Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 03/03/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
RGL n. 568/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 03/03/2025 nella causa n. 568/2022 RGL, promossa da:
, assistita dall'avv. CARFORA ROSA MARIA Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 11.5.2022, ha proposto opposizione avverso le Parte_1 ordinanze ingiunzione n. OI-000097916 e n. OI-000107670 notificatele in data 12.4.2022 mediante cui l le ha intimato il pagamento rispettivamente della somma di € CP_1
24.500,00 ed € 30.000,00 a titolo di sanzione amministrativa in relazione alla violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), oltre ad € 6,60 per spese;
- a fondamento dell'opposizione, la ricorrente, alla quale le ordinanze ingiunzione opposte sono state notificate in qualità di legale rappresentante della D Viaggi s.r.l., si è limitata a dedurre di essere stata socia al 10% della società, con ruolo di amministratore meramente formale, e di aver provveduto ai pagamenti ai dipendenti e ai versamenti contributivi dietro specifiche direttive di , la cui moglie era l'altra socia al 90% della società; Parte_2
1
che la società è fallita e l potrebbe aver già recuperato quanto dovuto a titolo di CP_1 sanzioni e che, in ogni caso, le sanzioni applicate sono eccessive e sproporzionate;
- l'istante, quindi, ha chiesto l'annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte e la rideterminazione della sanzione al minimo edittale;
- l , costituitosi in giudizio, ha contestato le ragioni dell'opposizione, della quale ha CP_1 chiesto il rigetto;
- nelle more del giudizio, in via di autotutela, alla luce delle modifiche normative introdotte dall'art. 23 del D.L. n. 48/2023, l' ha provveduto alla rettifica delle ordinanze CP_2 ingiunzione impugnate, come da provvedimento in atti, precisando che, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio avrebbe potuto essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo;
- all'udienza del 23.7.2024, quindi, la ricorrente ha chiesto un differimento dell'udienza stessa al fine di valutare la possibilità dl pagamento;
- all'udienza odierna la ricorrente ha dichiarato di aver provveduto al pagamento della sola sanzione rideterminata e in misura ridotta di cui all'ordinanza ingiunzione n. OI-000097916, chiedendo quindi la dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere e l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate per quanto ancora non definito, con compensazione delle spese di lite;
l si è associato alla richiesta di declaratoria di CP_1 parziale cessazione della materia del contendere e, per il resto, ha richiamato le proprie conclusioni, come precisate con nota del 10.7.2024; all'esito la causa è così decisa.
Considerato che:
- con nota depositata il 25.2.2025, parte ricorrente ha allegato e documentato di aver provveduto, il 19.9.2024 (e così entro il termine di 60 giorni dalla data dell'udienza celebrata il 23.7.2024), al pagamento dell'importo di € 2.835,13, pari alla sanzione rideterminata dall nelle more del giudizio con riguardo all'ordinanza ingiunzione n. OI- CP_1
000097916 in misura ridotta, con conseguente estinzione della sanzione irrogata;
- deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo a tale ordinanza ingiunzione, come peraltro concordemente chiesto dalle parti in sede di discussione;
- per quanto concerne, invece, l'ordinanza ingiunzione n. OI-000107670, si osserva che la pretesa sanzionatoria per cui è causa trae origine dall'atto di accertamento prot. n.
.0200.29/05/2017.0091737 del 6.6.2017, con cui è stato richiesto il pagamento delle CP_1
2 RGL n. 568/2022
quote di contribuzione a carico dei lavoratori e trattenute sugli stipendi in relazione al periodo dicembre 2014-novembre 2015;
- il D.Lgs. n. 8/2016, recante "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67", entrato in vigore il 6 febbraio
2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi;
- tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2, comma
1-bis, del D.L. n. 463/83, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 638/83, che è stato sostituito dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016; in particolare, l'art. 2 del citato D.L., dopo aver previsto al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli artt. 20,21 e 22 della L. n. 153/69, al comma
1- bis, come novellato dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione;
- in particolare, il comma 1-bis del medesimo art. 2, come novellato, ha stabilito che
"L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione'';
- è infine intervenuta una sostanziale modifica del sistema sanzionatorio ad opera del D.L. n.
48/2023, convertito dalla L. n. 85/2023, il cui art. 23 ha stabilito che "all'articolo 2, comma 1- bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, le parole: "da euro 10.000 a euro 50.000" sono sostituite dalle parole: "da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso";
- la norma in esame deve trovare applicazione anche con riferimento alle violazioni poste in essere in epoca anteriore alla sua entrata in vigore in ragione dell'operatività del principio di retroattività della lex mitior anche in materia di sanzioni amministrative che siano qualificabili in concreto come convenzionalmente penali;
- la Corte Costituzionale con la sentenza n. 63/2019 ha affermato che alle sanzioni amministrative "che abbiano natura e finalità punitiva'' è senz'altro applicabile il complesso
3 RGL n. 568/2022
delle garanzie della "materia penale", compresa quella della retroattività favorevole;
la
Consulta ha evidenziato come l'estensione di dette garanzie alle sanzioni amministrative pecuniarie è pienamente coerente con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., in forza del quale non è ammissibile continuare a sanzionare una determinata condotta sulla base di un apprezzamento di disvalore che sia mutato in bonam partem, nel senso cioè di un'attenuazione della risposta punitiva;
- con riferimento al caso che ci occupa, appare evidente il carattere "punitivo" della sanzione pecuniaria comminata dal citato art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016 (da € 10.000 ad €
50.000), conservato anche successivamente alla più recente modifica normativa, in considerazione della finalità afflittiva e non meramente risarcitoria perseguita;
- l'applicazione retroattiva, anche in tema di sanzioni amministrative, dello ius superveniens introduttivo di parametri edittali più miti è stata in diverse occasioni reputata ammissibile dalla Suprema Corte, che ha peraltro precisato che le norme sopravvenute nella pendenza del giudizio di legittimità che dispongano retroattivamente un trattamento sanzionatorio più favorevole devono essere applicate anche d'ufficio, atteso che la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del favor rei devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d'impugnazione (cfr. Cass. civ. n. 4522/2022; in termini Cass. civ. n. 20697/2018);
- d'altra parte, nella specie, è lo stesso che ha provveduto a rimodulare la sanzione CP_2 con atto di rettifica del 19.11.2023;
- ciò chiarito, nel caso che occupa, è pacifico ed incontestato che la società D Viaggi s.r.l., di cui era legale rappresentante la ricorrente, ha omesso il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti, per i mesi da dicembre 2014 a novembre 2015, per l'importo totale indicato nell'atto di accertamento prodromico (doc. 6
), nei termini di legge per il pagamento mensile dei contributi;
CP_1
- con l'atto di accertamento prot. n. .0200.29/05/2017.0091737 del 6.6.2017, è stato CP_1 contestato alla ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti dovute dalla D Viaggi s.r.l. e che le quote a carico della società erano state denunciate dalla stessa datrice di lavoro nelle denunce mensili Pt_3 relative ai mesi indicati;
- è incontestato che la ricorrente, nella sua qualità di rappresentante legale della D Viaggi
s.r.l., non ha provveduto al pagamento nei tre mesi dalla contestazione della violazione;
- con riguardo all'elemento soggettivo, la Corte di Cassazione, sez. penale, ha affermato:
"Va, poi, ricordato che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (D.L. n. 463 del 1983, art. 2, conv. in L. n. 638 del 1983) è integrato, siccome è a dolo generico, dalla consapevole
scelta di omettere i versamenti dovuti, sicché non rileva, sotto il profilo dell'elemento
4 RGL n. 568/2022
soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti o abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti" (cfr Cass. Sez.3, n. 43811/2017;
Cass Sez.3, n. 3705/2013; conf. Cass n. 5755/2014; Cass Sez.3, n. 13100/2011);
- in ogni caso, le doglianze inerenti la sproporzione della sanzione possono ritenersi superate alla luce del provvedimento di rideterminazione nel minimo edittale emesso dall' in sede di autotutela;
CP_1
- in ragione di quanto esposto, l'opposizione dev'essere rigettata, con conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta, come rideterminata dall in corso di causa;
CP_1
- con riguardo alle spese di lite, si ritiene congruo disporne l'integrale compensazione tra le parti, tenuto conto della parziale cessazione della materia del contendere, derivata dall'avvenuto pagamento di una delle ordinanze ingiunzione opposte, nonché della manifestata volontà della parte ricorrente di ottemperare all'ordine di pagamento, nella misura rideterminata dall e in misura ridotta, non concretizzatasi per le riferite CP_1 difficoltà economiche attuali della stessa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. OI-000097916;
- rigetta per il resto l'opposizione;
- compensa tra le parti le spese legali.
Alessandria, 3.3.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
5