Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' dell'articolo IX dell'Accordo stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' dell'articolo IX dell'Accordo stesso.