Articolo 2 della Legge 1 agosto 1960, n. 910
Articolo 1
Versione
16 settembre 1960
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' dell'articolo IX dell'Accordo stesso.

Entrata in vigore il 16 settembre 1960