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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/09/2025, n. 2955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2955 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7203/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7203/2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate u udienza cartolare.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso dei ricorrenti volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni:. “Voglia l'On. le
Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed CP_ in diritto illustrate in narrativa, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano di
[...]
, e e, per l'effetto, ordinare al Persona_1 Parte_1 Controparte_2 [...]
e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di CP_3 procedere immediatamente alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
I ricorrenti hanno dedotto e documentato di essere di essere discendenti del sig nato il Persona_2
03.10.1880 in LD (FI) (doc. 3), il quale ha vissuto i primi anni di vita in Italia prima di emigrare in Perù dove ha contratto matrimonio con nel 1914 (doc. 4) e dove è deceduto nel Persona_3
1958 (doc. 5), senza mai acquisire la cittadinanza peruviana, come attestato dalla competente Autorità locale (doc. 6); - Dalla suddetta unione è nato il [...] (doc. 7), il quale ha Persona_4 continuato la discendenza di questa famiglia in Perù, contraendo matrimonio con Persona_5 nel 1945 (doc. 8) e decedendo nel 1993 (doc. 9); - Infine, dalla suddetta unione è nato un figlio ed
[...] odierno ricorrente , nato il [...] (doc. 10), il quale ha contratto Parte_2
pagina 1 di 3 matrimonio con nel 1990 (doc. 11) ed ha generato con quest'ultima due Persona_6 figlie ed odierne ricorrenti , nata il [...] (doc. 12) e , Parte_1 Controparte_2 nata il [...] (doc. 13);
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del
Procuratore presso il Tribunale di Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che:
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del
14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata , senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano . nato il [...] in [...] , ha Persona_2 perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n.
555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri pagina 2 di 3 presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da nato il [...] in [...], per quanto concerne le spese di lite la declaratoria Persona_2 di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
- accerta che i sigg. , nato il [...] in [...], c.f. calcolato Parte_2
, residente in [...], , nata il [...] in [...], c.f. C.F._1 Controparte_2 calcolato residente in [...]e , nata il [...] in [...], C.F._2 Parte_1
c.f. calcolato , residente in [...]sono cittadini italiani C.F._3
- compensa le spese di lite.
Firenze, 18 settembre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7203/2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate u udienza cartolare.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso dei ricorrenti volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni:. “Voglia l'On. le
Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed CP_ in diritto illustrate in narrativa, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano di
[...]
, e e, per l'effetto, ordinare al Persona_1 Parte_1 Controparte_2 [...]
e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di CP_3 procedere immediatamente alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
I ricorrenti hanno dedotto e documentato di essere di essere discendenti del sig nato il Persona_2
03.10.1880 in LD (FI) (doc. 3), il quale ha vissuto i primi anni di vita in Italia prima di emigrare in Perù dove ha contratto matrimonio con nel 1914 (doc. 4) e dove è deceduto nel Persona_3
1958 (doc. 5), senza mai acquisire la cittadinanza peruviana, come attestato dalla competente Autorità locale (doc. 6); - Dalla suddetta unione è nato il [...] (doc. 7), il quale ha Persona_4 continuato la discendenza di questa famiglia in Perù, contraendo matrimonio con Persona_5 nel 1945 (doc. 8) e decedendo nel 1993 (doc. 9); - Infine, dalla suddetta unione è nato un figlio ed
[...] odierno ricorrente , nato il [...] (doc. 10), il quale ha contratto Parte_2
pagina 1 di 3 matrimonio con nel 1990 (doc. 11) ed ha generato con quest'ultima due Persona_6 figlie ed odierne ricorrenti , nata il [...] (doc. 12) e , Parte_1 Controparte_2 nata il [...] (doc. 13);
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del
Procuratore presso il Tribunale di Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che:
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del
14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata , senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano . nato il [...] in [...] , ha Persona_2 perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n.
555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri pagina 2 di 3 presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da nato il [...] in [...], per quanto concerne le spese di lite la declaratoria Persona_2 di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
- accerta che i sigg. , nato il [...] in [...], c.f. calcolato Parte_2
, residente in [...], , nata il [...] in [...], c.f. C.F._1 Controparte_2 calcolato residente in [...]e , nata il [...] in [...], C.F._2 Parte_1
c.f. calcolato , residente in [...]sono cittadini italiani C.F._3
- compensa le spese di lite.
Firenze, 18 settembre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 3 di 3