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Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2024, n. 3307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3307 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
1
n.29081 2021 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Angela Arena - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29081 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
c.f. rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in calce al ricorso, dall'avv. SIFO SABRINA presso cui elettivamente domicilia in
Pozzuoli (Na) alla Via Mazzini n. 19,
RICORRENTE
E
c.f. rappresentato e difeso, giusta procura CP_1 C.F._2
a margine della memoria difensiva di costituzione, dall'avv. MURANO GIOVANNI presso cui elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA) alla via Giacomo Matteotti n° 15,
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di udienza i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi in pari data.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi, regolamentando i rapporti delle parti con le figlie minori in conformità agli accordi raggiunti dalle parti e depositati in atti.
1 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il Tribunale di Napoli perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con provvedimenti conseguenziali.
Si costituiva il resistente che contestava le deduzioni di controparte, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con provvedimenti conseguenziali
All'udienza del 08/02/2024 con note di trattazione scritta, le parti depositavano un accordo e, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al collegio senza i termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., avendo le parti rinunciato alle domande di addebito con reciproca accettazione delle rinunzie.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
“ 1) Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di CP_1
contributo al mantenimento delle figlie, assegno mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ognuna), da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale, sulla base degli indici ISTAT, e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, preventivamente concordate e documentate, come da Protocollo tra e Tribunale di Napoli del Org_1
07.03.2018.
2) L'assegno unico ed ogni altro asseguo e/o contributo erogato dallo Stato e/o altro
Ente in favore delle figlie sia beneficiato al 100% dalla sig.ra . Parte_1
3) I figli verranno affidati ad entrambi i genitori e vivranno con la madre.
4) Il sig. vedrà le figlie, tenuto conto della loro età, delle loro esigenze e CP_1 della loro volontà, il fine settimana alternata dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera. Nel periodo di Natale ad anni alternati dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6
2 3
gennaio. Quindici giorni nel periodo estivo, da comunicarsi entro il 30.06 alla madre, e ad anni alterni Pasqua e Pasquetta.”
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori. Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto del minore, stante l'accordo dei genitori, conforme all'interesse dei minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
Pronuncia- alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte- la separazione personale dei coniugi;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POZZUOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 317, parte
II, s. A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009);
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 08/03/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Angela Arena Dott.ssa Carla Hubler
3
n.29081 2021 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Angela Arena - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29081 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
c.f. rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in calce al ricorso, dall'avv. SIFO SABRINA presso cui elettivamente domicilia in
Pozzuoli (Na) alla Via Mazzini n. 19,
RICORRENTE
E
c.f. rappresentato e difeso, giusta procura CP_1 C.F._2
a margine della memoria difensiva di costituzione, dall'avv. MURANO GIOVANNI presso cui elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA) alla via Giacomo Matteotti n° 15,
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di udienza i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi in pari data.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi, regolamentando i rapporti delle parti con le figlie minori in conformità agli accordi raggiunti dalle parti e depositati in atti.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il Tribunale di Napoli perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con provvedimenti conseguenziali.
Si costituiva il resistente che contestava le deduzioni di controparte, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con provvedimenti conseguenziali
All'udienza del 08/02/2024 con note di trattazione scritta, le parti depositavano un accordo e, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al collegio senza i termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., avendo le parti rinunciato alle domande di addebito con reciproca accettazione delle rinunzie.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
“ 1) Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di CP_1
contributo al mantenimento delle figlie, assegno mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ognuna), da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale, sulla base degli indici ISTAT, e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, preventivamente concordate e documentate, come da Protocollo tra e Tribunale di Napoli del Org_1
07.03.2018.
2) L'assegno unico ed ogni altro asseguo e/o contributo erogato dallo Stato e/o altro
Ente in favore delle figlie sia beneficiato al 100% dalla sig.ra . Parte_1
3) I figli verranno affidati ad entrambi i genitori e vivranno con la madre.
4) Il sig. vedrà le figlie, tenuto conto della loro età, delle loro esigenze e CP_1 della loro volontà, il fine settimana alternata dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera. Nel periodo di Natale ad anni alternati dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6
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gennaio. Quindici giorni nel periodo estivo, da comunicarsi entro il 30.06 alla madre, e ad anni alterni Pasqua e Pasquetta.”
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori. Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto del minore, stante l'accordo dei genitori, conforme all'interesse dei minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
Pronuncia- alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte- la separazione personale dei coniugi;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POZZUOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 317, parte
II, s. A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009);
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 08/03/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Angela Arena Dott.ssa Carla Hubler
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