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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/05/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile-
Il Giudice, G.O.P. Dott.ssa Claudia Giannotte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 2563 iscritta al Ruolo Generale Contenzioso Civile dell'anno 2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Battista de Laurentis, giusta Parte_1
mandato in atti
ATTORE-
CONTRO
, in persona del Ministro in carica, rappresentato Controparte_1
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce
CONVENUTO-
E
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE-
OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: Come da verbale d'udienza del 26 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'atto introduttivo del presente giudizio, conveniva in causa l' Parte_1 [...]
– quale incaricato della Riscossione, nonché il Controparte_3 Controparte_1
, quale ente impositore, al fine di ottenere l'annullamento della cartella di pagamento
[...]
n. 106 2023 0013991723000 notificata in data 23/5/2024. Parte attrice lamenta l'illegittimità
della pretesa contestando la omessa notifica del titolo esecutivo;
l'omessa notifica dell'invito al pagamento di cui all'art. 212 del D.P.R. 212/2002; la violazione del procedimento di riscossione a mezzo ruolo;
la irregolarità formale della cartella impugnata, in quanto mancante della motivazione. Concludeva, quindi, per la dichiarazione di nullità/ inefficacia e illegittimità della cartella impugnata con condanna al pagamento delle spese del giudizio.
Il costituitosi, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_1
con riferimento ad alcuni punti di impugnativa, sostenendo che l'unico legittimato passivo era l'Agente di riscossione;
nel merito contestava la domanda attrice e ne chiedeva il rigetto.
Nessuno si costituiva per l' regolarmente citata e non comparsa e di cui si dichiara la CP_4
contumacia.
Non può essere accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal CP_1
convenuto in quanto, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte con sentenza n.8295/2018,
il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'Ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due configurabile alcun litisconsorzio necessario.
Sulla natura dell'opposizione proposta essa va qualificata, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., con riferimento alla contestazione della non debenza dell'importo richiesto con la cartella opposta,
difettando il preventivo e dovuto avviso di accertamento da cui identificare anche astrattamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sottese alla pretesa e con riferimento all'eccepito difetto di motivazione. Per tutti gli altri vizi sollevati dall'attore l'opposizione, tempestivamente proposta, viene inquadrata ai sensi dell'art.617 c.p.c.; sulla tempestività della detta opposizione si osserva che la cartella di pagamento è stata notificata il 23-05-2024 e l'opposizione è stata notificata, nel rispetto dei termini di cui all'art.617 c.p.c., il 03-06-2024.
L'opposizione all'esecuzione si distingue dall'opposizione agli atti esecutivi in quanto, mentre la prima investe l'an dell'azione esecutiva, ovvero il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione, in ragione dell'asserita inesistenza del titolo esecutivo, del difetto originario o sopravvenuto dello stesso, dell'asserita impignorabilità dei beni esecutati nonché dell'asserita inammissibilità giuridica della realizzazione coattiva del credito, l'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo dell'azione stessa. Con quest'ultima si contesta, difatti, la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa, facendo valere vizi formali degli atti e dei provvedimenti svolti o adottati nel corso del processo esecutivo, i vizi degli atti preliminari dell'azione esecutiva, come il titolo esecutivo ed il precetto ovvero vizi di notifica degli stessi.
L'opposizione formulata dall'opponente può essere considerata mista, in quanto le contestazioni mosse rientrano tra le due forme di opposizione.
Dagli atti è emerso che in data 23 maggio 2024 il riceveva da parte della Parte_1 [...]
, la cartella di pagamento n.106 2023 0013991723000 con la quale veniva Controparte_5
chiesto, in nome e per conto del – Tribunale di Brindisi, il pagamento Controparte_1
della somma di € 11.618,25 entro 60 giorni dalla notifica a seguito di “ruolo n.2023/002724
Atti giudiziari anno 2016 Tribunale di Brindisi, sentenza n.364 del 07/4/2016 partita di credito
00121 4/2023” con descrizione spese processuali.
Con la sentenza n.364/2016 il Tribunale di Brindisi condannava alla pena di Parte_1
mesi sei di reclusione ed € 2.000,00 di multa, oltre alle spese processuali, pena sospesa. Il Foglio delle notizie - GIP di Brindisi (RGINR 1129/2011 M. 21 e RGGIP 3088/2016 M. 20),
redatto in data 23/03/2023, perveniva in data 27/03/2023 all'Ufficio Recupero Crediti. A seguito dell'invio della Nota B n° 1259/2023, la società Equitalia Giustizia S.p.A. annotava la partita di credito n. 1214/2023 nel registro condiviso per l'importo di € 11.612,37. Parte_2
Non accoglibile appare il motivo di impugnativa relativo alla mancata osservanza dell'
[...]
della notifica al debitore di un invito al pagamento dell'importo dovuto e la CP_6
conseguente iscrizione a ruolo, secondo quanto statuito dagli artt. 212 comma 1 e 213 DPR
115/2002, essendo gli stessi stati abrogati dall'art.1 comma 372 della Legge 24.12.2007 n.244
a sua volta abrogato dall'art.68 comma 1 L. 18.06.2009 n.69, avendo detta legge previsto l'iscrizione diretta a ruolo dei crediti derivanti da spese maturate nell'ambito dei procedimenti giudiziari.
Accoglibile appare, invece, quanto dedotto dal con riferimento alla pretesa nullità della Parte_1
cartella di pagamento per omessa motivazione - violazione della normativa sul recupero spese di giustizia.
Dall'esame della cartella di cui trattasi si ritiene che la stessa non risponda alla previsione normativa di contenuto minimo necessario e sufficiente per l'esatta individuazione della pretesa azionata dall'ente creditore.
Seppure l'opponente dimostri di avere inteso che la cartella opposta attiene al recupero delle spese di giustizia relative alla sentenza penale n. 364/16 del Tribunale di Brindisi, per il quale il medesimo è stato condannato alla reclusione di mesi sei e 2.000,00 euro di multa, deve rivelarsi che nel caso in esame il non sia stato messo in grado di verificare la legittimità Parte_1
della pretesa azionata.
Conformemente all'orientamento della Corte Costituzionale (Sentenza 229/99; ordinanza
117/00) si ritiene infatti che l'obbligo di una congrua e sufficiente motivazione non possa riservarsi ai soli avvisi di accertamento, atteso che alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall'art.3 della legge 241 del 1990 ponendosi, una diversa interpretazione, in insanabile contrasto con gli artt.3 e 24 Cost., tanto più quando tale cartella non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento ( Cass. N.15638/04)
Trattandosi di recupero di spese di giustizia nel caso in esame ha trovato applicazione l'art. 227
ter del DPR 115/02 che prevede "1 Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della
sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per
le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla
data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia
S.p.A., procede all'iscrizione a ruolo.
2. L'agente della riscossione procede alla riscossione
spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".
Da quanto previsto dall'articolo 212 D.P.R., n. 115/2002, così come modificato dall'art.67
comma 3 lett. h n.1 L.69/2009, l'ufficio, entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento, provvede direttamente all'iscrizione a ruolo.
Nel caso che ci occupa nessuna richiesta bonaria di pagamento è stata comunicata al debitore.
La cartella esattoriale rappresenta, quindi, il primo atto con cui l'ente creditore ha specificato,
quantificandola, la propria pretesa, ragione per cui tale cartella deve necessariamente contenere un'adeguata motivazione volta a consentirne il necessario controllo (così Cass. Sez. Unite
11722/2010 ). Se è vero infatti che la cartella opposta trova il suo presupposto nella sentenza penale di condanna si rileva, tuttavia, come le spese di causa non vengano quantificate dal giudice penale in sentenza, ma solo in un secondo momento secondo quanto disposto nel citato Testo Unico
sulle spese di giustizia.
Da ciò consegue che la condanna alle spese in concreto può essere qualificata come legittima solo nel caso in cui la liquidazione risulti effettuata nel rispetto delle disposizioni di legge.
In forza del principio della ripartizione dell'onere della prova, spetta al creditore dimostrare che gli importi richiesti con la cartella esattoriale siano dovuti nella misura in concreto richiesta, in quanto corrispondenti a spese ascrivibili ai reati per i quali è stato condannato il Parte_1
Dalla documentazione prodotta in atti non si evince quali siano le spese sostenute dallo Stato
per l'accertamento dei reati commessi dall'opponente, risultando nella cartella di pagamento indicata genericamente la somma complessiva di € 11.612,37 alla voce “Ministero della
Giustizia -Tribunale di Brindisi”, senza specificare in dettaglio le singole voci richieste, non avendo, quindi, l'ente creditore assolto al proprio onere della prova.
La suprema Corte con sentenza n.560/2025 muovendo dai principi enunciati dalle Sezioni Unite
con la sentenza n.22281 del 14.07.2022 ribadisce che se la cartella è notificata per la prima volta al contribuente deve essere adeguatamente e compiutamente motivata, onde consentire al destinatario di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della pretesa creditoria.
L'obbligo di motivazione, quindi, si pone a tutela del contribuente e non può dirsi assolto per relationem tramite il mero rinvio alla sentenza penale che ha statuito sulle spese che questi è
chiamato a sostenere.
Sotto tale profilo l'opposizione va, pertanto, accolta e va dichiarato che il Controparte_1
non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del in base
[...] Parte_1
alla cartella esattoriale qui opposta, la quale va dichiarata nulla per carenza di motivazione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo e poste a carico dell' gravando su detto ente l'onere di motivare in modo chiaro le ragioni della CP_4
iscrizione a ruolo delle somme, mentre vengono compensate tra l'attore e il Controparte_1
convenuto.
[...]
P.Q.M.
Il GIUDICE, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti del e così provvede: Controparte_1 CP_4
1) Accoglie la domanda attrice e per l'effetto dichiara nulla la cartella di pagamento n. 106
2023 0013991723000 notificata in data 23/5/2024;
2) Condanna la convenuta, in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessive €
3.764,00, di cui € 264,00 per spese, € 3.500,00 per compensi oltre al 15% di spese generali,
IVA e CNAP se e nella misura in cui siano per legge spettanti, il tutto da distrarre in prededuzione in favore dell'Avv. Carlo Battista de Laurentis, difensore dell'attore dichiaratosi antistatario;
3) Compensa le spese tra parte attrice e il . Controparte_1
Così deciso in Taranto, 26-05-2025 Il GIUDICE
Dott.ssa Claudia Giannotte