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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/05/2025, n. 2611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2611 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. RG 5184/2019 promossa da:
(C.F. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 iave ( rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Cibinetto (C.F. ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Donà d
ATTORE
contro
, nella persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Crocetta di Treviso (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Elena C.F._3
) C.F._4
CONVENUTO
nonché con la chiamata in causa del
, nella persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 ED Flajani (C.F. ) e C.F._5
Giovanni Flajani (C.F. ) ed elettivame lo C.F._6 studio in Napoli via Giu
TERZO CHIAMATO
oggetto: responsabilità ex art. 2051 e 2043 c.c.
1
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
Fermo restando che nel caso di specie trova applicazione la fattispecie di cui all'art. 2051 cc., reputa l'odierno giudicante come la speciale responsabilità disciplinata dalla norma or ora citata presupponga:
- una relazione tra la cosa e l'evento dannoso (con onere della prova a carico del danneggiato);
- che l'evento dannoso, in particolare, risulti riconducibile ad anomalia nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa (con onere della prova a carico del danneggiato);
- l'imprevedibilità / invisibilità di tale anomalia / alterazione della cosa per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno o, quantomeno, la soggettiva inevitabilità del danno da parte del danneggiato (il che vale ad escludere/limitare la responsabilità del custode ogni qual volta l'evento siasi prodotto in conseguenza della imprudente condotta dello stesso danneggiato);
- l'esistenza di un effettivo potere fisico sulla cosa da parte del custode sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenerne il controllo onde evitare che produca danni a terzi (il che vale ad escludere la responsabilità del custode ove l'alterazione della cosa sia dipendente da terzi e si sia verificata con tempistiche tali da non rendere richiedibile al custode un intervento tale da eliminare l'anomalia della cosa). Posta la regola di giudizio sopra esposta deve, in fatto, essere evidenziato quanto segue.
L'attore lamenta la responsabilità del ex art.2051 quale Controparte_3 custode per i danni subiti nell'evento occorsole in data 10.9.2017, quando, in sella al proprio motoveicolo YAMAHA tg. AE 22547, mentre percorreva la via Basette provenendo dal Comune di in direzione della località Tessere, giunto Controparte_2 alla seconda curva sita all'al 19, perdeva improvvisamente il controllo del proprio mezzo a causa del ghiaino presente sul manto stradale, cadendo rovinosamente a terra, riportando lesioni personali. Con atto di citazione del 16.05.20219 conveniva quindi in giudizio, Parte_1 avanti l'intestato Tribunale il per ivi sentire accogliere le Controparte_3 seguenti conclusioni:
“NEL MERITO:
- accertarsi e dichiararsi che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusivamente attribuibile al , in persona del Sindaco Controparte_1 pro tempore;
- accertarsi e dichiararsi che i danni patrimoniali e non patrimoniali sopportati dal signor
[...]
in conseguenza del sinistro per cui è causa sono quantificabili in € 36 o Parte_1 vamente al , in persona del Sindaco Controparte_1 pro tempore;
- condannarsi per i motivi di cui in narrativa il , in Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore, al pagament Parte_1
dell'importo complessivo di € 36.652,02 o del diverso importo che risulterà di giustizia;
IN VIA ISTRUTTORIA: Ogni ulteriore istanza istruttoria riservata all'esito delle difese avversarie, nei concedendi termini per memorie ex art. 183 co. VI c.p.c.” Con comparsa del 3.9.2019 si costituiva il Controparte_3 preliminarmente dichiarando la propria carenza d sinistro si sarebbe verificato nel territorio del comune di Controparte_2
Contestava poi la domanda attorea in quanto infondata. Veniva quindi autorizzata la chiamata in giudizio del il Controparte_2 quale costituitosi in giudizio, eccepiva a sua volta la ne passiva e chiedendo nel merito, il rigetto della domanda attorea. Entrambi i comuni chiamati dichiaravano che la zona teatro del sinistro fosse di competenza o dell'uno e dell'altro comune, chiedendo entrambi il rigetto della domanda. Assunte le prove testimoniali, esperita la CTU medico legale sulla persona dell'attore e quella tecnica atta ad individuare il confine territoriale, la causa veniva trattenuta in decisione
*** Sulla carenza di legittimazione passiva Entrambe le Amministrazioni Comunali sostengono che vi sia una situazione di incertezza rispetto alla titolarità passiva o comunque dell'Ente custode del tratto stradale ove si è verificato il sinistro, se pur incontestato che il tratto stradale sia situato in una via pubblica, la via Bassette, che si trova nei pressi del confine tra i due territori comunali. Ci si riporta alla CTU espletata ed alle conclusioni:
“… sulla base sia di quanto rilevato in loco sia dall'analisi delle mappe catastali d'impianto, si ritiene che la cosiddetta curva n° 2 sia quanto meno dagli anni '30 per metà nel Comune di Controparte_2
e per metà nel Comune di San Donà di Piave. In assenza di elementi atti a documentare la formale cessione di aree fra i due Comuni, peraltro non allegati agli atti di causa, è opinione dello scrivente CTU che le mappe d'impianto utilizzate costituiscano oggi l'unico elemento probatorio ed al momento indiscutibile circa la proprietà dello specifico tratto di strada. Considerando che la linea di confine fra i due Comuni divide in due porzioni sostanzialmente equivalenti la curva in cui è avvenuta la caduta del Sig. , si ritiene non necessario ed Parte_2 inutilmente costoso un preciso rilievo strumentale, poiché i fine si sposterebbe al più di qualche decina di centimetri verso destra o verso sinistra, senza apportare significative modifiche all'oggettività della situazione. Ciò anche tenendo presente che non avendo elementi circa l'esatto punto in cui è avvenuto il sinistro, appare allo stato impossibile stabilire se lo stesso è avvenuto nel territorio di
o di San Donà di Piave”. Controparte_2 ase degli elementi forniti, il sottoscritto giudicante, rilevato che il sinistro è avvenuto in un punto di confine tra i due comuni, la curva deve ritenersi quale territorio di entrambi i comuni per metà ciascuno.
*** Alla luce della regola di diritto sopra esposta, si ritiene non esservi responsabilità da parte del convenuto e del terzo chiamato Controparte_3 [...]
e q ata. Controparte_2
***
La vexata quaestio, che la vicenda oggetto di causa ripropone, del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di sinistro avvenuto su strada pubblica e della possibilità di configurare al riguardo una responsabilità, concorrente od esclusiva, dell'ente pubblico proprietario o custode della stessa e delle relative pertinenze, è stata oramai risolta dall'unanime giurisprudenza di legittimità, nel senso dell'individuazione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia, ex art. 2051 c.c. A seguito della prima pronuncia di legittimità (risalente a Corte Cass. sent. n. 5031 del 20.5.1998) che, demolendo la tradizionale interpretazione in chiave di colpa presunta, ha per la prima volta affermato la natura oggettiva della responsabilità da custodia, delineando i contorni dell'onere probatorio posto rispettivamente a carico del danneggiato e del custode, le storiche sentenze gemelle, di qualche anno successive (Corte Cass. 15383-15384/2006), recependo le pressioni della dottrina più sensibile ad un affinamento della cultura socio-giuridica in materia di rapporti intersoggettivi tra privato e P.A., hanno definitivamente sancito il superamento di quella sorta di statuto privatistico speciale, riconosciuto a quest'ultima in sede giurisprudenziale, sulla scorta della presunzione di correttezza del comportamento della P.A. e dell'insindacabilità delle sue determinazioni. La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della P.A., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, analogo a quello previsto per il depositario (v. recentemente Corte Cass.
8.12.2012 n.1769; 412.2012 n. 21727), per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante (v. Corte Cass.19.5.2011 n. 11016). La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici, per danni subiti dagli utenti di beni demaniali, ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa (comprensivo dei poteri di controllo sul bene;
di modificare o eliminare le situazioni di pericolo che siano nello stesso insorte;
di escludere terzi dal contatto o ingerenza sulla cosa – v. Corte Cass.
8.3.2007 n. 5308). Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità dell'amministrazione, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (v. corte Cass. 13.12.2012 n. 22898), integrando altrimenti un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (v. Corte Cass.
6.7.2006 n. 15383). Con riferimento all'onere della prova, quindi, al danneggiato incombe provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo. Il convenuto per liberarsi dovrà, invece, provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. I principi sopra riportati forniscono la soluzione del caso in esame, in cui viene censurato il comportamento dell'attore per negligenza ed imperizia, posto la strada che il ghiaino a lato della strada, non ha rappresentato alcuna insidia o trabocchetto. Invero, le foto allegate agli atti da parte convenuta e facenti parte del sopralluogo della Polizia Locale, ritraenti la zona della caduta, evidenziano un tratto stradale in mezzo alla campagna con il manto d'asfalto chiaro, delimitato da una zona non asfaltata a ridosso di campi. Ben riconoscibile la zona asfalto e la zona terra battuta. Il tratto stradale, teatro del sinistro, era ben conosciuto da parte attrice che abita nei paraggi, era giorno, vi era luce visto il mese di settembre e l'ora (12.30), giornata di piena visibilità: nessuna insidia, non visibile e non prevedibile o trabocchetto. La caduta dell'attore risulta pertanto accidentale. I testi hanno confermato di averlo visto cadere, ma non hanno saputo precisare la causa. Anzi, il teste , insieme all'attore nel giro in moto ma in altro mezzo e Testimone_1 che si trovav i già passato nel punto della caduta di ha Parte_1 dichiarato di averlo visto cadere dallo specchietto retrovisore e solo successivamente, sceso e soccorso l'amico, ha visto che nella zona c'era del ghiaino. Si fa presente ancora che il era passato nel punto in cui è caduto, Tes_1 Parte_1 senza avere avuto alcun pr Va da sé quindi, che con l'adozione di normali cautele l'attore avrebbe evitato la caduta in questione, considerato che lo stesso percorreva usualmente quel tratto stradale conoscendo lo stato dei luoghi e con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto evitare il sinistro. Alla luce di quanto indicato, non sussiste responsabilità alcuna della convenuta e della terza chiamata, attesa la mancanza di un concreto e specifico comportamento colposo dell'Ente, configurandosi invece il caso fortuito, non sussistendo elementi per ascrivere la caduta dell'attore all'assetto anormale della strada teatro del sinistro.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ed in conformità ai parametri (valori minimi) seguono la soccombenza e vengono ripartite alla luce di quanto dedotto sulla proprietà della strada via Bassette ove è avvenuto il sinistro, territorio per metà del comune di San Donà di Piave e per metà del comune di nella misura Controparte_2 del 50% per ciascun comune. Anche le spese di CTU seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) per l'effetto, condanna l'attore alla rifusione in favore del Parte_1
e del Controparte_1 Controparte_2
legali di legge e rimborso spese generali per ciascuno (50% della somma di € 7.600,00);
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte attrice.
Così deciso in Venezia, 20 marzo 2025
Il GOP dott.ssa Anita Giuriolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. RG 5184/2019 promossa da:
(C.F. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 iave ( rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Cibinetto (C.F. ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Donà d
ATTORE
contro
, nella persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Crocetta di Treviso (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Elena C.F._3
) C.F._4
CONVENUTO
nonché con la chiamata in causa del
, nella persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 ED Flajani (C.F. ) e C.F._5
Giovanni Flajani (C.F. ) ed elettivame lo C.F._6 studio in Napoli via Giu
TERZO CHIAMATO
oggetto: responsabilità ex art. 2051 e 2043 c.c.
1
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
Fermo restando che nel caso di specie trova applicazione la fattispecie di cui all'art. 2051 cc., reputa l'odierno giudicante come la speciale responsabilità disciplinata dalla norma or ora citata presupponga:
- una relazione tra la cosa e l'evento dannoso (con onere della prova a carico del danneggiato);
- che l'evento dannoso, in particolare, risulti riconducibile ad anomalia nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa (con onere della prova a carico del danneggiato);
- l'imprevedibilità / invisibilità di tale anomalia / alterazione della cosa per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno o, quantomeno, la soggettiva inevitabilità del danno da parte del danneggiato (il che vale ad escludere/limitare la responsabilità del custode ogni qual volta l'evento siasi prodotto in conseguenza della imprudente condotta dello stesso danneggiato);
- l'esistenza di un effettivo potere fisico sulla cosa da parte del custode sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenerne il controllo onde evitare che produca danni a terzi (il che vale ad escludere la responsabilità del custode ove l'alterazione della cosa sia dipendente da terzi e si sia verificata con tempistiche tali da non rendere richiedibile al custode un intervento tale da eliminare l'anomalia della cosa). Posta la regola di giudizio sopra esposta deve, in fatto, essere evidenziato quanto segue.
L'attore lamenta la responsabilità del ex art.2051 quale Controparte_3 custode per i danni subiti nell'evento occorsole in data 10.9.2017, quando, in sella al proprio motoveicolo YAMAHA tg. AE 22547, mentre percorreva la via Basette provenendo dal Comune di in direzione della località Tessere, giunto Controparte_2 alla seconda curva sita all'al 19, perdeva improvvisamente il controllo del proprio mezzo a causa del ghiaino presente sul manto stradale, cadendo rovinosamente a terra, riportando lesioni personali. Con atto di citazione del 16.05.20219 conveniva quindi in giudizio, Parte_1 avanti l'intestato Tribunale il per ivi sentire accogliere le Controparte_3 seguenti conclusioni:
“NEL MERITO:
- accertarsi e dichiararsi che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusivamente attribuibile al , in persona del Sindaco Controparte_1 pro tempore;
- accertarsi e dichiararsi che i danni patrimoniali e non patrimoniali sopportati dal signor
[...]
in conseguenza del sinistro per cui è causa sono quantificabili in € 36 o Parte_1 vamente al , in persona del Sindaco Controparte_1 pro tempore;
- condannarsi per i motivi di cui in narrativa il , in Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore, al pagament Parte_1
dell'importo complessivo di € 36.652,02 o del diverso importo che risulterà di giustizia;
IN VIA ISTRUTTORIA: Ogni ulteriore istanza istruttoria riservata all'esito delle difese avversarie, nei concedendi termini per memorie ex art. 183 co. VI c.p.c.” Con comparsa del 3.9.2019 si costituiva il Controparte_3 preliminarmente dichiarando la propria carenza d sinistro si sarebbe verificato nel territorio del comune di Controparte_2
Contestava poi la domanda attorea in quanto infondata. Veniva quindi autorizzata la chiamata in giudizio del il Controparte_2 quale costituitosi in giudizio, eccepiva a sua volta la ne passiva e chiedendo nel merito, il rigetto della domanda attorea. Entrambi i comuni chiamati dichiaravano che la zona teatro del sinistro fosse di competenza o dell'uno e dell'altro comune, chiedendo entrambi il rigetto della domanda. Assunte le prove testimoniali, esperita la CTU medico legale sulla persona dell'attore e quella tecnica atta ad individuare il confine territoriale, la causa veniva trattenuta in decisione
*** Sulla carenza di legittimazione passiva Entrambe le Amministrazioni Comunali sostengono che vi sia una situazione di incertezza rispetto alla titolarità passiva o comunque dell'Ente custode del tratto stradale ove si è verificato il sinistro, se pur incontestato che il tratto stradale sia situato in una via pubblica, la via Bassette, che si trova nei pressi del confine tra i due territori comunali. Ci si riporta alla CTU espletata ed alle conclusioni:
“… sulla base sia di quanto rilevato in loco sia dall'analisi delle mappe catastali d'impianto, si ritiene che la cosiddetta curva n° 2 sia quanto meno dagli anni '30 per metà nel Comune di Controparte_2
e per metà nel Comune di San Donà di Piave. In assenza di elementi atti a documentare la formale cessione di aree fra i due Comuni, peraltro non allegati agli atti di causa, è opinione dello scrivente CTU che le mappe d'impianto utilizzate costituiscano oggi l'unico elemento probatorio ed al momento indiscutibile circa la proprietà dello specifico tratto di strada. Considerando che la linea di confine fra i due Comuni divide in due porzioni sostanzialmente equivalenti la curva in cui è avvenuta la caduta del Sig. , si ritiene non necessario ed Parte_2 inutilmente costoso un preciso rilievo strumentale, poiché i fine si sposterebbe al più di qualche decina di centimetri verso destra o verso sinistra, senza apportare significative modifiche all'oggettività della situazione. Ciò anche tenendo presente che non avendo elementi circa l'esatto punto in cui è avvenuto il sinistro, appare allo stato impossibile stabilire se lo stesso è avvenuto nel territorio di
o di San Donà di Piave”. Controparte_2 ase degli elementi forniti, il sottoscritto giudicante, rilevato che il sinistro è avvenuto in un punto di confine tra i due comuni, la curva deve ritenersi quale territorio di entrambi i comuni per metà ciascuno.
*** Alla luce della regola di diritto sopra esposta, si ritiene non esservi responsabilità da parte del convenuto e del terzo chiamato Controparte_3 [...]
e q ata. Controparte_2
***
La vexata quaestio, che la vicenda oggetto di causa ripropone, del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di sinistro avvenuto su strada pubblica e della possibilità di configurare al riguardo una responsabilità, concorrente od esclusiva, dell'ente pubblico proprietario o custode della stessa e delle relative pertinenze, è stata oramai risolta dall'unanime giurisprudenza di legittimità, nel senso dell'individuazione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia, ex art. 2051 c.c. A seguito della prima pronuncia di legittimità (risalente a Corte Cass. sent. n. 5031 del 20.5.1998) che, demolendo la tradizionale interpretazione in chiave di colpa presunta, ha per la prima volta affermato la natura oggettiva della responsabilità da custodia, delineando i contorni dell'onere probatorio posto rispettivamente a carico del danneggiato e del custode, le storiche sentenze gemelle, di qualche anno successive (Corte Cass. 15383-15384/2006), recependo le pressioni della dottrina più sensibile ad un affinamento della cultura socio-giuridica in materia di rapporti intersoggettivi tra privato e P.A., hanno definitivamente sancito il superamento di quella sorta di statuto privatistico speciale, riconosciuto a quest'ultima in sede giurisprudenziale, sulla scorta della presunzione di correttezza del comportamento della P.A. e dell'insindacabilità delle sue determinazioni. La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della P.A., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, analogo a quello previsto per il depositario (v. recentemente Corte Cass.
8.12.2012 n.1769; 412.2012 n. 21727), per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante (v. Corte Cass.19.5.2011 n. 11016). La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici, per danni subiti dagli utenti di beni demaniali, ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa (comprensivo dei poteri di controllo sul bene;
di modificare o eliminare le situazioni di pericolo che siano nello stesso insorte;
di escludere terzi dal contatto o ingerenza sulla cosa – v. Corte Cass.
8.3.2007 n. 5308). Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità dell'amministrazione, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (v. corte Cass. 13.12.2012 n. 22898), integrando altrimenti un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (v. Corte Cass.
6.7.2006 n. 15383). Con riferimento all'onere della prova, quindi, al danneggiato incombe provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo. Il convenuto per liberarsi dovrà, invece, provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. I principi sopra riportati forniscono la soluzione del caso in esame, in cui viene censurato il comportamento dell'attore per negligenza ed imperizia, posto la strada che il ghiaino a lato della strada, non ha rappresentato alcuna insidia o trabocchetto. Invero, le foto allegate agli atti da parte convenuta e facenti parte del sopralluogo della Polizia Locale, ritraenti la zona della caduta, evidenziano un tratto stradale in mezzo alla campagna con il manto d'asfalto chiaro, delimitato da una zona non asfaltata a ridosso di campi. Ben riconoscibile la zona asfalto e la zona terra battuta. Il tratto stradale, teatro del sinistro, era ben conosciuto da parte attrice che abita nei paraggi, era giorno, vi era luce visto il mese di settembre e l'ora (12.30), giornata di piena visibilità: nessuna insidia, non visibile e non prevedibile o trabocchetto. La caduta dell'attore risulta pertanto accidentale. I testi hanno confermato di averlo visto cadere, ma non hanno saputo precisare la causa. Anzi, il teste , insieme all'attore nel giro in moto ma in altro mezzo e Testimone_1 che si trovav i già passato nel punto della caduta di ha Parte_1 dichiarato di averlo visto cadere dallo specchietto retrovisore e solo successivamente, sceso e soccorso l'amico, ha visto che nella zona c'era del ghiaino. Si fa presente ancora che il era passato nel punto in cui è caduto, Tes_1 Parte_1 senza avere avuto alcun pr Va da sé quindi, che con l'adozione di normali cautele l'attore avrebbe evitato la caduta in questione, considerato che lo stesso percorreva usualmente quel tratto stradale conoscendo lo stato dei luoghi e con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto evitare il sinistro. Alla luce di quanto indicato, non sussiste responsabilità alcuna della convenuta e della terza chiamata, attesa la mancanza di un concreto e specifico comportamento colposo dell'Ente, configurandosi invece il caso fortuito, non sussistendo elementi per ascrivere la caduta dell'attore all'assetto anormale della strada teatro del sinistro.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ed in conformità ai parametri (valori minimi) seguono la soccombenza e vengono ripartite alla luce di quanto dedotto sulla proprietà della strada via Bassette ove è avvenuto il sinistro, territorio per metà del comune di San Donà di Piave e per metà del comune di nella misura Controparte_2 del 50% per ciascun comune. Anche le spese di CTU seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) per l'effetto, condanna l'attore alla rifusione in favore del Parte_1
e del Controparte_1 Controparte_2
legali di legge e rimborso spese generali per ciascuno (50% della somma di € 7.600,00);
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte attrice.
Così deciso in Venezia, 20 marzo 2025
Il GOP dott.ssa Anita Giuriolo