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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/11/2025, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 652/2025
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
SA LO RO Presidente
ANrita FR Consigliere relatore
AN Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. NARDELLA COSTANTINO con domicilio eletto in
VIA A. GRAMSCI, 39 71100 FOGGIA appellante e
IN PERSONA DELL'ADS AVV. ANNA LISA BERTOLINI CP_1
NA (C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. C.F._2
NE RI con domicilio eletto in VIA ROMA 7 42011
BAGNOLO IN PIANO appellato
PROCURATORE GENERALE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 07.08.2024 dinanzi al Tribunale di Reggio
MI in persona dell'amministratrice di sostegno avv. Controparte_2
AN SA IN, chiedeva lo scioglimento del matrimonio celebrato in
Reggio MI in data 31.10.1987 con , la cessazione Parte_1
del contributo al mantenimento della moglie e dei figli previsti in sede di separazione consensuale e la revoca dell'assegnazione della ex casa coniugale alla moglie.
Si costituiva in giudizio la opponendosi alla domanda di Pt_1
scioglimento del matrimonio, assumendo che il ricorrente – prima di rimanere vittima, poco dopo un anno dalla separazione, di un incidente stradale, che gli aveva cagionato gravissimi danni neurologici, rendendolo del tutto incapace di provvedere ai propri interessi, con la conseguente apertura di una procedura di amministrazione di sostegno – non avrebbe mai espresso la volontà di divorziare e che le domande avanzate in giudizio dall'amministratore di sostegno non rispondevano al volere del beneficiario. Allegava la rinuncia al contributo al mantenimento da parte dei due figli della coppia, ormai maggiorenni. Chiedeva il rigetto della domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale e una modifica dell'assegno di mantenimento in proprio favore da determinarsi in euro
1700 mensili.
pag. 2/17 Con sentenza n. 257/2025 pubblicata il 14/03/2025, il Tribunale di Reggio
MI dichiarava lo scioglimento del matrimonio;
revocava l'assegno di mantenimento in favore dei figli;
rigettava la richiesta di mantenimento della moglie;
revocava l'assegnazione della casa coniugale;
condannava la resistente a rifondere alla controparte le spese legali per la soccombenza.
2.- Avverso detta sentenza ha proposto appello, Parte_1
chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, in totale riforma della sentenza impugnata di “dichiarare nulla la sentenza per mancata nomina di un curatore speciale in favore della parte incapace, per violazione dell'art. 78 c. 2 c.p.c., trattenendo la causa presso di sè, con la nomina del Giudice istruttore di cui all'art. 249 bis c.p.c. perché decida sulle richieste istruttorie già formulate in primo grado e sul prosieguo del giudizio.
3) In via subordinata riformare la sentenza impugnata in ordine alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della L. 898/1970, ed in particolare per carenza del requisito dell'ininterrotta separazione.
4) In riforma ulteriore della sentenza impugnata dichiarare che la sig.ra
ha diritto all'assegno di mantenimento ovvero a Parte_1
quello divorzile, e riconoscere lo stesso nella misura di € 1.700,00 mensili, ponendolo a carico dell'appellato.
5) In riforma ulteriore della sentenza impugnata, in ogni caso, assegnare alla sig.ra la casa coniugale, perché possa Parte_1
continuare a vivervi con il figlio, limitatamente al Controparte_3
piano secondo, rimanendo collocato il sig. al primo Controparte_2
pag. 3/17 piano, già predisposto ed arredato per le sue necessità, potendo questi altresì disporre del piano terra lasciato in uso ai suoi badanti.
6) Con vittoria di spese e compensi delle spese del doppio grado di giudizio”.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la necessità di nomina del curatore speciale a favore della parte incapace, lamentando la sussistenza di un conflitto di interessi tra l'amministratore di sostegno e il per mancata cura degli interessi CP_2
economici di quest'ultimo, rilevabile da circostanze documentalmente provate, quali l'effettuazione di investimenti a rischio, la forte e progressiva riduzione del patrimonio iniziale dell'appellato e una cattiva gestione delle questioni ereditarie conseguenti alla morte della madre.
Con il secondo motivo l'appellante contesta la sussistenza del presupposto della ininterrotta separazione per lo scioglimento del matrimonio, dolendosi, in primo luogo, che il Tribunale abbia ritenuto che quanto dedotto dalla resistente non fosse sufficiente a integrare l'eccezione in senso formale di avvenuta riconciliazione e, in secondo luogo, che il
Tribunale non abbia ammesso le prove orali richieste, che avrebbero confermato l'avvenuta riconciliazione con il sig. nel periodo CP_2
intercorso tra la separazione e il sinistro stradale. In particolare, ritiene che il Tribunale abbia erroneamente interpretato taluni fatti esposti in comparsa, come il trascorrere delle vacanze insieme, valutandoli in modo del tutto apodittico come espressione della volontà di non far subire ai figli gli effetti pregiudizievoli della separazione;
per contro, tali fatti – considerato, altresì, l'ausilio in caso di malattia e la manifestata volontà di pag. 4/17 essere di conforto per il marito a seguito del sinistro – rappresentano comportamenti concludenti.
Con il terzo motivo la contesta la revoca dell'assegnazione della Pt_1
casa coniugale in favore della moglie in considerazione dell'incapacità economica della signora di procacciarsi un altro immobile (tenuto conto dello stato di disoccupazione, dell'età avanzata e dell'assenza di redditi propri al di fuori del mantenimento del marito); delle dimensioni dell'immobile (villa di oltre 400 mq. posta su più piani), tali da consentire l'uso a più soggetti anche in condizioni di autonomia;
della mancanza di necessità di vendere l'immobile, considerati anche i recenti e costosi lavori di ristrutturazione;
del fatto che anche il figlio verrebbe Persona_1
privato del godimento della casa, dovendo procacciarsi un'altra abitazione, pur non disponendo di una stabilità reddituale, con l'ulteriore ripercussione negativa che i figli avrebbero maggiori difficoltà a recarsi liberamente dal padre, dovendo chiedere il permesso all'amministratore di sostegno e ai badanti, che non hanno agevolato finora tali relazioni, e che rischierebbe di disperdersi anche ogni residuale rapporto tra i coniugi.
Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza nel capo in cui dispone la revoca dell'assegno di mantenimento e nega il riconoscimento di qualsiasi forma di sostentamento in favore della moglie. A tal proposito, evidenzia la perdita della sua unica fonte di sostentamento, essendo disoccupata, priva di redditi propri e prossima a compiere 61 anni, evidenziando come – alla luce dei vari attestati di formazione professionale
– lo stato di disoccupazione sia incolpevole. Precisamente, lamenta che laddove il giudice ha negato l'assegno di divorzio per assenza di specifica domanda, a fronte di una domanda relativa all'assegno di mantenimento,
pag. 5/17 sarebbe incorso in vizio di ultra-petizione, poiché la questione riguarderebbe solo il “nomen iuris” che non vincola il giudice, ben potendo lo stesso attribuire una diversa qualificazione giuridica al rapporto sotteso.
Con il quinto e sesto motivo di appello lamenta che il Tribunale non ha svolto alcuna concreta verifica sull'entità del patrimonio del sig. CP_2
Contesta inoltre il rigetto delle proprie istanze istruttorie.
3.- Si è costituito in giudizio , in persona Controparte_2
dell'amministratrice di sostegno avv. AN SA IN, opponendosi al gravame e chiedendo:
“In via principale:
• dichiari inammissibile e comunque rigetti integralmente l'appello proposto da;
Parte_1
• confermi la sentenza n. 257/2025 del Tribunale di Reggio MI;
• condanni l'appellante al pagamento delle spese del grado.
In via subordinata, e solo nell'ipotesi in cui la Corte ritenesse, contrariamente a quanto sopra dedotto, che la sig.ra abbia diritto Pt_1
ad un assegno divorzile, si chiede di determinarlo in misura meramente simbolica, tenendo conto:
1) della lunga durata della separazione (quasi ventennale);
2) delle somme ingenti già percepite dall'appellante a titolo di mantenimento (oltre € 600.000, oltre a tutte le utenze e spese della casa coniugale sostenute dal;
CP_2
3) della colpevole e perdurante mancanza di attività lavorativa della
, che non ha mai svolto una ricerca seria di occupazione;
Pt_1
pag. 6/17 4) della stabile relazione sentimentale intrattenuta da anni con altro uomo, circostanza che recide ogni residuo vincolo solidaristico;
5) delle gravi condizioni personali ed economiche del sig. CP_2
soggetto incapace e bisognoso di costanti cure.
Si ripropongono espressamente, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le istanze istruttorie già articolate in primo grado e nelle memorie ex art. 473-bis
c.p.c., ed in particolare: la richiesta di esibizione dei rendiconti e dossier titoli intestati alla sig.ra presso Banca Mediolanum, altre banche Pt_1
e Poste Italiane, nonché ogni altra istanza istruttoria già proposta, allo scopo di confermare l'autosufficienza economica dell'appellante..
Si richiamano inoltre, quali parti integranti della presente difesa, tutti i documenti e le memorie difensive già prodotti nel giudizio di primo grado che qui si intendono integralmente riprodotti e richiamati ex art. 74 disp. att. c.p.c.”.
Per tali ragioni, si chiede altresì che l'Ecc.ma Corte dichiari l'irrilevanza, nel presente giudizio, di tutte le contestazioni mosse dall'appellante all'operato dell'Amministratore di Sostegno, trattandosi di questioni estranee alla causa di divorzio e riservate alla competenza del Giudice Cont Tutelare. L' ha infatti sempre operato con trasparenza e lealtà, sotto la vigilanza del Giudice Tutelare, e non vi alcuno spazio per ipotizzare conflitti di interesse o condotte pregiudizievoli.
Comunque con vittoria dei compensi e spese di lite”.
Sul primo motivo d'appello l'appellato rileva l'insussistenza di un conflitto di interessi, evidenziando che la gestione del patrimonio da parte dell'amministratore di sostegno è avvenuta sotto il controllo e la vigilanza del Tribunale, perciò in modo oggettivamente trasparente, e che alla pag. 7/17 progressiva riduzione del patrimonio del – utilizzata CP_2
dall'appellante a sostegno del conflitto di interessi – ha contribuito la stessa sig. ricevendo negli anni ingenti somme a titolo di mantenimento, Pt_1
oltre le spese di manutenzione della casa coniugale e le utenze domestiche.
Sul secondo motivo d'appello rileva che in primo grado non è mai stata sollevata formalmente una eccezione di riconciliazione. Tale fatto, peraltro, richiede la prova di una ripresa effettiva della convivenza more uxorio, non dimostrata dalla appellante, la quale intrattiene da oltre dieci anni una stabile relazione sentimentale con un altro uomo, il sig. Persona_2
Sul terzo motivo d'appello, relativo all'assegnazione della casa coniugale, evidenzia la correttezza della statuizione, a fronte della raggiunta indipendenza economica da parte dei figli maggiorenni, dimostrata dalla loro rinuncia all'assegno di mantenimento.
Con riguardo al quarto motivo concernente l'assegno divorzile, l'appellato ne eccepisce l'inammissibilità, poiché trattasi di domanda nuova e introdotta solo in sede di appello. Deduce, inoltre, che non è stata fornita la necessaria prova richiesta per il diritto all'assegno divorzile, relativa a occasioni professionali rinunciate, evidenziando – per contro – come la moglie non si sia mai in concreto adoperata per reperire stabile occupazione lavorativa.
Con riferimento al quinto e sesto motivo, l'appellato evidenzia la superfluità delle doglianze inerenti il rigetto delle richieste istruttorie per la verifica dell'avvenuta riconciliazione e dell'entità patrimoniale.
4.- Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
5.- L'appello va rigettato.
Il primo motivo d'appello è infondato per le ragioni che seguono.
pag. 8/17 Preliminarmente, si rileva che l'appellante si duole della mancata nomina di un curatore speciale per il sig. sulla base di argomentazioni CP_2
già esaustivamente vagliate dal giudice di prime cure nelle motivazioni della sentenza di cui si condivide il ragionamento.
È ormai pacifico in giurisprudenza che il coniuge, anche se incapace, può avere interesse al divorzio – indipendentemente dalla posizione assunta dall'altro coniuge, che può essere contraria – e che in alcuni casi il divorzio può essere anche una forma di tutela per il soggetto incapace ragion per cui, in caso di infermità, la tutela degli specifici interessi in tema di divorzio può essere rimessa al rappresentante legale, considerato che la designazione di un curatore, quale soggetto terzo nominato ad hoc, si prospetta necessaria solo nel caso di conflitto di interessi fra il tutore ed il proprio rappresentato, risolvendosi, altrimenti, in un inutile formalismo
(Cassa n. 14669/2018, 9582/00).
Nel caso di specie, il è dal 2007 in stato di totale infermità e al CP_2
fine di poter esercitare il suo diritto a sciogliere l'unione coniugale con la moglie necessita di essere rappresentato in giudizio dall'amministratore di sostegno, soggetto deputato alla cura e alla rappresentanza degli interessi dell'amministrato. Una valutazione contraria porterebbe, di fatto, a uno svuotamento del suo diritto. L'amministratrice di sostegno, avv. AN SA
IN, è stata a tal fine specificamente autorizzata dal giudice tutelare.
Occorre rilevare che la suddetta autorizzazione si rende necessaria per lo svolgimento degli atti di straordinaria amministrazione, come per l'esercizio di diritti personalissimi, che l'amministrato non potrebbe altrimenti esercitare (sempre che sia accertato che l'atto corrisponda all'interesse del rappresentato e volto effettivamente a dare attuazione alle pag. 9/17 sue esigenze di protezione), e viene rilasciata dal giudice tutelare, che ha il compito di controllare il corretto svolgimento dell'incarico svolto dall'amministratore di sostegno e, dunque, anche gli eventuali conflitti di interesse tra amministratore e amministrato.
Nella fattispecie in esame non ricorre un conflitto di interessi: le circostanze da cui risulterebbe il conflitto sono relativi a vicende patrimoniali totalmente estranee al thema decidendum oggetto del presente procedimento, la cui verifica risulta sia superflua ai fini dello scioglimento matrimoniale e dei profili economici da determinarsi, sia inopportun, quanto all'asserito conflitto, essendo stata l'attività dell'amministratore di sostegno già valutata dal giudice tutelare nell'apposita sede conferendo l'autorizzazione de qua. E' del resto irrilevante l'eventuale pendenza di un nuovo procedimento per la revoca/sostituzione dell'amministratore, istanza già presentata in passato e rigettata.
Pertanto, l'avv. AN SA IN deve ritenersi pienamente legittimata ad agire in giudizio, essendo stata autorizzata dal giudice tutelare a proporre domanda di scioglimento del matrimonio tra il e la CP_2
Pt_1
Quanto alla doglianza relativa alla insussistenza della ininterrotta separazione si osserva quanto segue.
Tra i presupposti previsti ai sensi dell'art. 3 l. 898/70 vi rientra quello della separazione ininterrotta, di almeno dodici mesi per la separazione giudiziale e di almeno sei mesi per la separazione consensuale. La pronuncia di divorzio non consegue automaticamente al ricorrere di uno dei presupposti, ma all'accertamento della esistenza (dell'essenziale condizione) della concreta impossibilità di mantenere o ricostituire il pag. 10/17 consorzio coniugale per effetto della definitiva rottura del legame di coppia, onde, in questo senso, lo stato di separazione dei coniugi concreta un requisito dell'azione, necessario secondo la previsione dell'art. 3, n. 2, lett. b), della citata legge n. 898 del 1970 (Cassa n. 26165/06).
Spetta al coniuge convenuto, che si oppone alla domanda di divorzio, eccepire l'insussistenza della ininterrotta separazione e, più precipuamente,
l'avvenuta riconciliazione, la quale, ai sensi dell'art. 157 c.c., può essere espressa oppure tacita, qualora i coniugi adottino un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. Trattasi di un'eccezione in senso stretto, investendo aspetti strettamente attinenti ai rapporti tra i coniugi, in ordine ai quali è onere della parte convenuta eccepire e conseguentemente provare l'avvenuta riconciliazione. Il coniuge ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile della ricostituzione del consorzio familiare (Cass. n.
23510/10, 17596/23).
In altri termini, qualora non vi sia una riconciliazione espressa, è necessario che la parte convenuta che voglia eccepire l'avvenuta riconciliazione dimostri in modo inconfutabile che vi sia stata una ricostituzione del consorzio familiare nell'insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali, conducendo, di fatto, una normale vita coniugale.
Tale prova non è stata fornita dalla Pt_1
Posto che è pacifico che i due coniugi hanno vissuto in abitazioni separate della medesima casa coniugale (villa di oltre 400 mq), dagli elementi dalla stessa addotti a sostegno di un riavvicinamento con il intercorso CP_2
nel breve lasso temporale tra l'avvenuta separazione e il sinistro, quali l'abitudine di bere il caffè il pomeriggio nella parte dell'immobile del pag. 11/17 o il trascorrere delle vacanze insieme ai figli, al tempo minori, CP_2
non si evince quella ripresa del rapporto coniugale richiesta, non essendo tali fatti dimostrativi del rispristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale.
(Cassa n. 17596/23). Né le istanze istruttorie avanzate dalla controparte assumono valenza in tal senso, ritenendosi i capitoli di prova testimoniali non dirimenti rispetto alla prova nei termini richiesti. A ciò aggiungasi che la non ha espressamente contestato quanto affermato dalla Pt_1
controparte nella sua comparsa di costituzione in ordine ad una sua stabile nuova relazione sentimentale con il sig. Persona_2
Quanto all'assegnazione della casa familiare, si condividono le considerazioni già svolte dal giudice di prime cure.
La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. (Cassa n. 25604/18).
In altri termini, l'assegnazione della casa familiare è finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, non potendo essere disposta, quale componente degli assegni rispettivamente previsti dagli artt. 156 cod.
pag. 12/17 ci. e 5 della legge n. 898 del 1970, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, onde la concessione del beneficio in parola resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ed economicamente non autosufficienti (Cassa n. 12309/04).
I presupposti per l'assegnazione della casa familiare così delineati non sussistono nel caso di specie, laddove i figli, maggiorenni da tempo (uno dei quali anche coniugato), sono ormai economicamente autosufficienti.
Ciò è comprovato dalla rinuncia da parte degli stessi all'assegno di mantenimento a carico del padre.
Per quanto concerne infine le questioni circa l'assegno divorzile, negato dal giudice di primo grado per assenza di specifica domanda, giova rievocare l'assoluta indipendenza e diversità di presupposti fra l'assegno di mantenimento in sede di separazione e l'assegno divorzile, in quanto il primo svolge una funzione alimentare, mentre il secondo una funzione assistenziale, perequativa e compensativa.
Più precisamente, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, in quanto è riconosciuto in favore del coniuge che non abbia adeguati redditi, ed è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative. Inoltre, l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo. (cfr. Cassa n. 234/2025).
Per contro, l'assegno divorzile va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5,
pag. 13/17 comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, e deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa. In sintesi,
l'assegno divorzile tiene conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi e della durata del matrimonio
(Cassa 4215/21, S.U. 18287/18).
Ciò posto, si osserva che nel caso di specie la in primo grado ha Pt_1
proposto esclusivamente domanda di rideterminazione dell'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale di Reggio MI in sede di separazione consensuale, senza proporre specifica domanda di assegno divorzile. Al di là della questione del nomen iuris relativamente alla domanda svolta si rileva che, premessa la differenza sostanziale tra assegno di separazione e assegno di divorzio, la non ha fornito alcuna Pt_1
prova degli elementi integranti gli specifici presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, quali, ad esempio, il contributo offerto alla comunione familiare, la eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio,
pag. 14/17 l'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge.
A ciò aggiungasi che, quanto ai mezzi adeguati e all'impossibilità oggettiva di procurarseli dall'avvenuta separazione e, successivamente, dall'incidente del – episodi ormai risalenti nel tempo – dagli atti risulta che la CP_2
non si è mai in concreto adoperata, neppure in prossimità della Pt_1
separazione ormai risalente, per il reperimento di una stabile attività lavorativa ragion per cui non può ritenersi che versi in una condizione di disoccupazione incolpevole.
Resta comunque fermo in linea generale il diritto alla percezione dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione qualora non revocato/modificato fino al passaggio in giudicato della sentenza sul vincolo.
Il quinto e sesto motivo di appello sono infondati. Si è già dato conto precedentemente della estraneità e della superfluità dei fatti relativi alle vicende successorie del rispetto all'oggetto del procedimento, CP_2
così come della irrilevanza delle richieste di prova testimoniale in merito alla prova della interruzione della separazione.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna alle spese come in dispositivo per la soccombenza.
Questa Corte ritiene inoltre applicabile al caso di specie l'art. 96 comma III
c.p.c. lì dove l'appellante ha riproposto in appello le stesse identiche questioni del primo grado già esaurientemente affrontate e rigettate in quella sede, con la liquidazione di un importo che questa Corte ritiene corretto equitativamente quantificare in € 2.500,00 corrispondente a circa un terzo dei compensi riconosciuti.
pag. 15/17 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona dell'ads avv. ANNA LISA BERTOLINI, CP_2
costituito, con l'intervento del Procuratore Generale, avverso la sentenza del Tribunale di Reggio MI n. 257/2025, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in € 6.946,00, oltre
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Condanna l'appellante al pagamento in favore della controparte dell'importo di € 2.500,00 ex art. 96 III comma c.p.c., oltre il pagamento di
€ 500,00 in favore della Controparte_5
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 30.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
ANrita FR SA LO RO
pag. 16/17 pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 652/2025
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
SA LO RO Presidente
ANrita FR Consigliere relatore
AN Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. NARDELLA COSTANTINO con domicilio eletto in
VIA A. GRAMSCI, 39 71100 FOGGIA appellante e
IN PERSONA DELL'ADS AVV. ANNA LISA BERTOLINI CP_1
NA (C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. C.F._2
NE RI con domicilio eletto in VIA ROMA 7 42011
BAGNOLO IN PIANO appellato
PROCURATORE GENERALE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 07.08.2024 dinanzi al Tribunale di Reggio
MI in persona dell'amministratrice di sostegno avv. Controparte_2
AN SA IN, chiedeva lo scioglimento del matrimonio celebrato in
Reggio MI in data 31.10.1987 con , la cessazione Parte_1
del contributo al mantenimento della moglie e dei figli previsti in sede di separazione consensuale e la revoca dell'assegnazione della ex casa coniugale alla moglie.
Si costituiva in giudizio la opponendosi alla domanda di Pt_1
scioglimento del matrimonio, assumendo che il ricorrente – prima di rimanere vittima, poco dopo un anno dalla separazione, di un incidente stradale, che gli aveva cagionato gravissimi danni neurologici, rendendolo del tutto incapace di provvedere ai propri interessi, con la conseguente apertura di una procedura di amministrazione di sostegno – non avrebbe mai espresso la volontà di divorziare e che le domande avanzate in giudizio dall'amministratore di sostegno non rispondevano al volere del beneficiario. Allegava la rinuncia al contributo al mantenimento da parte dei due figli della coppia, ormai maggiorenni. Chiedeva il rigetto della domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale e una modifica dell'assegno di mantenimento in proprio favore da determinarsi in euro
1700 mensili.
pag. 2/17 Con sentenza n. 257/2025 pubblicata il 14/03/2025, il Tribunale di Reggio
MI dichiarava lo scioglimento del matrimonio;
revocava l'assegno di mantenimento in favore dei figli;
rigettava la richiesta di mantenimento della moglie;
revocava l'assegnazione della casa coniugale;
condannava la resistente a rifondere alla controparte le spese legali per la soccombenza.
2.- Avverso detta sentenza ha proposto appello, Parte_1
chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, in totale riforma della sentenza impugnata di “dichiarare nulla la sentenza per mancata nomina di un curatore speciale in favore della parte incapace, per violazione dell'art. 78 c. 2 c.p.c., trattenendo la causa presso di sè, con la nomina del Giudice istruttore di cui all'art. 249 bis c.p.c. perché decida sulle richieste istruttorie già formulate in primo grado e sul prosieguo del giudizio.
3) In via subordinata riformare la sentenza impugnata in ordine alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della L. 898/1970, ed in particolare per carenza del requisito dell'ininterrotta separazione.
4) In riforma ulteriore della sentenza impugnata dichiarare che la sig.ra
ha diritto all'assegno di mantenimento ovvero a Parte_1
quello divorzile, e riconoscere lo stesso nella misura di € 1.700,00 mensili, ponendolo a carico dell'appellato.
5) In riforma ulteriore della sentenza impugnata, in ogni caso, assegnare alla sig.ra la casa coniugale, perché possa Parte_1
continuare a vivervi con il figlio, limitatamente al Controparte_3
piano secondo, rimanendo collocato il sig. al primo Controparte_2
pag. 3/17 piano, già predisposto ed arredato per le sue necessità, potendo questi altresì disporre del piano terra lasciato in uso ai suoi badanti.
6) Con vittoria di spese e compensi delle spese del doppio grado di giudizio”.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la necessità di nomina del curatore speciale a favore della parte incapace, lamentando la sussistenza di un conflitto di interessi tra l'amministratore di sostegno e il per mancata cura degli interessi CP_2
economici di quest'ultimo, rilevabile da circostanze documentalmente provate, quali l'effettuazione di investimenti a rischio, la forte e progressiva riduzione del patrimonio iniziale dell'appellato e una cattiva gestione delle questioni ereditarie conseguenti alla morte della madre.
Con il secondo motivo l'appellante contesta la sussistenza del presupposto della ininterrotta separazione per lo scioglimento del matrimonio, dolendosi, in primo luogo, che il Tribunale abbia ritenuto che quanto dedotto dalla resistente non fosse sufficiente a integrare l'eccezione in senso formale di avvenuta riconciliazione e, in secondo luogo, che il
Tribunale non abbia ammesso le prove orali richieste, che avrebbero confermato l'avvenuta riconciliazione con il sig. nel periodo CP_2
intercorso tra la separazione e il sinistro stradale. In particolare, ritiene che il Tribunale abbia erroneamente interpretato taluni fatti esposti in comparsa, come il trascorrere delle vacanze insieme, valutandoli in modo del tutto apodittico come espressione della volontà di non far subire ai figli gli effetti pregiudizievoli della separazione;
per contro, tali fatti – considerato, altresì, l'ausilio in caso di malattia e la manifestata volontà di pag. 4/17 essere di conforto per il marito a seguito del sinistro – rappresentano comportamenti concludenti.
Con il terzo motivo la contesta la revoca dell'assegnazione della Pt_1
casa coniugale in favore della moglie in considerazione dell'incapacità economica della signora di procacciarsi un altro immobile (tenuto conto dello stato di disoccupazione, dell'età avanzata e dell'assenza di redditi propri al di fuori del mantenimento del marito); delle dimensioni dell'immobile (villa di oltre 400 mq. posta su più piani), tali da consentire l'uso a più soggetti anche in condizioni di autonomia;
della mancanza di necessità di vendere l'immobile, considerati anche i recenti e costosi lavori di ristrutturazione;
del fatto che anche il figlio verrebbe Persona_1
privato del godimento della casa, dovendo procacciarsi un'altra abitazione, pur non disponendo di una stabilità reddituale, con l'ulteriore ripercussione negativa che i figli avrebbero maggiori difficoltà a recarsi liberamente dal padre, dovendo chiedere il permesso all'amministratore di sostegno e ai badanti, che non hanno agevolato finora tali relazioni, e che rischierebbe di disperdersi anche ogni residuale rapporto tra i coniugi.
Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza nel capo in cui dispone la revoca dell'assegno di mantenimento e nega il riconoscimento di qualsiasi forma di sostentamento in favore della moglie. A tal proposito, evidenzia la perdita della sua unica fonte di sostentamento, essendo disoccupata, priva di redditi propri e prossima a compiere 61 anni, evidenziando come – alla luce dei vari attestati di formazione professionale
– lo stato di disoccupazione sia incolpevole. Precisamente, lamenta che laddove il giudice ha negato l'assegno di divorzio per assenza di specifica domanda, a fronte di una domanda relativa all'assegno di mantenimento,
pag. 5/17 sarebbe incorso in vizio di ultra-petizione, poiché la questione riguarderebbe solo il “nomen iuris” che non vincola il giudice, ben potendo lo stesso attribuire una diversa qualificazione giuridica al rapporto sotteso.
Con il quinto e sesto motivo di appello lamenta che il Tribunale non ha svolto alcuna concreta verifica sull'entità del patrimonio del sig. CP_2
Contesta inoltre il rigetto delle proprie istanze istruttorie.
3.- Si è costituito in giudizio , in persona Controparte_2
dell'amministratrice di sostegno avv. AN SA IN, opponendosi al gravame e chiedendo:
“In via principale:
• dichiari inammissibile e comunque rigetti integralmente l'appello proposto da;
Parte_1
• confermi la sentenza n. 257/2025 del Tribunale di Reggio MI;
• condanni l'appellante al pagamento delle spese del grado.
In via subordinata, e solo nell'ipotesi in cui la Corte ritenesse, contrariamente a quanto sopra dedotto, che la sig.ra abbia diritto Pt_1
ad un assegno divorzile, si chiede di determinarlo in misura meramente simbolica, tenendo conto:
1) della lunga durata della separazione (quasi ventennale);
2) delle somme ingenti già percepite dall'appellante a titolo di mantenimento (oltre € 600.000, oltre a tutte le utenze e spese della casa coniugale sostenute dal;
CP_2
3) della colpevole e perdurante mancanza di attività lavorativa della
, che non ha mai svolto una ricerca seria di occupazione;
Pt_1
pag. 6/17 4) della stabile relazione sentimentale intrattenuta da anni con altro uomo, circostanza che recide ogni residuo vincolo solidaristico;
5) delle gravi condizioni personali ed economiche del sig. CP_2
soggetto incapace e bisognoso di costanti cure.
Si ripropongono espressamente, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le istanze istruttorie già articolate in primo grado e nelle memorie ex art. 473-bis
c.p.c., ed in particolare: la richiesta di esibizione dei rendiconti e dossier titoli intestati alla sig.ra presso Banca Mediolanum, altre banche Pt_1
e Poste Italiane, nonché ogni altra istanza istruttoria già proposta, allo scopo di confermare l'autosufficienza economica dell'appellante..
Si richiamano inoltre, quali parti integranti della presente difesa, tutti i documenti e le memorie difensive già prodotti nel giudizio di primo grado che qui si intendono integralmente riprodotti e richiamati ex art. 74 disp. att. c.p.c.”.
Per tali ragioni, si chiede altresì che l'Ecc.ma Corte dichiari l'irrilevanza, nel presente giudizio, di tutte le contestazioni mosse dall'appellante all'operato dell'Amministratore di Sostegno, trattandosi di questioni estranee alla causa di divorzio e riservate alla competenza del Giudice Cont Tutelare. L' ha infatti sempre operato con trasparenza e lealtà, sotto la vigilanza del Giudice Tutelare, e non vi alcuno spazio per ipotizzare conflitti di interesse o condotte pregiudizievoli.
Comunque con vittoria dei compensi e spese di lite”.
Sul primo motivo d'appello l'appellato rileva l'insussistenza di un conflitto di interessi, evidenziando che la gestione del patrimonio da parte dell'amministratore di sostegno è avvenuta sotto il controllo e la vigilanza del Tribunale, perciò in modo oggettivamente trasparente, e che alla pag. 7/17 progressiva riduzione del patrimonio del – utilizzata CP_2
dall'appellante a sostegno del conflitto di interessi – ha contribuito la stessa sig. ricevendo negli anni ingenti somme a titolo di mantenimento, Pt_1
oltre le spese di manutenzione della casa coniugale e le utenze domestiche.
Sul secondo motivo d'appello rileva che in primo grado non è mai stata sollevata formalmente una eccezione di riconciliazione. Tale fatto, peraltro, richiede la prova di una ripresa effettiva della convivenza more uxorio, non dimostrata dalla appellante, la quale intrattiene da oltre dieci anni una stabile relazione sentimentale con un altro uomo, il sig. Persona_2
Sul terzo motivo d'appello, relativo all'assegnazione della casa coniugale, evidenzia la correttezza della statuizione, a fronte della raggiunta indipendenza economica da parte dei figli maggiorenni, dimostrata dalla loro rinuncia all'assegno di mantenimento.
Con riguardo al quarto motivo concernente l'assegno divorzile, l'appellato ne eccepisce l'inammissibilità, poiché trattasi di domanda nuova e introdotta solo in sede di appello. Deduce, inoltre, che non è stata fornita la necessaria prova richiesta per il diritto all'assegno divorzile, relativa a occasioni professionali rinunciate, evidenziando – per contro – come la moglie non si sia mai in concreto adoperata per reperire stabile occupazione lavorativa.
Con riferimento al quinto e sesto motivo, l'appellato evidenzia la superfluità delle doglianze inerenti il rigetto delle richieste istruttorie per la verifica dell'avvenuta riconciliazione e dell'entità patrimoniale.
4.- Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
5.- L'appello va rigettato.
Il primo motivo d'appello è infondato per le ragioni che seguono.
pag. 8/17 Preliminarmente, si rileva che l'appellante si duole della mancata nomina di un curatore speciale per il sig. sulla base di argomentazioni CP_2
già esaustivamente vagliate dal giudice di prime cure nelle motivazioni della sentenza di cui si condivide il ragionamento.
È ormai pacifico in giurisprudenza che il coniuge, anche se incapace, può avere interesse al divorzio – indipendentemente dalla posizione assunta dall'altro coniuge, che può essere contraria – e che in alcuni casi il divorzio può essere anche una forma di tutela per il soggetto incapace ragion per cui, in caso di infermità, la tutela degli specifici interessi in tema di divorzio può essere rimessa al rappresentante legale, considerato che la designazione di un curatore, quale soggetto terzo nominato ad hoc, si prospetta necessaria solo nel caso di conflitto di interessi fra il tutore ed il proprio rappresentato, risolvendosi, altrimenti, in un inutile formalismo
(Cassa n. 14669/2018, 9582/00).
Nel caso di specie, il è dal 2007 in stato di totale infermità e al CP_2
fine di poter esercitare il suo diritto a sciogliere l'unione coniugale con la moglie necessita di essere rappresentato in giudizio dall'amministratore di sostegno, soggetto deputato alla cura e alla rappresentanza degli interessi dell'amministrato. Una valutazione contraria porterebbe, di fatto, a uno svuotamento del suo diritto. L'amministratrice di sostegno, avv. AN SA
IN, è stata a tal fine specificamente autorizzata dal giudice tutelare.
Occorre rilevare che la suddetta autorizzazione si rende necessaria per lo svolgimento degli atti di straordinaria amministrazione, come per l'esercizio di diritti personalissimi, che l'amministrato non potrebbe altrimenti esercitare (sempre che sia accertato che l'atto corrisponda all'interesse del rappresentato e volto effettivamente a dare attuazione alle pag. 9/17 sue esigenze di protezione), e viene rilasciata dal giudice tutelare, che ha il compito di controllare il corretto svolgimento dell'incarico svolto dall'amministratore di sostegno e, dunque, anche gli eventuali conflitti di interesse tra amministratore e amministrato.
Nella fattispecie in esame non ricorre un conflitto di interessi: le circostanze da cui risulterebbe il conflitto sono relativi a vicende patrimoniali totalmente estranee al thema decidendum oggetto del presente procedimento, la cui verifica risulta sia superflua ai fini dello scioglimento matrimoniale e dei profili economici da determinarsi, sia inopportun, quanto all'asserito conflitto, essendo stata l'attività dell'amministratore di sostegno già valutata dal giudice tutelare nell'apposita sede conferendo l'autorizzazione de qua. E' del resto irrilevante l'eventuale pendenza di un nuovo procedimento per la revoca/sostituzione dell'amministratore, istanza già presentata in passato e rigettata.
Pertanto, l'avv. AN SA IN deve ritenersi pienamente legittimata ad agire in giudizio, essendo stata autorizzata dal giudice tutelare a proporre domanda di scioglimento del matrimonio tra il e la CP_2
Pt_1
Quanto alla doglianza relativa alla insussistenza della ininterrotta separazione si osserva quanto segue.
Tra i presupposti previsti ai sensi dell'art. 3 l. 898/70 vi rientra quello della separazione ininterrotta, di almeno dodici mesi per la separazione giudiziale e di almeno sei mesi per la separazione consensuale. La pronuncia di divorzio non consegue automaticamente al ricorrere di uno dei presupposti, ma all'accertamento della esistenza (dell'essenziale condizione) della concreta impossibilità di mantenere o ricostituire il pag. 10/17 consorzio coniugale per effetto della definitiva rottura del legame di coppia, onde, in questo senso, lo stato di separazione dei coniugi concreta un requisito dell'azione, necessario secondo la previsione dell'art. 3, n. 2, lett. b), della citata legge n. 898 del 1970 (Cassa n. 26165/06).
Spetta al coniuge convenuto, che si oppone alla domanda di divorzio, eccepire l'insussistenza della ininterrotta separazione e, più precipuamente,
l'avvenuta riconciliazione, la quale, ai sensi dell'art. 157 c.c., può essere espressa oppure tacita, qualora i coniugi adottino un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. Trattasi di un'eccezione in senso stretto, investendo aspetti strettamente attinenti ai rapporti tra i coniugi, in ordine ai quali è onere della parte convenuta eccepire e conseguentemente provare l'avvenuta riconciliazione. Il coniuge ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile della ricostituzione del consorzio familiare (Cass. n.
23510/10, 17596/23).
In altri termini, qualora non vi sia una riconciliazione espressa, è necessario che la parte convenuta che voglia eccepire l'avvenuta riconciliazione dimostri in modo inconfutabile che vi sia stata una ricostituzione del consorzio familiare nell'insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali, conducendo, di fatto, una normale vita coniugale.
Tale prova non è stata fornita dalla Pt_1
Posto che è pacifico che i due coniugi hanno vissuto in abitazioni separate della medesima casa coniugale (villa di oltre 400 mq), dagli elementi dalla stessa addotti a sostegno di un riavvicinamento con il intercorso CP_2
nel breve lasso temporale tra l'avvenuta separazione e il sinistro, quali l'abitudine di bere il caffè il pomeriggio nella parte dell'immobile del pag. 11/17 o il trascorrere delle vacanze insieme ai figli, al tempo minori, CP_2
non si evince quella ripresa del rapporto coniugale richiesta, non essendo tali fatti dimostrativi del rispristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale.
(Cassa n. 17596/23). Né le istanze istruttorie avanzate dalla controparte assumono valenza in tal senso, ritenendosi i capitoli di prova testimoniali non dirimenti rispetto alla prova nei termini richiesti. A ciò aggiungasi che la non ha espressamente contestato quanto affermato dalla Pt_1
controparte nella sua comparsa di costituzione in ordine ad una sua stabile nuova relazione sentimentale con il sig. Persona_2
Quanto all'assegnazione della casa familiare, si condividono le considerazioni già svolte dal giudice di prime cure.
La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. (Cassa n. 25604/18).
In altri termini, l'assegnazione della casa familiare è finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, non potendo essere disposta, quale componente degli assegni rispettivamente previsti dagli artt. 156 cod.
pag. 12/17 ci. e 5 della legge n. 898 del 1970, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, onde la concessione del beneficio in parola resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ed economicamente non autosufficienti (Cassa n. 12309/04).
I presupposti per l'assegnazione della casa familiare così delineati non sussistono nel caso di specie, laddove i figli, maggiorenni da tempo (uno dei quali anche coniugato), sono ormai economicamente autosufficienti.
Ciò è comprovato dalla rinuncia da parte degli stessi all'assegno di mantenimento a carico del padre.
Per quanto concerne infine le questioni circa l'assegno divorzile, negato dal giudice di primo grado per assenza di specifica domanda, giova rievocare l'assoluta indipendenza e diversità di presupposti fra l'assegno di mantenimento in sede di separazione e l'assegno divorzile, in quanto il primo svolge una funzione alimentare, mentre il secondo una funzione assistenziale, perequativa e compensativa.
Più precisamente, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, in quanto è riconosciuto in favore del coniuge che non abbia adeguati redditi, ed è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative. Inoltre, l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo. (cfr. Cassa n. 234/2025).
Per contro, l'assegno divorzile va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5,
pag. 13/17 comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, e deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa. In sintesi,
l'assegno divorzile tiene conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi e della durata del matrimonio
(Cassa 4215/21, S.U. 18287/18).
Ciò posto, si osserva che nel caso di specie la in primo grado ha Pt_1
proposto esclusivamente domanda di rideterminazione dell'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale di Reggio MI in sede di separazione consensuale, senza proporre specifica domanda di assegno divorzile. Al di là della questione del nomen iuris relativamente alla domanda svolta si rileva che, premessa la differenza sostanziale tra assegno di separazione e assegno di divorzio, la non ha fornito alcuna Pt_1
prova degli elementi integranti gli specifici presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, quali, ad esempio, il contributo offerto alla comunione familiare, la eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio,
pag. 14/17 l'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge.
A ciò aggiungasi che, quanto ai mezzi adeguati e all'impossibilità oggettiva di procurarseli dall'avvenuta separazione e, successivamente, dall'incidente del – episodi ormai risalenti nel tempo – dagli atti risulta che la CP_2
non si è mai in concreto adoperata, neppure in prossimità della Pt_1
separazione ormai risalente, per il reperimento di una stabile attività lavorativa ragion per cui non può ritenersi che versi in una condizione di disoccupazione incolpevole.
Resta comunque fermo in linea generale il diritto alla percezione dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione qualora non revocato/modificato fino al passaggio in giudicato della sentenza sul vincolo.
Il quinto e sesto motivo di appello sono infondati. Si è già dato conto precedentemente della estraneità e della superfluità dei fatti relativi alle vicende successorie del rispetto all'oggetto del procedimento, CP_2
così come della irrilevanza delle richieste di prova testimoniale in merito alla prova della interruzione della separazione.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna alle spese come in dispositivo per la soccombenza.
Questa Corte ritiene inoltre applicabile al caso di specie l'art. 96 comma III
c.p.c. lì dove l'appellante ha riproposto in appello le stesse identiche questioni del primo grado già esaurientemente affrontate e rigettate in quella sede, con la liquidazione di un importo che questa Corte ritiene corretto equitativamente quantificare in € 2.500,00 corrispondente a circa un terzo dei compensi riconosciuti.
pag. 15/17 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona dell'ads avv. ANNA LISA BERTOLINI, CP_2
costituito, con l'intervento del Procuratore Generale, avverso la sentenza del Tribunale di Reggio MI n. 257/2025, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in € 6.946,00, oltre
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Condanna l'appellante al pagamento in favore della controparte dell'importo di € 2.500,00 ex art. 96 III comma c.p.c., oltre il pagamento di
€ 500,00 in favore della Controparte_5
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 30.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
ANrita FR SA LO RO
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