Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/04/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BRINDISI Causa n. 4316/2018 R.G.
Verbale di constatazione esito udienza mediante trattazione scritta
Il giorno 04.04.2025 il Giudice Onorario designato avv. Tonia ROSSI
premesso che è stata disposta la celebrazione dell'udienza nella forma della trattazione scritta;
preso atto che le parti costituite, entro il termine all'uopo assegnato, hanno depositato note scritte;
verificata la regolarità del contraddittorio;
preso atto che sono state depositate note conclusive autorizzate;
pronunzia sentenza ex art. art.281 sexies cpc., dando lettura del dispositivo e della motivazione che seguono.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv. Tonia Rossi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.C. n.4316/18 fra le parti:
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Fontana Vita della Parte_1
Corte
ATTRICE
Contro
in persona del Sindaco p.t., RO rappresentata e difesa dall'avv. Anna Marinò
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell' art. 132, comma 1, n.4, c.p.c. per come novellato dall' art. 45, comma 17, della legge 69/2009 ed alla luce di quanto disposto dall' art. 118,
La causa, ha ad oggetto il risarcimento dei danni occorsi all'attrice a causa di una buca del manto stradale.
La domanda va accolta nei limiti e per i motivi di cui appresso.
È provato che l'attrice, mentre precorreva a piedi via S. Pellico, in prossimità dell'intersezione con via Mameli, nel centro abitato di , cadeva RO rovinosamente a terra a causa di una serie di buche celate da volantini pubblicitari ed acqua piovana.
Tanto emerge in particolare della deposizione dei testi escussi, in particolare di
, testimone oculari del fatto, che ebbe a prestare soccorso alla Testimone_1 attrice.
Orbene, già dalla documentazione fotografica in atti si evince una certa insidiosità del tratto stradale che interessa, rilevando anche la circostanza che la strada ed anche le buche fosse piena di acqua per la pioggia e di volantini pubblicitari.
Per altro verso è pacifico che il luogo in cui è accaduto il sinistro è posto nella cittadina di . RO
Le circostanze sin qui evidenziate appaiono sufficienti a ritenere applicabile al convenuto il criterio di imputazione di responsabilità previsto dall'art CP_1
2051 cc (cose in custodia) secondo l'interpretazione della norma offerta dalla più recente giurisprudenza della Cassazione.
Il principio espresso dalle pronunce più recenti della S.C. ha escluso la responsabilità per cose in custodia, sancita dall'art. 2051 c.c., nel caso di danni cagionati da una strada pubblica (bene quindi nella disponibilità dei cittadini) solo quando sia oggettivamente impossibile da parte dell'ente che ne è proprietario, per la estensione del bene e per l'uso generale e diretto da parte dei cittadini, l'esercizio di un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire situazioni di pericolo per gli utenti.
Diversamente, in ipotesi di beni di dimensioni e/o estensione limitate posti in luoghi pubblici o accessibili al pubblico, è esigibile un controllo da parte dell'ente proprietario tale da assicurare una adeguata manutenzione degli stessi atta a prevenire pericoli per la pubblica incolumità. In sintesi la natura demaniale del bene soggetto all'uso diretto da parte della generalità degli utenti non può costituire una generalizzata ed aprioristica esimente dall'invece permanente obbligo di manutenzione e custodia dei beni da parte degli enti proprietari, in presenza delle sopra specificate condizioni.
Va tuttavia chiarito che la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda esclusivamente su una relazione intercorrente tra il titolare del bene e la cosa dannosa, sicchè il limite della conseguente responsabilità risiede nell'intervento del caso fortuito, ossia di un elemento che attiene non ad un comportamento del responsabile ma ai fattori di causazione del danno.
Ne consegue in tema di ripartizione dell'onere della prova che all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato.
Orbene, vi è da evidenziare che l'incidente è avvenuto alle ore 11,20 del mese di giugno, e quindi in condizioni di piena visibilità e che la attrice abitava nei pressi del luogo del sinistro.
Le richiamate circostanze rendono evidente una corresponsabilità dell'attrice nell'infortunio occorsole in applicazione del "principio di autoresponsabilità" posto a carico dell'utente nell'uso ordinario del bene demaniale.
L'attrice avrebbe dovuto semplicemente prestare maggiore attenzione nell'utenza del luogo.
E' infatti noto che gli utenti della pubblica via sono gravati, in coerenza con il noto principio di autoresponsabilità, da un onere di attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario dei beni demaniali, al fine di salvaguardare la propria incolumità.
E' pertanto ragionevole ritenere che un'adeguata attenzione dell'attrice avrebbe evitato la caduta.
Pertanto all'attrice va attribuita una corresponsabilità nella causazione del sinistro nella misura del 50%.
Per quel che attiene ai danni fisici, sono senz'altro da accogliersi le conclusioni cui è pervenuto il consulente medico, tali conclusioni essendo il frutto di un esame obiettivo degli elementi del caso, del quale questo giudice non rileva elementi di contraddittorietà o di imprecisione. In particolare il consulente medico ha accertato postumi permanenti nella misura del 2%, una ITP al 100% di 7 giorni, al 75% di 10 giorni, al 50% di 30 giorni e al 25% per ulteriori 40 giorni, riconoscendo spese documentate per €93,61.
Pertanto, sulla base dei criteri fissati, nella versione aggiornata, dalle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano va quantificato il danno nella misura di € 2572,00 per invalidità permanente al 2 %, di € 850,00 per ITT, di € 862,50 per ITP al 75%, di € 1725,00 per ITP al 50% ed € 1150,00 ITP al 25%, oltre € 93,61 per spese.
In conclusione, il danno subito ammonta complessivamente ad € 7114,50 e, stante la falcidia del concorso di colpa, il danno patrimoniale e non patrimoniale risarcibile ammonta, quindi, complessivamente a € 3557,25, oltre spese documentate per
€46,80.
Trattandosi di debito di valore, liquidato all'attualità, il convenuto va condannato al pagamento della somma sopra indicata, devalutata alla data del sinistro e, quindi, annualmente rivalutata in base agli indici Istat e sulla somma annualmente rivalutata competeranno gli interessi legali sino alla pubblicazione della sentenza. Dalla pubblicazione della sentenza al saldo competeranno sulla somma complessiva come sopra determinata i soli interessi legali.
Sulla base dei criteri di causalità e soccombenza, il RO va condannato alla rifusione del 50% delle spese del giudizio, ritenendo il Tribunale di disporre, sussistendo giusti motivi ed in considerazione della parziale reciproca soccombenza, la compensazione tra le stesse parti, quanto alla restante parte.
Spese di ctu definitivamente a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Visto l'art 281 sexies cpc
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da con atto di citazione ritualmente notificato a Parte_1 RO in persona del p.t., nel contraddittorio delle parti costituite
[...] CP_2 così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda dell'attrice, condanna il
[...]
, in persona del Sindaco p.t.. al pagamento, in favore di RO
, della somma di € 3557,25+ €46,80 per spese oltre interessi Parte_1 legali dal dì del sinistro e sino al soddisfo, da calcolarsi sulla somma devalutata e poi rivalutata annualmente;
2) spese di lite compensate nella misura del 50 %;
3) condanna il convenuto al rimborso delle restanti spese di giudizio in favore dell'attrice, spese che si liquidano in € 950,00 oltre rimb.for., CAP ed IVA come per legge se dovute;
4) spese di CTU definitivamente a carico del convenuto. Brindisi,04/04/2025
Il Giudice Onorario avv.Tonia Rossi