato, onde decidere se confermare e/o rivedere la precedente determinazione negativa espressa nei confronti del ricorrente istituto”, precisando comunque che “l’eventuale conferma del provvedimento di revoca della paritarietà potrà avere effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo, ai sensi dell’art. 5.10 del D.M. n.83/2008, ossia per l’anno 2025-2026, in modo da consentire all’istituto di portare a termine l’anno scolastico in corso, del quale è già decorso il primo trimestre”;
- il 26 febbraio 2025 il Ministero dell’Istruzione depositava documenti tra cui relazione del 20 febbraio 2025 nella quale si rappresentava che “con nota recante prot. -OMISSIS- e acquisita al prot. AOODRCA n.-OMISSIS- [che allegava] l’Istituto scolastico “-OMISSIS-” […] ha comunicato la cessazione dell’attività didattica con rinuncia alla parità scolastica - a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026 - per tutti gli Indirizzi di studio di cui […] al decreto di revoca della parità prot. AOODRCA n. -OMISSIS-”;
- il 13 maggio 2025, il Centro ricorrente depositava memoria, rappresentando che “nelle more [aveva] liberamente determinato, giusta comunicazione del 18/2/25, versata in atti dall’amministrazione resistente la cessazione dell’attività a decorrere dalla fine del corrente anno scolastico”, dichiarava, pertanto, di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio, in “ragione della circostanza che dalla definizione del medesimo non deriverebbe alcuna utilità”;
- all’udienza pubblica del 14 maggio 2025, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione;
Rilevato che:
- preso atto di quanto dichiarato da parte ricorrente nella memoria 13 maggio 2025, confermato dall’Amministrazione resistente con il deposito documentale del 26 febbraio 2025, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
- stante l’estrema peculiarità della vicenda sottesa, vadano compensate integralmente tra le parti in causa le spese di lite, con espressa statuizione di irripetibilità di quanto versato a titolo di contributo unificato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.