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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 10/12/2024, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice
Dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 10 settembre 2024, da
1) Parte_1
nata Como, il 16 marzo 1977
cittadina: italiana e francese Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Mario Botta
e
2) Controparte_1
Nato a St. Remy (Francia), il 14 febbraio 1976
cittadino: francese Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
con l'Avv. Mario Botta
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Plesio (CO), in data 14 dicembre 2002
(anno 2002, atto n. 1, parte II, serie C)
SEPARAZIONE:
separati consensualmente con verbale in data 28 ottobre 2020
omologato con decreto del Tribunale di Como del 26 marzo 2021
con i seguenti FIGLI MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
• - , nato a [...] il [...] Controparte_2
• - nato a [...] il [...] CP_3
• - , nato a [...] il [...] Persona_1
Fatto
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 10 settembre 2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
i. i) I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i Controparte_2 CP_3
genitori.
ii. ii) I figli minori sono collocati presso la madre.
iii. iii) La casa coniugale è assegnata alla madre.
iv. iv) Verrà dai genitori osservato il seguente calendario dei tempi di permanenza dei figli minori:
a. a) durante l'anno scolastico: a settimane alterne presso ciascun genitore;
b. b) durante le vacanze natalizie: ad anni alterni, dal primo giorno di sospensione delle lezioni al
30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio (per il genitore che non avrà i figli durante la settimana natalizia è prevista la possibilità di trascorrere con loro il 24 o il 25 dicembre dalle ore 17:00 alle
22:00);
c. c) durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: ad anni alterni l'intero periodo con uno dei due genitori;
d. d) durante l'estate entrambi i genitori potranno tenere con sé i figli per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
e. e) per i ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico verrà
osservato il criterio dell'alternanza.
i. v) Il sig. verserà alla sig.ra un contributo al mantenimento dei figli CP_1 Parte_1
quantificato in complessivi € 380,00, oltre a rivalutazione annuale da settembre 2025 in avanti, ed oltre il 65% delle spese straordinarie con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como.
ii. vi) L'assegno unico universale sarà percepito in via esclusiva dalla madre.
iii. vii) Spese legali compensate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
Diritto
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Per Questi Motivi
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in Plesio (CO), in data 14 dicembre 2002
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Plesio
(anno 2002, atto n. 1, parte II, serie C)
2) Omologa le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) Dispone che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Plesio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge .
Così deciso in COMO, il 6.12.2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao