Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
NRG 982/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Giovanni Galasso Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 982/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8654 del 28.7.2017 e pendente
TRA
(C.F. ), in persona del Presidente del Parte_1 P.IVA_1
C.d.A. e legale rappresentante pro tempore, dott. , rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Enrico Soprano (C.F. ); C.F._1
Appellante
E
già , in proprio e quale mandataria Controparte_1 Controparte_2 dell' costituita con le mandanti e CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 [...]
con sede in Napoli alla Via del Rione Siringano 7, in persona del Presidente e legale CP_8 rappresentante pro tempore dott.ssa , rappresentata e difesa, anche Controparte_9 disgiuntamente, dagli avv.ti Carlo Sersale ed Ennio Magrì;
Appellata
1
NONCHÉ
CP_1
ex Funzionario ex art. 84, legge Controparte_10
219/1981, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
Appellata
E
già , in persona dell'Amministratore Unico e l.r.p.t., Controparte_12 CP_13 con sede in Sant'Antimo (NA), alla via S. Pertini n. 05, P.IVA n. , rappresentata e P.IVA_2 difesa dagli Avv.ti Eduardo Romano e Carlo Maria Palmiero;
Appellata
E
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Anna Controparte_14
Carbone dell'Avvocatura Regionale.
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato la (già Controparte_12 CP_13
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la la Controparte_15 CP_14
la e la - Funzionario
[...] Controparte_1 Controparte_10
CP_1 delegato del ex art. 84 della legge n. 219/1981 e s.m.i. - per sentirli condannare al pagamento delle indennità di espropriazione, di asservimento, nonché di occupazione legittima, quest'ultima per il periodo 11.05.1999 - 20.02.2007, dovute in ragione dell'occupazione di urgenza preordinata
“all'espropriazione e/o all'asservimento delle aree di proprietà della società attrice - meglio individuate nelle premesse dell'atto introduttivo del giudizio - di cui all'ordinanza commissariale n.
751/1986 e pedissequa immissione in possesso avvenuta per il tramite del concessionario
[...]
CP_1 (già ) adottate dall'allora Funzionario nel quadro Controparte_1 Controparte_2
degli interventi infrastrutturali previsti dal titolo VIII della legge n. 219/1981 e culminate nell'adozione del decreto definitivo di esproprio n. 20 del 20.02.2007 a firma del Dirigente dell' ”. Controparte_16
La società attrice chiedeva, altresì, il risarcimento del danno derivante dall'illegittimo protrarsi dell'occupazione di circa mq 1.129 (oggetto della materiale immissione in possesso avvenuta in data 30.07.1990 ma non compresi nel decreto definitivo di esproprio), nonché l'indennizzo
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derivante dalla diminuzione del valore della porzione di area non interessata dalla procedura espropriativa.
Si costituiva la eccependo in via preliminare il difetto di Controparte_15
giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, per le domande di risarcimento del danno derivante dall'illegittimo protrarsi dell'occupazione; la convenuta, inoltre, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere legittimato il concessionario
[...]
il quale, per espressa previsione contenuta nella convenzione del 9.12.1981 si Controparte_1
era impegnato a provvedere a tutto quanto occorresse per la progettazione, esecuzione, direzione ed assistenza al collaudo, manlevando e tenendo indenne, altresì, l'ente concedente, da ogni e qualsivoglia pretesa, risarcitoria e/o indennitaria avanzata da terzi;
eccepiva, infine, la litispendenza
(quantomeno con riferimento alla domanda di risarcimento del danno derivante dall'illegittimo protrarsi dell'occupazione successivamente all'adozione del decreto di esproprio n. 20/2007) con l'identico giudizio promosso innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione distaccata di Aversa – R.G. 1432/2007.
Si costituiva, altresì, la eccependo il difetto di giurisdizione del Controparte_1
Giudice Ordinario e il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito deduceva l'infondatezza delle domande attoree, ritenendo congrua la stima delle indennità come determinate nel decreto di esproprio e proponeva domanda di manleva nei confronti della per Controparte_15 essere da quest'ultima tenuta indenne delle somme che avrebbe dovuto pagare all'attrice in caso di accoglimento della domanda.
Nel corso del giudizio si costituiva l' - società che nelle more Parte_1
aveva incorporato la - reiterando tutte le domande, eccezioni, Controparte_15
deduzioni, conclusioni già formulate.
La si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, Controparte_14
CP_1 dovendo ritenersi tali il funzionario e la quali concedenti, o il Controparte_15
, quale concessionario. Controparte_2
CP_1 Si costituiva anche la ex Funzionario Delegato ex Controparte_10
L. 219/81, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con sentenza non definitiva, n. 2808 depositata in data 3.03.2016, il Tribunale dichiarava l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno derivante dal protrarsi dell'occupazione sulle aree non oggetto di espropriazione ed asservimento (proposta dall'attrice nei confronti
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dell' e della , rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione CP_17 Controparte_1
in ordine alle residue domande e rigettava la domanda proposta dalla nei Controparte_12
confronti della della e della Controparte_14 Controparte_10 CP_17
( . Controparte_15
Quindi, con ordinanza resa in pari data, il Tribunale disponeva la rimessione della causa sul ruolo, fissando l'udienza del 31.03.2016 per il giuramento del C.T.U. al quale veniva demandato l'incarico di determinare l'indennità di espropriazione, di asservimento, nonché di occupazione, secondo il criterio speciale di stima di cui all'art. 13, legge 2829/1885, richiamato dall'art. 80, legge
219/1981.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale, introitato nuovamente il giudizio in decisione, con sentenza n. 8654 depositata in data 28.07.2017, il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziandosi sull'opposizione alla stima delle indennità di occupazione, esproprio e di asservimento spiegata dalla così statuiva: “1) condanna la società Controparte_12 [...]
(già ), in proprio e nella qualità, ad integrare il deposito, in Controparte_1 Controparte_2
favore della (già , presso la Tesoreria Provinciale di Napoli Controparte_12 CP_13
(Cassa Depositi e Prestiti) fino al raggiungimento della complessiva somma di € 112.253,58, oltre interessi legali dalla data del decreto di esproprio (20.02.2007) al soddisfo;
2) rigetta nel resto la domanda attrice;
3) condanna la società (già ), in proprio e nella Controparte_1 Controparte_2
qualità, al pagamento, in favore della società attrice, delle spese del giudizio, che liquida in euro
15,00 per spese ed euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%),
I.V.A. e C.p.a. come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari;
4) dichiara interamente compensate le spese tra la parte attrice e la , la Controparte_14
e la Controparte_10 CP_17
5) condanna la a manlevare la da tutte le somme, per CP_17 Controparte_1
indennità di espropriazione e di occupazione, che la stessa erogherà in favore della
[...]
in dipendenza della predetta sentenza;
Controparte_12
6) condanna la al pagamento, in favore della in CP_17 Controparte_1 proprio e nella qualità, delle spese del giudizio, che liquida in € 8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), C.p.a. ed I.V.A. come per legge”.
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Il giudizio di appello
Contr Con atto di appello notificato in data 22.02.2018 l' ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale l'ha condannata a manlevare l' da tutte le somme, per Controparte_1 indennità di occupazione ed espropriazione, che quest'ultima avrebbe dovuto erogare in favore dell'attrice.
Contr In particolare, con il primo motivo di impugnazione l ha censurato la sentenza impugnata, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto ammissibile la domanda di manleva spiegata dall' nei confronti dell'odierna appellante. Con il secondo motivo di Controparte_1
Contr appello l' ha chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui ha accolto la suddetta domanda di manleva, ritenendola fondata, e ciò in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1363 c.c.
In via subordinata, nell'ipotesi di rigetto del primo e del secondo motivo di impugnazione,
l'appellante ha altresì impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale, in adesione alle risultanze della espletata C.T.U., ha erroneamente quantificato l'indennità di occupazione legittima dovuta alla nel complessivo importo di € 76.446,44, sulla base di criteri dettati Controparte_12 dall'art. 50 D.P.R. 327/2001, norma ritenuta dall'appellante inapplicabile alla procedura ablatoria di cui è causa.
Si sono costituite, con due distinte comparse, sia la che la Controparte_10
deducendo la loro carenza di legittimazione passiva, con conseguente richiesta Controparte_14
di conferma della sentenza di primo grado.
Si è costituita anche la la quale, prendendo posizione soltanto sul terzo Controparte_12 motivo di gravame formulato dall'appellante, ha concluso per il rigetto dello stesso in quanto infondato.
Si è costituita, infine, la chiedendo il rigetto dell'appello proposto Controparte_1 dall' ritenendo ammissibile e fondata la propria domanda di manleva;
viceversa, si è CP_17 associata al secondo motivo di impugnazione proposto dall'appellante, ritenendo errata la quantificazione delle somme spettanti alla a titolo di indennità di Controparte_12 occupazione legittima, con conseguente richiesta di ricalcolo dell'indennità in misura pari agli interessi legali annui sull'indennità virtuale ex L. 2892/1885, per il periodo che va dal 11.05.1999 al
20.02.2007.
All'udienza dell'1.10.2024 la causa è stata assegnata in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'ammissibilità della domanda di manleva
Contr Con il primo motivo di impugnazione l' ha censurato la sentenza impugnata, per avere il
Tribunale erroneamente ritenuto ammissibile la domanda di manleva spiegata dall'
[...]
nei suoi confronti. Controparte_1
A sostegno delle proprie difese l'appellante ha richiamato l'orientamento di legittimità secondo il quale “nel giudizio di opposizione alla stima, ex art. 19 della l. n. 865 del 1971, la domanda di rivalsa proposta in via subordinata dal comune nei confronti del concessionario, da cui il primo pretenda di essere garantito sulla base della convenzione, è inammissibile, introducendo questioni estranee alla determinazione dell'indennità di espropriazione, riconducibili nell'alveo della cd. garanzia impropria ed il cui esame è idoneo a compromettere la celerità di detto giudizio” (Cass.,
Sentenza n. 24036 del 25/11/2015).
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza richiamata dall'appellante fonda l'inammissibilità della domanda di rivalsa sulla peculiarità del giudizio di opposizione alla stima dell'indennità, che si svolge in unico grado innanzi alla Corte di Appello. Dunque, tale orientamento è basato sul fatto che la domanda di rivalsa esula dalla speciale competenza della Corte di Appello in unico grado che, pertanto, deve essere necessariamente proposta con autonoma azione innanzi al Tribunale competente di primo grado.
Nel caso di specie, tuttavia, il giudizio instaurato dalla è stato promosso Controparte_12
innanzi al Tribunale di Napoli, il quale era competente a decidere sia rispetto alla domanda di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione e/o occupazione ex L. 219/1981, sia in merito alla domanda di manleva formulata dall' Ne consegue che il Controparte_1
Tribunale ha correttamente affermato l'ammissibilità della domanda di manleva, connessa a quella principale di determinazione dell'indennità di espropriazione e occupazione, essendo competente a pronunciarsi su entrambe le domande.
2. Il fondamento della domanda di manleva
Contr Con il secondo motivo di appello l' ha chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui ha accolto la suddetta domanda di manleva.
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Secondo l'appellante, l'art. 13 della convenzione n. 11/1981 e l'art. 4 dell'atto aggiuntivo, posti dal Tribunale a fondamento della decisione, dovevano essere letti in combinato disposto con l'art. 6 della convenzione, secondo il quale “il concessionario terrà sollevato ed indenne il concedente da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri, che possano derivare da contesta-zioni, riserve e pretese sia con le eventuali imprese appaltatrici, che verso i terzi in ordine a quanto ha diretto o indiretto riferimento all'attuazione della presente concessione”.
Sul punto la difesa della ha, in maniera condivisibile, osservato che Controparte_1
l'articolo 6) della convenzione n. 11/1981 richiamato dall'appellante recita testualmente: “il concessionario terrà sollevato ed indenne il concedente da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri, che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese sia con le eventuali imprese appaltatrici, che verso i terzi in ordine a quanto ha diretto o indiretto riferimento all'attuazione della presente concessione e con specifico riferimento all'esecuzione dei lavori”.
Trattasi, evidentemente, di una norma specifica che attiene solo alla manleva che il concessionario è tenuto a garantire al concedente in ordine all'esecuzione dei lavori.
Dunque, correttamente il Tribunale non ha tenuto conto dell'art. 6, fondando invece il proprio convincimento sul successivo art. 20 il quale espressamente prevede che “le indennità di espropriazioni e di occupazioni, gli oneri comunque sostenuti dal per il pagamento CP_18
a soggetti terzi, sia pubblici che privati, di indennizzi corrispettivi, contributi, diritti, tasse e imposte … saranno integralmente rimborsati dal Concedente su presentazione di idonea documentazione …”.
Anche l'art. 13 del Capitolato Speciale Tecnico – Norme Generali di Appalto, all'art. 13 prevede che “il Concedente sosterrà le spese per indennità di esproprio per le occupazioni permanenti o per asservimenti relative alle opere da eseguirsi ai sensi della normativa commissariale nonché gli oneri per le indennità di occupazione afferenti le sole aree interessate dalla esecuzione delle opere”.
Infine, l'art. 4 dell'atto applicativo della concessione rep. 11/1981dispone che “il concedente riconoscerà al concessionario unicamente il rimborso delle indennità eventualmente corrisposte a terzi per l'occupazione e l'espropriazione delle predette aree”.
Alla luce di tali considerazioni la Corte ritiene che correttamente il Tribunale abbia accolto la
Contr domanda di manleva formulata dall' nei confronti dell' . CP_1
Ne consegue il rigetto anche del secondo motivo di appello.
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3. Sulla determinazione dell'indennità di occupazione
Con il terzo motivo di appello, formulato in via subordinata in caso di rigetto dei primi due,
l'appellante ha chiesto la rideterminazione dell'indennità di occupazione.
In merito va premesso che il terzo chiamato in garanzia impropria può autonomamente impugnare anche le statuizioni della sentenza di primo grado relative al rapporto principale, sia pure al solo fine di sottrarsi agli effetti riflessi che la decisione spiega sul rapporto di garanzia, ma l'efficacia della contestazione su tali statuizioni presuppone che il garante abbia preliminarmente impugnato la propria condanna in garanzia (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24640 del 03/12/2015).
Inoltre, poiché l'azione principale e quella di garanzia sono fondate su due titoli diversi e le relative cause sono scindibili, quando machi da parte del convenuto soccombente l'impugnazione della pronuncia sulla causa principale, su quest'ultima si forma un giudicato che non estende i suoi effetti a colui che risponde a titolo di garanzia impropria. Pertanto, il terzo chiamato può impugnare la sentenza anche rispetto alla statuizione sul rapporto principale, ma soltanto nei limiti in cui questa abbia incidenza sul diverso rapporto che intercorre tra garante e garantito (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
1680 del 07/02/2012).
Nel caso in esame l' non ha impugnato il capo della sentenza che ha Controparte_1 determinato l'indennità di espropriazione e quella di occupazione (con il conseguente ordine di deposito della somma), motivo per il quale il provvedimento è passato in giudicato nei rapporti tra
Contr la società espropriata ed il concessionario convenuto. Ne consegue che l'impugnazione dell'
(nei confronti del quale l' ha proposto domanda di manleva) rileva solo nei rapporti interni CP_1
Contr tra il concedente ( ) ed il concessionario ) al fine di rideterminare solo la misura della CP_1
somma oggetto di garanzia.
Fatta questa necessaria premessa, oggetto di impugnazione è solo la determinazione Contr dell'indennità di occupazione, mentre nessuna contestazione è stata mossa dall' sulla quantificazione delle indennità di espropriazione e di asservimento. Dunque, è passato in giudicato la parte del provvedimento che ha determinato tali indennità sulla base di un valore di € 106,49 al mq.
Per ciò che concerne l'indennità di occupazione, oggetto del presente gravame, il Tribunale ha ritenuto condivisibili le valutazioni del ctu ed ha determinato la misura dell'indennità di occupazione in 1/12 del valore di esproprio dell'area; il valore così ottenuto (€ 152.892,88) è stato CP_1 ridotto del 50% perché la aveva acquistato le aree nel 1999, dopo 9 anni dall'inizio
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dell'occupazione, circostanza che secondo il Tribunale sarebbe stata rilevante, avendo influito sulla determinazione del prezzo di vendita.
La Corte ritiene che la decisione del Tribunale non sia condivisibile in quanto, in casi analoghi, la giurisprudenza ha precisato che “nel caso di occupazione preordinata alla successiva espropriazione, quando si tratti di suoli a vocazione edificatoria e non vi siano disposizioni che fissino criteri diversi, la relativa indennità, in base alle disciplina generale prevista dall'art. 72, comma 4, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, va liquidata attribuendo all'immobile il medesimo valore ai fini della determinazione tanto dell'indennità di occupazione, quanto di quella di espropriazione, indipendentemente dai criteri di liquidazione di quest'ultima e, quindi, in misura corrispondente ad una percentuale dell'indennità che è (o sarebbe) dovuta per l'espropriazione dell'area occupata (e non con riferimento al valore venale del bene). Tale percentuale può essere riferita al saggio corrente degli interessi legali e la relativa scelta, pur non dovendo essere necessariamente commisurata al saggio anzidetto, resta devoluta al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale, tuttavia, là dove ritenga di far ricorso al criterio sussidiario degli interessi legali per ogni anno di occupazione sulla somma corrispondente all'indennità di espropriazione del bene, argomentando dal "difetto di elementi comprovanti un diverso maggiore pregiudizio", non è tenuto a motivare ulteriormente la decisione di essersi avvalso di tale criterio, che rispecchia le caratteristiche oggettive dell'immobile e che risulta idoneo a fungere, in via presuntiva, da parametro pienamente reintegrativo del pregiudizio subito da chi ha dovuto sopportare l'occupazione medesima, restando piuttosto lo stesso giudice obbligato a motivare congruamente l'adozione di ogni altro criterio di calcolo diverso da quello degli interessi legali”
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22395 del 05/09/2008 (Rv. 604609 - 01).
Il criterio della determinazione dell'indennità di occupazione in una percentuale dell'indennità di espropriazione pari agli interessi legali annuali è stato costantemente adoperato dalla giurisprudenza nella liquidazione delle indennità conseguenti alle procedure ablatorie ex L. 219/81, come quella oggetto di causa. Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto motivare più dettagliatamente le ragioni per le quale ha ritenuto di non applicare tale criterio presuntivo, utilizzando il diverso (e più elevato) parametro del dodicesimo dell'indennità di espropriazione. In mancanza di espressa motivazione sul punto ed in assenza di prove in atti che giustifichino il ricorso al diverso criterio utilizzato dal Tribunale, il Collegio ritiene che l'indennità di occupazione debba essere liquidata sulla base degli interessi legali maturati sull'indennità virtuale di espropriazione, ossia sull'indennità che sarebbe spettata alla proprietaria in caso di espropriazione dell'intero fondo occupato temporaneamente.
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Come detto, il Tribunale ha determinato l'indennità di espropriazione sulla base del valore di €
106,49 al mq. Moltiplicando tale importo per i 2198 mq oggetto di occupazione, si ottiene l'importo di € 234.065,02, che rappresenta l'indennità virtuale di espropriazione che sarebbe spettata in caso di esproprio dell'intera area occupata;
su tale importo vanno calcolati gli interessi legali per il periodo di occupazione dall'11.5.1999 al 20.2.2007, secondo il seguente schema:
Dal: Al: Capitale: Tasso: Giorni: Interessi:
11/05/1999 31/12/2000 € 234.065,02 2,50% 600 € 9.619,11
01/01/2001 31/12/2001 € 234.065,02 3,50% 365 € 8.192,28
01/01/2002 31/12/2003 € 234.065,02 3,00% 730 € 14.043,90
01/01/2004 20/02/2007 € 234.065,02 2,50% 1147 € 18.388,53
Totale giorni: 2842
Totale interessi legali: € 50.243,82
A questo punto va precisato che la somma come sopra determinata non può essere ridotta del 50% (come fatto dal Tribunale e richiesto anche dall'appellante), in quanto l'indennità di occupazione ha lo scopo di compensare il proprietario per la mancata disponibilità dell'immobile. Tale pregiudizio, pertanto, è stato interamente sopportato CP_1 dalla sin dal momento dell'acquisto dell'immobile nel 1999, motivo per il quale non è corretto operare il dimezzamento dell'indennità ipotizzando che l'occupazione abbia inciso sulla determinazione del prezzo di vendita. D'altronde, in atti non vi è neanche la prova che il prezzo di acquisto del fondo sia stato effettivamente inferiore a quello di mercato in ragione dell'occupazione di cui si discute.
L'indennità di occupazione legittima ammonta, quindi, a complessivi Euro
50.243,82. Sulla predetta indennità spettano gli interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1° c.c., a decorrere dalla fine di ciascun anno solare in relazione all'importo dovuto per quella annualità, trattandosi di debito di valuta. Solo per l'indennità dovuta in relazione all'anno 2007 i relativi interessi decorrono dal
20/2/2007, data in cui è cessata l'occupazione legittima.
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Concludendo, la sentenza impugnata va in parte riformata, determinando
Contr (limitatamente ai rapporti interni tra l' e l' ) in € 50.243,82 Controparte_1
Contr l'importo dell'indennità di occupazione rispetto alla quale l' dovrà tenere indenne l' . Controparte_1
4. Sulle spese di lite
All'accoglimento - sia pure in misura inferiore rispetto a quanto richiesto – delle domande dell'appellante nei confronti della consegue la condanna di quest'ultima al Controparte_1
pagamento delle spese di lite, da liquidarsi in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 per i giudizi di valore compreso tra Euro 52.000 ed Euro 260.000 (in considerazione dell'ammontare dell'indennità di occupazione oggetto di contestazione € 76.446,44) nei seguenti importi:
Fase di studio € 2.977,00
Fase introduttiva € 1.911,00
Fase istruttoria € 4.326,00
Fase decisionale € 5.103,00
Totale € 14.317,00
Viceversa, la soccombenza dell'appellante nei confronti della determina Controparte_12 la condanna della prima al pagamento delle spese in favore della seconda, nei medesimi importi già liquidati tra le altre parti.
Infine, nulla si dispone sulle spese nei rapporti tra l'appellante e la Parte_3 CP_10 Contr
, nei cui confronti l' ha solo notificato l'appello ma non ha proposto alcuna domanda,
[...] motivo per il quale non può configurarsi tra tali parti alcuna soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma parziale della sentenza impugnata, così provvede:
determina, limitatamente ai rapporti interni tra l' e l' in € CP_17 Controparte_1
50.243,82 l'importo dell'indennità di occupazione rispetto alla quale l' dovrà tenere CP_17 indenne l' Controparte_1
11 NRG 982/2018
condanna la al pagamento, in favore dell' delle spese del presente Controparte_1 CP_17
grado di giudizio che liquida in Euro 14.317,00 per compenso professionale ed Euro 2.147,55 per spese generali di rappresentanza e difesa;
condanna l' al pagamento, in favore della delle spese del presente CP_17 CP_12 CP_12
grado di giudizio che liquida in Euro 14.317,00 per compenso professionale ed Euro 2.147,55 per spese generali di rappresentanza e difesa;
Così deciso in Napoli, 7.1.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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