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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3312/2024 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Battista Reali;
Parte_1 contro in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola Ciarelli;
CP_1
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Antonella Venturiello;
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.08.2024, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento 05720249012018365000, unitamente agli avvisi di addebito sottesi nn.
35720220000646524000 e 35720220003366669000, per un importo pari ad euro 7.826,98 a titolo di contributi IVS relativi alle annualità 2020 e 2021.
A sostegno delle proprie prospettazioni rilevava di aver cessato la propria attività commerciale a decorrere dal 31.12.2019, circostanza peraltro rilevata già in altro giudizio analogo pendente dinanzi all'intestato Tribunale (RG 2396/2024) ed avente ad oggetto le medesime pretese contributive ma relative all'annualità 2022. Concludeva quindi per la caducazione del titolo impugnato con il favore delle spese.
Nel costituirsi in giudizio, l' convenuto e l' rappresentavano, CP_3 Controparte_2 il primo, di aver sgravato gli avvisi di addebito nn. 35720220000646524000 e
35720220003366669000 e, il secondo, di avere -per l'effetto- paralizzato l'efficacia dell'intimazione di pagamento opposta, per la quale comunque non era stata ancora intrapresa alcuna procedura di riscossione coattiva. Entrambe le resistenti chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese quantomeno compensate e l' formulava anche istanza di riunione del CP_1 presente procedimento al fascicolo preveniente n. RG 2396/2024
All'udienza di cui in epigrafe (celebrata con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c.) parte ricorrente prendeva atto dell'avvenuto sgravio insistendo, però, comunque, per l'accoglimento del ricorso e per la condanna delle controparti alla rifusione delle spese sostenute per il presente giudizio.
Rileva preliminarmente il Tribunale come dalla relazione amministrativa allegata alla memoria di costituzione dell' emerga agevolmente che il giudizio iscritto al n. RG 2396/2024, pendente tra CP_1 la sola parte ricorrente e l'ente previdenziale, ha ad oggetto carichi contributivi riferiti ad altra annualità rispetto a quella per cui qui è causa. Il carattere parziale della connessione, sia sul piano oggettivo che soggettivo, suggerisce l'inopportunità di disporre la riunione dei procedimenti, tenuto conto anche della pronta e liquida decisione del presente.
Ebbene, infatti, risulta pacifico tra le parti, e comunque documentato, che gli avvisi di addebito sottesi alla intimazione opposta siano stati oggetto di sgravio e deve quindi ritenersi senz'altro cessata la materia del contendere tra le parti.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, essendo stata integramente sgravata ed annullata la pretesa contributiva per cui è causa.
Sulla base delle superiori considerazioni va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, dal momento che il provvedimento di revoca dell'efficacia dell'intimazione impugnata è intervenuto in epoca successiva al deposito del ricorso e che l' non ha documentato CP_1 di aver comunicato lo sgravio all'agente per la riscossione prima della notifica della intimazione opposta, in applicazione del principio della 'soccombenza virtuale', le spese di giudizio devono essere poste a carico di entrambe le parti convenute nella misura liquidata in dispositivo (tenuto conto della limitatissima attività processuale svolta e della semplicità delle questioni giuridiche affrontate).
P.Q.M
.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere per il resto;
condanna le parti resistenti alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 800,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, a carico dell' ed in euro 800,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, Controparte_2 come per legge, a carico dell' CP_1
Latina, 3 febbraio 2025 Il Giudice
Umberto Maria Costume
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3312/2024 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Battista Reali;
Parte_1 contro in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola Ciarelli;
CP_1
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Antonella Venturiello;
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.08.2024, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento 05720249012018365000, unitamente agli avvisi di addebito sottesi nn.
35720220000646524000 e 35720220003366669000, per un importo pari ad euro 7.826,98 a titolo di contributi IVS relativi alle annualità 2020 e 2021.
A sostegno delle proprie prospettazioni rilevava di aver cessato la propria attività commerciale a decorrere dal 31.12.2019, circostanza peraltro rilevata già in altro giudizio analogo pendente dinanzi all'intestato Tribunale (RG 2396/2024) ed avente ad oggetto le medesime pretese contributive ma relative all'annualità 2022. Concludeva quindi per la caducazione del titolo impugnato con il favore delle spese.
Nel costituirsi in giudizio, l' convenuto e l' rappresentavano, CP_3 Controparte_2 il primo, di aver sgravato gli avvisi di addebito nn. 35720220000646524000 e
35720220003366669000 e, il secondo, di avere -per l'effetto- paralizzato l'efficacia dell'intimazione di pagamento opposta, per la quale comunque non era stata ancora intrapresa alcuna procedura di riscossione coattiva. Entrambe le resistenti chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese quantomeno compensate e l' formulava anche istanza di riunione del CP_1 presente procedimento al fascicolo preveniente n. RG 2396/2024
All'udienza di cui in epigrafe (celebrata con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c.) parte ricorrente prendeva atto dell'avvenuto sgravio insistendo, però, comunque, per l'accoglimento del ricorso e per la condanna delle controparti alla rifusione delle spese sostenute per il presente giudizio.
Rileva preliminarmente il Tribunale come dalla relazione amministrativa allegata alla memoria di costituzione dell' emerga agevolmente che il giudizio iscritto al n. RG 2396/2024, pendente tra CP_1 la sola parte ricorrente e l'ente previdenziale, ha ad oggetto carichi contributivi riferiti ad altra annualità rispetto a quella per cui qui è causa. Il carattere parziale della connessione, sia sul piano oggettivo che soggettivo, suggerisce l'inopportunità di disporre la riunione dei procedimenti, tenuto conto anche della pronta e liquida decisione del presente.
Ebbene, infatti, risulta pacifico tra le parti, e comunque documentato, che gli avvisi di addebito sottesi alla intimazione opposta siano stati oggetto di sgravio e deve quindi ritenersi senz'altro cessata la materia del contendere tra le parti.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, essendo stata integramente sgravata ed annullata la pretesa contributiva per cui è causa.
Sulla base delle superiori considerazioni va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, dal momento che il provvedimento di revoca dell'efficacia dell'intimazione impugnata è intervenuto in epoca successiva al deposito del ricorso e che l' non ha documentato CP_1 di aver comunicato lo sgravio all'agente per la riscossione prima della notifica della intimazione opposta, in applicazione del principio della 'soccombenza virtuale', le spese di giudizio devono essere poste a carico di entrambe le parti convenute nella misura liquidata in dispositivo (tenuto conto della limitatissima attività processuale svolta e della semplicità delle questioni giuridiche affrontate).
P.Q.M
.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere per il resto;
condanna le parti resistenti alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 800,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, a carico dell' ed in euro 800,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, Controparte_2 come per legge, a carico dell' CP_1
Latina, 3 febbraio 2025 Il Giudice
Umberto Maria Costume