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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 10/07/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Silvia Mosconi, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.385/2025 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
, con l'Avv. TORTOLINI CodiceFiscale_1
ROMINA,
-parte ricorrente - contro con l'Avv. DE SERIIS Controparte_1 CodiceFiscale_2
GIORGIO,
-parte resistente -
Avente ad oggetto: Cessazione del contratto di locazione ad uso abitativo alla prima scadenza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti riportandosi ai rispettivi atti introduttivi
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
ha introdotto il presente giudizio nei confronti di Parte_1 CP_1
per chiedere il rilascio immediato dell'immobile di proprietà sito in
[...]
Civitanova Marche C.so Umberto I n 20, occupato dalla resistente in ragione di un contratto di locazione del 29.11.2020, scaduto il 28.11.2024 e non rinnovatosi per disdetta comunicata dalla locatrice il 06.11.23 .
1 La ricorrente insiste altresì per il risarcimento del danno, anche per non aver potuto godere dell'immobile alla scadenza contrattuale prevista e inizialmente concordata tra le parti.
Si è costituita la resistente, la quale ha chiesto il rigetto della domanda di restituzione dell'immobile essendosi tacitamente rinnovato il contratto in quanto la locatrice ha accettato il pagamento dei canoni dopo la scadenza nonché ha contestato la pretesa risarcitoria avanzata in quanto infondata in fatto ed in diritto, in via subordinata chiede disporsi la riconsegna dell'immobile in favore della ricorrente in epoca non precedente il 30 agosto 2025 per dar modo alla resistente di reperire altra idonea sistemazione.
La domanda di cui al ricorso appare fondata e merita accoglimento per quanto di ragione .
Appare documentalmente provato , dal contratto depositato in atti e regolarmente registrato, la sussistenza del rapporto di locazione tra le parti dal
29.11.20, con durata inizialmente temporanea poi, a seguito della dichiarata nullità della relativa clausola con sentenza del Tribunale di Macerata del 2021, veniva trasformato in contratto con durata legale quadriennale, con prima scadenza al 28.11.24.
Dalla documentazione in atti risulta che parte ricorrente, con PEC del
06.11.23 ha effettuato la comunicazione prevista dall' art. 3, comma 1, lett. a),
l.n. 431/1998 come si evince dal doc 10 allegato al ricorso introduttivo.
La ricorrente nel presente giudizio ha rappresentato la necessità di destinare l'appartamento alla sorella che vi si sarebbe dovuta trasferire con il loro padre, ormai anziano ed affetto da patologie come certificate da documenti allegati in atti , al fine di poter riavvicinare il nucleo familiare da Macerata a Civitanova
Marche dove la ricorrente vive. A tal fine produceva certificato anagrafico di residenza e stato di famiglia dal quale risulta lo stato di convivenza del padre con la sorella della resistente, , con Parte_2 Persona_1
residenza in Macerata, nonchè certificazione medica del padre .
2 Tale disdetta, come sopra descritta configura una condizione di procedibilità della domanda di rilascio ai sensi dell'art 30 legge 392 del 1978,
Il contratto di locazione oggetto del giudizio ha durata quadriennale, alla scadenza del quale il locatore si è avvalso della facoltà del diniego di rinnovo del contratto, dandone comunicazione tempestiva e motivata alla conduttrice.
La ricorrente, ha inviato disdetta oltre un anno prima della scadenza del contratto di locazione . Tale tipo di disdetta, oltre che tempestiva è anche motivata in quanto in essa la locatrice ha specificato, secondo le previsioni di cui all'art. 3 della legge 431/98 comma1 lett. a), di avere bisogno dell'immobile per adibirlo ad abitazione di propri familiari ( indicando nello specifico la propria sorella).
La resistente non contesta la circostanza sopra descritta e rappresentata da parte ricorrente né contesta di aver ricevuto comunicazione di disdetta, anzi risulta che la locataria , con comunicazione pec del 10.11.23 rispondesse prendendo atto della comunicazione di mancato rinnovo, avvalendosi della facoltà di verifica a posteriori della motivazione addotta
Ricorrono i presupposti per ritenere valida ed efficace la disdetta ai fini della cessazione del contratto di locazione alla prima scadenza, non competendo a questo giudice il vaglio sulla veridicità o fondatezza delle intenzioni espresse dal locatore per non rinnovare il contratto, avendo ià la legge previsto un sistema sanzionatorio in caso di mancata destinazione dell'immobile come preannunciata.
Con riferimento alla eccepita tacita rinnovazione del contratto, la stessa non può essere condivisa , avendo il locatore manifestato espressamente, mediante disdetta scritta, regolarmente ricevuta dal conduttore, la volontà di non proseguire il rapporto di locazione, pertanto il pagamento delle mensilità successive alla prevista data del rilascio, seppur recanti nella causale dei bonifici effettuati dal conduttore la dicitura di “ pagamento canoni ” , non possono intendersi come tacito rinnovo, semmai quale indennizzo per la mancata disponibilità del bene immobile nei mesi successivi alla data di
3 scadenza del contratto e nei quali il conduttore ha continuato ad occupare l'appartamento.
Per le medesime motivazioni, riguardo alla pretesa risarcitoria pure invocata dalla ricorrente, la stessa non può trovare accoglimento dovendo ritenersi di fatto la ricorrente indennizzata del mancato godimento dell'immobile, con il versamento di un importo corrispondente alla mensilità, nella misura già prevista e concordata a titolo di canone locativo, mentre le altre circostanze addotte dalla ricorrente a sostegno della pretesa risarcitoria appaiono inammissibili e prive di fondamento: sia perché appare ingiustificata, in questo procedimento, la lamentata perdita economica, a causa del protrarsi del contratto per la intervenuta sentenza del Tribunale di Macerata che dichiarava la nullità della clausola di durata temporanea (dovendo semmai la questione essere valutata in quella sede) sia perché appare priva di fondamento giuridico e fattuale , la pretesa risarcitoria per eventuali e possibili danni, verificabili solo al momento dell'effettiva riconsegna dell'immobile.
Quanto alla fissazione della data del rilascio, considerata la data della comunicazione di disdetta risalente al 06.11.23, quindi il lungo tempo concesso alla resistente per la ricerca di una nuova sistemazione, la collaborazione manifestata dalla stessa parte ricorrente per l'individuazione di soluzioni abitative consone alle esigenze della conduttrice e rifiutate dalla stessa, in mancanza di prova che attesti particolari problematiche della resistente , meramente dedotte in sede di costituzione, si ritiene congruo fissare la data di riconsegna dell'immobile al 31 luglio 2025, data questa ritenuta congrua al fine di consentire comunque alla resistente di organizzare il trasferimento .
Per quanto sopra esposto e documentato va dunque dichiarata la cessazione, alla data del 28.11.24 del contratto di locazione oggetto di causa per disdetta della locatrice.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza di parte resistente e sono liquidate come in dispositivo, in misura di un mezzo in favore della parte
4 ricorrente , compensate tra le parti per la restante quota di ½ , in considerazione del parziale accoglimento delle domande di cui al ricorso .
PQM
Il Tribunale di Macerata, decidendo in composizione monocratica sul ricorso proposto ex art 447bis cpc da Parte_1
-dichiara cessato, alla data del 28.11.24, il rapporto di locazione intercorso tra le parti con contratto del 29.11.20 e per l'effetto condanna la resistente CP_1
al rilascio dell'immobile sito in Civitanova Marche, C.so Umberto I n
[...]
20 di proprietà della ricorrente, con termine per la riconsegna del bene libero da cose e persone entro e non oltre il 31.07.25.
Rigetta ogni altra domanda .
Visto l'art.91 cpc, condanna parte resistente al rimborso di ½ delle spese di lite del presente giudizio, che si liquida in favore della ricorrente in euro 237,00 per esborsi ed euro 1.800,00 per compensi oltre rimborso forfettario ed oneri di legge.
Così deciso in Macerata il 08.07.25
Il Giudice on.
Dott.ssa Silvia Mosconi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Silvia Mosconi, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.385/2025 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
, con l'Avv. TORTOLINI CodiceFiscale_1
ROMINA,
-parte ricorrente - contro con l'Avv. DE SERIIS Controparte_1 CodiceFiscale_2
GIORGIO,
-parte resistente -
Avente ad oggetto: Cessazione del contratto di locazione ad uso abitativo alla prima scadenza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti riportandosi ai rispettivi atti introduttivi
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
ha introdotto il presente giudizio nei confronti di Parte_1 CP_1
per chiedere il rilascio immediato dell'immobile di proprietà sito in
[...]
Civitanova Marche C.so Umberto I n 20, occupato dalla resistente in ragione di un contratto di locazione del 29.11.2020, scaduto il 28.11.2024 e non rinnovatosi per disdetta comunicata dalla locatrice il 06.11.23 .
1 La ricorrente insiste altresì per il risarcimento del danno, anche per non aver potuto godere dell'immobile alla scadenza contrattuale prevista e inizialmente concordata tra le parti.
Si è costituita la resistente, la quale ha chiesto il rigetto della domanda di restituzione dell'immobile essendosi tacitamente rinnovato il contratto in quanto la locatrice ha accettato il pagamento dei canoni dopo la scadenza nonché ha contestato la pretesa risarcitoria avanzata in quanto infondata in fatto ed in diritto, in via subordinata chiede disporsi la riconsegna dell'immobile in favore della ricorrente in epoca non precedente il 30 agosto 2025 per dar modo alla resistente di reperire altra idonea sistemazione.
La domanda di cui al ricorso appare fondata e merita accoglimento per quanto di ragione .
Appare documentalmente provato , dal contratto depositato in atti e regolarmente registrato, la sussistenza del rapporto di locazione tra le parti dal
29.11.20, con durata inizialmente temporanea poi, a seguito della dichiarata nullità della relativa clausola con sentenza del Tribunale di Macerata del 2021, veniva trasformato in contratto con durata legale quadriennale, con prima scadenza al 28.11.24.
Dalla documentazione in atti risulta che parte ricorrente, con PEC del
06.11.23 ha effettuato la comunicazione prevista dall' art. 3, comma 1, lett. a),
l.n. 431/1998 come si evince dal doc 10 allegato al ricorso introduttivo.
La ricorrente nel presente giudizio ha rappresentato la necessità di destinare l'appartamento alla sorella che vi si sarebbe dovuta trasferire con il loro padre, ormai anziano ed affetto da patologie come certificate da documenti allegati in atti , al fine di poter riavvicinare il nucleo familiare da Macerata a Civitanova
Marche dove la ricorrente vive. A tal fine produceva certificato anagrafico di residenza e stato di famiglia dal quale risulta lo stato di convivenza del padre con la sorella della resistente, , con Parte_2 Persona_1
residenza in Macerata, nonchè certificazione medica del padre .
2 Tale disdetta, come sopra descritta configura una condizione di procedibilità della domanda di rilascio ai sensi dell'art 30 legge 392 del 1978,
Il contratto di locazione oggetto del giudizio ha durata quadriennale, alla scadenza del quale il locatore si è avvalso della facoltà del diniego di rinnovo del contratto, dandone comunicazione tempestiva e motivata alla conduttrice.
La ricorrente, ha inviato disdetta oltre un anno prima della scadenza del contratto di locazione . Tale tipo di disdetta, oltre che tempestiva è anche motivata in quanto in essa la locatrice ha specificato, secondo le previsioni di cui all'art. 3 della legge 431/98 comma1 lett. a), di avere bisogno dell'immobile per adibirlo ad abitazione di propri familiari ( indicando nello specifico la propria sorella).
La resistente non contesta la circostanza sopra descritta e rappresentata da parte ricorrente né contesta di aver ricevuto comunicazione di disdetta, anzi risulta che la locataria , con comunicazione pec del 10.11.23 rispondesse prendendo atto della comunicazione di mancato rinnovo, avvalendosi della facoltà di verifica a posteriori della motivazione addotta
Ricorrono i presupposti per ritenere valida ed efficace la disdetta ai fini della cessazione del contratto di locazione alla prima scadenza, non competendo a questo giudice il vaglio sulla veridicità o fondatezza delle intenzioni espresse dal locatore per non rinnovare il contratto, avendo ià la legge previsto un sistema sanzionatorio in caso di mancata destinazione dell'immobile come preannunciata.
Con riferimento alla eccepita tacita rinnovazione del contratto, la stessa non può essere condivisa , avendo il locatore manifestato espressamente, mediante disdetta scritta, regolarmente ricevuta dal conduttore, la volontà di non proseguire il rapporto di locazione, pertanto il pagamento delle mensilità successive alla prevista data del rilascio, seppur recanti nella causale dei bonifici effettuati dal conduttore la dicitura di “ pagamento canoni ” , non possono intendersi come tacito rinnovo, semmai quale indennizzo per la mancata disponibilità del bene immobile nei mesi successivi alla data di
3 scadenza del contratto e nei quali il conduttore ha continuato ad occupare l'appartamento.
Per le medesime motivazioni, riguardo alla pretesa risarcitoria pure invocata dalla ricorrente, la stessa non può trovare accoglimento dovendo ritenersi di fatto la ricorrente indennizzata del mancato godimento dell'immobile, con il versamento di un importo corrispondente alla mensilità, nella misura già prevista e concordata a titolo di canone locativo, mentre le altre circostanze addotte dalla ricorrente a sostegno della pretesa risarcitoria appaiono inammissibili e prive di fondamento: sia perché appare ingiustificata, in questo procedimento, la lamentata perdita economica, a causa del protrarsi del contratto per la intervenuta sentenza del Tribunale di Macerata che dichiarava la nullità della clausola di durata temporanea (dovendo semmai la questione essere valutata in quella sede) sia perché appare priva di fondamento giuridico e fattuale , la pretesa risarcitoria per eventuali e possibili danni, verificabili solo al momento dell'effettiva riconsegna dell'immobile.
Quanto alla fissazione della data del rilascio, considerata la data della comunicazione di disdetta risalente al 06.11.23, quindi il lungo tempo concesso alla resistente per la ricerca di una nuova sistemazione, la collaborazione manifestata dalla stessa parte ricorrente per l'individuazione di soluzioni abitative consone alle esigenze della conduttrice e rifiutate dalla stessa, in mancanza di prova che attesti particolari problematiche della resistente , meramente dedotte in sede di costituzione, si ritiene congruo fissare la data di riconsegna dell'immobile al 31 luglio 2025, data questa ritenuta congrua al fine di consentire comunque alla resistente di organizzare il trasferimento .
Per quanto sopra esposto e documentato va dunque dichiarata la cessazione, alla data del 28.11.24 del contratto di locazione oggetto di causa per disdetta della locatrice.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza di parte resistente e sono liquidate come in dispositivo, in misura di un mezzo in favore della parte
4 ricorrente , compensate tra le parti per la restante quota di ½ , in considerazione del parziale accoglimento delle domande di cui al ricorso .
PQM
Il Tribunale di Macerata, decidendo in composizione monocratica sul ricorso proposto ex art 447bis cpc da Parte_1
-dichiara cessato, alla data del 28.11.24, il rapporto di locazione intercorso tra le parti con contratto del 29.11.20 e per l'effetto condanna la resistente CP_1
al rilascio dell'immobile sito in Civitanova Marche, C.so Umberto I n
[...]
20 di proprietà della ricorrente, con termine per la riconsegna del bene libero da cose e persone entro e non oltre il 31.07.25.
Rigetta ogni altra domanda .
Visto l'art.91 cpc, condanna parte resistente al rimborso di ½ delle spese di lite del presente giudizio, che si liquida in favore della ricorrente in euro 237,00 per esborsi ed euro 1.800,00 per compensi oltre rimborso forfettario ed oneri di legge.
Così deciso in Macerata il 08.07.25
Il Giudice on.
Dott.ssa Silvia Mosconi
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