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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/06/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2173/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2173/2022 promossa da:
(P.I. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._1
(C.F. ), Parte_3 C.F._2
(C.F. ), Parte_4 C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Giorgi in virtù di procura posta a corredo dell'atto introduttivo
ATTORI OPPONENTI contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Benelli e Simone CP_1 P.IVA_2
Raggi in virtù di procura posta a corredo della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Contratti bancari
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
“Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni altra istanza,
pagina 1 di 8
nel merito e in via preliminare
ACCERTARE E DICHIARARE la decadenza ex art. 1957 c.c. della Banca dal diritto di agire nei confronti dei garanti opponenti ex art. 1957 c.c.;
ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità e/o la nullità del decreto ingiuntivo opposto per tutte per carenza della titolarità del credito in capo all'opposta, con conseguente adozione di tutti i provvedimenti di legge;
nel merito e in via principale
ACCERTARE E DICHIARARE che il saldo del conto corrente per cui è causa risulta a credito della per l'importo pari ad € 106.135,05, e per l'effetto revocare il D.I. opposto, con Parte_1 ogni conseguente statuizione di legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio, di cui il sottoscritto difensore si dichiara antistatario”.
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“L'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti
IN VIA PRINCIPALE:
ACCERTARE E DICHIARARE infondata /inefficace/nulla la presente opposizione a decreto ingiuntivo, e, in ogni caso
RIGETTARE, siccome destituite di ogni fondamento fattuale e giuridico, tutte le eccezioni e domande avversarie, ivi compresa quella restituzione e/o compensazione in quanto inammissibile per le ragioni esposte in narrativa, oltre che infondata in fatto e diritto, e per l'effetto
CONFERMARE il decreto ingiuntivo n. 365/2022 – RG N 1280/2022 emesso dal Tribunale di
Ancona
IN SUBORDINE:
d) in caso di accoglimento anche parziale delle avverse domande ed eccezioni, CONDANNARE la debitrice , e i sigg.ri , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, in proprio e in qualità di fideiussori al pagamento in favore di
[...] Controparte_2
pagina 2 di 8
quale mandataria e procuratrice speciale di , degli importi che CP_3 Controparte_1 dovessero risultare dovuti a seguito della espletata istruttoria.
IN OGNI CASO: con il favore di spese, competenze e onorari di giustizia, spese generali I.V.A.
e C.P.A. come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la , e i sigg.ri , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 365/2022, emesso
[...] Parte_4 dall'intestato Tribunale su ricorso della mediante il quale era stato loro ingiunto il CP_1 pagamento della somma di € 167.821,09 oltre accessori e spese del procedimento monitorio.
La pretesa creditoria azionata in monitorio originava, secondo la prospettazione della ricorrente, dallo scoperto del conto corrente n. 1461 intestato alla società debitrice principale e garantito da due fideiussioni (una omnibus e una specifica) rilasciate dagli odierni opponenti persone fisiche.
A sostegno dell'opposizione gli opponenti deducevano, in sintesi e per quanto di interesse:
-l'intervenuta decadenza della creditrice ex art. 1957 c.c. per non avere la stessa attivato una tutela di natura giudiziale nei confronti della società debitrice principale entro i sei mesi dalla scadenza delle relative obbligazioni;
-la carenza di prova del credito azionato e l'insufficienza, a tal fine, dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B. in quanto inidoneo a comprovare l'effettivo saldo del conto corrente n. 1461;
-la carenza di prova della effettiva titolarità del credito in capo alla Sirio CP_1
- la illegittima applicazione, nell'operatività del conto corrente n. 1461, di interessi anatocistici ed usurari.
Si costituiva in giudizio la contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto CP_1 unitamente alla conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza resa in data 7.2.2023 il G.I. non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnava il termine per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria.
Preso atto del relativo esito negativo assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c.. pagina 3 di 8 La causa veniva quindi istruita mediante l'espletamento di CTU tecnico-contabile affidata alla dr.ssa
Persona_1
Depositato il relativo elaborato, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.3.2025, sostituita mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 comma terzo c.p.c..
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. -resa il 19.3.2025 e comunicata in pari data alle parti- la causa veniva, infine, trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella ridotta misura di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
L'opposizione risulta fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Alla luce dell'oggetto del presente giudizio e delle rispettive allegazioni delle parti, giova richiamare in primis i principi generali sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riparto dell'onere della prova dell'inadempimento tra i soggetti del rapporto contrattuale.
In proposito la S.C. ha stabilito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (Cass. n. 826/2015; conformi, Cass.
n.15659/2011 e Cass. S.U. n. 13533/2001).
Trattandosi, in particolare, di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non appare superfluo evidenziare come lo stesso concreti un giudizio a cognizione piena, diretto all'accertamento del diritto di credito fatto valere nel ricorso per ingiunzione, nel quale il creditore opposto e il debitore opponente pagina 4 di 8 assumono, rispettivamente, la posizione sostanziale di attore e convenuto (cfr. ex plurimis Cass. n.
184/1980; Cass. n. 3688/1985; Cass. n. 12278/1992; Cass. n. 9708/1994; Cass. n. 1052/1995).
Di conseguenza, l'onere della prova del credito incombe sempre sull'opposto, il quale deve dimostrare gli elementi di fatto e di diritto sui quali è fondata la sua pretesa.
Tali elementi non possono peraltro essere identificati in quelli che hanno costituito la base del decreto ingiuntivo opposto, non presentando i requisiti di prova richiesti in un giudizio a cognizione piena.
L'opponente ha, invece, l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi e modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. n.
5071/2009).
Con specifico riferimento ai rapporti contrattuali bancari regolati in conto corrente la giurisprudenza ha ulteriormente specificato che la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.) ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, con la conseguenza che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi, non solo meramente formali (come la deduzione di inutilizzabilità dell'estratto conto certificato) ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento dello stesso e fornire così la piena prova della propria pretesa (v. Cass. Sez. I, Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018).
Orbene, nel caso di specie l'espletata CTU ha comprovato la fondatezza della tesi di parte opponente, la quale ha specificamente opposto, inter alia l'insussistenza di una valida posizione creditoria azionabile, contestando la legittimità e correttezza del saldo negativo risultante alla chiusura del rapporto di conto corrente n. 1461.
Si osserva, quindi, come l'Ausiliare incaricato abbia espletato l'incarico ricevuto alla luce delle vigenti coordinate giuridiche, in tal senso rassegnando una relazione dettagliata e chiaramente motivata, pagina 5 di 8 sorretta da argomentazioni convincenti, che questo Tribunale intende fare propria, non ravvisandosi motivi per discostarsene, anche in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.
In aderenza al quesito formulato dal GI, l'Ausiliare ha esaminato il contratto relativo al conto corrente n. 1461, acceso dalla presso la allora ed estinto per Parte_1 Controparte_4 passaggio a sofferenza il 26.06.2018 con un saldo risultante a debito della correntista per € -
167.821,09.
Analizzando la relativa operatività il CTU ha, correttamente, per il periodo dal 01.01.2014 al
30.09.2016:
-eliminato dal saldo del c/c n. 1461 gli interessi passivi addebitati trimestralmente;
-ricalcolato su tale saldo gli interessi passivi nei trimestri in cui il relativo TEG non ha superato il tasso soglia;
-addebitato la somma degli interessi ricalcolati al 01.10.2016;
- per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 03.08.2016, ha riscontrato l'assenza di un documento specifico con cui il cliente autorizza espressamente quanto previsto dall'art. 4, c. 5 della citata delibera con conseguente applicazione del regime di capitalizzazione annuale dall'01.10.2016.
All'esito dei relativi conteggi il saldo finale del c/c n. 1461 al 26.06.2018 (data del passaggio a sofferenza ed estinzione) è risultato ammontare ad € 106.135,05 a credito della società correntista.
La difesa della società opposta ha contestato l'applicazione, ad opera del CTU, del criterio cd. del
“saldo zero”; trattasi, tuttavia, di argomentazioni che non possono trovare accoglimento dal momento che l'Ausiliare ha agito secondo quanto specificamente prescritto dal quesito per la specifica ipotesi, verificatasi in concreto, di accertata carenza documentale consistente, in particolare, nella mancanza degli estratti conto a far data dall'accensione del rapporto (si confronti il punto A) 5) a) ii) del quesito formulato con ordinanza in data 8.10.2024).
L'indicazione fornita nel quesito, certamente non casuale, impinge nei chiari e consolidati insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la ripartizione fra le parti dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) impone, quando la banca vanta un credito derivato dal saldo finale di segno pagina 6 di 8 negativo di tale rapporto, la rideterminazione di tale saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione, incompleta, in giudizio depositata dalla banca (Cass. n. 35979/2022).
In particolare: “Il criterio del cd. saldo zero, che consente, nel caso in cui la mancata produzione di parte degli estratti conto impedisca di ricostruire l'intero andamento del rapporto, di determinare il saldo finale considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, è utilizzabile, in quanto più sfavorevole alla banca, soltanto nel caso in cui il giudizio sia stato promosso dalla stessa, e non possa provvedersi all'accertamento del dare e dello avere sulla base di altri mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete in ordine al saldo maturato all'inizio del periodo documentato, ovvero sulla base di ammissioni compiute dal correntista, idonee ad escludere quanto meno che, con riferimento al periodo non documentato, egli abbia maturato un credito d'imprecisato ammontare”(Cass. n. 25417/2023).
Alla luce dell'accertamento effettuato nella CTU risulta dimostrata l'insussistenza ab origine di un credito legittimamente azionabile dalla ricorrente dal momento che il conto corrente n. 1461 alla data di estinzione avrebbe dovuto risultare addirittura attivo.
Difetta pertanto il titolo legittimante l'azione monitoria intrapresa.
Circa l'opponibilità della predetta rideterminazione del saldo alla società cessionaria e ricorrente in monitorio non vi sono dubbi, dal momento che si tratta di garantire il diritto di difesa della parte ingiunta, la quale, chiedendo tale rideterminazione, non ha preteso di far valere diritti afferenti al patrimonio della banca cedente il credito -come sarebbe stato in caso di domanda riconvenzionale restitutoria o financo di compensazione secondo i recenti insegnamenti di Cass. n. 13735/2022
(impropriamente citata dalla difesa della parte convenuta opposta)- bensì ha inteso, puramente e semplicemente, paralizzare, come nel suo pieno diritto, l'illegittima pretesa creditoria avanzata dalla società cessionaria.
L'accoglimento dell'opposizione per le sopra esposte e dirimenti ragioni esime il Tribunale dall'esame di ogni ulteriore censura della parte opponente, che deve intendersi assorbita in ossequio al principio cd. “della ragione più liquida”.
Alla luce di tutto quanto osservato, rilevato e ritenuto l'opposizione risulta fondata e, come tale, deve pagina 7 di 8 essere accolta.
A tale accoglimento consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza della parte convenuta opposta e vengono liquidate come da dispositivo, in assenza di nota spese, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022, vigente alla data di precisazione delle conclusioni, in relazione al valore della causa e in considerazione dell'attività difensiva concretamente svolta.
Le spese di CTU, già liquidate mediante separato decreto, restano parimenti a definitivo carico della parte convenuta opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 365/2022 emesso dal Tribunale di Ancona.
CONDANNA altresì la parte convenuta opposta, a rimborsare alla parte attrice opponente -con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario- le spese di lite, che si liquidano in €
406,50 per spese € 14.103,00 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge, se e in quanto dovuti.
PONE le spese di CTU a definitivo carico della parte convenuta opposta.
Ancona, 27.6.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2173/2022 promossa da:
(P.I. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._1
(C.F. ), Parte_3 C.F._2
(C.F. ), Parte_4 C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Giorgi in virtù di procura posta a corredo dell'atto introduttivo
ATTORI OPPONENTI contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Benelli e Simone CP_1 P.IVA_2
Raggi in virtù di procura posta a corredo della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Contratti bancari
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
“Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni altra istanza,
pagina 1 di 8
nel merito e in via preliminare
ACCERTARE E DICHIARARE la decadenza ex art. 1957 c.c. della Banca dal diritto di agire nei confronti dei garanti opponenti ex art. 1957 c.c.;
ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità e/o la nullità del decreto ingiuntivo opposto per tutte per carenza della titolarità del credito in capo all'opposta, con conseguente adozione di tutti i provvedimenti di legge;
nel merito e in via principale
ACCERTARE E DICHIARARE che il saldo del conto corrente per cui è causa risulta a credito della per l'importo pari ad € 106.135,05, e per l'effetto revocare il D.I. opposto, con Parte_1 ogni conseguente statuizione di legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio, di cui il sottoscritto difensore si dichiara antistatario”.
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“L'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti
IN VIA PRINCIPALE:
ACCERTARE E DICHIARARE infondata /inefficace/nulla la presente opposizione a decreto ingiuntivo, e, in ogni caso
RIGETTARE, siccome destituite di ogni fondamento fattuale e giuridico, tutte le eccezioni e domande avversarie, ivi compresa quella restituzione e/o compensazione in quanto inammissibile per le ragioni esposte in narrativa, oltre che infondata in fatto e diritto, e per l'effetto
CONFERMARE il decreto ingiuntivo n. 365/2022 – RG N 1280/2022 emesso dal Tribunale di
Ancona
IN SUBORDINE:
d) in caso di accoglimento anche parziale delle avverse domande ed eccezioni, CONDANNARE la debitrice , e i sigg.ri , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, in proprio e in qualità di fideiussori al pagamento in favore di
[...] Controparte_2
pagina 2 di 8
quale mandataria e procuratrice speciale di , degli importi che CP_3 Controparte_1 dovessero risultare dovuti a seguito della espletata istruttoria.
IN OGNI CASO: con il favore di spese, competenze e onorari di giustizia, spese generali I.V.A.
e C.P.A. come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la , e i sigg.ri , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 365/2022, emesso
[...] Parte_4 dall'intestato Tribunale su ricorso della mediante il quale era stato loro ingiunto il CP_1 pagamento della somma di € 167.821,09 oltre accessori e spese del procedimento monitorio.
La pretesa creditoria azionata in monitorio originava, secondo la prospettazione della ricorrente, dallo scoperto del conto corrente n. 1461 intestato alla società debitrice principale e garantito da due fideiussioni (una omnibus e una specifica) rilasciate dagli odierni opponenti persone fisiche.
A sostegno dell'opposizione gli opponenti deducevano, in sintesi e per quanto di interesse:
-l'intervenuta decadenza della creditrice ex art. 1957 c.c. per non avere la stessa attivato una tutela di natura giudiziale nei confronti della società debitrice principale entro i sei mesi dalla scadenza delle relative obbligazioni;
-la carenza di prova del credito azionato e l'insufficienza, a tal fine, dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B. in quanto inidoneo a comprovare l'effettivo saldo del conto corrente n. 1461;
-la carenza di prova della effettiva titolarità del credito in capo alla Sirio CP_1
- la illegittima applicazione, nell'operatività del conto corrente n. 1461, di interessi anatocistici ed usurari.
Si costituiva in giudizio la contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto CP_1 unitamente alla conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza resa in data 7.2.2023 il G.I. non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnava il termine per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria.
Preso atto del relativo esito negativo assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c.. pagina 3 di 8 La causa veniva quindi istruita mediante l'espletamento di CTU tecnico-contabile affidata alla dr.ssa
Persona_1
Depositato il relativo elaborato, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.3.2025, sostituita mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 comma terzo c.p.c..
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. -resa il 19.3.2025 e comunicata in pari data alle parti- la causa veniva, infine, trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella ridotta misura di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
L'opposizione risulta fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Alla luce dell'oggetto del presente giudizio e delle rispettive allegazioni delle parti, giova richiamare in primis i principi generali sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riparto dell'onere della prova dell'inadempimento tra i soggetti del rapporto contrattuale.
In proposito la S.C. ha stabilito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (Cass. n. 826/2015; conformi, Cass.
n.15659/2011 e Cass. S.U. n. 13533/2001).
Trattandosi, in particolare, di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non appare superfluo evidenziare come lo stesso concreti un giudizio a cognizione piena, diretto all'accertamento del diritto di credito fatto valere nel ricorso per ingiunzione, nel quale il creditore opposto e il debitore opponente pagina 4 di 8 assumono, rispettivamente, la posizione sostanziale di attore e convenuto (cfr. ex plurimis Cass. n.
184/1980; Cass. n. 3688/1985; Cass. n. 12278/1992; Cass. n. 9708/1994; Cass. n. 1052/1995).
Di conseguenza, l'onere della prova del credito incombe sempre sull'opposto, il quale deve dimostrare gli elementi di fatto e di diritto sui quali è fondata la sua pretesa.
Tali elementi non possono peraltro essere identificati in quelli che hanno costituito la base del decreto ingiuntivo opposto, non presentando i requisiti di prova richiesti in un giudizio a cognizione piena.
L'opponente ha, invece, l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi e modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. n.
5071/2009).
Con specifico riferimento ai rapporti contrattuali bancari regolati in conto corrente la giurisprudenza ha ulteriormente specificato che la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.) ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, con la conseguenza che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi, non solo meramente formali (come la deduzione di inutilizzabilità dell'estratto conto certificato) ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento dello stesso e fornire così la piena prova della propria pretesa (v. Cass. Sez. I, Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018).
Orbene, nel caso di specie l'espletata CTU ha comprovato la fondatezza della tesi di parte opponente, la quale ha specificamente opposto, inter alia l'insussistenza di una valida posizione creditoria azionabile, contestando la legittimità e correttezza del saldo negativo risultante alla chiusura del rapporto di conto corrente n. 1461.
Si osserva, quindi, come l'Ausiliare incaricato abbia espletato l'incarico ricevuto alla luce delle vigenti coordinate giuridiche, in tal senso rassegnando una relazione dettagliata e chiaramente motivata, pagina 5 di 8 sorretta da argomentazioni convincenti, che questo Tribunale intende fare propria, non ravvisandosi motivi per discostarsene, anche in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.
In aderenza al quesito formulato dal GI, l'Ausiliare ha esaminato il contratto relativo al conto corrente n. 1461, acceso dalla presso la allora ed estinto per Parte_1 Controparte_4 passaggio a sofferenza il 26.06.2018 con un saldo risultante a debito della correntista per € -
167.821,09.
Analizzando la relativa operatività il CTU ha, correttamente, per il periodo dal 01.01.2014 al
30.09.2016:
-eliminato dal saldo del c/c n. 1461 gli interessi passivi addebitati trimestralmente;
-ricalcolato su tale saldo gli interessi passivi nei trimestri in cui il relativo TEG non ha superato il tasso soglia;
-addebitato la somma degli interessi ricalcolati al 01.10.2016;
- per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 03.08.2016, ha riscontrato l'assenza di un documento specifico con cui il cliente autorizza espressamente quanto previsto dall'art. 4, c. 5 della citata delibera con conseguente applicazione del regime di capitalizzazione annuale dall'01.10.2016.
All'esito dei relativi conteggi il saldo finale del c/c n. 1461 al 26.06.2018 (data del passaggio a sofferenza ed estinzione) è risultato ammontare ad € 106.135,05 a credito della società correntista.
La difesa della società opposta ha contestato l'applicazione, ad opera del CTU, del criterio cd. del
“saldo zero”; trattasi, tuttavia, di argomentazioni che non possono trovare accoglimento dal momento che l'Ausiliare ha agito secondo quanto specificamente prescritto dal quesito per la specifica ipotesi, verificatasi in concreto, di accertata carenza documentale consistente, in particolare, nella mancanza degli estratti conto a far data dall'accensione del rapporto (si confronti il punto A) 5) a) ii) del quesito formulato con ordinanza in data 8.10.2024).
L'indicazione fornita nel quesito, certamente non casuale, impinge nei chiari e consolidati insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la ripartizione fra le parti dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) impone, quando la banca vanta un credito derivato dal saldo finale di segno pagina 6 di 8 negativo di tale rapporto, la rideterminazione di tale saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione, incompleta, in giudizio depositata dalla banca (Cass. n. 35979/2022).
In particolare: “Il criterio del cd. saldo zero, che consente, nel caso in cui la mancata produzione di parte degli estratti conto impedisca di ricostruire l'intero andamento del rapporto, di determinare il saldo finale considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, è utilizzabile, in quanto più sfavorevole alla banca, soltanto nel caso in cui il giudizio sia stato promosso dalla stessa, e non possa provvedersi all'accertamento del dare e dello avere sulla base di altri mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete in ordine al saldo maturato all'inizio del periodo documentato, ovvero sulla base di ammissioni compiute dal correntista, idonee ad escludere quanto meno che, con riferimento al periodo non documentato, egli abbia maturato un credito d'imprecisato ammontare”(Cass. n. 25417/2023).
Alla luce dell'accertamento effettuato nella CTU risulta dimostrata l'insussistenza ab origine di un credito legittimamente azionabile dalla ricorrente dal momento che il conto corrente n. 1461 alla data di estinzione avrebbe dovuto risultare addirittura attivo.
Difetta pertanto il titolo legittimante l'azione monitoria intrapresa.
Circa l'opponibilità della predetta rideterminazione del saldo alla società cessionaria e ricorrente in monitorio non vi sono dubbi, dal momento che si tratta di garantire il diritto di difesa della parte ingiunta, la quale, chiedendo tale rideterminazione, non ha preteso di far valere diritti afferenti al patrimonio della banca cedente il credito -come sarebbe stato in caso di domanda riconvenzionale restitutoria o financo di compensazione secondo i recenti insegnamenti di Cass. n. 13735/2022
(impropriamente citata dalla difesa della parte convenuta opposta)- bensì ha inteso, puramente e semplicemente, paralizzare, come nel suo pieno diritto, l'illegittima pretesa creditoria avanzata dalla società cessionaria.
L'accoglimento dell'opposizione per le sopra esposte e dirimenti ragioni esime il Tribunale dall'esame di ogni ulteriore censura della parte opponente, che deve intendersi assorbita in ossequio al principio cd. “della ragione più liquida”.
Alla luce di tutto quanto osservato, rilevato e ritenuto l'opposizione risulta fondata e, come tale, deve pagina 7 di 8 essere accolta.
A tale accoglimento consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza della parte convenuta opposta e vengono liquidate come da dispositivo, in assenza di nota spese, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022, vigente alla data di precisazione delle conclusioni, in relazione al valore della causa e in considerazione dell'attività difensiva concretamente svolta.
Le spese di CTU, già liquidate mediante separato decreto, restano parimenti a definitivo carico della parte convenuta opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 365/2022 emesso dal Tribunale di Ancona.
CONDANNA altresì la parte convenuta opposta, a rimborsare alla parte attrice opponente -con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario- le spese di lite, che si liquidano in €
406,50 per spese € 14.103,00 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge, se e in quanto dovuti.
PONE le spese di CTU a definitivo carico della parte convenuta opposta.
Ancona, 27.6.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
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