Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/05/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.5656.2023 R.A.C.L., promossa da:
e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1
con il proc. avv. Leccisi
CONTRO
CP_
Rappr. ex lege ha adito, in data 18.5.23, questo Giudice chiedendo dichiararsi il proprio diritto Persona_1 CP_ all'indennità di accompagnamento con decorrenza 1.3.22, con conseguente condanna di al relativo pagamento e vittoria di spese, da distrarsi alla difesa antistataria. All'uopo espone di aver invano presentato apposita domanda in sede amministrativa e come la sussistenza della necessaria condizione sanitaria sia stata accertata a seguito di Atp definito con decreto di omologa n.9423.21 .
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
Evidenzia come parte avversa sia titolare di indennità di comunicazione dall'8.11.22 e come la prestazione per cui è causa sia stata riconosciuta anche in considerazione della ipoacusia bilaterale sofferta;
di avere quindi invano richiesto a parte avversa in data 22.3.23 l'esercizio del diritto di opzione ex art.2 l.429.91, senza ricevere riscontro.
A seguito del decesso di parte ricorrente, si sono costituiti gli eredi insistendo in domanda.
È noto, l'art.2 della L. 31/12/1991, n. 429 [Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati] “
21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal
1° marzo 1991 spetta un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi delle norme citate.”
La cumulabilità delle prestazioni postula allora che le singole prestazioni risultino spettanti a prescindere dalle patologie necessarie al conseguimento della prestazione concorrente.
Ebbene, in favore dei soggetti sordi la l. 508/1988 ha previsto, con decorrenza 1° gennaio 1988, un'indennità di comunicazione, prestazione questa concessa a prescindere dallo stato di bisogno economico, dall'età o dall'eventuale ricovero in istituto.
In particolare, in funzione del conseguimento della prestazione, qualora il richiedente abbia non più di 12 anni di età, l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore. Qualora invece il richiedente abbia superato tale età, l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel HTL e deve essere dimostrata l'insorgenza dell'ipoacusia prima del compimento del dodicesimo anno.
I beneficiari dell'indennità concessa prima del 12° anno a causa di perdita uditiva inferiore a 75 decibel decadono dal beneficio al compimento di tale età.
Peraltro, l'indennità di comunicazione è incompatibile con l'indennità di frequenza per cui è ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.
Inoltre, giova ricordare come l'indennità di accompagnamento spetti ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli artt.2 e 12 della l.30.3.71 n.118, nei cui confronti le commissioni sanitarie abbiano accertato che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua. I suddetti requisiti (impossibilità di deambulazione e necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana) sono qualificati quali alternativi dalla giurisprudenza maggioritaria, sicchè ciascuno di essi è di per sé sufficiente a fondare l'attribuzione del beneficio in oggetto. Ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quali per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana.
La nozione di permanenza di cui supra comporta l'impossibilità di riconoscere il suddetto diritto nelle ipotesi in cui l'incapacità a deambulare o a compiere gli atti quotidiani della vita si presenta come effetto di una malattia a rapida evoluzione;
invero, in presenza di gravi patologie, tali da rendere l'individuo inabile al 100% e da fare ragionevolmente prevedere che la morte sopraggiunga proprio in dipendenza delle stesse, finchè l'evento letale sia "certus an” ma incertus non può negarsi la necessità di un'assistenza permanente, destinata a protrarsi a tempo indeterminato, salvo che sia possibile formulare un giudizio prognostico in ordine all'inevitabile sopravvenienza della morte in un ambito temporale ben preciso e ristretto, al punto che la "continua assistenza" risulti finalizzata non già a consentire il compimento degli atti quotidiani bensì a fronteggiare un'emergenza terapeutica. Il giudizio sulla tendenziale "permanenza" dello stato invalidante deve avvenire con riguardo al momento della presentazione della domanda e non ex post, in relazione al verificarsi del decesso poco dopo il riconoscimento dello stato invalidante, atteso che per numerose patologie il decesso è evento sempre possibile ma non necessariamente imminente, onde il breve lasso di tempo intercorso tra l'insorgere dello stato invalidante e il decesso non dimostra, di per sè, la rapida evolutività della malattia. D'altra parte, la ricorrenza del presupposto della necessità di un aiuto permanente rimane esclusa in presenza di malattie suscettibili di stabilizzazione ad un livello tale da consentire all'assistito una residua capacità di svolgere le attività fondamentali.
La nozione di incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita comprende chiunque il quale, pur potendo spostarsi nell'ambito domestico o fuori, non sia per la natura della malattia in grado di provvedere alla propria persona o ai bisogni della vita quotidiana, ossia non possa sopravvivere senza l'aiuto costante del prossimo, riferendosi la nozione di soggetti che "abbisognano di un'assistenza continua", cui all'art. 1 della legge n. 18/1980, anche a coloro che, a causa di disturbi psichici, non siano in grado di gestirsi autonomamente per le necessità della vita quotidiana. Nè è incompatibile con la attribuibilità della suddetta prestazione la circostanza che l'invalido psichico, in caso di patologie di particolare gravità, possa avere bisogno di altre forme di tutela (come il controllo continuo con eventuale ricovero in appositi istituti), visto che tali forme di tutela operano su un piano e con funzione ben diversa dalla finalità economica propria dell'indennità di accompagnamento. In materia di patologie psichiche e pur sempre ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento deve sussistere la necessità di una assistenza continua per il compimento degli atti necessari della vita quotidiana e non esclusivamente finalizzata alla prevenzione o al contenimento di possibili ed episodiche manifestazioni violente o comunque pericolose di una malattia psichica.
Peraltro, giova evidenziare come le condizioni di cui all'art.1 della legge 11.2.80 n.18 siano richieste anche per gli ultrasessantacinquenni. Né varrebbe a coonestare un assunto contrario il richiamo all'art.6 dlgs n.509 del 1988, in base al quale , ai soli fini dell'assistenza socio\sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi civili i soggetti ultrasessantacinquenni i quali abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Infatti, detta norma non vale a configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, ponendo semmai soltanto le condizioni affinché i suddetti soggetti possano essere considerati invalidi o mutilati, in analogia del resto con l'art.2, II comma, l.118\1971 prima della novella.
Soluzione questa in linea con l'insegnamento della Corte Suprema che in più occasioni è intervenuta in materia evidenziando come una siffatta definizione di invalidità è resa necessaria (in caso di infradiciottenni ed ultrasessantacinquenni) dall'impossibilità di far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa [Cass.931 del 1999, 1339 del 1993; cfr. del resto anche
Cass.6180 del 2000].
Nella specie, in sede di Atp la sussistenza della condizione sanitaria necessaria al conseguimento della prestazione per cui è causa sembrerebbe effettuata, con decorrenza marzo 2022, anche in considerazione della ipoacusia sofferta.
È stata quindi disposta consulenza tecnica d'ufficio le cui conclusioni, stante il rigore scientifico con cui sono state tratte, ritiene questo decidente di poter far proprie.
Per È quindi emerso come, a prescindere dalla sordità, fosse affetta da patologie che ne determinavano sin da marzo 2022 la condizione di invalidità 100% con necessità di assistenza continua in quanto non autonoma nello svolgimento degli atti quotidiani e della vita di relazione.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto. Si deve dichiarare che necessitava di assistenza continua non essendo in grado di Persona_1 compiere gli atti quotidiani della vita dalla data indicata dal consulente tecnico d'ufficio con CP_ conseguente diritto a conseguire l'indennità di accompagnamento e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore a versare alla parte ricorrente, nella qualità, i ratei maturati dell'indennità de qua con decorrenza ex lege sino al decesso della dante causa, salvo per i periodi di eventuale ricovero gratuito in istituti, oltre interessi e rivalutazione (quest'ultima da calcolarsi sino alla data del decesso).
In proposito giova ricordare come sulla scorta della sentenza della Consulta n.156 del 1991, la materia degli interessi e della rivalutazione monetaria in tema di prestazioni previdenziali sia stata ridisegnata dal legislatore. Infatti, come è noto, l'art.16, comma VI, l.30.12.91 n.412 prevede per i crediti previdenziali la non cumulabilità di interessi legali e rivalutazione monetaria, dovendo semmai l'importo dovuto a titolo di interessi essere portato in detrazione delle somme spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del suo credito. Inoltre, occorre evidenziare come, qualora il giudice accerti l'esistenza dei presupposti della prestazione assistenziale in epoca successiva al decesso dell'interessato, agli eredi non spetta la rivalutazione monetaria ex art.429 cpc;
sicchè, questi ultimi, qualora intendano ottenere il risarcimento dell'ulteriore danno in base al capoverso dell'art.1224 c.c., hanno l'onere di dedurre e provare il pregiudizio in concreto subito. Il che non è stato nella fattispecie in esame.
Segue la soccombenza la definizione delle spese siccome liquidate in dispositivo.
Pqm
Il Giudice,
definitivamente pronunziando,
dichiara che necessitava di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli Persona_1 atti quotidiani della vita sin dal marzo 2022 con conseguente diritto a conseguire l'indennità di CP_ accompagnamento e condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a versare alla parte ricorrente, nella qualità e nei limiti di quota ex lege spettanti, i ratei maturati dell'indennità de qua con decorrenza ex lege sino al decesso della dante causa, salvo per i periodi di eventuale ricovero gratuito in istituti, oltre accessori ex lege.
CP_ Le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono poste definitivamente a carico di
CP_ Condanna a tenere indenne parte avversa per le spese legali sostenute e che liquida in misura di € 2697,00 per competenze, oltre iva e cpa, da distrarsi alla difesa antistataria.
Visto l'art.48 cpv dlgs 346.90, si dispone la comunicazione all'ufficio tributario competente, a cura della cancelleria, dei dati relativi alla successione per causa di morte a favore dell'odierna parte ricorrente.
Lecce, 06/05/2025
Lorenzo Bellanova